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Document 32001E0554

Azione comune del Consiglio, del 20 luglio 2001, relativa alla creazione di un Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza

GU L 200 del 25.7.2001, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/02/2014; abrogato da 32014D0075

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2001/554/oj

32001E0554

Azione comune del Consiglio, del 20 luglio 2001, relativa alla creazione di un Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 25/07/2001 pag. 0001 - 0004


Azione comune del Consiglio

del 20 luglio 2001

relativa alla creazione di un Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza

(2001/554/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 novembre 2000 il Consiglio ha espresso il suo accordo di massima sulla creazione di un Istituto per gli studi sulla sicurezza che incorporerà gli elementi pertinenti delle attuali strutture dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO).

(2) La creazione di un Istituto per gli studi sulla sicurezza nell'ambito dell'Unione europea contribuirà all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC), ed in particolare della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD).

(3) Lo statuto e la struttura dell'Istituto dovrebbero consentire a quest'ultimo di soddisfare le esigenze dell'Unione europea e degli Stati membri e di adempiere alle sue funzioni in stretta collaborazione con le istituzioni comunitarie, nazionali e internazionali.

(4) L'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza dovrebbe avere personalità giuridica e operare in completa indipendenza intellettuale, mantenendo al contempo stretti legami con il Consiglio e tenendo debitamente conto delle responsabilità politiche generali dell'Unione europea e delle sue istituzioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Istituzione

1. È istituito un Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza (IUESS), di seguito denominato "l'Istituto", che sarà operativo dal 1o gennaio 2002.

2. L'istituto ha sede a Parigi.

3. L'infrastruttura iniziale è fornita dall'UEO.

Articolo 2

Funzioni

L'Istituto contribuisce allo sviluppo della PESC, compresa la PESD, svolgendo ricerche e analisi accademiche nei settori pertinenti. A tal fine ha il compito, tra l'altro, di produrre e, in casi specifici, commissionare documenti in materia di ricerca, organizzare seminari, arricchire il dialogo transatlantico organizzando attività simili a quelle del foro transatlantico dell'UEO e intrattenere una rete di scambi con altri istituti di ricerca e laboratori di idee sia al di fuori che all'interno dell'Unione europea. Le attività dell'Istituto devono comportare la massima utilizzazione di tale rete. Ai risultati delle attività dell'Istituto è assicurata la più ampia divulgazione, tranne per quanto riguarda le informazioni di carattere riservato, alle quali si applicano le norme di sicurezza del Consiglio stabilite nella decisione 2001/264/CE(1).

Articolo 3

Supervisione politica

Il Comitato politico e di sicurezza assicura, conformemente alle sue responsabilità nell'ambito della PESC ed in particolare della PESD, la supervisione politica delle attività dell'Istituto, senza interferire con l'indipendenza intellettuale dell'Istituto stesso nello svolgimento delle attività di ricerca e di studio.

Articolo 4

Personalità giuridica

L'Istituto ha la personalità giuridica necessaria a svolgere le sue funzioni e a raggiungere i suoi obiettivi. Ciascuno Stato membro adotta misure per attribuire all'Istituto la necessaria capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Esso può in particolare acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. L'Istituto è un organismo senza scopo di lucro.

Articolo 5

Consiglio di amministrazione

1. L'Istituto ha un consiglio di amministrazione che approva il suo programma di lavoro annuale e a lungo termine, nonché il bilancio appropriato. Il consiglio di amministrazione costituisce un centro di discussione per i punti connessi al funzionamento e al personale dell'Istituto.

2. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) o, in sua assenza, dal suo rappresentante. L'SG/AR riferisce al Consiglio sulle attività del consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro e da uno nominato dalla Commissione. Ogni membro del consiglio di amministrazione può essere rappresentato o accompagnato da un supplente. Le lettere di nomina, debitamente autorizzate dallo Stato membro o dalla Commissione, a seconda dei casi, sono indirizzate all'SG/AR.

4. Il direttore del centro o il suo rappresentante assiste di norma alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono inoltre assistervi il direttore generale dello Stato maggiore e il presidente del Comitato militare o i loro rappresentanti.

5. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate mediante votazione dai rappresentanti degli Stati membri a maggioranza qualificata, con la ponderazione attribuita ai voti dall'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del trattato, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, della presente azione comune. Il consiglio di amministrazione adotta il suo regolamento interno.

6. Il consiglio di amministrazione può decidere di creare gruppi di lavoro ad hoc o comitati permanenti con la stessa formazione del consiglio di amministrazione per trattare temi o problemi specifici nell'ambito della sua responsabilità generale e sotto la sua supervisione. La decisione di creare tali gruppi o comitati ne precisa il mandato, la composizione e la durata.

7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno due volte all'anno e a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Articolo 6

Direttore

1. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore dell'Istituto tra i cittadini degli Stati membri. Gli Stati membri sottopongono candidature all'SG/AR, il quale le trasmette al consiglio di amministrazione. Il mandato del direttore ha la durata di tre anni e può essere rinnovato un'unica volta per due anni.

2. Il direttore è responsabile dell'assunzione del resto del personale dell'Istituto. I membri del consiglio di amministrazione sono informati in anticipo della nomina di ricercatori.

3. Il direttore assicura l'esecuzione dei compiti dell'Istituto conformemente all'articolo 2. Il direttore garantisce inoltre l'elevato livello di competenza e professionalità dell'istituto, nonché l'efficacia ed efficienza nello svolgimento delle sue funzioni.

Il direttore è inoltre responsabile:

- dell'elaborazione del programma di lavoro annuale dell'Istituto e della relazione annuale sulle attività dell'Istituto,

- della preparazione delle attività del consiglio di amministrazione, in particolare del progetto di programma di lavoro annuale dell'Istituto,

- dell'amministrazione corrente dell'Istituto,

- di tutte le questioni relative al personale,

- della preparazione dello stato delle entrate e delle spese e dell'esecuzione del bilancio dell'Istituto,

- dell'informazione del Comitato politico e di sicurezza sul programma di lavoro annuale,

- dei contatti e della stretta collaborazione con le istituzioni comunitarie, nazionali e internazionali in campi correlati.

4. Nell'ambito del bilancio e del programma di lavoro concordati dell'Istituto, il direttore è abilitato a concludere contratti, assumere il personale approvato nel bilancio e effettuare ogni spesa necessaria al funzionamento dell'Istituto.

5. Il direttore predispone una relazione annuale sulle attività dell'Istituto entro il 31 marzo dell'anno successivo. La relazione è trasmessa al consiglio di amministrazione al Consiglio, il quale la trasmette al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri.

6. Il direttore rende conto della sua gestione al consiglio di amministrazione.

7. Il direttore assicura la rappresentanza giuridica dell'Istituto.

Articolo 7

Personale

1. Il personale dell'Istituto, composto di ricercatori e di personale amministrativo, ha lo statuto di agente a contratto ed è reclutato tra i cittadini degli Stati membri. Il personale iniziale sarà reclutato, secondo le necessità, tra il personale dell'Istituto per gli studi sulla sicurezza dell'UEO.

2. I ricercatori dell'Istituto sono reclutati sulla base dei loro meriti e della loro competenza accademica, relativamente alla PESC e, in particolare, alla PESD, mediante una procedura di concorso equa e trasparente.

Articolo 8

Disposizioni applicabili al personale

Le disposizioni relative al personale dell'Istituto sono stabilite dal Consiglio su raccomandazione del direttore.

Articolo 9

Indipendenza intellettuale

Nello svolgimento delle attività di ricerca e di studio dell'Istituto, il direttore e i ricercatori dispongono dell'indipendenza intellettuale necessaria.

Articolo 10

Programma di lavoro

Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione, in base ad un progetto elaborato dal direttore dell'Istituto, adotta il programma di lavoro annuale dell'Istituto per l'anno successivo. Le misure da adottare nell'ambito del programma annuale sono corredate di una stima delle spese necessarie.

