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Document 32002D0813

2002/813/CE: Decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per scopi diversi dall'immissione in commercio

GU L 280 del 18.10.2002, p. 62–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/813/oj

32002D0813

2002/813/CE: Decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per scopi diversi dall'immissione in commercio

Gazzetta ufficiale n. L 280 del 18/10/2002 pag. 0062 - 0083


Decisione del Consiglio

del 3 ottobre 2002

che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per scopi diversi dall'immissione in commercio

(2002/813/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La parte B della direttiva 2001/18/CE prevede la notifica preventiva all'autorità nazionale competente dell'emissione prevista di un organismo geneticamente modificato (OGM), o di una combinazione di OGM, per qualsiasi fine diverso dall'immissione in commercio.

(2) Nel quadro istituito dalla direttiva 2001/18/CE per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e la Commissione, l'autorità deve inviare una sintesi della notifica, secondo un modello specifico, alla Commissione, che a sua volta ne trasmette copie agli altri Stati membri.

(3) Tale modello dovrebbe consentire il massimo scambio possibile di informazioni pertinenti, presentate in maniera standard e facilmente comprensibile, fermo restando che le informazioni fornite non possono servire da base per una valutazione del rischio ambientale.

(4) Il comitato istituito a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE è stato consultato il 12 giugno 2002 e non ha espresso alcun parere sulla proposta di decisione della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per elaborare e trasmettere alla Commissione la sintesi delle notifiche pervenute ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/18/CE, le autorità competenti designate dagli Stati membri ai sensi di detta direttiva usano il modello per la sintesi delle notifiche figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Hansen

(1) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

ALLEGATO

MODELLO PER LA SINTESI DELLE NOTIFICHE CONCERNENTI L'EMISSIONE DELIBERATA DI UN OGM O COMBINAZIONE DI OGM PER QUALSIASI FINE DIVERSO DALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

INTRODUZIONE

Il presente modello per la sintesi delle notifiche riguardo all'emissione deliberata di un OGM o di una combinazione di OGM è stato stabilito ai fini e secondo le procedure di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/18/CE.

Questo modello non contiene necessariamente tutte le informazioni richieste per effettuare una valutazione del rischio ambientale.

Lo spazio previsto per ogni risposta non è di per sé un'indicazione della quantità di informazioni richiesta per gli scopi del modello suddetto.

Il modello per la sintesi delle notifiche comprende due parti.

La parte 1, che riguarda i prodotti contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati diversi dalle piante superiori, è strutturata come segue:

A Informazioni generali

B Informazioni relative agli organismi ospiti o parentali da cui è derivato l'OGM

C Informazioni relative alla modificazione genetica

D Informazioni sugli organismi da cui è derivato l'inserto (donatori)

E Informazioni sull'organismo geneticamente modificato

F Informazioni sull'emissione

G Interazioni tra l'OGM e l'ambiente e impatto potenziale sull'ambiente

H Informazioni sul monitoraggio

I Informazioni sul periodo successivo all'emissione e sul trattamento dei rifiuti

J Informazioni sui piani di intervento in caso di emergenza

Le informazioni fornite nella parte 1 devono comunque rispecchiare adeguatamente (in forma succinta) le informazioni trasmesse all'autorità competente ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 2001/18/CE, alle condizioni specificate nell'introduzione dell'allegato III A.

La parte 2 riguarda i prodotti contenenti o costituiti da piante superiori geneticamente modificate. Il termine "piante superiori" indica le piante appartenenti ai gruppi tassonomici delle Gimnosperme e delle Angiosperme. La parte 2 è strutturata come segue.

A Informazioni generali

B Informazioni sulla pianta geneticamente modificata

C Informazioni relative all'emissione sperimentale

D Sintesi del potenziale impatto ambientale dovuto all'emissione delle piante geneticamente modificate

E Breve descrizione delle eventuali misure adottate dal notificante per il controllo del rischio

F Sintesi degli studi sul campo previsti per ottenere nuovi dati circa l'impatto dell'emissione sull'ambiente e sulla salute umana

Le informazioni fornite nella parte 2 devono comunque rispecchiare adeguatamente (in forma succinta) le informazioni trasmesse all'autorità competente ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 2001/18/CE, alle condizioni specificate nell'introduzione dell'allegato III B.

PARTE 1

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PARTE 2

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