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Document 32002R1253

Regolamento (CE) n. 1253/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

GU L 183 del 12.7.2002, p. 12–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 06/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1253/oj

32002R1253

Regolamento (CE) n. 1253/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 12/07/2002 pag. 0012 - 0021


Regolamento (CE) n. 1253/2002 della Commissione

dell'11 luglio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare gli articoli 13 e 21, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

(1) Attualmente i requisiti per il riconoscimento e il controllo delle società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e sorveglianza (in appresso "SCS") da parte degli Stati membri sono indicati in un documento di lavoro della Commissione, che non è giuridicamente vincolante. Nella sua relazione speciale n. 7/2001 sulle restituzioni all'esportazione(3), la Corte dei conti ha riscontrato alcune carenze nel regime delle prove di arrivo a destinazione per le restituzioni all'esportazione differenziate per i prodotti agricoli, nel quale le SCS svolgono un ruolo fondamentale. Alla luce delle raccomandazioni contenute nella suddetta relazione speciale, è opportuno rendere giuridicamente vincolanti i requisiti per il riconoscimento e il controllo delle SCS, integrandoli nel regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001(5). Tali requisiti riguardano le procedure per la concessione, la sospensione e la revoca del riconoscimento, i tipi e i modelli di attestati rilasciati dalle SCS e i requisiti per la certificazione.

(2) Si ritiene inoltre necessario predisporre un sistema di sanzioni efficace, che gli Stati membri dovranno applicare in presenza di prove di arrivo irregolari rilasciate dalle SCS.

(3) Allo stato attuale mancano norme comuni per il rilascio degli attestati di scarico da parte dei servizi ufficiali degli Stati membri stabiliti nei paesi terzi. Occorre pertanto stabilire i requisiti minimi che tali servizi devono rispettare all'atto del rilascio di una prova di arrivo secondaria.

(4) Al fine di semplificare l'onere amministrativo derivante dalla presentazione delle prove di arrivo, è opportuno aumentare gli importi delle restituzioni all'esportazione per i quali non è richiesta una prova di importazione.

(5) La gestione di restituzioni d'importo modesto è assai gravosa per le autorità competenti. Si ritiene pertanto opportuno, ai fini di una semplificazione, fissare una soglia di 100 EUR al di sotto della quale i servizi competenti degli Stati membri hanno la facoltà di rifiutare il pagamento delle restituzioni.

(6) Allo stesso tempo è necessario adeguare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999 all'articolo modificato 912, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2000(7).

(7) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 800/1999.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue:

1) all'articolo 9, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente: "c) In luogo delle condizioni di cui alla lettera b), lo Stato membro di destinazione dell'esemplare di controllo T5, oppure lo Stato membro in cui viene utilizzato un documento nazionale come prova, può disporre che l'esemplare di controllo T5, o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, venga vidimato soltanto su presentazione di un documento di trasporto in cui sia indicata una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità.

In tal caso, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione dell'esemplare di controllo T5, oppure lo Stato membro in cui viene utilizzato come prova un documento nazionale, inserisce nella casella 'controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione', nella rubrica 'osservazioni' dell'esemplare di controllo T5 o nella rubrica corrispondente del documento nazionale, una delle seguenti diciture:

- Documento de transporte con destino fuera de la CE presentado,

- Transportdokument med destination uden for EF forelagt,

- Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt,

- Υποβαλλόμενο έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός ΕΚ,

- Transport document indicating a destination outside the customs territory of the Community has been presented,

- Document de transport avec destination hors CE présenté,

- Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato,

- Vervoerdocument voor bestemming buiten EG voorgelegd,

- Documento de transporte com destino fora da CE apresentado,

- Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty,

- Transportdokument med slutlig destination, utanför gemenskapens tullområde har lagts fram.

L'applicazione delle disposizioni della presente lettera è soggetta a controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore.";

2) all'articolo 16:

a) al paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente: "b) l'attestato di scarico e di importazione, compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza (in appresso 'SCS') conformemente alle norme stabilite nell'allegato VI, capitolo III, utilizzando il modello riprodotto nell'allegato VII. L'attestato reca la data e il numero del documento doganale di importazione";

b) al paragrafo 2, la frase introduttiva e le lettere b) e c) sono sostituite dal testo seguente: "Se l'esportatore non può ottenere il documento scelto conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), pur essendosi fatto parte diligente per ottenerlo, o se sussistono dubbi circa l'autenticità del documento esibito o dell'accuratezza di ogni suo elemento, la prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione si considera addotta con la presentazione di uno o più dei documenti seguenti:"

"b) attestato di scarico rilasciato da un servizio ufficiale di uno degli Stati membri, stabilito nel paese di destinazione o competente per quest'ultimo, conformemente ai requisiti e al modello di cui all'allegato VIII, che certifichi inoltre che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

c) attestato di scarico compilato da una SCS riconosciuta conformemente alle norme di cui all'allegato VI, capitolo III, utilizzando il modello riprodotto nell'allegato IX, che certifichi inoltre che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;"

c) il paragrafo 5 è soppresso;

3) sono inseriti i seguenti articoli da 16 bis a 16 septies: "Articolo 16 bis

1. Una SCS che intenda rilasciare gli attestati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), deve essere riconosciuta dall'autorità competente dello Stato membro nel quale ha la propria sede legale.

