Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0093

Direttiva 2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

GU L 316 del 1.12.2001, p. 36–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/93/oj

32001L0093

Direttiva 2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 01/12/2001 pag. 0036 - 0038


Direttiva 2001/93/CE della Commissione

del 9 novembre 2001

recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini(1), e successive modifiche, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 6 della direttiva 91/630/CEE, il comitato scientifico veterinario ha adottato, il 30 settembre 1997, un parere concernente il benessere dei suini detenuti in allevamenti intensivi.

(2) La direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti(2), ispirata alla convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, stabilisce disposizioni comunitarie applicabili a tutti gli animali d'allevamento e concernenti le condizioni di stabulazione, i requisiti in materia di costruzione, isolamento, riscaldamento e ventilazione dei ricoveri, l'ispezione degli impianti e l'ispezione del bestiame. Non è quindi necessario che tali aspetti siano disciplinati nell'ambito dell'allegato della direttiva 91/630/CEE nei casi in cui debbano essere stabiliti requisiti più dettagliati.

(3) Qualora i suini siano tenuti in gruppo, per il loro benessere è opportuno adottare adeguate misure di protezione.

(4) Il mozzamento della coda e la troncatura o la levigatura dei denti possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato. La castrazione provoca spesso un dolore prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche sono quindi nocive al benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza. Occorre pertanto introdurre norme che garantiscano pratiche migliori.

(5) Il precitato rapporto del comitato scientifico veterinario raccomanda di non svezzare i lattonzoli prima dei 28 giorni di età, a meno che la salute della scrofa o dei suinetti stessi non rischi di essere compromessa o che vantaggi per la salute di questi ultimi giustifichino uno svezzamento precoce.

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 91/630/CEE è sostituito dall'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2003. Essi notificano senza indugio alla Commissione il testo delle disposizioni adottate.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2001

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.

(2) GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.

ALLEGATO

CAPITOLO I

CONDIZIONI GENERALI

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato della direttiva 98/58/CE, si applicano i seguenti requisiti.

1. Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi.

2. I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.

3. I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:

- avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,

- riposare e alzarsi con movimenti normali,

- vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.

4. Fermo restando l'articolo 3, punto 5, i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute.

5. I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.

6. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non "ad libitum" o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.

7. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.

8. Tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea sono vietate, con le seguenti eccezioni:

- una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,

- il mozzamento di una parte della coda,

- la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,

- l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/620/CEE, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE VARIE CATEGORIE DI SUINI

A. VERRI

I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m2.

Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m2 e il recinto deve essere libero da ostacoli. A decorrere dal 1o gennaio 2003, questa disposizione si applica a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo tale data; a decorrere dal 1o gennaio 2005, questa disposizione si applica a tutte le aziende.

B. SCROFE E SCROFETTE

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.

2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.

3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.

4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.

5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

C. LATTONZOLI

1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.

2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.

3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.

I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.

2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.

3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.

4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

Top