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Document 32002R0094

Regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

GU L 17 del 19.1.2002, p. 20–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2005; abrogato da 32005R1071

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/94/oj

32002R0094

Regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

Gazzetta ufficiale n. L 017 del 19/01/2002 pag. 0020 - 0036


Regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione

del 18 gennaio 2002

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000(1), relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, in particolare gli articoli 12 e 16,

considerando quanto segue:

(1) Occorre stabilire le modalità d'applicazione delle azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli e, a titolo sussidiario, dei prodotti alimentari sul mercato interno.

(2) Ai fini di una corretta gestione, è opportuno prevedere la periodicità dell'elenco dei temi e dei prodotti che possono beneficiare delle azioni suddette.

(3) Per evitare ogni rischio di distorsione della concorrenza, è necessario stabilire le linee direttrici in materia di riferimento all'origine particolare dei prodotti oggetto delle campagne di promozione e d'informazione.

(4) Occorre definire la procedura di presentazione dei programmi e di selezione dell'organismo incaricato della loro esecuzione, in modo da garantire la massima concorrenza e la libera circolazione dei servizi.

(5) Occorre stabilire i criteri di selezione dei programmi da parte degli Stati membri e di approvazione da parte della Commissione, in modo da garantire il rispetto delle norme comunitarie e l'efficacia delle azioni previste, tenendo conto in particolare delle disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi(2), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione(3).

(6) Nell'ambito della collaborazione con gli Stati membri, dopo aver esaminato i programmi, la Commissione comunica al comitato di gestione i programmi accettati e i relativi bilanci.

(7) Allo scopo di disciplinare i programmi da realizzare, occorre stabilire gli orientamenti generali delle campagne considerate. Esse devono avere un aspetto informativo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2826/2000. In un primo tempo tali orientamenti sono stabiliti per determinati settori significativi, fatta salva l'inclusione di altri settori o temi da definire successivamente. Saranno stabilite anche le linee direttrici per il settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura.

(8) Perché le azioni comunitarie siano efficaci, occorre definire i criteri preferenziali nella scelta dei programmi, per garantirne un impatto ottimale.

(9) Nel caso di programmi che interessano vari Stati membri, occorre prevedere le misure volte a garantire che essi si concertino tra loro per la presentazione e l'esame dei programmi.

(10) Qualora a causa del mancato cofinanziamento da parte di uno Stato membro un'organizzazione venga esclusa e non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2826/2000, occorre stabilire le conseguenze di tale esclusione le quali possono comportare, eventualmente, la riduzione del finanziamento comunitario.

(11) Occorre definire i controlli che gli Stati membri debbono realizzare per i programmi che essi gestiscono direttamente.

(12) Occorre precisare le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ai fini di una corretta gestione finanziaria. In particolare è opportuno precisare che, nel caso dei programmi pluriennali, il contributo finanziario complessivo della Comunità non può superare il 50 % del costo totale.

(13) Le diverse modalità di esecuzione degli impegni devono essere oggetto di contratti conclusi entro termini ragionevoli fra gli interessati e i competenti organismi nazionali sulla base di contratti tipo forniti dalla Commissione.

(14) Per garantire la corretta esecuzione del contratto è opportuno che il contraente costituisca una cauzione a favore dell'organismo competente, pari al 15 % del contributo comunitario. Allo stesso fine, una cauzione dovrà essere costituita in caso di richiesta di un anticipo.

(15) Deve essere definita l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999(5).

(16) Per le esigenze di gestione di bilancio è indispensabile prevedere sanzioni da comminare in caso di mancata presentazione, o mancato rispetto del termine per la presentazione, delle domande di pagamento intermedie o di ritardo nei pagamenti da parte degli Stati membri.

(17) Ai fini di una corretta gestione finanziaria e per evitare il rischio che i versamenti previsti esauriscano la partecipazione finanziaria della Comunità, per cui non resti più alcun saldo da pagare, è opportuno disporre che l'anticipo e i vari pagamenti intermedi non possano superare l'80 % del contributo comunitario. Per gli stessi motivi, la domanda di saldo deve pervenire all'organismo competente entro un termine stabilito.

(18) È necessario che gli Stati membri controllino l'esecuzione delle azioni e che la Commissione venga informata dei risultati delle misure previste dal presente regolamento. Ai fini di una corretta gestione finanziaria, è necessario che gli Stati membri collaborino tra loro quando le azioni sono realizzate in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede il competente organismo contraente.

