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Document 32004D0587

2004/587/CE: Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa alla data di applicazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

GU L 257 del 4.8.2004, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 30.5.2006, p. 184–184 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrog. impl. da 32015L2060

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/587/oj

4.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2004

relativa alla data di applicazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

(2004/587/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/48/CE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/48/CE stabilisce le condizioni per l'applicazione delle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1o gennaio 2005.

(2)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2003/48/CE, il Consiglio, anteriormente al 1o luglio 2004, ha deciso, sulla base di una relazione della Commissione, che le condizioni stabilite nell'articolo 17, paragrafo 2, non saranno soddisfatte, tenuto conto delle date di entrata in vigore delle pertinenti misure nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati.

(3)

L'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2003/48/CE prevede che il Consiglio, qualora decida che la condizione stabilita nel paragrafo 2 dello stesso articolo non è soddisfatta, adotti, all'unanimità su proposta della Commissione, una nuova data ai fini del paragrafo 2.

(4)

Dalle relazioni della Commissione e degli Stati membri interessati risulta che ciascuno dei paesi terzi e dei territori dipendenti o associati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/48/CE sarà in grado di soddisfare le condizioni stabilite in detto paragrafo per il 1o luglio 2005.

(5)

È pertanto opportuno adottare come nuova data ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/48/CE la data del 1o luglio 2005, soggetta anch'essa alle condizioni stabilite in detto paragrafo.

(6)

Per motivi di certezza del diritto per gli operatori ed i contribuenti, la presente decisione dovrebbe essere adottata invocando motivi d'urgenza che permettono una deroga al periodo di sei settimane previsto al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/48/CE, i termini «1o gennaio 2005» sono sostituiti da «1o luglio 2005».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. H. DONNER


(1)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.


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