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Document 32001D0041

    2001/41/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio nel quadro di un regime di scambi fra funzionari del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e funzionari delle amministrazioni nazionali o di organismi internazionali

    GU L 11 del 16.1.2001, p. 35–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2003; abrogato da 32003D0479

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/41(1)/oj

    32001D0041

    2001/41/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio nel quadro di un regime di scambi fra funzionari del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e funzionari delle amministrazioni nazionali o di organismi internazionali

    Gazzetta ufficiale n. L 011 del 16/01/2001 pag. 0035 - 0039


    Decisione del Consiglio

    del 22 dicembre 2000

    relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio nel quadro di un regime di scambi fra funzionari del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e funzionari delle amministrazioni nazionali o di organismi internazionali

    (2001/41/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) Le conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 incoraggiano la creazione, presso il Segretariato generale del Consiglio, di possibilità di scambi con amministrazioni nazionali.

    (2) Si è deciso di istituire un regime di scambi di funzionari volto ad assicurare una più stretta collaborazione fra il Consiglio e le amministrazioni nazionali o organizzazioni internazionali, mediante il distacco di funzionari del Segretariato generale presso di esse e la messa a disposizione, presso il Segretariato generale, di funzionari nazionali o internazionali, consentendo in tal modo un trasferimento reciproco di conoscenze.

    (3) La specificità e l'ampiezza delle mansioni da svolgere giustifica il distacco presso il Segretariato generale del Consiglio, per un periodo limitato, di diversi esperti e di professionisti nazionali,

    DECIDE:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Definizione

    1. Le disposizioni del presente regime si applicano agli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio, in seguito denominato "Segretariato generale", nell'ambito di un regime di scambi di funzionari del Segretariato generale con le amministrazioni nazionali o organizzazioni internazionali.

    2. Le persone alle quali si applica detto regime sono, per tutta la durata del loro distacco, in servizio retribuito presso un'amministrazione pubblica internazionale o nazionale.

    3. Salvo deroga concessa dal segretario generale/Alto rappresentante, gli esperti nazionali distaccati hanno la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. Tuttavia una tale deroga è esclusa nel settore della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa.

    Articolo 2

    Durata del distacco

    1. La durata del distacco degli esperti nazionali è fissata in funzione delle mansioni loro affidate. La durata totale del distacco, compreso un eventuale rinnovo, non può superare i quattro anni. Per tutta la durata del suo distacco, l'esperto nazionale garantisce le sue prestazioni a tempo pieno.

    2. La durata probabile del distacco è precisata, in occasione della messa a disposizione, nello scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, tra il segretario generale/Alto rappresentante e il rappresentante permanente dello Stato membro interessato ovvero il datore di lavoro, quando si tratti di un'organizzazione internazionale.

    3. Un esperto nazionale può essere distaccato presso i servizi del Segretariato generale una sola volta.

    Articolo 3

    Mansioni

    1. L'esperto nazionale distaccato assiste i funzionari del Segretariato generale; egli svolge le mansioni che gli vengono affidate nell'ambito di un programma di lavoro o di una descrizione delle mansioni prestabilite.

    2. Le funzioni esercitate sono definite di comune accordo tra il Segretariato generale e l'amministrazione di origine nell'interesse dei servizi e tenendo conto delle qualifiche del candidato.

    3. Salvo mandato speciale conferito, sotto l'autorità del segretario generale/Alto rappresentante, dal direttore generale della direzione generale cui è assegnato, l'esperto nazionale distaccato non può in alcun modo impegnare il Segretariato generale nei confronti dell'esterno.

    4. L'esperto nazionale distaccato può lavorare in tutti i settori in cui la sua collaborazione risulti necessaria, a condizione che non vi sia incompatibilità con gli interessi dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Livello, esperienza professionale, conoscenze linguistiche

    1. Può essere distaccato presso i servizi del Segretariato generale ogni esperto che svolga mansioni di concetto e di studio in possesso di un'esperienza professionale di almeno tre anni in uno dei gradi equivalenti a quelli delle categorie A e B del Segretariato generale.

    2. L'esperto nazionale distaccato deve avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione europea e una conoscenza sufficiente di un'altra di queste lingue per quanto necessario allo svolgimento delle mansioni affidategli.

    3. Nello scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, è stipulato il livello di un'eventuale autorizzazione di sicurezza dell'esperto nazionale distaccato.