(19) Con l'adozione del regolamento (CE) n. 2826/2000 le misure d'informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli sul mercato interno sono state armonizzate e raggruppate in un unico testo. Occorre pertanto armonizzare e semplificare anche le modalità di esecuzione rispetto alla regolamentazione settoriale vigente. È quindi necessario abrogare le disposizioni e i regolamenti d'applicazione settoriali in vigore relativi alla promozione dei prodotti agricoli.

(20) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta dei comitati di gestione per la promozione dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per "programma" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2826/2000 si intende un insieme di azioni coerenti che, per la loro portata, possono contribuire a promuovere l'informazione sui prodotti interessati e il loro smercio.

Articolo 2

1. Fatti salvi i criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2826/2000, il messaggio di promozione e/o d'informazione rivolto ai consumatori e agli altri destinatari deve basarsi anche sulle qualità intrinseche del prodotto interessato e/o sulle sue caratteristiche.

2. Qualsiasi riferimento all'origine del prodotto dev'essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso dalla campagna. L'indicazione dell'origine di un prodotto può tuttavia figurare nell'ambito di un'azione qualora si tratti di una designazione effettuata in base alla normativa comunitaria o di un elemento legato ai prodotti di riferimento necessari per illustrare le azioni di promozione o d'informazione.

Articolo 3

L'elenco dei temi e dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2826/2000 è stabilito ogni due anni entro il 31 marzo. Il primo elenco figura nell'allegato I del presente regolamento.

Nell'allegato II sono elencate le autorità nazionali competenti per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

I programmi di cui all'articolo 1 vengono realizzati entro un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni a decorrere dalla data in cui prende effetto il relativo contratto.

Articolo 5

1. Per la realizzazione delle azioni che rientrano nei programmi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2826/2000, lo Stato membro interessato riceve, in seguito ad un invito a presentare proposte anteriormente al 15 giugno e per la prima volta anteriormente al 15 marzo, i programmi delle organizzazioni professionali o interprofessionali della Comunità rappresentative del settore o dei settori interessati. I programmi devono rispettare le linee direttrici di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2826/2000 e il capitolato d'oneri contenente i criteri di esclusione, di selezione e di attribuzione divulgati a tale scopo dagli Stati membri interessati.

Le linee direttrici sono definite per la prima volta nell'allegato III del presente regolamento.

2. Per gli appalti che li riguardano gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità aggiudicatrici facciano rispettare le disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio.

3. Qualora sia previsto un programma d'informazione e/o di promozione che interessa vari Stati membri, questi ultimi si concertano per definire capitolati d'oneri e inviti a presentare proposte compatibili.

4. In seguito agli inviti a presentare proposte, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 definiscono i programmi di promozione e d'informazione in collaborazione con l'organismo o gli organismi di esecuzione che hanno scelto dopo una messa in concorrenza secondo modalità idonee e verificate dallo Stato membro.

5. Qualora si tratti di programmi che interessano più Stati membri, questi ultimi si concertano per la selezione dei programmi e s'impegnano a partecipare al loro finanziamento, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 6

Qualora, in caso di mancato cofinanziamento da parte di uno Stato membro, non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2826/2000, l'organizzazione professionale o interprofessionale originaria di tale Stato membro è esclusa dal programma.

Articolo 7

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno e per la prima volta entro il 15 maggio, l'elenco provvisorio dei programmi e degli organismi di esecuzione da loro selezionati nonché una copia di tali programmi. Qualora i programmi interessino più Stati membri, tale comunicazione è effettuata di comune accordo dagli Stati membri interessati.

2. Nel caso in cui la Commissione constati che un programma presentato non è conforme alla normativa comunitaria o alle linee direttrici di cui all'allegato III, entro 60 giorni dalla ricezione dell'elenco provvisorio essa comunica allo Stato o agli Stati membri interessati che l'intero programma o una sua parte non è ammissibile.

3. Dopo aver verificato i programmi, la Commissione informa, entro il 15 novembre e per la prima volta entro il 31 luglio, i comitati di gestione congiunti di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2826/2000 sui programmi accettati e sui relativi bilanci.

4. L'organizzazione professionale o interprofessionale proponente è responsabile della corretta esecuzione del programma prescelto.

Articolo 8

Ove si applichi l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2826/2000, l'elenco provvisorio dei programmi viene comunicato alla Commissione entro il 30 settembre e per la prima volta entro il 15 giugno. I comitati di gestione congiunti ne sono informati entro il 15 dicembre e per la prima volta entro il 15 settembre.

