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Documento 32000R0008

Regolamento (CE) n. 8/2000 della Commissione, del 28 dicembre 1999, recante modalità di applicazione, per il 2000, del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 6/2000 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine

GU L 2 del 5.1.2000, p. 56/61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/8/oj

32000R0008

Regolamento (CE) n. 8/2000 della Commissione, del 28 dicembre 1999, recante modalità di applicazione, per il 2000, del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 6/2000 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 05/01/2000 pag. 0056 - 0061


REGOLAMENTO (CE) N. 8/2000 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1999

recante modalità di applicazione, per il 2000, del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 6/2000 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 6/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia(1), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2000 apre per il 2000 un contingente tariffario di 10900 tonnellate, espresse in peso carcasse, nel settore delle carni bovine. Occorre fissare le modalità d'applicazione del suddetto contingente.

(2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2000, l'importazione nell'ambito di questo contingente è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria e proveniente dal paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione dell'allegato F del suddetto regolamento. È necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego.

(3) È necessario disporre che il regime sia gestito per mezzo di titoli d'importazione. A tal fine occorre stabilire in particolare le modalità di presentazione delle domande nonché gli elementi che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999(4), e dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98(6).

(4) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2000 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

- 9400 tonnellate di "baby beef", espresse in peso carcasse, originarie e provenienti dalla Croazia;

- 1500 tonnellate di "baby beef", espresse in peso carcasse, originarie e provenienti dalla Bosnia-Erzegovina.

I due contingenti indicati al primo comma recano rispettivamente i numeri d'ordine 09.4503 e 09.4504.

Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.

2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune.

3. L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC:

- ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 e ex 0102 90 79,

- ex 0201 10 00 e ex 0201 20 20,

- ex 0201 20 30,

- ex 0201 20 50,

dell'allegato F del regolamento (CE) n. 6/2000.

Articolo 2

L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è subordinata, al momento dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni seguenti:

a) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, il paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

b) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- ["Baby beef" (Reglamento (CE) n° 8/2000)]

- ["Baby beef" (forordning (EF) nr. 8/2000)]

- ["Baby beef" (Verordnung (EG) Nr. 8/2000)]

- ["Baby beef" (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 8/2000)]

- ["Baby beef" (Regulation (EC) No 8/2000)]

- ["Baby beef" (règlement (CE) n° 8/2000)]

- ["Baby beef" (regolamento (CE) n. 8/2000)]

- ["Baby beef" (Verordening (EG) nr. 8/2000)]

- ["Baby beef" (Regulamento (CE) n.o 8/2000)]

- ["Baby beef" (asetus (EY) N:o 8/2000)]

- ["Baby beef" (förordning (EG) nr 8/2000)];

c) l'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d'importazione ad esso relativo.

Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità;

d) un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. In tal caso, l'autorità competente indica nel certificato di autenticità il quantitativo imputato;

e) l'autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

Articolo 3

1. Il certificato di autenticità di cui all'articolo 2, conforme al modello riprodotto agli allegati I e II rispettivamente per quanto riguarda i due paesi, si compone di un originale e di due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità; questi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo d'importazione possono chiederne una traduzione.

2. L'originale e le copie possono essere battuti a macchina o redatti a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

3. Il certificato deve aver un formato di 210 x 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2. Deve essere di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia.

4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di serie, dopo il quale è indicato il paese emittente.

Le copie devono recare lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell'originale.

5. Per essere valido, il certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato III.

6. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Articolo 4

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato III devono:

a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;

b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

c) impegnarsi a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma.

2. L'elenco di cui all'allegato III viene riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non risponda più ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), o qualora non adempia ad uno dei suoi obblighi.

Articolo 5

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 31 dicembre 2000.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/98 e (CE) n. 1445/95.

Articolo 7

Le autorità delle Repubbliche di Croazia e di Bosnia-Erzegovina trasmettono alla Commissione delle Comunità europee le impronte dei timbri utilizzati dai loro organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle competenti autorità degli Stati membri.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(3) GU L 331 del 2.12.1988, pag. 81.

(4) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

(5) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

(6) GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

Organismi emittenti:

- Repubblica di Croazia: "Euroinspekt", Zagreb, Croazia;

- Repubblica di Bosnia Erzegovina:

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