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Document 32002R1999

Regolamento (CE) n. 1999/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2019/93 del Consiglio relativo al regime specifico per gli aiuti da concedere in favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda i vigneti

GU L 308 del 9.11.2002, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1914

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1999/oj

32002R1999

Regolamento (CE) n. 1999/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2019/93 del Consiglio relativo al regime specifico per gli aiuti da concedere in favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda i vigneti

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 09/11/2002 pag. 0011 - 0012


Regolamento (CE) n. 1999/2002 della Commissione

dell'8 novembre 2002

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2019/93 del Consiglio relativo al regime specifico per gli aiuti da concedere in favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda i vigneti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 442/2002(2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2019/93 prevede misure specifiche per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle zone di produzione tradizionali delle isole minori del Mar Egeo, sotto forma di un aiuto forfettario all'ettaro.

(2) L'aiuto forfettario all'ettaro è subordinato alla preventiva presentazione da parte dell'interessato, associazione o organizzazione di produttori, di un'azione per il miglioramento qualitativo dei vini, secondo un programma approvato dalle autorità competenti.

(3) L'articolo 1, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2019/93 ha soppresso l'aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi di qualità, considerato inadeguato alla situazione esistente nelle isole del mar Egeo a causa del breve periodo di magazzinaggio.

(4) È opportuno prevedere le modalità necessarie per la gestione di tale regime e per il controllo delle condizioni stabilite dal Consiglio.

(5) A fini di chiarezza giuridica, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 3112/93 della Commissione(3).

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2019/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 442/2002.

Articolo 2

1. L'aiuto forfettario all'ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d., di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2019/93, è concesso su domanda di associazioni o di organizzazioni di produttori, per le superfici coltivate a viti di varietà idonee alla produzione dei vini v.q.p.r.d.

2. Le organizzazioni di produttori sono quelle di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Le autorità greche definiscono i criteri che le associazioni di produttori devono soddisfare per poter beneficiare degli aiuti in questione e li comunicano alla Commissione.

Articolo 3

1. La domanda di aiuto all'ettaro è presentata dall'interessato alla competente autorità greca nel corso del periodo da questa stabilito e comunque non oltre il 1o maggio di ogni anno per la campagna vitivinicola successiva. Tuttavia, per la campagna vitivinicola 2002/03, la domanda è presentata al più tardi il 31 dicembre 2002.

2. La domanda di aiuto reca almeno le seguenti indicazioni:

a) l'indirizzo dell'associazione o dell'organizzazione di produttori;

b) le superfici coltivate per la produzione di v.q.p.r.d., in ettari e are, con il loro riferimento catastale o un'indicazione riconosciuta equivalente dall'ente incaricato del controllo delle superfici;

c) le varietà delle uve utilizzate;

d) la stima della produzione che può essere vendemmiata.

Articolo 4

Dopo aver constatato che l'associazione o l'organizzazione di produttori ha rispettato l'azione per il miglioramento qualitativo dei vini, secondo il programma approvato, l'autorità greca competente versa l'aiuto anteriormente al 1o aprile della campagna vitivinicola a cui questo si riferisce.

Articolo 5

Entro il 30 aprile, l'autorità greca competente comunica alla Commissione le superfici che sono state oggetto di una domanda d'aiuto e per le quali l'aiuto è stato effettivamente versato.

Articolo 6

1. L'autorità greca competente adotta tutte le misure necessarie per verificare il rispetto delle condizioni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto previsto dal presente regolamento.

2. I controlli relativi alle domande di aiuto sono effettuati in modo da consentire un'efficace verifica del rispetto delle condizioni imposte. A seconda del carattere delle misure di sostegno, l'autorità greca competente definisce le modalità e i mezzi da utilizzare per il controllo nonché i beneficiari da controllare. Nei casi opportuni, detta autorità si avvale dello schedario viticolo e del sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92.

3. I controlli si effettuano tramite controlli amministrativi e controlli in loco.

4. Il controllo amministrativo deve essere esauriente e comportare verifiche incrociate, nei casi opportuni anche con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo per evitare un'eventuale e ingiustificata doppia concessione del sostegno.

5. Sulla base di un'analisi di rischio, l'autorità nazionale esegue controlli in loco per sondaggio su un numero di domande di aiuto che rappresentano almeno il 5 % delle superfici sovvenzionate.

6. L'autorità greca competente determina il regime delle sanzioni da applicare in caso di violazione degli obblighi sottoscritti e delle disposizioni applicabili in materia, prendendo tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

7. Si applica l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio(4) relativo al finanziamento della politica agricola comune.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 3112/93 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.

(2) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 4.

(3) GU L 278 dell'11.11.1993, pag. 52.

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

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