Articolo 9

1. La partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2826/2000 è fissata nel seguente modo:

a) il 50 % del costo effettivo delle azioni per i programmi di durata annuale;

b) il 60 % del costo effettivo delle azioni per il primo anno e il 40 % per il secondo anno nel caso di programmi di durata biennale, con una partecipazione finanziaria complessiva della Comunità non superiore, in ogni caso, al 50 % del costo totale;

c) il 60 % del costo effettivo delle azioni per il primo anno, il 50 % per il secondo anno e il 40 % per il terzo anno nel caso di programmi di durata triennale, con una partecipazione finanziaria complessiva della Comunità non superiore, in ogni caso, al 50 % del costo totale.

Questa partecipazione finanziaria è versata agli Stati membri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2826/2000.

2. La partecipazione finanziaria degli Stati membri alle azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2826/2000 è pari al 20 % del loro costo effettivo. Qualora più Stati membri partecipino al finanziamento, la loro quota è stabilita proporzionalmente alla partecipazione finanziaria dell'organizzazione proponente avente sede nel loro territorio.

Articolo 10

1. Non appena è stato redatto l'elenco definitivo dei programmi prescelti dagli Stati membri, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, ciascuna organizzazione interessata è informata dallo Stato membro dell'esito della sua domanda. Gli Stati membri concludono contratti con le organizzazioni selezionate entro i 30 giorni successivi. Scaduto tale termine, nessun contratto può essere concluso senza l'autorizzazione preliminare della Commissione.

2. Gli Stati membri utilizzano i contratti tipo forniti dalla Commissione.

3. Il contratto può essere concluso dalle due parti solo dopo la costituzione di una cauzione pari al 15 % dell'importo massimo annuale del finanziamento da parte della Comunità o degli Stati membri interessati a garanzia della corretta esecuzione del contratto. Essa è costituita secondo le condizioni di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

Tuttavia, se il contraente è un organismo di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela di un organismo di questo genere, l'organismo competente può accettare una garanzia scritta dell'autorità di tutela, equivalente alla percentuale indicata al primo comma, a condizione che detta autorità si impegni:

- a vigilare sulla corretta esecuzione degli obblighi sottoscritti e

- ad accertare che le somme ricevute siano effettivamente utilizzate per l'esecuzione degli obblighi sottoscritti.

La prova dell'avvenuta costituzione della cauzione deve pervenire allo Stato membro prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

La cauzione viene svincolata alle condizioni ed entro i termini previsti all'articolo 12 del presente regolamento per il pagamento del saldo.

4. Per esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione si intende l'esecuzione delle misure indicate nel contratto.

5. Lo Stato membro trasmette immediatamente una copia del contratto e la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione alla Commissione. Esso trasmette inoltre copia del contratto concluso dall'organizzazione selezionata con l'organismo di esecuzione.

Quest'ultimo contratto impone all'organismo di esecuzione di sottoporsi ai controlli di cui all'articolo 13.

Articolo 11

1. Entro 30 giorni dalla firma del contratto il contraente può presentare allo Stato membro una domanda di anticipo accompagnata dalla cauzione di cui al paragrafo 3. Scaduto tale termine, l'anticipo non può più essere richiesto.

L'anticipo non può eccedere il 30 % dell'importo del finanziamento comunitario annuale e di quello dello Stato o degli Stati membri interessati.

2. Lo Stato membro provvede al pagamento dell'anticipo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di ritardo si applicano le norme previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 296/96(6).

3. Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione, da parte del contraente, di una cauzione a favore dello Stato membro pari al 110 % dell'anticipo, secondo le modalità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Tuttavia, se il contraente è un organismo di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela di un organismo di questo genere, l'organismo competente può accettare una garanzia scritta dell'autorità di tutela, equivalente alla percentuale indicata al precedente comma, purché tale autorità s'impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato.

Articolo 12

1. Le domande di pagamento intermedie del contributo comunitario e del contributo degli Stati membri sono presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui scade ogni periodo di tre mesi calcolato a partire dalla data della firma del contratto. Le domande riguardano le spese effettivamente sostenute nel trimestre di cui trattasi e sono accompagnate da un riepilogo finanziario, dai documenti giustificativi pertinenti e da una relazione intermedia sull'esecuzione del contratto. Qualora nel trimestre in questione non sia stata realizzata alcuna spesa, tale informazione è trasmessa entro gli stessi termini previsti per le domande di pagamento intermedie.

Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva delle domande di pagamento intermedie e della relativa documentazione comporta una riduzione del pagamento pari al 3 % per ogni mese intero di ritardo.

Tali pagamenti e l'anticipo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, non possono superare complessivamente l'80 % del totale del contributo finanziario comunitario annuale e degli Stati membri interessati. Non appena è stato raggiunto tale livello, non viene più presentata alcuna domanda di pagamento intermedio.

2. La domanda di pagamento del saldo è presentata entro quattro mesi dalla data della conclusione delle azioni annuali previste dal contratto.

Per essere accettata essa deve essere corredata:

a) di un riepilogo finanziario recante le spese programmate e realizzate nonché di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese;

b) di un riepilogo delle azioni realizzate (rapporto di attività);

c) di una relazione di valutazione interna, preparata dal contraente, dei risultati ottenuti accertabili alla data della relazione, nonché dell'uso che può esserne fatto.

Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva della domanda di saldo comporta una riduzione del saldo pari al 3 % per ogni mese di ritardo.

3. Il versamento del saldo è subordinato alla verifica dei documenti di cui al paragrafo 2.

Il saldo è ridotto in funzione della gravità dell'inadempimento dell'esigenza principale di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

4. La cauzione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, è svincolata nella misura in cui il diritto all'importo anticipato sia stato definitivamente accertato.

5. Lo Stato membro esegue i versamenti previsti ai paragrafi precedenti entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Tale termine può tuttavia essere sospeso in qualunque momento del periodo di 60 giorni successivo alla prima registrazione della domanda di pagamento mediante notifica al contraente creditore che la domanda non è accettabile, in quanto il credito non è esigibile o la domanda non è corredata dei documenti giustificativi necessari per le domande successive oppure lo Stato membro ritiene necessario richiedere informazioni supplementari o procedere a verifiche. Il termine continua a decorrere a partire dalla data di ricevimento delle informazioni richieste, che devono essere trasmesse entro un termine di 30 giorni. Salvo casi di forza maggiore, il ritardo nei versamenti suddetti comporta una riduzione del rimborso allo Stato membro conformemente alle norme previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 296/96.

6. La cauzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, deve essere valida fino al pagamento del saldo e viene svincolata con quietanza liberatoria dell'organismo competente.

7. Lo Stato membro trasmette alla Commissione entro i 30 giorni dal loro ricevimento:

- le relazioni trimestrali di esecuzione del contratto,

- i riepiloghi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b),

- la relazione di valutazione interna.

8. Dopo il pagamento del saldo, lo Stato membro invia alla Commissione un bilancio finanziario delle spese effettuate nell'ambito del contratto.

Esso attesta inoltre che, sulla base dei controlli eseguiti, tutte le spese sono da considerarsi ammissibili secondo i termini del contratto.

9. Le cauzioni incamerate e le sanzioni applicate vengono dedotte dalle spese dichiarate al FEAOG, sezione garanzia, per la parte corrispondente al cofinanziamento comunitario.

Articolo 13

1. Lo Stato membro prende i provvedimenti necessari per verificare, in particolare mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso il contraente e l'organismo di esecuzione:

a) l'esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi forniti e

b) l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio(7), lo Stato membro informa al più presto la Commissione delle eventuali irregolarità constatate nel corso dei controlli effettuati.

2. Ai fini del controllo delle azioni previste dal presente regolamento, lo Stato membro interessato decide i mezzi più appropriati per assicurare tale controllo e ne informa la Commissione.

3. In caso di programmi concernenti più Stati membri, questi ultimi adottano i provvedimenti necessari per coordinare le loro attività di controllo e ne informano la Commissione.

4. La Commissione può partecipare in qualsiasi momento alle verifiche e ai controlli di cui ai paragrafi 2 e 3. A tal fine gli organismi competenti degli Stati membri informano tempestivamente la Commissione delle verifiche e dei controlli previsti.

Essa può anche procedere ai controlli supplementari che riterrà necessari.

Articolo 14

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo di cui trattasi, maggiorato di un interesse calcolato in funzione del tempo trascorso dal pagamento al rimborso da parte del beneficiario.

Il tasso di interesse è quello applicato dall'Istituto monetario europeo alle proprie operazioni in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

2. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi o uffici pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia in proporzione alla partecipazione finanziaria comunitaria.

Articolo 15

Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano anche ai programmi presentati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2826/2000.

