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Document 32003D0634

2003/634/CE: Decisione della Commissione, del 28 agosto 2003, che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3101]

GU L 220 del 3.9.2003, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/08/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/634/oj

32003D0634

2003/634/CE: Decisione della Commissione, del 28 agosto 2003, che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3101]

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 03/09/2003 pag. 0008 - 0012


Decisione della Commissione

del 28 agosto 2003

che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2003) 3101]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/634/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE(2), e in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla direttiva 91/67/CEE, uno Stato membro può presentare alla Commissione un programma inteso ad autorizzarlo ad avviare, per una zona o un'azienda situata in una zona non riconosciuta, le procedure intese ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta o di azienda riconosciuta per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN).

(2) Alcuni Stati membri hanno presentato tali programmi, che sono stati approvati dalla decisione 2002/304/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2003/376/CE(4).

(3) Con lettere del 12 marzo 2003 e 12 giugno 2003, l'autorità veterinaria della Finlandia ha chiesto una modifica del programma che figura nell'allegato I, punto 6, della decisione 2002/304/CE. Al fine di preservare le specie vulnerabili che sono il salmone del Baltico (Salmo salar), la trota di mare (Salmo trutta trutta) e il coregone bianco (Coregonus lavaretus lavaretus), è necessario un ripopolamento nei fiumi Kymijoki e Summanjoki. La Finlandia ha presentato alcune modifiche da apportare al suo programma ai fini del trasferimento di uova vive da pesci selvatici provenienti dalla zona soggetta a restrizione di Pyhtää, a condizione che tutte le misure adeguate siano adottate per garantire che le uova siano esenti da VHS e IHN. La delimitazione della zona stabilita all'allegato I della decisione 2002/304/CE non è modificata.

(4) Con lettera del 4 marzo 2003, l'autorità veterinaria dell'Italia ha proposto una modifica del programma di cui al punto 5.1 dell'allegato I della decisione 2002/304/CE. Per aumentare il livello di protezione, per quanto riguarda l'introduzione di pesce nella zona coperta dal programma, trote vive e altri pesci destinati alla ristorazione a fini di consumo diretto, nonché trote iridee destinate ad essere introdotte in alcuni laghi artificiali o acque di pesca, devono provenire da aziende o da zone riconosciute indenni da VHS e da IHN. La delimitazione della zona stabilita all'allegato I della decisione 2002/304/CE non è modificata.

(5) Le modifiche presentate sono conformi all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE ed è quindi opportuno approvarle.

(6) La decisione 2002/304/CE è stata modificata a più riprese. Ai fini di chiarezza e di razionalità, è opportuno abrogarla e sostituirla con la presente decisione.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I programmi elencati nell'allegato I e presentati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE intesi ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta per quanto riguarda una o entrambe le malattie dei pesci che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) sono approvati.

2. I programmi elencati nell'allegato II e presentati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE intesi ad ottenere la qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto riguarda una o entrambe le malattie dei pesci VHS e IHN, sono approvati.

Articolo 2

Gli Stati membri interessati adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai programmi approvati.

Articolo 3

La decisione 2002/304/CE è abrogata.

I riferimenti fatti alla decisione abrogata si considerano come fatti alla presente decisone.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

(2) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

(3) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 37.

(4) GU L 130 del 27.5.2003, pag. 21.

ALLEGATO I

PROGRAMMI INTESI AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LE MALATTIE DEI PESCI CHE SONO LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E LA NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

1. DANIMARCA

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA DANIMARCA IL 22 MAGGIO 1995 COMPRENDE:

- Il bacino idrografico di FISKEBÆK Å

- Tutte le PARTI DELLO JUTLAND a sud e ad ovest dei bacini idrografici di Storåen, Karup å, Gudenåen e Grejs å

- La DANIMARCA INSULARE.

2. GERMANIA

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA GERMANIA IL 25 FEBBRAIO 1999 CHE COMPRENDE:

- Una zona situata nel bacino idrografico "WOLFEGGER AACH E ROHRSEE"

- Una zona situata nel bacino idrografico "OBERN NAGOLD".

3. SPAGNA

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA SPAGNA IL 1o AGOSTO 2002 CHE COMPRENDE:

- LA COMUNITÀ AUTONOMA DELLA RIOJA.

4. FRANCIA

IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA FRANCIA IL 16 SETTEMBRE 1994 CHE COMPRENDE:

- LE FORGES

- LA NIVE E LE NIVELLES

- L'ÉLORN.

