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Document 32002D0649

    2002/649/CE: Decisione della Commissione, del 5 agosto 2002, relativa all'effettuazione di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri [notificata con il numero C(2002) 2982]

    GU L 213 del 9.8.2002, p. 38–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/649/oj

    32002D0649

    2002/649/CE: Decisione della Commissione, del 5 agosto 2002, relativa all'effettuazione di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri [notificata con il numero C(2002) 2982]

    Gazzetta ufficiale n. L 213 del 09/08/2002 pag. 0038 - 0042


    Decisione della Commissione

    del 5 agosto 2002

    relativa all'effettuazione di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri

    [notificata con il numero C(2002) 2982]

    (2002/649/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE(2), in particolare l'articolo 20,

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria(3), non prevede una sorveglianza regolare dei branchi di pollame e dei volatili selvatici al fine di individuare la possibile presenza della malattia in queste popolazioni.

    (2) L'esperienza ha dimostrato che alcuni ceppi del virus dell'influenza aviaria, attualmente non compresi nelle misure di controllo della direttiva, hanno la capacità di mutare in ceppi altamente patogeni dopo aver circolato per qualche tempo nella popolazione di pollame.

    (3) Questa situazione è suscettibile di causare un'elevata mortalità del pollame e gravi perdite economiche all'industria avicola. Tali conseguenze negative potrebbero essere ridotte applicando negli Stati membri un sistema di individuazione che consenta di localizzare e sorvegliare i ceppi precursori.

    (4) Il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha formulato un parere sulla definizione dell'influenza aviaria e l'uso del relativo vaccino. Nella relazione si raccomandava di modificare la definizione di influenza aviaria al fine di includervi altri ceppi del virus che richiedono misure di eradicazione. Sarebbe inoltre necessario effettuare indagini per determinare la prevalenza di tali ceppi nelle diverse popolazioni di pollame. Questo dovrebbe consentire di stimare i costi delle misure di controllo rese necessarie dalla suddetta modifica.

    (5) Nel novembre 2001 la Commissione ha organizzato un simposio sulla preparazione a pandemie di influenza negli esseri umani, nell'ambito del quale è stata sottolineata la necessità di effettuare indagini in diverse popolazioni animali per meglio valutare l'impatto zoonotico di tali infezioni.

    (6) Sia per l'aspetto zoonotico che per le implicazioni a livello della salute degli animali sono necessarie indagini intese a individuare la presenza dell'influenza nelle popolazioni animali.

    (7) Alla luce di tali indagini potranno esser decisi successivi sviluppi della politica comunitaria relativa all'influenza aviaria.

    (8) Il laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria di Weybridge ha redatto delle linee guida per le indagini, sulle quali si basano i programmi che devono essere attuati dagli Stati membri.

    (9) Per ottenere l'assistenza finanziaria della Comunità gli Stati membri dovrebbero presentare i loro programmi alla Commissione per approvazione.

    (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Entro il 15 ottobre 2002 gli Stati membri presentano alla Commissione per approvazione i rispettivi programmi di indagini intesi ad accertare la presenza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici conformemente alle linee guida che figurano nell'allegato.

    Articolo 2

    Il contributo finanziario della Comunità per le misure di cui all'articolo 1 è pari al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per il campionamento e l'analisi dei campioni, fino ad un massimale di 500000 EUR per l'insieme degli Stati membri.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

    (2) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

    (3) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

    ALLEGATO

    Programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici da effettuare negli Stati membri nel 2002/2003

    OBIETTIVI

    1. Effettuare uno screening iniziale per individuare infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria in diverse specie di pollame come studio precursore per un possibile monitoraggio a livello UE.

    2. Contribuire a uno studio costi-benefici relativo all'eradicazione dal pollame di tutti i sottotipi H5 e H7 previsti dal cambiamento della definizione di influenza aviaria.

    3. Effettuare un'indagine preliminare sulla presenza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici negli Stati membri, in particolare in quelli che hanno già stabilito contatti o che sono disposti a collaborare con organismi o associazioni ornitologici. Tale indagine potrebbe in seguito creare i presupposti per una sorveglianza permanente, che fungerebbe da sistema di allarme nel caso di introduzione di ceppi trasmissibili al pollame.

    4. Contribuire alla conoscenza delle minacce alla salute degli animali provenienti dalla fauna selvatica.

    5. Prendere i primi provvedimenti per collegare e integrare il settore medico e quello veterinario ai fini della sorveglianza dell'influenza.

    LINEE GUIDA GENERALI PER LE INDAGINI DA EFFETTUARE SUL POLLAME E I VOLATILI SELVATICI

    - Le analisi dei campioni sono effettuate presso i laboratori nazionali di riferimento e tutti i risultati (sierologici e virologici) sono inviati al laboratorio comunitario di riferimento per il raffronto e per mantenere il flusso di informazioni. Il laboratorio comunitario di riferimento fornisce assistenza tecnica e detiene un'ampia scorta di reagenti diagnostici.

    - Tutti i virus AI virus isolati sono inviati al laboratorio comunitario di riferimento. I virus dei sottotipi H5 e H7 sono sottoposti alle prove standard di caratterizzazione (sequenziamento dei nucleotidi/IVPI) a norma della direttiva 92/40/CEE.

    - In una fase successiva il laboratorio comunitario di riferimento fornirà protocolli specifici che dovranno accompagnare l'invio del materiale al laboratorio stesso e tabelle per la raccolta dei dati relativi all'indagine.

    A. Indagini sul pollame

    A.1. Individuazione delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria nel pollame, escluse anatre e oche

    - Le popolazioni soggette a campionamento riflettono le specie di pollame maggiormente diffuse nello Stato membro di cui trattasi.

