EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001Q0427(02)

Modifiche delle istruzioni al cancelliere del Tribunale di primo grado del 29 marzo 2001

GU L 119 del 27.4.2001, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/09/2007; abrogato e sostituito da 32007Q0904(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2001/427(2)/oj

32001Q0427(02)

Modifiche delle istruzioni al cancelliere del Tribunale di primo grado del 29 marzo 2001

Gazzetta ufficiale n. L 119 del 27/04/2001 pag. 0002 - 0003


Modifiche delle istruzioni al cancelliere del Tribunale di primo grado

del 29 marzo 2001

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

su proposta del presidente del Tribunale,

visto il regolamento di procedura adottato il 2 maggio 1991, modificato da ultimo il 6 dicembre 2000, in particolare, l'articolo 23 del medesimo,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DELLE ISTRUZIONI AL CANCELLIERE:

Articolo 1

1. (Questo punto non riguarda la versione italiana).

2. (Questo punto non riguarda la versione italiana).

3. Nell'articolo 3, paragrafo 3, le parole "a margine del" sono sostituite dalla parola "nel".

Al paragrafo 3 del detto articolo, va aggiunto il seguente secondo comma: "Qualora il registro venga tenuto in forma elettronica, esso deve essere concepito in modo tale che nessuna registrazione possa essere cancellata e che sia possibile individuare qualsiasi modifica o rettifica ulteriore di un'iscrizione".

Il paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, va modificato nel seguente modo: "L'annotazione è fatta nella lingua processuale. L'annotazione sull'originale dell'atto processuale è firmata dal cancelliere".

4. È soppressa la seconda frase dell'articolo 5, paragrafo 2.

5. Nell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, dopo le parole "regolamento di procedura e", si inseriscono le parole "delle istruzioni pratiche alle parti adottate dal Tribunale nonché".

Nell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, le parole "articolo 10, paragrafo 3, relativo all'uso della telecopia" vengono sostituite dalle parole "articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura, relativo al deposito di documenti mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione".

6. L'articolo 9 viene modificato nel seguente modo: "Articolo 9

Le notifiche

1. Le notifiche sono eseguite, conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento di procedura, trasmettendo una copia conforme dell'originale dell'atto da notificare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna al destinatario contro ricevuta. La copia conforme è, se necessario, redatta dal cancelliere.

La copia dell'atto è accompagnata da una lettera che specifica il numero della causa e il numero di ruolo e che contiene l'indicazione sommaria della natura dell'atto. L'originale firmato di questa lettera è conservato nel fascicolo di causa.

2. Se il destinatario ha eletto domicilio in Lussemburgo, le notifiche sono fatte al domiciliatario.

Se, contrariamente a quanto prescritto dall'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di procedura, una parte ha omesso di eleggere domicilio in Lussemburgo, senza aver acconsentito a che gli siano inviate notifiche mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, le notifiche sono eseguite mediante il deposito, presso l'ufficio postale di Lussemburgo, di una lettera raccomandata indirizzata all'agente o all'avvocato della parte interessata.

3. Se, conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di procedura, una parte ha acconsentito a che gli siano inviate notifiche mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, le notifiche sono effettuate, conformemente all'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di procedura, trasmettendo con tale mezzo una copia del documento da notificare.

Tuttavia, le sentenze ed ordinanze del Tribunale nonché i documenti che, per ragioni d'ordine tecnico o a causa della natura o del volume dei medesimi, non possono essere trasmessi in copia con tale mezzo, sono notificati conformemente al precedente paragrafo 1. Se il destinatario non ha eletto domicilio in Lussemburgo, egli è informato di tale notifica con trasmissione, mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, di una copia della lettera che accompagna la notifica; vanno altresì richiamate alla sua attenzione le disposizioni dell'articolo 100, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di procedura.

4. La ricevuta di ritorno, la ricevuta di consegna, la prova del deposito della lettera raccomandata presso l'ufficio postale di Lussemburgo o un documento che attesti l'invio mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione sono conservati nel fascicolo di causa, assieme alla copia della lettera indirizzata al destinatario al momento della notifica.

5. Se, a causa della mole di un atto o di un documento, un solo esemplare di esso è allegato ad un atto processuale depositato da una parte o se, per altre ragioni, copie di un atto o di un oggetto depositato in cancelleria non possono essere notificate alle parti, il cancelliere ne informa le parti avvertendole che l'atto, il documento o l'oggetto di cui trattasi sono tenuti a loro disposizione in cancelleria per consultazione".

7. L'articolo 10, paragrafo 3, è abrogato.

8. Nell'articolo 11, paragrafo 1, dopo la parola "telecopia", vanno inserite le parole "o di qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione"; le parole "seguita dalla" vanno sostituite con le parole "con successiva".

9. Nell'articolo 18, paragrafo 1, dopo le parole "una copia", sono inserite le parole "delle istruzioni pratiche adottate dal Tribunale nonché".

Nell'articolo 18, paragrafo 3, dopo le parole "regolamento di procedura", vanno inserite le parole , "delle istruzioni pratiche adottate dal Tribunale".

Articolo 2

Le presenti modifiche delle istruzioni al cancelliere, che fanno fede nelle lingue di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di procedura, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esse entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, il 29 marzo 2001.

Il Cancelliere

H. Jung

Il Presidente

B. Vesterdorf

Top