5. ITALIA

5.1. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IL 6 OTTOBRE 2001 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LETTERA DEL 27 MARZO 2003, CHE COMPRENDE:

Zona della provincia di Bolzano

- La zona include tutti i bacini idrografici della provincia di Bolzano.

La zona comprende la parte superiore della ZONA VAL DELL'ADIGE, vale a dire i bacini idrografici del fiume Adige dalla sorgente, situata nella provincia di Bolzano, fino al confine con la provincia di Trento.

(NB:

La rimanente parte inferiore della ZONA VAL DELL'ADIGE rientra in un programma approvato dalla provincia autonoma di Trento. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica).

5.2. I PROGRAMMI PRESENTATI DALL'ITALIA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IL 23 DICEMBRE 1996 E IL 14 LUGLIO 1997, CHE COMPRENDONO:

Zona Val di Sole e Val di Non

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Noce alla diga di Santa Giustina.

Zona Val dell'Adige - Parte inferiore

- I bacini idrografici del fiume Adige e le sue sorgenti situate nel territorio della provincia autonoma di Trento, dal confine con la provincia di Bolzano sino alla diga di Aia (centrale idroelettrica).

(NB:

La parte superiore della ZONA VAL DELL'ADIGE rientra nel programma approvato dalla provincia di Bolzano. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica).

Zona del Torrente Arnò

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Arnò alle dighe a valle, presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Sarca.

Zona Val Banale

- Il bacino idrografico del torrente Ambies fino alla diga di una stazione idroelettrica.

Zona Varone

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Magnone alla cascata.

Zona Alto e Basso Chiese

- Il bacino idrografico del fiume Chiese dalla sorgente alla diga di Condino, esclusi i bacini dei torrenti Adanà e Palvico.

Zona Torrente Palvico

- Il bacino idrografico del torrente Palvico fino a una diga formata di calcestruzzo e pietre.

5.3. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE VENETO IL 21 FEBBRAIO 2001, CHE COMPRENDE:

Zona del Torrente Astico

- Il bacino idrografico del fiume Astico, dalle sorgenti (nella provincia autonoma di Trento e nella provincia di Vicenza, regione Veneto) sino alla diga situata presso il ponte di Pedescala nella provincia di Vicenza.

La parte a valle del fiume Astico, fra la diga situata presso il ponte di Pedescala e la diga Pria Maglio, è considerata come una zona tampone.

5.4. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE UMBRIA IL 20 FEBBRAIO 2002, CHE COMPRENDE:

Zona Fosso di Monterivoso: il bacino idrografico del fiume Monterivoso, dalla sorgenti alle dighe di Ferentillo.

5.5. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE LOMBARDIA IL 1o FEBBRAIO 2002, CHE COMPRENDE:

Zona Val Brembana: il bacino idrografico del fiume Brembo, dalle sorgenti allo sbarramento nel comune di Ponte S. Pietro.

6. FINLANDIA

6.1. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA FINLANDIA IL 29 MAGGIO 1995, CHE COMPRENDE:

- Tutte le zone continentali e costiere della FINLANDIA, ad eccezione della provincia di Åland e dell'area soggetta a restrizioni in Pyhtää.

6.2. IL PROGRAMMA CHE COMPRENDE MISURE SPECIFICHE DI SRADICAMENTO PRESENTATO DALLA FINLANDIA IL 29 MAGGIO 1995, COSÌ COME MODIFICATO CON LETTERE DEL 12 MARZO E DEL 12 GIUGNO 2003, COMPRENDENTE:

- L'insieme della PROVINCIA DI ÅLAND e la zona soggetta a restrizioni di PYHTÄÄ.

ALLEGATO II

PROGRAMMI INTESI AD OTTENERE LA QUALIFICA DI AZIENDA RICONOSCIUTA SITUATA IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA PER QUANTO RIGUARDA UNA O ENTRAMBE LE MALATTIE DEI PESCI CHE SONO LA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E LA NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)

1. ITALIA

1.1. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, PROVINCIA DI UDINE, IL 2 MAGGIO 2000, CHE COMPRENDE:

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Tagliamento:

- Azienda Vidotti Giulio snc, Sutrio.

1.2. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE VENETO IL 5 APRILE 2002, CHE COMPRENDE:

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Sile:

- Azienda Troticoltura S. Cristina, Via Chiesa Vecchia 14 - Loc. S. Cristina di Quinto.

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