Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0003

    2003/3/CE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2002, sulla richiesta di deroga avanzata dalla Grecia per poter autorizzare l'uso di oli combustibili pesanti dal tenore massimo di zolfo del 3 % in peso massa su parte del suo territorio nazionale [notificata con il numero C(2002) 2475]

    GU L 4 del 9.1.2003, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/3(1)/oj

    32003D0003

    2003/3/CE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2002, sulla richiesta di deroga avanzata dalla Grecia per poter autorizzare l'uso di oli combustibili pesanti dal tenore massimo di zolfo del 3 % in peso massa su parte del suo territorio nazionale [notificata con il numero C(2002) 2475]

    Gazzetta ufficiale n. L 004 del 09/01/2003 pag. 0016 - 0017


    Decisione della Commissione

    del 17 dicembre 2002

    sulla richiesta di deroga avanzata dalla Grecia per poter autorizzare l'uso di oli combustibili pesanti dal tenore massimo di zolfo del 3 % in peso massa su parte del suo territorio nazionale

    [notificata con il numero C(2002) 2475]

    (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    (2003/3/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 1999/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 1999/32/CE, gli Stati membri prendono tutte le iniziative necessarie affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2003, non siano usati sul loro territorio oli combustibili pesanti il cui tenore di zolfo superi l'1 % in peso massa.

    (2) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, se ricorrono determinate condizioni, uno Stato membro può autorizzare, su tutto il suo territorio o su una parte di esso, l'uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore di zolfo compreso tra l'1 % e il 3 % in peso massa.

    (3) Il 17 dicembre 2001 la Grecia ha chiesto l'approvazione della Commissione per poter autorizzare l'uso di oli combustibili pesanti con un tenore massimo di zolfo del 3 % in peso massa su tutto il suo territorio, ad eccezione del bacino dell'Attica. La Grecia dichiara che un tenore massimo di zolfo del 3 % in peso massa è inferiore del 10 % a quello degli oli combustibili pesanti attualmente usati.

    (4) Il 23 gennaio 2002 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità greche, che le hanno trasmesse il 19 febbraio 2002. Il 4 giugno 2002 la Grecia ha quindi modificato la propria richiesta, limitandosi a una deroga temporanea valevole fino al 2008, da sottoporre a riesame per il periodo restante.

    (5) La Grecia ha fornito dati in base ai quali risultano rispettate le norme comunitarie in materia di qualità dell'aria ambiente relative al biossido di zolfo di cui alla direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione(2) e alla direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo(3), modificata dalla decisione 2001/744/CE della Commissione(4). Inoltre, sulla base di misurazioni indicative effettuate in tre punti di campionamento coincidenti con taluni ecosistemi, le concentrazioni del biossido di zolfo nell'aria ambiente risultano inferiori al valore limite di 20 μg/m3 stabilito per la protezione degli ecosistemi dalla direttiva 1999/30/CE. La Grecia sostiene che le concentrazioni di biossido di zolfo nell'aria ambiente in generale sono basse, anche se nelle aree situate intorno a grandi centrali termoelettriche alimentate a lignite le concentrazioni risultano più elevate. Tuttavia, le misurazioni presentate dalla Grecia ed effettuate in punti di prelievo situati ad alcuni chilometri dalle centrali termoelettriche a lignite non superano i pertinenti valori limite della direttiva 80/779/CEE, modificata dalla direttiva 89/427/CEE(5).

    (6) La Grecia dichiara che attualmente le emissioni di biossido di zolfo sono di circa 483000 tonnellate annue, ma che è previsto che scendano a 300000 tonnellate annue grazie al maggiore impiego del gas naturale nelle centrali termiche convenzionali e alle misure che dovranno essere prese conformemente alla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione(6).

    (7) La Grecia sostiene di contribuire in misura pressoché nulla al deposito di zolfo o al superamento dei carichi critici di acidità negli altri Stati membri, ma riconosce di essere responsabile dell'1 % del deposito di zolfo in Italia.