2. La SCS viene riconosciuta, su sua richiesta, per un periodo rinnovabile di tre anni, qualora soddisfi ai requisiti di cui all'allegato VI, capitolo I. Il riconoscimento è valido per tutti gli Stati membri.

3. Il riconoscimento specifica se l'autorizzazione a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), è su scala mondiale oppure limitata ad un determinato numero di paesi terzi.

Articolo 16 ter

1. La SCS agisce nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VI, capitolo II, punto 1.

Qualora un o più dei requisiti stabiliti nelle norme suddette non sono rispettati, lo Stato membro che ha riconosciuto la SCS sospende il riconoscimento per il periodo necessario per risanare la situazione.

2. Gli Stati membri che hanno riconosciuto la SCS ne sorvegliano i risultati e il comportamento, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato VI, capitolo II, punto 2.

Articolo 16 quater

Gli Stati membri nei quali operano SCS riconosciute predispongono un sistema efficace di sanzioni per le SCS riconosciute che abbiano rilasciato attestati falsi.

Articolo 16 quinquies

1. Lo Stato membro che ha riconosciuto la SCS revoca immediatamente il riconoscimento:

- se la SCS non rispetta più i requisiti per il riconoscimento stabiliti nell'allegato VI, capitolo I, oppure

- se la SCS ha ripetutamente e sistematicamente rilasciato attestati falsi. In questo caso non si applica la sanzione prevista all'articolo 16, lettera c).

2. La revoca è totale o limitata ad alcune parti o attività della SCS, in base alla natura delle carenze riscontrate.

3. Ogni qualvolta uno Stato membro revoca il riconoscimento di una SCS appartenente ad un gruppo di società, gli Stati membri nei cui territori sono presenti SCS riconosciute dello stesso gruppo sospendono il riconoscimento di tali società per un periodo non superiore a tre mesi per effettuare gli accertamenti necessari per verificare se queste società presentano anche esse le carenze riscontrate nella SCS di cui è stato revocato il riconoscimento.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, un gruppo di società consta di tutte le società il cui capitale è per oltre il 50 % direttamente o indirettamente di proprietà di un'unica società madre, nonché della società madre stessa.

Articolo 16 sexies

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione il riconoscimento delle SCS.

2. Lo Stato membro che revoca o sospende il riconoscimento ne informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione, comunicando le carenze all'origine della revoca o della sospensione.

La notifica agli Stati membri è trasmessa agli organismi centrali degli Stati membri elencati nell'allegato X.

3. La Commissione pubblica periodicamente a scopo informativo un elenco aggiornato delle SCS riconosciute dagli Stati membri.

Articolo 16 septies

1. Gli attestati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), rilasciati dopo la data di revoca o di sospensione del riconoscimento non sono validi.

2. Gli Stati membri non accettano gli attestati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), qualora vi riscontrino carenze o irregolarità. Se tali attestati sono stati rilasciati da una SCS riconosciuta da un altro Stato membro, lo Stato membro che riscontra le irregolarità notifica queste circostanze allo Stato membro che ha concesso il riconoscimento.";

4) il testo dell'articolo 17 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 17

Gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dalla presentazione delle prove di cui all'articolo 16, tranne il documento di trasporto, per una dichiarazione di esportazione che dà diritto ad una restituzione la cui parte differenziata corrisponda a un importo inferiore o uguale a:

a) 2400 EUR se il paese terzo o il territorio di destinazione è indicato nell'allegato IV;

b) 12000 EUR se il paese terzo o il territorio di destinazione non è indicato nell'allegato IV.

