EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0812

2002/812/CE: Decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti

GU L 280 del 18.10.2002, p. 37–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/812/oj

32002D0812

2002/812/CE: Decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti

Gazzetta ufficiale n. L 280 del 18/10/2002 pag. 0037 - 0061


Decisione del Consiglio

del 3 ottobre 2002

che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti

(2002/812/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio(1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera h),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La parte C della direttiva 2001/18/CE stabilisce che venga trasmessa all'autorità nazionale competente una notifica preventiva della prevista immissione in commercio di un organismo geneticamente modificato (in seguito denominato "OGM") o di una combinazione di OGM.

(2) Tale notifica comprende tra l'altro una sintesi del fascicolo che l'autorità competente deve inviare alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione e che la Commissione deve immediatamente mettere a disposizione del pubblico. La sintesi deve essere redatta conformemente a un dato schema.

(3) Il modello dovrebbe consentire il massimo scambio possibile d'informazioni pertinenti, presentate in maniera standard e facilmente comprensibile, fermo restando che le informazioni fornite non possono servire da base per una valutazione del rischio ambientale.

(4) Il comitato costituito a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE è stato consultato il 12 giugno 2002 e non ha espresso alcun parere sulla proposta di decisione della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'elaborazione della sintesi del fascicolo da presentare all'autorità nazionale competente, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2001/18/CE, il notificante si attiene al modello per la sintesi figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Hansen

(1) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

ALLEGATO

MODELLO PER LA SINTESI DELLE NOTIFICHE RELATIVE A UN OGM O UNA COMBINAZIONE DI OGM COME TALI O CONTENUTI IN PRODOTTI

INTRODUZIONE

Il seguente modello deve essere usato per la sintesi del fascicolo che accompagna una notifica da presentare all'autorità competente nazionale, concernente l'immissione in commercio di un OGM o una combinazione di OGM, come tali o contenuti in prodotti.

Questo documento, una volta completato, presenterà una sintesi delle informazioni di cui ai punti corrispondenti del fascicolo completo. Resta assodato che la valutazione del rischio prescritta dalla direttiva 2001/18/CE non può essere effettuata unicamente sulla base di questo documento.

Lo spazio previsto dopo ogni domanda non è indicativo della quantità di informazioni richiesta ai fini del modello per l'informazione di sintesi.

Il modello per l'informazione di sintesi è suddiviso in due parti.

La parte 1, che riguarda i prodotti contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati diversi dalle piante superiori, è strutturata come segue:

A Informazioni generali

B Natura degli OGM contenuti nel prodotto

C Previsioni sul comportamento del prodotto

D Informazioni su emissioni precedenti

E Informazioni sul piano di monitoraggio

La parte 2 riguarda i prodotti contenenti o costituiti da piante superiori geneticamente modificate (piante superiori geneticamente modificate). Il termine "piante superiori" indica le piante appartenenti ai gruppi tassonomici delle Gimnosperme e delle Angiosperme. La parte 2 è strutturata come segue:

A Informazioni generali

B Natura delle piante superiori geneticamente modificate contenute nel prodotto

C Informazioni su emissioni precedenti

D Informazioni sul piano di monitoraggio

PARTE 1

>PIC FILE= "L_2002280IT.003901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.004001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.004101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.004201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.004301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.004401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.004501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.004601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.004701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.004801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.004901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.005001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.005101.TIF">

PARTE 2

>PIC FILE= "L_2002280IT.005201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.005301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.005401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.005501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.005601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.005701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.005801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.005901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.006001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280IT.006101.TIF">

Top