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Document 32000R0398

Regolamento (CE) n. 398/2000 della Commissione, del 22 febbraio 2000, che modifica i regolamenti (CE) n. 659/97 e (CE) n. 921/1999 per quanto riguarda il calcolo del quantitativo, commercializzato di un'organizzazione di produttori, i corsi alla produzione, l'elenco dei mercati rappresentativi e le modalità d'applicazione della distribuzione gratuita nel settore degli ortofrutticoli e abroga il regolamento (CEE) n. 1559/70

GU L 50 del 23.2.2000, p. 7–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/398/oj

32000R0398

Regolamento (CE) n. 398/2000 della Commissione, del 22 febbraio 2000, che modifica i regolamenti (CE) n. 659/97 e (CE) n. 921/1999 per quanto riguarda il calcolo del quantitativo, commercializzato di un'organizzazione di produttori, i corsi alla produzione, l'elenco dei mercati rappresentativi e le modalità d'applicazione della distribuzione gratuita nel settore degli ortofrutticoli e abroga il regolamento (CEE) n. 1559/70

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 23/02/2000 pag. 0007 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 398/2000 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2000

che modifica i regolamenti (CE) n. 659/97 e (CE) n. 921/1999 per quanto riguarda il calcolo del quantitativo, commercializzato di un'organizzazione di produttori, i corsi alla produzione, l'elenco dei mercati rappresentativi e le modalità d'applicazione della distribuzione gratuita nel settore degli ortofrutticoli e abroga il regolamento (CEE) n. 1559/70

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 10 e l'articolo 30, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento {CE) n. 659/97 della Commissione, del 16 aprile 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 729/1999(4), può essere utilmente modificato alla luce di uno studio di valutazione dei programmi di aiuto alimentare svolto sotto l'egida della Commissione.

(2) Per rendere il regolamento (CE) n. 659/97 coerente con le altre disposizioni vigenti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, occorre modificare gli elementi che costituiscono la produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, escludendone i quantitativi relativi alle vendite dirette, che non comportano alcune attività da parte delle suddette organizzazioni.

(3) Tenuto conto dell'elevato numero di prodotti e di mercati rappresentativi da menzionare nelle comunicazioni settimanali dei tassi alla produzione, è opportuno utilizzare il sistema IDES come unico mezzo di trasmissione per garantire un'elaborazione rapida ed efficace dei dati.

(4) Tenuto conto della complessità delle operazioni di distribuzione gratuita emersa dall'esperienza degli ultimi anni, e per rendere più efficaci i controlli, occorre semplificare le disposizioni normative e i dati richiesti agli Stati membri.

(5) Occorre fissare una periodicità minima secondo la quale gli Stati membri devono comunicare alla Commissione gli elenchi degli enti caritativi riconosciuti.

(6) Nella prospettiva di smaltire un numero maggiore di prodotti ritirati dal mercato per la distribuzione gratuita di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96, occorre stabilire le modalità per la trasformazione di tali prodotti. Inoltre, per le operazioni di distribuzione gratuita di cui al primo trattino, occorre prevedere una procedura di gara con una contropartita in natura per il trasformatore, nell'intento di non occasionare spese a quest'ultimo. Lo Stato membro è libero di ricorrere o meno a tale procedura. Se del caso, gli enti caritativi comunicano allo Stato membro il loro fabbisogno di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. È dichiarato aggiudicatario l'offerente che chiede il quantitativo minore di prodotto fresco ritirato dal mercato per produrre una determinata quantità di prodotto trasformato. La quantità di prodotto fresco che supera quella necessaria alla fabbricazione del prodotto trasformato destinato alla distribuzione gratuita costituisce la remunerazione in natura dell'aggiudicatario. Anche questa quantità deve essere trasformata dall'aggiudicatario.

(7) Occorre semplificare le modalità di presa a carico delle spese di trasporto, di cernita e di imballaggio e aumentare i relativi importi.

(8) Per indicare chiaramente che si tratta di una misura comunitaria di distribuzione gratuita, è opportuno apporre l'emblema europeo sugli imballaggi.

(9) Occorre aggiornare l'elenco dei mercati rappresentativi.

