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Document 32003R2335

Regolamento (CE) n. 2335/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante deroga per il 2004 al regolamento (CE) n. 2402/96 per quanto riguarda i contingenti tariffari di fecola di manioca

GU L 346 del 31.12.2003, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2335/oj

32003R2335

Regolamento (CE) n. 2335/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante deroga per il 2004 al regolamento (CE) n. 2402/96 per quanto riguarda i contingenti tariffari di fecola di manioca

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 31/12/2003 pag. 0017 - 0018


Regolamento (CE) n. 2335/2003 della Commissione

del 30 dicembre 2003

recante deroga per il 2004 al regolamento (CE) n. 2402/96 per quanto riguarda i contingenti tariffari di fecola di manioca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nell'elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT(1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT(2), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) Gli importatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia devono poter beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca(3).

(2) Al fine di evitare irregolarità sul mercato, per il 2004 è necessario, in deroga al regolamento (CE) n. 2402/96, dividere il contingente annuo d'importazione di fecola di manioca in due sottocontingenti.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2004 il contingente tariffario annuo per l'importazione nella Comunità di 10000 tonnellate di fecola di manioca, previsto dal suddetto paragrafo, è diviso in due sottocontingenti, come indicato nella parte A dell'allegato al presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2004 il contingente tariffario annuo per l'importazione nella Comunità di 10500 tonnellate di fecola di manioca, previsto dal suddetto paragrafo, è diviso in due sottocontingenti, come indicato nella parte B dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2) GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

(3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14.

ALLEGATO

Divisione dei contingenti annui d'importazione di fecola di manioca per il 2004 in sottocontingenti

A. Il contingente tariffario annuo per l'importazione nella Comunità di 10000 tonnellate di fecola di manioca, previsto dall'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2402/96, nel 2004 è diviso nel modo seguente:

- 1o gennaio-30 aprile 2004: 3333 tonnellate

- 1o maggio-31 dicembre 2004: 6667 tonnellate

B. Il contingente tariffario autonomo addizionale annuo per l'importazione nella Comunità di 10500 tonnellate di fecola di manioca, previsto dall'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96, nel 2004 è diviso nel modo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

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