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Document 32001D0031

2001/31/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2000, che modifica la decisione 2000/159/CE della Commissione relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 3992]

GU L 8 del 12.1.2001, p. 40–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/31(1)/oj

32001D0031

2001/31/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2000, che modifica la decisione 2000/159/CE della Commissione relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 3992]

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 12/01/2001 pag. 0040 - 0046


Decisione della Commissione

del 20 dicembre 2000

che modifica la decisione 2000/159/CE della Commissione relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2000) 3992]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/31/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE(1), in particolare l'articolo 29,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi(2) modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(3), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) La presenza di residui nei prodotti di origine animale è oggetto di preoccupazione per la salute pubblica. Per questo motivo, devono essere approvati e periodicamente aggiornati piani di sorveglianza dei residui.

(2) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio, entro il 31 marzo di ogni anno i paesi terzi devono presentare alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per l'anno in corso e i risultati relativi all'anno precedente.

(3) La decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, stabilisce anche le modalità per la modifica degli elenchi di stabilimenti riconosciuti nei paesi terzi(4).

(4) La decisione 2000/159/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio(5) elenca, in allegato, i paesi terzi che hanno presentato un piano di sorveglianza dei residui, indicando le garanzie che ciascuno di essi offre quanto alla sorveglianza delle categorie di residui menzionate nell'allegato I della direttiva 96/23/CE. Pertanto, se tali garanzie mancano o sono insufficienti, gli elenchi di cui alla decisione 95/408/CE devono essere modificati conformemente alle modifiche apportate all'allegato della decisione 2000/159/CE.

(5) Alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui con i relativi risultati, ma occorrono valutazioni, informazioni complementari e ulteriori chiarimenti. In attesa di un'ulteriore valutazione, i paesi terzi in questione possono essere mantenuti nell'allegato della decisione 2000/159/CE.

(6) Taluni paesi terzi non hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui, né i relativi risultati, oppure hanno presentato garanzie assolutamente insufficienti. A norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE, questi paesi terzi devono essere temporaneamente sospesi dall'allegato della decisione 2000/159/CE.

(7) Alcuni altri paesi terzi non hanno presentato piani di sorveglianza dei residui, né i relativi risultati, perché essi esportano unicamente prodotti alimentari ottenuti da materie prime originarie di altri paesi terzi considerati temporaneamente in regola con la direttiva 96/23/CE. Di conseguenza, se l'autorità competente è in grado di certificare l'origine delle materie prime, questi paesi terzi possono rimanere nell'allegato della decisione 2000/159/CE e i rispettivi stabilimenti sono mantenuti negli elenchi provvisori compilati in conformità della decisione 95/408/CE.

(8) I paesi terzi che intendono esportare verso la Comunità prodotti di origine animale destinati al consumo umano, come specificato nella direttiva 96/23/CE, possono presentare alla Commissione, per relativa approvazione, i loro piani di sorveglianza dei residui. Se detti piani di sorveglianza sono approvati, i paesi terzi in questione sono inseriti nell'allegato della decisione 2000/159/CE.

(9) Gli involucri animali possono contenere residui di cui alla direttiva 96/23/CE. È stato chiesto un parere scientifico sui possibili rischi per la sicurezza alimentare dovuti alla presenza di residui negli involucri animali. In attesa di tale parere, è stato chiesto ai paesi terzi che esportano unicamente involucri animali verso la Comunità europea di fornire specifiche garanzie al riguardo. Nel frattempo, questi paesi terzi vengono provvisoriamente mantenuti nell'allegato della decisione 2000/159/CE.

(10) L'elenco definitivo dei paesi che risultano conformarsi alla direttiva 96/23/CE sarà adottato al termine di una valutazione completa dei piani di sorveglianza dei residui pervenuti alla Commissione.

(11) Alla luce di quanto precede, è opportuno aggiornare l'allegato della decisione 2000/159/CE relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE. La decisione 2000/159/CE dev'essere modificata conseguentemente.

(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2000/159/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 125 del 25.5.1996, pag. 10.

(2) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(4) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

(5) GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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