Per tali programmi i contratti sono conclusi tra gli Stati membri interessati e le organizzazioni di esecuzione selezionate.

Articolo 16

1. Sono soppresse le disposizioni seguenti:

a) articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio(8);

b) articolo 6 del regolamento (CE) n. 1905/94 della Commissione, del 27 luglio 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio, relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche(9).

2. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) regolamento (CEE) n. 1348/81 della Commissione, del 20 maggio 1981, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1970/80 del Consiglio, relativo alle norme generali di applicazione per le azioni intese a promuovere il consumo dell'olio d'oliva nella Comunità(10);

b) regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa(11);

c) regolamento (CEE) n. 2282/90 della Commissione, del 31 luglio 1990, recante modalità di applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi(12);

d) regolamento (CEE) n. 3601/92 della Commissione, del 14 dicembre 1992, recante modalità di applicazione delle misure specifiche adottate nel settore delle olive da tavola(13);

e) regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione, del 28 maggio 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità(14);

f) regolamento (CE) n. 890/1999 della Commissione, del 29 aprile 1999, relativo all'organizzazione di azioni di informazione sul sistema comunitario di etichettatura delle carni bovine(15);

g) regolamento (CE) n. 3582/93 della Commissione, del 21 dicembre 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2073/92, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari(16);

h) regolamento (CE) n. 803/98 della Commissione, del 16 aprile 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura per il 1998(17).

3. Le disposizioni dei regolamenti di cui al paragrafo 2 restano applicabili ai programmi di promozione e d'informazione decisi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 328 del 21.12.2000, pag. 2.

(2) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

(3) GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1.

(4) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

(5) GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.

(6) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

(7) GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11.

(8) GU L 207 del 19.7.1989, pag. 19.

(9) GU L 194 del 29.7.1994, pag. 21.

(10) GU L 134 del 21.5.1981, pag. 17.

(11) GU L 121 del 29.4.1989, pag. 4.

(12) GU L 205 del 3.8.1990, pag. 8.

(13) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 17.

(14) GU L 132 del 29.5.1993, pag. 83.

(15) GU L 113 del 30.4.1999, pag. 5.

(16) GU L 326 del 28.12.1993, pag. 23.

(17) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 5.

ALLEGATO I

a) Elenco dei temi per i quali si possono realizzare azioni d'informazione e/o di promozione:

- informazione sulle Denominazioni di Origine Protette (DOP), le Indicazioni Geografiche Protette (IGP), le Specialità Tradizionali Garantite (STG) e sui simboli grafici previsti dalla normativa agricola,

- informazione sui metodi di produzione biologica,

- informazione sui sistemi di produzione agricola che permettono la tracciabilità dei prodotti e della loro etichettatura,

- Informazione sulla qualità e la sicurezza degli alimenti e sugli aspetti nutrizionali e sanitari dei prodotti.

b) Elenco dei prodotti che possono beneficiare delle azioni suddette:

- prodotti lattiero-caseari,

- VQPRD, vini da tavola con indicazione geografica,

- ortofrutticoli freschi,

- ortofrutticoli trasformati,

- piante vive e prodotti della floricoltura.

ALLEGATO II

Elenco degli organismi competenti negli Stati membri

[per la gestione dei regolamenti (CE) n. 2702/1999 e (CE) n. 2826/2000]

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

LINEE DIRETTRICI PER LA PROMOZIONE SUL MERCATO INTERNO

L'informazione sul sistema comunitario delle denominazioni d'origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG) nonché sui rispettivi logo

1. ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

La campagna d'informazione realizzata dalla Comunità nel 1996/1998 ha costituito un primo sforzo per far conoscere l'esistenza, il significato e i vantaggi dei due sistemi europei per la valorizzazione e la protezione dei prodotti agroalimentari aventi caratteristiche specifiche.

Tenuto conto della durata limitata di tale campagna, sembra opportuno rafforzare la notorietà di tali denominazioni, che riguardano attualmente circa 562 prodotti della Comunità, portando avanti l'azione d'informazione sul loro significato e sui loro vantaggi. Tale informazione riguarderà inoltre i logo comunitari all'uopo istituiti, in special modo quello relativo alle DOP/IGP che risale al 1998.

2. OBIETTIVI

- Incitare i produttori/trasformatori a utilizzare questi sistemi di qualità.

- Stimolare la domanda per i prodotti in parola informando i consumatori e i distributori sull'esistenza, il significato e i vantaggi dei sistemi e dei relativi logo, nonché sulle condizioni di attribuzione delle denominazioni e sui pertinenti controlli.

