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Document 32002D0348

2002/348/GAI: Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali

GU L 121 del 8.5.2002, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/348/oj

32002D0348

2002/348/GAI: Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 08/05/2002 pag. 0001 - 0003


Decisione del Consiglio

del 25 aprile 2002

concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali

(2002/348/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) L'obiettivo che l'Unione si prefigge ai sensi dell'articolo 29 del trattato, è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare sviluppando tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia.

(2) Il fenomeno del calcio è caratterizzato da un'estrema internazionalizzazione, dovuta ai vari campionati europei ed internazionali e ai numerosi spostamenti di tifosi. Per quanto riguarda la sicurezza in occasione delle partite di calcio, tale internazionalizzazione rende necessario un approccio che trascende la dimensione nazionale.

(3) È opportuno che il calcio non sia considerato esclusivamente come una possibile fonte di problemi connessi con perturbazioni dell'ordine, della tranquillità e della sicurezza pubblici, ma come un evento che, a prescindere dai rischi potenziali, deve essere gestito in modo efficiente.

(4) In particolare per prevenire e combattere la violenza legata al calcio, è essenziale scambiare informazioni, in modo da consentire ai servizi di polizia ed alle autorità competenti negli Stati membri di provvedere ai preparativi del caso e di reagire in modo appropriato.

(5) Ai fini dello scambio di informazioni in occasione di un evento calcistico e tenuto conto della cooperazione internazionale tra forze di polizia necessaria in caso di partite internazionali, è essenziale creare in ciascuno Stato membro un punto permanente di informazione sul calcio avente carattere di polizia.

(6) Nell'ambito del Consiglio d'Europa sono state adottate: la convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, la raccomandazione n. R (87)15 del Comitato dei Ministri, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia, nonché la convenzione europea del 19 agosto 1985, sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive ed in particolare di incontri calcistici.

(7) Il Consiglio ha adottato, il 26 maggio 1997, l'azione comune 97/339/GAI in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza(2) e il 9 giugno 1997, la risoluzione sulla prevenzione e repressione di atti di teppismo in occasione delle partite di calcio, mediante lo scambio di esperienze, il divieto di accedere agli stadi e una politica in materia di mezzi di comunicazione di massa(3).

(8) Il Consiglio, inoltre, ha adottato, il 6 dicembre 2001, una risoluzione concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro(4),

DECIDE:

Articolo 1

Creazione di un punto nazionale d'informazione sul calcio

1. Ciascuno Stato membro crea o designa un punto nazionale d'informazione sul calcio avente carattere di polizia.

2. Ciascuno Stato membro notifica per iscritto al Segretariato generale del Consiglio le coordinate del suo punto nazionale d'informazione sul calcio e ogni modica successiva in virtù della presente decisione. Il Segretariato generale del Consiglio provvede a pubblicarle nella Gazzetta ufficiale.

3. Il punto nazionale d'informazione sul calcio funge da punto di contatto diretto e centrale per lo scambio delle informazioni pertinenti e l'agevolazione della cooperazione internazionale tra forze di polizia in relazione alle partite di calcio internazionali.

Uno Stato membro può decidere di effettuare determinati contatti riguardanti aspetti legati al calcio tramite i servizi specificamente competenti per questi aspetti, a condizione che il punto nazionale d'informazione sul calcio ne sia quanto meno informato tempestivamente e in maniera adeguata.

4. Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio punto nazionale d'informazione sul calcio sia in grado di assolvere con efficacia e rapidità i compiti assegnatigli.

5. La presente decisione lascia impregiudicate le disposizioni nazionali in vigore, in particolare per quanto attiene alla ripartizione di competenze tra le varie autorità e i diversi servizi dello Stato membro interessato.

Articolo 2

Compiti del punto nazionale d'informazione sul calcio

1. Il centro nazionale d'informazione sul calcio assicura ed agevola il coordinamento dello scambio di informazioni tra servizi di polizia in occasione delle partite di calcio internazionali. Possono essere scambiate informazioni anche con altre autorità incaricate dell'applicazione della legge che contribuiscono, conformemente alla ripartizione delle competenze vigente nel rispettivo Stato membro, alla pubblica sicurezza ed all'ordine pubblico.

2. Il punto nazionale d'informazione sul calcio ha accesso, in conformità della legislazione nazionale ed internazionale applicabile in materia, alle informazioni relative ai dati di carattere personale concernenti tifosi a rischio.