Articolo 11

Bilancio

1. Tutte le voci di entrata o di spesa dell'Istituto sono indicate in stime da elaborare per ciascun esercizio finanziario, che corrisponde all'anno civile, e sono illustrate nel bilancio dell'Istituto, che include un elenco del personale.

2. Le entrate e le spese contenute nel bilancio dell'Istituto sono in pareggio.

3. Le entrate dell'Istituto consistono in contributi degli Stati membri in base al criterio del PNL. Con l'accordo del direttore, contributi aggiuntivi possono essere accettati da altre fonti per attività specifiche.

Articolo 12

Procedura di bilancio

1. Il direttore elabora per l'Istituto, entro il 30 giugno di ogni anno, un progetto di bilancio comprendente le spese amministrative, le spese operative e una previsione di entrate per l'esercizio finanziario successivo, e lo sottopone al consiglio di amministrazione. Il direttore trasmette il progetto di bilancio al Consiglio per informazione.

2. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Istituto all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri entro il 15 dicembre di ogni anno, adattandolo ai diversi contributi versati all'Istituto e alle risorse di altro tipo.

Articolo 13

Controllo del bilancio

1. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese e la registrazione e riscossione di tutte le entrate sono effettuati da un controllore finanziario indipendente nominato dal consiglio di amministrazione.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore sottopone al Consiglio e al consiglio di amministrazione i conti dettagliati di tutte le entrate e le spese dell'esercizio finanziario precedente, nonché una relazione sulle attività dell'Istituto.

3. Il consiglio di amministrazione dà scarico al direttore per l'esecuzione del bilancio.

Articolo 14

Norme finanziarie

Previo assenso del Consiglio, il consiglio di amministrazione elabora, su proposta del direttore, norme finanziarie dettagliate che precisano in particolare la procedura da seguire per l'elaborazione e l'esecuzione del bilancio dell'Istituto.

Articolo 15

Privilegi e immunità

I privilegi e le immunità necessari per l'adempimento dei compiti dell'Istituto, del direttore dell'Istituto e del suo personale sono previsti in un accordo tra gli Stati membri.

Articolo 16

Responsabilità giuridica

1. La responsabilità contrattuale dell'Istituto è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.

2. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Istituto è disciplinata dalle pertinenti disposizioni applicabili al personale dell'Istituto.

Articolo 17

Ricercatori ospiti

Previo accordo del direttore, gli Stati membri e gli Stati terzi possono distaccare presso l'Istituto, per limitati periodi di tempo, ricercatori ospiti che partecipano alle attività dell'Istituto conformemente all'articolo 2.

Articolo 18

Accesso ai documenti

Su proposta del direttore, il consiglio di amministrazione adotta, entro il 30 giugno 2002, le norme relative all'accesso del pubblico ai documenti dell'Istituto, tenendo conto dei principi e dei limiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(2).

Articolo 19

Riesame

L'SG/AR presenta, non oltre cinque anni dopo l'entrata in vigore, una relazione al Consiglio relativa all'esecuzione della presente azione comune in vista di un'eventuale revisione.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. Il primo consiglio di amministrazione dell'Istituto è nominato e il direttore è designato entro il 31 luglio 2001. Il direttore è incaricato di gestire la transizione da organo sussidiario dell'UEO al nuovo organismo.

2. Il direttore designato presenta un progetto di bilancio per l'esercizio 2002 entro il 15 settembre 2001. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio entro il 15 novembre 2001.

3. L'Istituto si sostituisce all'UEO in quanto datore di lavoro del personale in servizio al 31 dicembre 2001. Gli obblighi derivanti dai contratti di assunzione esistenti, definiti negli atti applicabili, sono assunti dal nuovo datore di lavoro.

4. I contratti non relativi al personale, firmati dall'UEO a nome dell'Istituto dell'UEO per la sicurezza, passano parimenti all'Istituto.

5. Il bilancio di spesa a carico degli Stati membri è pari a 3,2 milioni di EUR per l'esercizio finanziario 2002.

Articolo 21

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 22

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Vande Lanotte

(1) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

(2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

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