    4. L'esperto nazionale distaccato possiede una buona conoscenza dell'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione.

    Articolo 5

    Previdenza sociale

    1. Prima del distacco l'amministrazione pubblica da cui dipende il funzionario in questione trasmette al Segretariato generale un certificato attestante che detto funzionario resta soggetto per tutto il periodo del suo distacco alla legislazione in materia di previdenza sociale applicabile all'amministrazione pubblica da cui dipende e che assume l'onere delle spese sostenute all'estero.

    2. Dal giorno della sua entrata in servizio l'esperto nazionale è personalmente coperto contro i rischi d'infortunio, alle condizioni in vigore per il personale non statutario del Segretariato generale.

    3. L'esperto nazionale distaccato che non può essere coperto da un regime pubblico contro i rischi di malattia può chiedere che detti rischi siano assicurati dal Segretariato generale, fermo restando che egli contribuisca per metà al relativo premio. Il suo contributo al premio è in tal caso trattenuto ogni mese sull'indennità di soggiorno di cui all'articolo 12.

    Articolo 6

    Interruzione o fine del distacco

    1. Il distacco può essere interrotto dietro autorizzazione del Segretariato generale e alle condizioni da questo fissate. Per tutta la durata di tale interruzione le indennità di cui agli articoli 12 e 13 non sono pagate. Le indennità di cui agli articoli 14 e 15 sono corrisposte unicamente se l'interruzione avviene su richiesta del Segretariato generale.

    2. Si può porre fine ad un distacco se gli interessi del Segretariato generale o del datore di lavoro di origine lo rendono necessario, oppure per qualsiasi altro motivo debitamente giustificato.

    CAPO II

    DIRITTI E DOVERI DELL'ESPERTO NAZIONALE DISTACCATO

    Articolo 7

    1. L'esperto nazionale distaccato esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta ai soli interessi del Consiglio.

    2. L'esperto nazionale distaccato si astiene dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano ledere la dignità della sua funzione.

    3. L'esperto nazionale distaccato che, nell'esercizio delle sue funzioni, debba esprimersi su una questione nei confronti della cui trattazione o soluzione egli abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza, è tenuto ad informare il capo del servizio a cui è stato assegnato.

    4. L'esperto nazionale distaccato è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni; egli non comunica in alcun modo ad una persona non idonea ad averne conoscenza documenti o informazioni non ancora resi pubblici. Anche dopo la cessazione dalle sue funzioni egli è tenuto ad osservare tale dovere.

    5. L'esperto nazionale distaccato non pubblica né fa pubblicare, da solo o in collaborazione, scritti aventi per oggetto l'attività dell'Unione europea senza aver preliminarmente ottenuto l'autorizzazione alle condizioni e secondo le regole in vigore presso il Segretariato generale.

    6. L'esperto nazionale distaccato è soggetto alle norme di sicurezza vigenti presso il Segretariato generale.

    7. Gli emolumenti derivanti da lavori eseguiti dall'esperto nazionale distaccato nell'esercizio delle sue funzioni sono versati al Segretariato generale.

    8. L'esperto nazionale distaccato risiede nella sua sede di servizio o ad una distanza conciliabile con l'esercizio delle sue funzioni.

    9. L'esperto nazionale distaccato è tenuto ad assistere ed a consigliare la gerarchia del Segretariato generale; egli è responsabile di fronte a detta gerarchia dello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate.

    CAPO III

    CONDIZIONI DI LAVORO DELL'ESPERTO NAZIONALE DISTACCATO

    Articolo 8

    Durata del lavoro - Orari

    1. L'esperto nazionale distaccato è soggetto alle regole in vigore presso il Segretariato generale in materia di durata del lavoro e di orario.

    2. L'esperto nazionale distaccato non può tuttavia essere autorizzato ad esercitare la sua attività a metà tempo.

    Articolo 9

    Congedi e giorni festivi

    L'esperto nazionale distaccato è soggetto alle regole in vigore presso il Segretariato generale in materia di congedo ordinario, di congedo straordinario e di giorni festivi.

    Articolo 10

    Gestione - Controllo

    La gestione ed il controllo dei giorni di congedo e degli orari sono di competenza dell'amministrazione del Segretariato generale.