(10) Sono stati individuati alcuni errori nell'allegato III e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 659/97 sopra menzionato, che occorre rettificare.

(11) Il regolamento (CE) n. 921/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che prevede misure speciali per la distribuzione di ortofrutticoli ritirati dal mercato ai rifugiati del Kosovo(5), modificato dal regolamento (CE) n. 2134/1999(6), si riferisce al regolamento sopra menzionato; occorre quindi aggiornare tali riferimenti tenendo conto delle modifiche del regolamento al quale si fa riferimento.

(12) Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1559/70 della Commissione, del 31 luglio 1970, che fissa le modalità per la cessione alle industrie degli alimenti per il bestiame degli ortofrutticoli ritirati dal mercato(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 771/95(8), sono diventate obsolete ed occorre pertanto abrogare il suddetto regolamento.

(13) Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 659/97 è modificato come segue:

1) L'articolo 3, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) al primo comma, è soppressa la lettera b);

b) il secondo comma è sostituito dal testo seguente: "Il quantitativo commercializzato di cui al primo comma non include la produzione dei soci dell'organizzazione di produttori commercializzata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3), primo, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96."

2) L'articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: "2. Per i prodotti e durante i periodi indicati all'allegato III, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ciascun mercoledì della settimana, entro le ore 12 (ora di Bruxelles), una comunicazione che menziona, per ciascun giorno di mercato, i corsi giornalieri rilevati sui rispettivi mercati rappresentativi della produzione nel corso della settimana precedente. La Commissione trasmette tali informazioni agli Stati membri.

La comunicazione alla Commissione avviene con il sistema Interactive Data Entry System, denominato 'IDES'."

3) L'articolo 11 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: "Tali prodotti possono essere trasformati alle condizioni previste all'articolo 14 bis o alle condizioni previste all'articolo 14 ter.";

b) al paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: "A decorrere dal mese di marzo 2000 e con periodicità triennale, gli Stati membri comunicano gli elenchi degli enti caritativi riconosciuti di cui alle lettere b) e c) del primo comma alla Commissione, che ne assicura la trasmissione a tutti gli Stati membri."

4) All'articolo 13 è soppresso il secondo comma.

5) All'articolo 14, paragrafo 3:

a) il terzo trattino è sostituito dal testo seguente: "- il nome degli enti caritativi che partecipano all'operazione, nonché il ruolo relativo,";

b) il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente: "- del contenuto dei contratti tra l'organizzazione di produttori che ritira i prodotti dal mercato e l'ente caritativo responsabile della consegna,";

c) il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente: "- se del caso, il nome dell'impresa incaricata della trasformazione dei prodotti feschi in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14 bis,".

6) Sono inseriti gli articoli 14 bis e 14 ter seguenti: "Articolo 14 bis

L'ente caritativo può trasformare o fare trasformare a sue spese i prodotti ritirati dal mercato per le operazioni di distribuzione gratuita destinate alle persone riconosciute dalla rispettiva legislazione nazionale come persone aventi diritto all'assistenza pubblica o alle popolazioni bisognose di paesi terzi. I prodotti ottenuti dalla trasformazione devono essere distribuiti gratuitamente fino ad esaurimento.

Articolo 14 ter

1. Gli Stati membri possono organizzare una o più procedure di gara per far trasformare dall'aggiudicatario prodotti ritirati dal mercato, in funzione delle necessità degli enti caritativi, indicate conformemente al paragrafo 3.

L'aggiudicatario deve trasformare la totalità dei prodotti ritirati dal mercato che gli vengono ceduti. La quantità di prodotto fresco che supera quella necessaria alla fabbricazione del prodotto trasformato destinato alla distribuzione gratuita costituisce la remunerazione in natura dell'aggiudicatario per compensare le spese di fabbricazione che deve sostenere.

I prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita vengono dispensati dagli enti caritativi alle persone riconosciute dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza come aventi diritto all'assistenza pubblica.