Se l'esportatore divide artificialmente l'operazione di esportazione allo scopo di aggirare l'obbligo di presentare la prova di arrivo a destinazione, il diritto alla restituzione all'esportazione decade e la restituzione deve essere rimborsata, salvo che l'esportatore sia in grado di fornire la prova richiesta di cui all'articolo 16 per i prodotti in questione.";

5) all'articolo 49, il testo del paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente: "9. Gli Stati membri possono decidere di non versare la restituzione se di entità inferiore a 100 EUR per dichiarazione di esportazione.";

6) sono aggiunti gli allegati da VI a X di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003, fatte salve le seguenti eccezioni:

a) l'articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;

b) l'articolo 1, punti 4 e 5, si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;

c) per quanto riguarda le SCS che hanno ottenuto un'autorizzazione di non più di tre anni anteriormente al 1o gennaio 2003, l'articolo 16 bis e l'allegato VI, capitolo I, si applicano per la prima volta al momento del rinnovo dell'autorizzazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU C 314 dell'8.11.2001, pag. 1.

(4) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(5) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

(6) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(7) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

"ALLEGATO VI

Requisiti per il riconoscimento e il controllo delle SCS da parte degli Stati membri

Capitolo I

Requisiti di riconoscimento

a) La SCS deve essere un organismo avente capacità giuridica iscritto nel registro delle imprese dello Stato membro responsabile.

b) Lo statuto della SCS deve indicare tra i suoi scopi dichiarati il controllo e la sorveglianza dei prodotti agricoli a livello internazionale.

c) La SCS deve essere presente a livello internazionale per poter svolgere i compiti di certificazione su scala mondiale con la presenza tramite società controllate in determinati paesi terzi oppure assistendo direttamente alle operazioni di scarico con propri ispettori dipendenti dall'ufficio regionale più vicino oppure dall'ufficio nazionale nella Comunità o con agenti locali posti sotto un'adeguata sorveglianza da parte della SCS.

Il capitale sociale delle società controllate di cui al precedente comma deve essere per almeno il 50 % di proprietà della SCS. Tuttavia, se la legislazione nazionale del paese terzo in questione limita al 50 % o meno la proprietà straniera del capitale, sarà sufficiente ai fini del precedente comma che la SCS abbia il controllo effettivo della società controllata. Tale controllo deve essere dimostrato con gli strumenti opportuni, in particolare con l'esistenza di un accordo di gestione, la composizione del consiglio di amministrazione e della direzione o accordi simili.

d) La SCS deve possedere una comprovata esperienza nel settore del controllo e della sorveglianza dei prodotti agricoli e alimentari. Tale esperienza deve essere documentata da prove relative alle ispezioni effettuate nei tre anni precedenti o alle ispezioni in corso. Tra le referenze presentate devono essere fornite informazioni circa il tipo di controlli effettuati (natura, quantità dei prodotti, luogo di ispezione, ecc.) e i nomi e gli indirizzi delle società o degli organismi che possono fornire informazioni sul richiedente.

e) LA SCS deve soddisfare i requisiti stabiliti nella norma standard EN 45011, punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2 a)-p), 4.4, 4.5, 4.7, 4.8.1 b)-f), 4.8.2, 4.9.1, 4.10, 5, 7, 9.4.

f) La SCS deve avere una solida situazione finanziaria (capitale, fatturato, ecc.). Devono essere presentate prove di tale solidità finanziaria oltre ai rendiconti annuali degli ultimi tre anni con lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e, se richiesto per legge, le relazioni dei revisori e dei direttori.

g) L'organizzazione amministrativa della SCS deve disporre di una "unità di revisione contabile interna" per coadiuvare le autorità nazionali nelle attività di controllo e di ispezione che svolgeranno presso le società riconosciute.

Capitolo II

1. Impegni delle SCS per quanto riguarda i risultati

Nel rilasciare gli attestati di arrivo a destinazione, le SCS riconosciute devono costantemente esercitare la loro responsabilità e la loro competenza professionale.

Nello svolgimento delle loro attività le SCS riconosciute devono rispettare i seguenti criteri:

a) eseguire tutti i controlli possibili per stabilire l'identità e il peso dei prodotti oggetto degli attestati;

b) la direzione della SCS deve sorvegliare i controlli intrapresi dal personale della società nei paesi terzi di destinazione;

c) le SCS devono tenere un fascicolo relativo a ciascun attestato rilasciato, contenente le prove del lavoro di supervisione effettuato per suffragare le conclusioni indicate nell'attestato (controlli quantitativi e documentali effettuati, ecc.). I fascicoli sugli attestati consegnati devono essere conservati per 5 anni;

d) la SCS riconosciuta provvede a verificare le operazioni di scarico tramite proprio personale permanente qualificato o agenti locali stabiliti o operanti nel paese di destinazione oppure inviando personale proprio dagli uffici regionali o da un ufficio nazionale nella Comunità. L'intervento degli agenti locali deve essere sistematicamente controllato da impiegati qualificati permanenti delle SCS.