3. PRINCIPALI DESTINATARI

- Produttori e trasformatori.

- Distributori (grande distribuzione, grossisti, dettaglianti, ristoranti).

- Consumatori.

- Opinionisti.

4. MESSAGGI PRINCIPALI

- Specificità del prodotto connessa alla sua origine geografica (DOP/IGP).

- Specificità del prodotto connessa al suo modo di produzione particolare e tradizionale, indipendentemente dalla zona di produzione (STG).

- Aspetti qualitativi (sicurezza, valore organolettico e nutrizionale, tracciabilità) da mettere in evidenza.

- Grande diversità, ricchezza e sapori dei prodotti considerati.

- Presentazione di taluni prodotti registrati come DOP/IGP o STG, esempio di valorizzazione dei prodotti alimentari aventi caratteristiche specifiche.

5. STRUMENTI PRINCIPALI

- Strumenti elettronici (sito "Internet").

- Relazioni pubbliche con i media (stampa specializzata, femminile, riviste di culinaria).

- Contatti con le associazioni di consumatori.

- Informazione nei punti di vendita.

- Media audiovisivi.

- Documentazione scritta (pieghevoli, opuscoli, ecc.).

- Partecipazione a fiere ed esposizioni.

- Pubblicità sulla stampa specializzata.

6. DURATA DEL PROGRAMMA

Da 24 a 36 mesi, presentando per ogni tappa una definizione degli obiettivi.

7. BILANCIO INDICATIVO

4 milioni di EUR.

L'informazione sul simbolo grafico delle regioni ultraperiferiche

1. ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

Lo studio di valutazione esterna ha dimostrato che la campagna d'informazione comunitaria sul simbolo grafico (logo) delle regioni ultraperiferiche, realizzata nel 1998/1999, ha suscitato un effettivo interesse presso i vari operatori del ramo.

Più produttori e trasformatori hanno infatti chiesto il riconoscimento dei loro prodotti di qualità onde poter utilizzare il logo in parola.

Tenuto conto della durata limitata di questa prima campagna, sembra opportuno rafforzare la notorietà del logo presso diversi destinatari, portando avanti l'attività di informazione sul significato e i vantaggi del logo.

2. OBIETTIVI

- Far conoscere l'esistenza, il significato e i vantaggi del logo.

- Incitare i produttori e trasformatori delle regioni interessate a utilizzare il logo.

- Migliorare la conoscenza del logo presso i distributori e i consumatori.

3. PRINCIPALI DESTINATARI

- Produttori e trasformatori locali.

- Distributori e consumatori.

- Opinionisti.

4. MESSAGGI PRINCIPALI

- Tipicità, carattere naturale.

- Provenienza dalle regioni comunitarie.

- Qualità (sicurezza, valore nutrizionale e caratteristiche organolettiche, metodo di produzione, nesso con l'origine).

- Esotismo.

- Varietà dell'offerta anche fuori stagione.

- Tracciabilità.

5. STRUMENTI PRINCIPALI

- Strumenti elettronici (sito "Internet").

- Linea d'informazione telefonica.

- Relazioni pubbliche con i media (ad esempio giornalisti specializzati, stampa femminile, riviste di culinaria).

- Dimostrazioni sui luoghi di vendita, saloni, fiere.

- Contatti con medici e nutrizionisti.

- Altri strumenti (pieghevoli, opuscoli, ricette, ecc.).

- Media audiovisivi.

- Pubblicità stampa specializzata, locale.

6. DURATA DEI PROGRAMMI

Da 24 a 36 mesi, presentando per ogni tappa una definizione degli obiettivi.

7. BILANCIO INDICATIVO

3 milioni di EUR.

Settore della produzione biologica

1. ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

Il consumo dei prodotti agricoli ottenuti con il metodo di produzione biologico è rilevante soprattutto tra la popolazione urbana, ma risulta ancora poco sviluppato se raffrontato al consumo dei prodotti convenzionali.

2. OBIETTIVI

- Divulgare tra i consumatori le norme comunitarie che disciplinano il metodo di produzione biologico e i controlli previsti, come pure il logo comunitario.

- Incentivare il consumo dei prodotti ottenuti dall'agricoltura biologica.

- Ampliare le conoscenze dei consumatori sull'agricoltura biologica e i relativi prodotti.

3. PRINCIPALI DESTINATARI

- Le famiglie (madri e padri di famiglia dai 20 ai 50 anni).