3. Il punto nazionale d'informazione sul calcio agevola, coordina o organizza l'attuazione della cooperazione internazionale tra forze di polizia per quanto riguarda le partite di calcio internazionali.

4. Conformemente alle disposizioni nazionali vigenti, in particolare la ripartizione delle competenze tra le diverse autorità e i diversi servizi negli Stati membri interessati, il punto nazionale d'informazione sul calcio può assumersi il compito di fornire assistenza alle autorità nazionali competenti.

5. Il punto nazionale d'informazione sul calcio fornisce, per le partite internazionali, per lo meno su richiesta di un altro punto nazionale d'informazione sul calcio di uno Stato membro interessato, un'analisi dei rischi dei propri club e della propria squadra nazionale.

Articolo 3

Scambio di informazioni di polizia tra i punti nazionali d'informazione sul calcio

1. I punti nazionali d'informazione sul calcio, su richiesta di un punto nazionale d'informazione sul calcio interessato o di propria iniziativa, procedono a scambi d'informazioni generali e alle condizioni previste al paragrafo 3, di dati di carattere personale, prima, durante e dopo l'evento calcistico internazionale.

2. Le informazioni generali scambiate in occasione di un incontro di calcio internazionale sono di tipo strategico, operativo e tattico. Si intende per:

- "informazioni strategiche": i dati che descrivono l'evento in tutte le sue dimensioni, con particolare riguardo ai rischi per la sicurezza,

- "informazioni operative": i dati che permettono di ottenere un quadro corretto dei fatti che si verificano nell'ambito dell'evento,

- "informazioni tattiche": i dati che consentono ai responsabili operativi di agire in modo adeguato per quanto riguarda la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza durante l'incontro.

3. Lo scambio di dati di carattere personale avvengono conformemente alla legislazione nazionale e internazionale applicabile, tenendo conto dei principi della convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale nonché - se del caso - della Raccomandazione n. R(87) 15 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987 tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia. Lo scambio è inteso a preparare e adottare le misure appropriate per mantenere l'ordine pubblico in occasione di un evento calcistico. In particolare, si può trattare di informazioni riguardanti individui che presentano o possono presentare una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici.

Articolo 4

Modalità di comunicazione tra i punti nazionali d'informazione sul calcio

1. Il trattamento delle informazioni relative a partite internazionali di calcio è coordinato tramite il punto nazionale d'informazione sul calcio, il quale fa sì che tutti i servizi di polizia interessati ricevano tempestivamente le informazioni necessarie. Dopo il trattamento l'informazione è sfruttata dal punto d'informazione stesso o trasmessa alle autorità e servizi di polizia interessati.

2. Il punto nazionale d'informazione sul calcio dello Stato membro che organizza l'evento calcistico comunica, prima, durante e dopo il campionato o la partita con il(i) servizio(i) di polizia nazionale (nazionali) dello(degli) Stato(i) interessato(i), eventualmente tramite l'ufficiale di collegamento designato e messo a disposizione dallo(dagli) Stato(i) interessato(i). Si può ricorrere a tale ufficiale di collegamento per questioni riguardanti l'ordine pubblico e la sicurezza, la violenza connessa al calcio e la criminalità in generale, nella misura in cui esiste una relazione con la partita o il torneo in questione.

3. I punti nazionali d'informazione sul calcio comunicano in modo da garantire la riservatezza dei dati. Le informazioni scambiate, purché non riguardino dati a carattere personale, sono archiviate e possono in seguito essere consultate da altri punti nazionali d'informazione interessati, a condizione che il punto nazionale d'informazione sul calcio che ha fornito le informazioni, abbia la possibilità di definire in via preliminare una posizione in materia.

Articolo 5

Regime linguistico

I vari punti nazionali d'informazione sul calcio comunicano nelle rispettive lingue, con copia in una lingua di lavoro comune alle parti interessate, salvo disposizioni contrarie convenute in materia tra le parti interessate.

Articolo 6

Valutazione

Entro due anni dall'adozione della presente decisione, il Consiglio ne valuta l'attuazione.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione ha efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Rajoy Brey

(1) Parere espresso il 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1.

(3) GU C 193 del 24.6.1997, pag. 1.

(4) GU C 22 del 24.1.2002, pag. 1.

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