2. Lo Stato membro che voglia organizzare una procedura di gara di cui al paragrafo 1, ne fa un'appropriata pubblicità e informa la Commissione sulla natura della frutta o degli ortaggi di cui trattasi nonché sul periodo coperto dalla procedura. Tale periodo non può superare la durata della campagna di commercializzazione del prodotto in parola.

3. Entro la data fissata dall'autorità nazionale competente, gli enti caritativi interessati comunicano alla citata autorità il relativo fabbisogno di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ottenuti dal prodotto fresco di cui al paragrafo 2 e si impegnano a prenderli in consegna e a distribuirli gratuitamente fino ad esaurimento. La presa in consegna deve effettuarsi entro un mese dalla fine del periodo di trasformazione coperto dalla procedura di cui al paragrafo 2.

4. Se del caso, lo Stato membro traduce i fabbisogni indicati al paragrafo 1 in partite di prodotti trasformati e prepara un progetto di bando di gara.

Esso contiene, per ogni partita, almeno le seguenti informazioni:

- prodotto fresco interessato e periodo durante il quale i prodotti ritirati dal mercato potranno essere disponibili;

- zone geografiche nelle quali i prodotti ritirati dal mercato possono essere disponibili;

- descrizione esatta del prodotto trasformato a base di ortofrutticoli che deve essere fornito, del suo condizionamento, della data limite di consegna nonché quantitativo che l'offerente deve produrre, a condizione che i prodotti ritirati dal mercato siano disponibili.

La cauzione di gara è fissata a 20 EUR/t di peso netto del prodotto trasformato da consegnare.

5. Il progetto di bando di gara di cui al paragrafo 4 è trasmesso per parere alla Commissione. Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Dopo la decisione favorevole della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la procedura di gara è avviata. Per ogni partita la procedura mette in concorrenza almeno due offerte. La partita è aggiudicata all'offerente che chiede il quantitativo minore di prodotto fresco per effettuare l'operazione. In caso di parità di resa, l'aggiudicazione avviene per sorteggio. Lo. Stato membro può rifiutare di aggiudicare una determinata partita qualora, per tutte le offerte presentate, è chiesto un quantitativo eccessivo di prodotto fresco.

Lo Stato membro informa la Commissione dell'esito della procedura. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa può chiedere dettagli sulle offerte dei concorrenti.

6. Per ciascuna partita e in funzione dell'andamento dei ritiri, lo Stato membro comunica all'aggiudicatario dove può approvvigionarsi di prodotti freschi ritirati dal mercato. L'aggiudicatario ha precedenza rispetto agli altri beneficiari di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

7. Dopo la fabbricazione, il prodotto trasformato è messo a disposizione degli enti caritativi quanto prima, proporzionalmente al quantitativo di prodotti freschi messi a disposizione dell'aggiudicatario.

8. Per garantire l'esecuzione dell'offerta, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione di fornitura. Essa è calcolata in funzione del peso netto di prodotto fresco richiesto in cambio della produzione del prodotto trasformato ed è fissata:

- per i prodotti freschi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2200/96, a cinque volte l'indennità comunitaria di ritiro di cui all'articolo 26 del suddetto regolamento;

- per gli altri prodotti, ad un importo fissato nel bando di gara.

Essa è svincolata in proporzione alla fornitura del prodotto trasformato e dopo che l'aggiudicatario ha fornito la prova dell'avvenuta trasformazione della totalità dei prodotti freschi messi a sua disposizione in contropartita della consegna del prodotto trasformato."

7) All'articolo 15, paragrafo 1, i termini "allegato V, punto 1" sono sostituiti dai termini "allegato V".

8) L'articolo 15 bis è soppresso.

9) Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Articolo 16

1. Le spese di cernita e di imballaggio dei prodotti freschi connesse alle operazioni di distribuzione gratuita degli ortofrutticoli ritirati dal mercato, di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, sono prese a carico dal FEAOG, sezione 'garanzia', nel limite dell'importo forfetario di 132 EUR/t di peso netto, per i prodotti presentati in imballaggi di peso netto inferiore a 25 kg. I prodotti freschi destinati alla fabbricazione dei prodotti trasformati di cui agli articoli 14 bis e 14 ter non beneficiano di questa misura.

2. Gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita devono recare l'emblema europeo associato ad una o più delle seguenti diciture:

- Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento (CE) n° 659/97]

- Produkt til gratis uddeling (forordning (EF) nr. 659/97)

- Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Verordnung (EG) Nr. 659/97)

- Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/97]

- Product for free distribution (Regulation (EC) No 659/97)

- Produit destiné à la distribution gratuite [règlement (CE) n° 659/97]

- Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento (CE) n. 659/97]

- Voor gratis uitreiking bestemd product (Verordening (EG) nr. 659/97)

- Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento (CE) n.o 659/97]

- Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (asetus (EY) N:o 659/97)

- Produkt för gratisutdelning (förordning (EG) nr 659/97).

Ai fini della distribuzione gratuita al di fuori della Comunità, tale dicitura figura anche nella(e) lingua(e) comunitaria(e) dei paesi terzi interessati.

Se del caso, gli imballaggi dei prodotti freschi destinati alla fabbricazione dei prodotti trasformati di cui agli articoli 14 bis e 14 ter non recano tali diciture.

3. Le spese di cernita e imballaggio sono pagate all'organizzazione di produttori che ha effettuato tali operazioni.

Il pagamento di detti importi è subordinato alla presentazione dei documenti giustificativi che attestano segnatamente:

- la denominazione degli enti caritativi,

- il quantitativo dei prodotti considerati,

- la presa in consegna da parte dell'ente caritativo."

10) All'allegato II:

a) i mercati rappresentativi della Germania sono sostituiti dai mercati seguenti:.

- per i cavolfiori: Straelen, Maxdorf, Erzeugergroßmarkt Thüringen-Sachsen,

- per le mele: Stade, Centralmarkt Rheinland, Bodenseemarkt,

- per le pere: Stade, Bodenseemarkt,

- per i pomodori: Straelen, Heidelberg, Kitzingen, Reichenau;

b) il mercato rappresentativo del Belgio, per le fragole, è il mercato di Sint-Truiden;

c) sono soppressi i seguenti mercati rappresentativi del Portogallo:

- per le clementine: Alcácer do Sal,

- per le arance dolci: Santiago do Cacém,

- per le pesche e le nettarine: Montargil,

- per le pere: Cova da Beira;

d) sono sostituiti i seguenti mercati rappresentativi del Portogallo:

- per le fragole: Oeste è sostituito da Ribatejo/Oeste,

- per i meloni e le angurie: Ribatejo è sostituito da Ribatejo/Oeste;

e) sono aggiunti i seguenti mercati rappresentativi del Portogallo:

- per i meloni: Moura e Algarve,

- per le arance dolci: Vidigueira,

- per le angurie: Grandola.

11) Nella frase introduttiva dell'allegato III, i termini "dell'articolo 6, paragrafo 2" sono sostituiti da "dell'articolo 7, paragrafo 2".

12) Nell'allegato IV, i termini "all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 659/97" sono sostituiti da "all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2200/96".

13) L'allegato V è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

14) L'allegato VI è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 921/1999, i termini "e dell'articolo 16, paragrafo 2" sono soppressi.

Articolo 3

Il regolamento {CEE) n. 1559/70 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2000.

Tuttavia:

- per tutti i prodotti, le disposizioni previste all'articolo 1, punto 1), sono applicabili a decorrere dall'inizio della relativa prossima campagna di commercializzazione che inizia dopo la data di entrata in vigore di cui al primo comma;

- le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 2), sono applicabili a decorrere dal 1o giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(3) GU L 100 del 17.4.1997, pag. 22.

(4) GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 11.

(5) GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 46.

(6) GU L 262 dell'8.10.1999, pag. 3.

(7) GU L 169 dell'1.8.1970, pag. 55.

(8) GU L 77 del 6.4.1995, pag. 9.

ALLEGATO I

"ALLEGATO V

SPESE DI TRASPORTO NEL QUADRO DELLA DISTRIBUZIONE GRATUITA

(di cui all'articolo 15)

>SPAZIO PER TABELLA>

Supplemento per il trasporto in frigorifero: 7,2 EUR/t."

ALLEGATO II

"ALLEGATO VI

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