    - Le dimensioni dei campioni sono in funzione della densità delle aziende avicole.

    - Le indagini possono comprendere animali da cortile.

    - I seguenti gruppi andrebbero possibilmente inseriti in quanto adatti a studi sulla sieroprevalenza: tacchini da ingrasso, pulcini e tacchini da riproduzione, polli da carne, galline da cova (ove disponibili al macello), selvaggina di penna d'allevamento e ratiti.

    - Gli Stati membri che devono effettuare campionamenti per la malattia di Newcastle al fine di mantenere lo status di paese di non vaccinazione indenne dalla malattia di Newcastle [decisione 94/327/CE della Commissione(1)] possono utilizzare i campioni del pollame da riproduzione per l'esame inteso ad accertare la presenza degli anticorpi H5 e H7.

    - Anche il numero di campioni da prelevare dalla popolazione di una specie ospite deve tener conto della suscettibilità alle infezioni da virus dell'influenza A, ossia vanno considerati con maggior attenzione i tacchini rispetto ai polli da carne quando entrambi sono disponibili in una data regione.

    - I campioni di sangue sono raccolti da tutte le specie di pollame per l'esame sierologico.

    - Il campionamento viene effettuato nelle regioni degli Stati membri, se possibile conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE del Consiglio(2), selezionate preferibilmente per l'elevata densità di pollame, così che possono essere considerate rappresentative dell'intero Stato membro, tenendo conto:

    a) del numero di aziende da sottoporre a campionamento; tale numero è stabilito in modo da poter identificare almeno un'azienda infetta qualora la prevalenza delle aziende infette sia di almeno il 5 %, con un intervallo di confidenza del 95 % (vedasi tabella 1);

    b) del numero di volatili presi come campione da ciascuna azienda; tale numero è stabilito in modo da assicurare una probabilità del 95 % di identificare almeno un capo sieropositivo qualora la percentuale di volatili sieropositivi sia >= 30 %.

    - I campioni sono prelevati preferibilmente al macello.

    - 5-10 volatili per azienda saranno sottoposti al campionamento e alle prove.

    Tabella 1: Numero di aziende da controllare in ciascuna regione selezionata

    >SPAZIO PER TABELLA>

    A.2. Individuazione di infezioni dei sottotipi H5 e H7 negli allevamenti di anatre e oche

    - Prelevare tamponi cloacali o feci di anatre e oche (di preferenza da capi allevati all'aperto) per l'esame virologico.

    - Invece di esami virologici è possibile effettuare indagini sierologiche, come specificato al punto A.1, anche su anatre e oche qualora sussistano determinati fattori locali (come i metodi di produzione) e sia possibile effettuare prove adeguate.

    - Ove opportuno, il campionamento va effettuato in determinati periodi in cui la presenza di altre specie di pollame potrebbe creare un rischio maggiore di introduzione della malattia.

    - Considerando il numero totale delle aziende avicole nella zona in questione, le dimensioni del campione sono stabilite in modo da poter individuare almeno un'azienda infetta, qualora la prevalenza delle aziende infette sia di almeno il 5 %, con un intervallo di confidenza del 95 % (cfr. tabella 1).

    - I campioni destinati ad esami virologici o sierologici sono di preferenza prelevati al macello di ciascuna azienda selezionata come segue:

    - 10 tamponi per l'esame virologico, che possono essere messi insieme e considerati come cinque campioni ai fini dell'analisi,

    - 5-10 campioni di sangue per l'esame sierologico.

    B. Indagine volta ad accertare la presenza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici

    B.1. Concezione e attuazione dell'indagine

    Sono necessari collegamenti con associazioni per la conservazione e l'osservazione degli uccelli e stazioni di inanellamento. È preferibile che il campionamento sia effettuato dal personale di queste associazioni/stazioni. È possibile collaborare con i cacciatori per ottenere campioni di volatili cacciati.

    B.2. Metodo di prelievo dei campioni

    - Vanno prelevati tamponi cloacali per l'esame virologico. Le specie ad elevata suscettibilità e più esposte al contatto con il pollame (ad esempio le anatre domestiche), oltre ai volatili nel primo anno di età in autunno, offrono le migliori possiblità di successo.

    - La distribuzione tra le diverse specie dovrebbe possibilmente essere la seguente:

    70 % uccelli acquatici

    20 % uccelli costieri

    10 % altri uccelli selvatici.

    - I tamponi contenenti feci o feci fresche raccolte con cura vanno prelevate da volatili selvatici (caduti in trappola, cacciati o morti da poco).

    - È possibile mettere insieme fino a cinque campioni della stessa specie.

    C. Analisi di laboratorio

    Le prove sierologiche vanno effettuate secondo la prova di inibizione dell'emoagglutinazione di cui alla direttiva 92/40/CEE utilizzando ceppi specificamente designati forniti dal laboratorio comunitario di riferimento:

    H5

    a) Prova iniziale con Turkey/Ontario/7732/66 (H5N9).

    b) Sottoporre alla prova con Ostrich/Denmark/72420/96 (H5N2) tutti i sieropositivi per eliminare l'anticorpo a reazione crociata N9.

    H7

    a) Prova iniziale con Turkey/England/647/77 (H7N7).

    b) Sottoporre alla prova con African Starling/983/79 (H7N1) tutti i sieropositivi per eliminare l'anticorpo a reazione incrociata N7.

    Per l'individuazione iniziale, tuttavia, è possibile ricorrere a metodi alternativi validati di analisi dei campioni di pollame.

    (1) GU L 146 dell'11.6.1994, pag. 17.

    (2) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

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