2. Controllo dei risultati delle SCS

2.1. Gli Stati membri hanno la responsabilità di controllare la correttezza e l'efficacia del lavoro di certificazione svolto dalle SCS.

Prima del rinnovo triennale, le autorità nazionali effettuano un'ispezione presso la sede legale della SCS.

Qualora sorgano dubbi circa la qualità e l'accuratezza degli attestati redatti da una determinata SCS, l'autorità competente effettua una verifica in loco presso la sede legale della società per accertarsi della corretta applicazione delle norme contenute nel presente allegato.

Nel corso dell'ispezione, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai metodi di lavoro e alle procedure operative delle SCS nell'esecuzione dei loro compiti ed esaminano un campione a caso di fascicoli relativi agli attestati presentati all'organismo pagatore nell'ambito della procedura di pagamento delle restituzioni.

Gli Stati membri possono impiegare revisori esterni ed indipendenti per svolgere il compito di controllo delle SCS nel quadro della procedura stabilita nel presente allegato.

Gli Stati membri possono prendere qualsiasi altra misura da essi ritenuta necessaria per il controllo efficace delle SCS.

2.2. Nell'ambito del controllo delle domande di restituzione all'esportazione giustificate da attestati rilasciati dalle SCS, le autorità degli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti della certificazione:

a) esigere che gli attestati contengano una descrizione del lavoro svolto e accertarsi che il lavoro descritto sia stato sufficiente a giustificare le conclusioni contenute nell'attestato;

b) controllare le eventuali discrepanze negli attestati presentati;

c) esigere che gli attestati siano rilasciati entro un periodo di tempo ragionevole, in funzione del caso in oggetto.

Capitolo III

1. La certificazione rilasciata da una SCS riconosciuta deve comprendere non soltanto le informazioni necessarie ad identificare le merci e la partita in questione nonché le informazioni sui mezzi di trasporto, le date di arrivo e di scarico, ma anche una descrizione dei controlli e dei metodi utilizzati per verificare l'identità e il peso delle merci oggetto della certificazione.

Le verifiche e i controlli da parte delle SCS devono essere svolti al momento dello scarico, che può essere effettuato durante o dopo l'espletamento delle formalità doganali di importazione. Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, i controlli e la verifica per il rilascio degli attestati possono essere effettuati nei sei mesi successivi alla data alla quale le merci sono state scaricate e la certificazione deve descrivere le disposizioni prese per verificare i fatti.

2. Per gli attestati di scarico e di importazione [articolo 16, paragrafo 1, lettera b)], la certificazione deve comprendere anche la verifica che le merci sono state sdoganate ai fini dell'importazione definitiva. Tale controllo deve accertare un collegamento evidente tra l'operazione in questione e il relativo documento doganale d'importazione o la relativa procedura di sdoganamento.

3. Le SCS riconosciute devono essere indipendenti dalle parti coinvolte nella transazione in esame. In particolare, né la SCS che effettua l'ispezione per una determinata transazione né una società controllata appartenente allo stesso gruppo può prendere parte all'operazione in qualità di esportatore, agente doganale, trasportatore, destinatario, gestore di deposito o a qualsiasi titolo che possa dar luogo ad un conflitto d'interessi.

ALLEGATO VII

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ALLEGATO VIII

Requisiti che i servizi ufficiali degli Stati membri stabiliti nei paesi terzi devono rispettare ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b)

1. Il servizio ufficiale decide di rilasciare l'attestato di scarico in base ad uno o più dei seguenti documenti:

- documenti doganali d'importazione, compresi i tabulati se riconosciuti a tale titolo,

- documenti nazionali di trasporto e altri documenti rilasciati da un organismo ufficiale,

- dichiarazione del capitano o della società di trasporto,

- altre forme di ricevuta fornite dall'importatore.

2. I servizi ufficiali degli Stati membri rilasciano gli attestati di scarico utilizzando la seguente formulazione:

Si certifica con il presente documento che ... (descrizione delle merci, quantitativo e identificazione dell'imballaggio) sono stati scaricati ... (luogo di scarico/nome della città) il ... (data di scarico).

Si certifica inoltre che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato successivamente caricato per essere riesportati.

L'attestato è rilasciato in base ai seguenti documenti:

(elenco dei documenti presentati in base ai quali il servizio ha rilasciato l'attestato)

Data e luogo di firma, firma e timbro del servizio ufficiale.

3. Il servizio ufficiale che rilascia gli attestati di scarico deve tenere un registro e fascicoli relativi a tutti gli attestati rilasciati, nei quali si specificano le prove documentali in base alle quali sono stati rilasciati gli attestati.

ALLEGATO IX

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ALLEGATO X

Elenco degli organismi centrali negli Stati membri di cui all'articolo 16 quinquies

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