    CAPO IV

    TRATTAMENTO ECONOMICO

    A. Retribuzione

    Articolo 11

    Comunicazione dell'importo dello stipendio versato dal datore di lavoro d'origine

    1. La Rappresentanza permanente dello Stato membro interessato, ovvero il datore di lavoro se si tratta di un'organizzazione internazionale, comunica al Segretariato generale, per ciascun esperto nazionale distaccato, l'importo dello stipendio annuo lordo che gli viene versato.

    2. Tale informazione figura nello scambio di lettere tra il segretario generale/Alto rappresentante e il rappresentante permanente dello Stato membro interessato o il datore di lavoro, se si tratta di un'organizzazione internazionale.

    B. Indennità

    Articolo 12

    Indennità di soggiorno

    1. L'esperto nazionale distaccato ha diritto, per tutta la durata del suo distacco, ad un'indennità di soggiorno giornaliera di 104,03 EUR. Tale indennità è versata mensilmente. Nello scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, si può tuttavia stabilire che tale indennità non sia corrisposta.

    2. L'indennità continua ad essere versata anche nel corso di una missione, del congedo ordinario o del congedo straordinario, nonché durante i giorni festivi ufficiali del Segretariato generale.

    3. L'indennità è ridotta del 75 % se il luogo di assunzione è situato ad una distanza inferiore a 50 km dalla sede di servizio.

    4. All'esperto nazionale distaccato è versato, al momento dell'entrata in servizio, un anticipo corrispondente alle indennità dovutegli ai sensi del paragrafo 1 per il periodo compreso fra il giorno dell'entrata in servizio e l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello dell'entrata in servizio.

    Il versamento comporta l'estinzione di qualsiasi diritto a nuove indennità per il periodo al quale esso corrisponde.

    In caso di cessazione definitiva dalle sue funzioni presso il Segretariato generale prima dello scadere del periodo considerato per il calcolo del versamento dell'anticipo, la frazione dell'importo di detto anticipo da versare all'esperto nazionale distaccato è soggetta a ripetizione dell'indebito proporzionalmente a tale durata del periodo che non ha potuto essere effettuato.

    5. L'indennità di soggiorno dell'esperto nazionale distaccato può essere rivista in considerazione dell'andamento dei prezzi al consumo a Bruxelles.

    Articolo 13

    Indennità forfettaria supplementare

    Tranne nel caso in cui il luogo di assunzione dell'esperto nazionale distaccato sia situato ad una distanza inferiore a 50 km dalla sede di servizio, all'esperto nazionale distaccato viene corrisposta, se del caso, un'indennità forfettaria supplementare pari alla differenza tra, da un lato, lo stipendio annuo lordo che gli è versato dal suo datore di lavoro di origine (ad eccezione degli assegni familiari) aumentato dell'indennità di soggiorno corrispostagli dal Segretariato generale e, dall'altro, lo stipendio base del grado A 8, scatto 1, o B 5, scatto 1, in funzione della categoria statutaria alla quale l'esperto è comparato.

    C. Rimborso delle spese

    Articolo 14

    Spese di viaggio

    1. Se l'esperto nazionale distaccato non ha effettuato il trasloco del mobilio personale dal luogo di assunzione alla sede di servizio, ha diritto per sé al versamento mensile di un importo corrispondente al costo di un viaggio andata e ritorno dalla sede di servizio al luogo di assunzione. Il pagamento è effettuato alla fine di ogni mese oppure l'ultimo giorno di prestazioni se queste non coprono il mese per intero. L'importo è fissato forfettariamente, sulla base del costo del viaggio in treno (tariffa di prima classe) quando il viaggio di andata semplice non supera la distanza di 500 km. Se la distanza è superiore a 500 km o se l'itinerario abituale comporta la traversata di un mare, l'importo è fissato sulla base del costo del viaggio in aereo a tariffa ridotta (tariffa più economica praticata dalle compagnie nazionali che servono il luogo d'assunzione e la sede di servizio).

    2. La tariffa considerata è quella in vigore all'ufficio viaggi del Segretariato generale il 1o gennaio dell'anno in corso. Questa tariffa è riveduta il 1o luglio per le destinazioni il cui costo avesse subito un aumento di più del 5 % dal 1o gennaio. Se le prestazioni terminano prima della fine del mese, l'importo è calcolato proporzionalmente al numero di giorni prestati.

