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Document 32004D0117

2004/117/CE: Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2004, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 97/10/CE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 50]

GU L 36 del 7.2.2004, p. 20–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/117(1)/oj

32004D0117

2004/117/CE: Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2004, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 97/10/CE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 50]

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 07/02/2004 pag. 0020 - 0033


Decisione della Commissione

del 19 gennaio 2004

recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 97/10/CE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica

[notificata con il numero C(2004) 50]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/117/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, gli articoli 14, 15, 16 e l'articolo 19, punto i),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 92/260/CEE della Commissione(2) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati.

(2) La decisione 93/197/CEE della Commissione(3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione.

(3) L'allegato I della decisione 97/10/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni della Commissione 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica(4), prevede garanzie supplementari applicabili alla regionalizzazione del Sudafrica ai fini dell'importazione di cavalli registrati nella Comunità europea.

(4) Tali garanzie supplementari vietano il ricorso alla vaccinazione contro la peste equina nell'ambito della zona indenne dalla malattia. Pertanto le eventuali vaccinazioni dei cavalli registrati rimasti nella zona indenne dalla peste equina per oltre 24 mesi non possono più essere certificate alle attuali condizioni d'importazione.

(5) È inoltre necessario subordinare ad autorizzazione il trasporto di cavalli registrati nella zona indenne qualora i cavalli non siano stati vaccinati o qualora, per motivi veterinari, tale vaccinazione non sia stata effettuata conformemente a tutte le istruzioni del fabbricante.

(6) Considerata la situazione zoosanitaria del Sudafrica, è necessario adattare le garanzie supplementari applicabili alla regionalizzazione di tale paese ai fini dell'importazione di cavalli registrati nella Comunità e riflettere tali modifiche nelle condizioni di polizia sanitaria e nella certificazione veterinaria applicabili a tali importazioni.

(7) Le decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 97/10/CE devono essere modificate di conseguenza.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II della decisione 92/260/CEE il certificato sanitario F è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Nell'allegato II della decisione 93/197/CEE il certificato sanitario F è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato I della decisione 97/10/CE è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2) GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 41).

(3) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE.

(4) GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE.

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

L'allegato I della decisione 97/10/CE è modificato come segue:

1) il testo del punto 5.5.1.4 è sostituito dal seguente:

"5.5.1.4. Il certificato deve attestare che il cavallo:

- è stato sottoposto ad esame clinico nelle 48 ore precedenti la spedizione, senza evidenziare sintomi di malattie,

- durante gli ultimi 15 giorni non è venuto a contatto (per quanto si possa accertare) con altri equidi colpiti da malattie infettive o contagiose,

- non è originario di una zona nella quale vigono restrizioni di carattere veterinario inerenti a malattie trasmissibili agli equidi, né proviene da un'azienda sottoposta a restrizioni di carattere veterinario,

- non proviene da un'azienda nella quale sia stato registrato qualche caso di peste equina durante gli ultimi 60 giorni,

- se originario di una zona posta al di fuori della zona di sorveglianza, è stato

i) vaccinato contro la peste equina non meno di 60 giorni e non più di 24 mesi prima dell'entrata nella zona indenne e tale vaccinazione è stata eseguita da un veterinario che ha somministrato un vaccino polivalente registrato conformemente alle prescrizioni del fabbricante dello stesso; oppure

ii) importato dal territorio di un paese o dalla parte del territorio regionalizzati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE, considerati indenni dalla peste equina a norma della legislazione comunitaria, ed è stato trasportato per via aerea in condizioni di protezione dai vettori di infezione dall'aeroporto di Johannesburg alla zona indenne dalla peste equina;"

2) al paragrafo 5.5.1 è aggiunto il punto seguente:

"5.5.1.5. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 5.5.1.4, quinto trattino, le autorità competenti possono, in casi eccezionali stabiliti dalla legislazione nazionale o locale del paese esportatore, autorizzare specificamente il trasporto di un cavallo registrato dalla zona infetta, di protezione o di sorveglianza nella zona indenne, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- il cavallo è trasportato direttamente dalla stazione di quarantena riconosciuta a tale scopo nella zona indenne,

- il trasporto è effettuato in condizioni di protezione dai vettori di infezione, tenuto conto di fattori di riduzione del rischio quali la stagione o l'ora del giorno indenni dai vettori di infezione, l'applicazione di repellenti, la copertura dell'animale e la ventilazione forzata nel mezzo di trasporto,

- il cavallo è isolato per almeno 40 giorni nella stazione di quarantena protetta dai vettori di infezione,

- durante il periodo di isolamento il cavallo è sottoposto a test della peste equina effettuati conformemente all'allegato D della direttiva 90/426/CEE due volte su campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso fra 21 e 30 giorni, il secondo dei quali prelevato nei 10 giorni che precedono l'uscita dalla stazione di quarantena, con risultati negativi se il cavallo non era stato vaccinato o senza aumento del livello di anticorpi se il cavallo era stato precedentemente vaccinato."

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