EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0858

2004/858/CE: Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un’agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

GU L 369 del 16.12.2004, p. 73–75 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 269M del 14.10.2005, p. 98–100 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013D0770

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/858/oj

16.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/73


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2004

che istituisce un’agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(2004/858/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 58/2003 conferisce alla Commissione il potere di decidere l’istituzione di agenzie esecutive conformi allo statuto generale stabilito dal suddetto regolamento e di affidare loro determinati compiti riguardanti la gestione di uno o più programmi comunitari; la presente decisione non influisce sul campo d'applicazione di suddetto regolamento.

(2)

L’istituzione di un’agenzia esecutiva è intesa a far sì che la Commissione si concentri sulle sue attività e funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza tuttavia perdere la direzione, il controllo e la responsabilità ultima delle azioni gestite dalle agenzie esecutive.

(3)

La gestione del programma d’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, adottato con decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), riguarda l'esecuzione di progetti di carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di conoscenze tecniche e finanziarie per tutto il ciclo del progetto.

(4)

I compiti connessi all’esecuzione di tale programma potrebbero essere delegati a un’agenzia esecutiva in base ad una netta separazione tra la fase di programmazione, di competenza dei servizi della Commissione, e quella d’esecuzione dei progetti, che sarebbe affidata all’agenzia esecutiva.

(5)

Un’analisi costi/benefici effettuata a tal fine ha dimostrato che l'istituzione di un'agenzia esecutiva consentirebbe di attuare con maggiore efficacia il programma di sanità pubblica, a costi minori. Tenuto conto delle caratteristiche di tale programma, viene dato particolare rilievo alla delega di compiti tecnici, con l'obiettivo principale di rafforzare i legami tra suddetto programma comunitario e le comunità di esperti negli Stati membri.

(6)

L’agenzia dovrà disporre di conoscenze specializzate di alto livello, da porre al servizio degli obiettivi definiti dalla Commissione e soggetti al suo controllo. L’agenzia dovrà consentire inoltre di ottimizzare l’attuazione del programma favorendo l'assunzione di personale specializzato in questioni di sanità pubblica.

(7)

Oltre ai compiti a lungo termine, l’agenzia migliorerà la flessibilità nell’attuazione del programma. Il programma di lavoro annuale dell’agenzia permetterà in particolare di garantire il sostegno di quest'ultima alla realizzazione delle priorità annuali per l'attuazione del programma di sanità pubblica, pianificate e decise dalla Commissione su parere del comitato di programma.

(8)

Una gestione basata sui risultati ottenuti dall’agenzia, con l'istituzione delle procedure e dei circuiti di controllo e coordinamento necessari, consentirà ai servizi della Commissione di semplificare le modalità d'attuazione del programma. I servizi della Commissione potranno mettere a frutto il contributo tecnico dell’agenzia, svolgendo in parallelo, in maniera adeguata, le missioni che richiedono una valutazione di natura politica. I servizi della Commissione si assumeranno altresì i compiti connessi all’attuazione del programma che non ritengono opportuno affidare all'agenzia.

(9)

La collaborazione dell’agenzia con i servizi della Commissione e lo svolgimento dei suoi compiti specifici nell’ambito della divulgazione dell’informazione e del sostegno alle reti deve consentire di migliorare la visibilità dell’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione

1.   Si istituisce un’agenzia esecutiva per la gestione del programma comunitario nel settore della sanità pubblica (in appresso denominata «l’agenzia»), il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.

2.   L’agenzia è denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica».

Articolo 2

Sede

La sede dell'agenzia è fissata a Lussemburgo.

Articolo 3

Durata

L’agenzia è istituita per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010.

Articolo 4

Obiettivi e compiti

1.   L’agenzia è incaricata, nell’ambito del programma comunitario nel settore della sanità pubblica, stabilito con la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso denominata «la decisione quadro»), dell’esecuzione dei compiti relativi al sostegno comunitario a titolo del programma, eccetto la valutazione del programma, il monitoraggio legislativo od ogni altra azione che potrebbe essere di competenza esclusiva della Commissione. È in particolare incaricata dei compiti seguenti:

a)

gestione di tutte le fasi del ciclo del programma di sanità pubblica, in relazione a progetti specifici, in base alla decisione n. 1786/2002/CE e al programma di lavoro previsto in suddetta decisione e adottato dalla Commissione, nonché i controlli a tal fine necessari, adottando le decisioni pertinenti in base all'atto di delega della Commissione;

b)

l'adozione degli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e spese e, sulla base della delega della Commissione, l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma di sanità pubblica, in particolare quelle inerenti all'attribuzione di appalti e sovvenzioni;

c)

il supporto logistico, scientifico e tecnico, in particolare mediante l’organizzazione di riunioni tecniche (gestione di gruppi di lavoro di esperti), studi preliminari, seminari o conferenze.

2.   La decisione di delega della Commissione definisce nel dettaglio tutti i compiti affidati all'agenzia. Essa è trasmessa, a titolo informativo, al comitato delle agenzie esecutive.

Articolo 5

Struttura organizzativa

1.   L'agenzia è gestita da un comitato direttivo e da un direttore che sono designati dalla Commissione.

2.   I membri del comitato direttivo sono nominati per 2 anni.

3.   Il direttore dell’agenzia è nominato per 4 anni.

Articolo 6

Sovvenzione

L'agenzia riceve una sovvenzione iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee e prelevata dalla dotazione finanziaria del programma comunitario in materia di sanità pubblica.

Articolo 7

Controllo e rendiconto dell'esecuzione

L'agenzia è soggetta al controllo della Commissione e deve rendere conto regolarmente dell'esecuzione dei programmi che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell'atto di delega.

Articolo 8

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L'agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento finanziario tipo (3).

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

(3)  Regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (GU L 297 del 22.09.2004, pag. 6).


Top