- Gli operatori del settore (sensibilizzarli e interessarli all'impiego del logo comunitario).

4. MESSAGGI PRINCIPALI

- I prodotti dell'agricoltura biologica sono prodotti naturali, adatti alla vita moderna di ogni giorno e che si consumano con piacere; sono ottenuti con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e sono soggetti a regole molto severe, il cui rispetto è controllato da enti indipendenti o organismi pubblici.

- Il contenuto dei messaggi deve essere razionale e positivo e tener conto delle particolarità del consumo tra i diversi destinatari.

- Il logo comunitario è un simbolo che rappresenta i prodotti dell'agricoltura biologica conformi a severi criteri di produzione e sottoposti ad un rigoroso regime di controllo.

Quest'informazione sul logo comunitario può essere completata da un'informazione sui logo collettivi elaborati a livello nazionale, purché il disciplinare loro applicabile risponda a condizioni più severe di quelle richieste per il logo comunitario.

5. STRUMENTI PRINCIPALI

- Sito Internet.

- Linea d'informazione telefonica.

- Contatti con i mass media (ad esempio giornalisti specializzati, stampa femminile).

- Contatti con medici e nutrizionisti.

- Contatti con gli insegnanti.

- Altri strumenti (pieghevoli, opuscoli, ecc.).

- Mezzi visivi (cinema, canali TV specializzati).

- Annunci radiofonici.

- Pubblicità nella stampa specializzata (femminile e della terza età).

6. DURATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.

7. BILANCIO INDICATIVO

6 milioni di EUR.

Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

A fronte di una diminuzione del consumo del latte liquido, particolarmente accentuata nei principali paesi consumatori, che risente soprattutto della concorrenza delle bibite analcoliche diffuse tra i giovani, si osserva un incremento complessivo del consumo di prodotti lattiero-caseari, in termini di quantità di latte.

2. OBIETTIVI

- Incrementare il consumo di latte liquido.

- Consolidare il consumo dei prodotti lattiero-caseari.

- Incentivare il consumo tra i giovani.

3. PRINCIPALI DESTINATARI

- Bambini e adolescenti, in particolare le ragazze da 8 a 13 anni.

- Giovani donne e madri di famiglia da 20 a 40 anni.

4. MESSAGGI PRINCIPALI

- Il latte e i prodotti lattiero-caseari sono prodotti sani, naturali, dinamici, adatti alla vita moderna di ogni giorno e che si consumano con piacere.

- Il contenuto dei messaggi deve essere positivo e tener conto delle caratteristiche del consumo nei diversi mercati.

- Occorre assolutamente garantire la continuità dei messaggi principali durante l'intero programma in modo da convincere i consumatori dei vantaggi del consumo regolare di questi prodotti.

5. STRUMENTI PRINCIPALI

- Strumenti elettronici.

- Linea d'informazione telefonica.

- Contatti con i mass media (ad esempio giornalisti specializzati, stampa femminile, riviste e periodici per i giovani).

- Contatti con medici e nutrizionisti.

- Contatti con gli insegnanti.

- Altri strumenti (pieghevoli e opuscoli, giochi per bambini, ecc.).

- Dimostrazioni nei punti di vendita.

- Mezzi visivi (cinema, canali TV specializzati).

- Annunci radiofonici.

- Pubblicità su stampa specializzata (giovanile e femminile).

6. DURATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.

7. BILANCIO INDICATIVO

6 milioni di EUR.

Settore del vino

1. ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

Il settore è caratterizzato da un'abbondante produzione, da un consumo in ristagno o addirittura in calo per determinate categorie e da una maggiore offerta in provenienza dai paesi terzi.

2. OBIETTIVI

Informare i consumatori sulla varietà, la qualità e le condizioni di produzione dei vini europei nonché sui risultati di studi scientifici.

3. PRINCIPALI DESTINATARI

Consumatori tra i 20 e i 40 anni.

4. MESSAGGI PRINCIPALI

- La legislazione comunitaria prevede norme rigorose sulla produzione, le indicazioni di qualità, l'etichettatura e la commercializzazione, che garantiscono ai consumatori la qualità e la tracciabilità del prodotto offerto.

- Ampie possibilità di scelta tra un'enorme varietà di prodotti europei di diverse origini.

- Effetti di un consumo moderato di vino sulla salute.

5. STRUMENTI PRINCIPALI

- Azioni di informazione e di relazioni pubbliche.

- Azione di formazione presso i settori della distribuzione e della ristorazione.

