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Document 32003R0992

Regolamento (CE) n. 992/2003 della Commissione, del 10 giugno 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

GU L 143 del 11.6.2003, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/992/oj

32003R0992

Regolamento (CE) n. 992/2003 della Commissione, del 10 giugno 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 11/06/2003 pag. 0020 - 0020


Regolamento (CE) n. 992/2003 della Commissione

del 10 giugno 2003

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003(2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).

(2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2002 al 30 giugno 2003.

(3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 giugno 2003 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

(2) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13.

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