    (8) La Commissione ha richiesto l'assistenza del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), che ha effettuato analisi più approfondite del contributo greco al deposito di zolfo, in particolare in Italia, dove i carichi critici di acidità sono superati nel 5 % degli ecosistemi vulnerabili all'acidificazione.

    (9) I risultati dell'analisi dell'EMEP, contenuti nelle relazioni del 22 febbraio e del 22 marzo 2002, evidenziano che circa il 57 % delle emissioni di biossido di azoto ha origine al di fuori del bacino dell'Attica e che l'area geografica investita dalle emissioni di biossido di azoto prodotte dalla Grecia si estende a tutta l'Europa, a causa dei trasporti a lungo raggio.

    (10) Nel caso dell'Italia, l'analisi dell'EMEP mostra che le emissioni di provenienza greca contribuiscono al superamento dei carichi critici di acidità in almeno 6 quadrati della griglia in cui si è individuato un superamento dei carichi critici. In tali quadrati della griglia il contributo della Grecia non supera lo 0,5 %. L'EMEP conclude che l'analisi condotta concorda con i calcoli che attribuiscono alla Grecia l'1 % del deposito totale di zolfo presente in Italia.

    (11) Il 5 luglio 2002 le autorità greche hanno annunciato che la notifica già presentata era incompleta e che avrebbero trasmesso informazioni supplementari entro la fine di luglio. Con lettera del 15 luglio 2002, la Commissione ne ha preso nota e ha chiesto alle autorità greche di fornire quanto prima tali informazioni, indicando che il periodo di sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva avrebbe cominciato a decorrere al momento del ricevimento di tali informazioni.

    (12) Il 30 luglio 2002 le autorità greche hanno presentato dati sulle emissioni di biossido di zolfo in Grecia nel 2000 e chiesto che la domanda greca fosse esaminata sulla base di tali dati. Il 3 ottobre 2002 esse hanno anche trasmesso una valutazione recente del livello di protezione degli ecosistemi in Italia con riferimento al contributo della Grecia al superamento dei carichi critici di acidità.

    (13) La Commissione ha chiesto all'EMEP di valutare le informazioni supplementari fornite dalla Grecia rispettivamente il 30 luglio e il 3 ottobre 2002. Con il supporto del centro di coordinamento degli effetti sulla mappatura dei carichi e dei livelli critici (Coordination Centre for Effects on Mapping of Critical Levels and Loads - CCE), l'EMEP ha confermato la conclusione precedente, ossia che le emissioni greche di biossido di zolfo, notificate dalla Grecia per il 2000 contribuiscono al superamento dei carichi critici di acidità in Italia. I risultati sono riassunti in una relazione del 19 novembre 2002, secondo la quale è provato con ragionevole certezza che le emissioni greche contribuiscono a depositi che superano i carichi critici di acidificazione in altri Stati membri, particolarmente l'Italia.

    (14) Alla luce delle informazioni fornite dalla Grecia sulla qualità dell'aria ambiente e dell'analisi dell'EMEP sostenuta dal CCE sul contributo della Grecia al superamento dei carichi critici, la Commissione ritiene che la condizione stabilita dal Consiglio sul superamento dei carichi critici, che deve essere rispettata affinché uno Stato membro possa autorizzare l'uso di oli combustibili pesanti con un tenore di zolfo compreso tra 1 % e 3 % in peso massa, su parte o sulla totalità del suo territorio non è soddisfatta e di conseguenza la Commissione non può concedere la deroga chiesta dalla Grecia.

    (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 1999/32/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La richiesta avanzata dalla Grecia di poter autorizzare l'uso di oli combustibili pesanti dal tenore di zolfo compreso tra l'1 % e il 3 % in peso massa su parte del suo territorio nazionale a partire dal 1o gennaio 2003 è respinta.

    Articolo 2

    La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2002.

    Per la Commissione

    Margot Wallström

    Membro della Commissione

    (1) GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13.

    (2) GU L 229 del 30.8.1980, pag. 30.

    (3) GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.

    (4) GU L 278 del 23.10.2001, pag. 35.

    (5) GU L 201 del 14.7.1989, pag. 53.

    (6) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

    Top