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Document 32002R1597

Regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione

GU L 240 del 7.9.2002, p. 34–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1597/oj

32002R1597

Regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 07/09/2002 pag. 0034 - 0038


Regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione

del 6 settembre 2002

recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione(1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE, ogni Stato membro stabilisce un registro nazionale dei materiali di base delle varie specie ammessi nel proprio territorio.

(2) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della stessa direttiva, ciascuno Stato membro redige una sintesi del registro nazionale sotto forma di elenco nazionale e lo rende disponibile, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri. L'elenco nazionale deve essere redatto in un formato standard per ciascuna unità di ammissione, secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/105/CE e specificato, per ciascuna categoria di materiali forestali di moltiplicazione, all'articolo 2, lettera l), della medesima direttiva. Per le categorie "identificati alla fonte" e "selezionati", è consentita una sintesi delle unità di ammissione nell'ambito di una singola regione di provenienza. Le informazioni che devono essere riportate nell'elenco sono dettagliate all'articolo 10, paragrafo 2, della predetta direttiva.

(3) Ai fini della corretta applicazione e della comparabilità degli elenchi nazionali, è opportuno definire a livello comunitario un formato standard per la presentazione di tali elenchi. Ciò faciliterà alla Commissione il compito di pubblicare l'elenco denominato "Elenco comunitario dei materiali di base ammessi per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione" ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco nazionale di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 1999/105/CE è redatto da ciascuno Stato membro nel formato standard indicato nell'allegato. Ciascuno Stato membro rende disponibile detto elenco, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri sotto forma di foglio elettronico o base di dati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

ALLEGATO

MODELLO STANDARD PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI NAZIONALI DEI MATERIALI DI BASE APPROVATI DAGLI STATI MEMBRI

PARTE A

Struttura dell'elenco nazionale dei materiali di base

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PARTE B

Istruzioni per la compilazione delle colonne dell'elenco nazionale dei materiali di base di cui alla parte A del presente allegato

1. Le specie vanno elencate in ordine alfabetico (colonna B); per ciascuna specie, le categorie saranno citate nel seguente ordine (articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE) (colonna C): Identificati alla fonte, Selezionati, Qualificati, Controllati. Nella categoria Qualificati, l'ordine dev'essere: Arboreto da seme, Genitori, Clone, Miscuglio di cloni, mentre nella categoria Controllati, Soprassuolo precede Arboreto da seme.

2. Le varie colonne saranno completate secondo l'ordine standard e utilizzando i codici indicati nella parte B.4 del presente allegato.

3. Nella colonna B si utilizzeranno le abbreviazioni riportate nella parte B.5 del presente allegato.

4. Ordine standard e codici per la compilazione delle colonne dell'elenco nazionale dei materiali di base di cui alla parte A del presente allegato

>SPAZIO PER TABELLA>

Nelle colonne che non occorre completare, si indicherà NP (non pertinente) per distinguerle da quelle rimaste in bianco a causa di informazioni mancanti.

Non è necessario completare le colonne F, G, H e J per i materiali di base del tipo Genitori, Clone o Miscuglio di cloni.

5. Abbreviazioni dei nomi botanici delle specie arboree e dei relativi ibridi artificiali da utilizzare nella colonna B dell'elenco nazionale dei materiali di base di cui alla parte A del presente allegato

>SPAZIO PER TABELLA>

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