- Contatti con le professioni mediche e con la stampa specializzata.

- Altri strumenti (sito Internet, pieghevoli e opuscoli) per orientare la scelta e aumentare le occasioni di consumo nelle feste di famiglia.

6. DURATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.

7. BILANCIO INDICATIVO

6 milioni di EUR.

Settore dei prodotti ortofrutticoli freschi

1. ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

Il settore è caratterizzato da uno squilibrio strutturale del mercato, più evidente per determinati prodotti, nonostante gli sforzi sul piano della comunicazione compiuti sino ad ora.

Va osservato in particolare il disinteresse dei consumatori di età inferiore a 35 anni, ancor più accentuato nei ragazzi in età scolare. Tale tendenza va a scapito di una alimentazione equilibrata.

2. OBIETTIVI

Occorre ripristinare l'immagine della "freschezza" e del carattere "naturale" della frutta e della verdura e diffonderne il consumo anche tra le fasce di età più giovani, soprattutto tra i giovanissimi.

3. PRINCIPALI DESTINATARI

- Giovani famiglie sotto i 35 anni.

- Bambini e adolescenti in età scolare.

- Ristorazione collettiva e mense scolastiche.

- Medici e nutrizionisti.

4. MESSAGGI PRINCIPALI

- La frutta e la verdura sono prodotti naturali.

- La frutta e la verdura sono prodotti freschi.

- Sono prodotti di qualità (sicurezza, valore nutrizionale e organolettico, metodi di produzione, tutela dell'ambiente, legame con l'origine).

- Gradimento.

- Contribuiscono ad un'alimentazione equilibrata.

- Varietà dell'offerta dei prodotti freschi a seconda delle stagioni.

- Facilità di preparazione: cibo fresco, senza necessità di cottura.

- Tracciabilità.

5. STRUMENTI PRINCIPALI

- Strumenti elettronici (sito "Internet" che presenta l'offerta e giochi per i giovani).

- Linea d'informazione telefonica.

- Contatti di pubbliche relazioni con i mass media (ad esempio giornalisti specializzati, stampa femminile, riviste e periodici per i giovani).

- Contatti con medici e nutrizionisti.

- Azioni pedagogiche destinate a bambini e adolescenti, con la partecipazione di insegnanti e responsabili delle mense scolastiche.

- Altri strumenti (pieghevoli e opuscoli con informazioni sui prodotti e ricette, giochi per bambini, ecc.).

- Mezzi visivi (cinema, canali TV specializzati).

- Annunci radiofonici.

- Pubblicità su stampa specializzata (giovanile e femminile).

6. DURATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.

7. BILANCIO INDICATIVO

6 milioni di EUR.

Settore dei prodotti ortofrutticoli trasformati

1. ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

Il settore è caratterizzato da uno squilibrio strutturale del mercato, più evidente per determinati prodotti, sui quali inoltre esercita una forte concorrenza l'importazione e hanno avuto scarso impatto le iniziative di comunicazione finora intraprese.

Va osservato in particolare che i consumatori si mostrano ricettivi ai prodotti trasformati, data la facilità con la quale possono essere preparati. È quindi un mercato che può essere ampliato e può favorire la produzione di base.

2. OBIETTIVI

Occorre ammodernare l'immagine del prodotto, svecchiarne la presentazione e fornire le informazioni necessarie per incentivarne il consumo.

3. PRINCIPALI DESTINATARI

- Casalinghe.

- Ristorazione collettiva e mense scolastiche.

- Medici e nutrizionisti.

4. MESSAGGI PRINCIPALI

- Qualità (sicurezza, valore nutrizionale e organolettico, metodi di preparazione).

- Facilità d'impiego.

- Gradimento.

- Varietà dell'offerta dei prodotti e loro disponibilità durante tutto l'anno.

- Contribuiscono ad un'alimentazione equilibrata.

- Tracciabilità.

5. STRUMENTI PRINCIPALI

- Strumenti elettronici (sito "Internet").

- Linea d'informazione telefonica.

- Contatti di pubbliche relazioni con i mass media (ad esempio giornalisti specializzati, stampa femminile, riviste e periodici per i giovani).

- Dimostrazioni nei punti di vendita.

- Contatti con medici e nutrizionisti.

- Altri strumenti (pieghevoli e opuscoli su prodotti e ricette).

- Mezzi visivi.

- Stampa femminile, culinaria, professionale.

6. DURATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.

7. BILANCIO INDICATIVO

3 milioni di EUR.

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