    3. Se l'esperto nazionale distaccato ha effettuato il trasloco del mobilio personale dal luogo di assunzione alla sede di servizio, ha diritto una volta all'anno al rimborso forfettario, per sé, per il coniuge e per i figli a carico, delle spese di viaggio di andata-ritorno dalla sede di servizio al luogo di assunzione secondo le regole e le condizioni in vigore presso il Segretariato generale.

    4. Secondo le norme e le condizioni vigenti presso il Segretariato generale, l'esperto nazionale distaccato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio:

    a) per se stesso:

    - all'inizio del suo distacco, dal luogo di assunzione alla sede di servizio,

    - alla fine del distacco, dalla sede di servizio al luogo di assunzione;

    b) per il coniuge e i figli a carico:

    - in occasione del trasloco, dal luogo di assunzione alla sede di servizio,

    - alla fine del suo distacco, dalla sede di servizio al luogo di assunzione.

    5. Ai fini della presente decisione, è considerato luogo di assunzione il luogo in cui l'esperto nazionale distaccato esercitava le sue funzioni presso il suo datore di lavoro d'origine prima del distacco. La sede di servizio è il luogo in cui ha sede il servizio presso il quale è stato distaccato. Lo scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, deve menzionare espressamente detti luoghi.

    6. Lo scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può prevedere che le spese di viaggio non siano a carico del Segretariato generale.

    Articolo 15

    Spese di trasloco

    1. L'esperto nazionale distaccato che debba trasferire la sua residenza nella sede di servizio può effettuare il trasloco del mobilio personale entro un termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in servizio, a condizione che la durata prevista per il suo distacco sia pari almeno a un anno e che il luogo di assunzione sia distante almeno 50 km dalla sede di servizio.

    2. Le spese sostenute per il trasloco del mobilio personale vengono rimborsate all'esperto nazionale distaccato secondo le regole e le condizioni in vigore presso il Segretariato generale.

    3. Alla fine del distacco, il trasloco deve essere effettuato entro i tre mesi dalla data di cessazione dalle funzioni.

    4. Lo scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può prevedere che le spese di trasloco non siano a carico del Segretariato generale.

    Articolo 16

    Missioni e spese di missione

    1. L'esperto nazionale distaccato può essere inviato in missione, nel rispetto dell'articolo 3.

    2. Le spese di missione vengono liquidate secondo le regole e le condizioni in vigore per il rimborso delle spese di missione dei funzionari del Segretariato generale.

    Articolo 17

    Adeguamento del trattamento economico

    1. Il trattamento economico applicato all'esperto nazionale distaccato non è rivedibile per tutta la durata del distacco.

    2. Tuttavia, l'indennità forfettaria supplementare di cui all'articolo 13 è adeguata una volta l'anno e senza effetto retroattivo, in funzione dell'evoluzione dello stipendio base dei funzionari comunitari.

    CAPO V

    DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E DI BILANCIO

    Articolo 18

    Fissazione delle dotazioni - Contratti

    1. Le spese risultanti dal distacco di esperti nazionali sono imputate alla linea 1113 del bilancio del Consiglio.

    2. Il distacco viene effettuato mediante scambi di lettere tra il segretariato generale/Alto rappresentante ed il rappresentante permanente dello Stato membro interessato ovvero il datore di lavoro quando si tratta di un'organizzazione internazionale. Nello scambio di lettere vengono stipulati i nomi delle persone autorizzate ad adottare le modalità pratiche del distacco nell'ambito della presente decisione. Anche le lettere di prolungamento, di interruzione o di cessazione del distacco sono inviate dal segretario generale/Alto rappresentante. L'esperto nazionale distaccato si presenta il primo giorno del suo distacco presso il servizio competente della direzione generale dell'amministrazione e del protocollo per l'espletamento delle formalità amministrative di entrata in servizio. L'assunzione delle funzioni ha luogo il primo giorno del mese.

    Articolo 19

    Liquidazione delle spese

    I pagamenti sono effettuati dal servizio competente della direzione generale dell'amministrazione e del protocollo, in euro, su un conto aperto presso un istituto bancario in Belgio.

    Articolo 20

    Spese di infrastruttura

    Le spese sostenute per creare condizioni di lavoro idonee per gli esperti nazionali distaccati (locali, mobilio, macchine ecc.) sono imputate agli stanziamenti di funzionamento.

    Articolo 21

    La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

    Articolo 22

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. Pierret

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