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Document 32000D0747
2000/747/EC: Council Decision of 27 November 2000 amending Article 3 of Decision 98/198/EC authorising the United Kingdom to extend application of a measure derogating from Articles 6 and 17 of the sixth Directive (77/388/EEC) on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
2000/747/CE: Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica l'articolo 3 della decisione 98/198/CE che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto
2000/747/CE: Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica l'articolo 3 della decisione 98/198/CE che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto
GU L 302 del 1.12.2000, p. 63–63
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003
2000/747/CE: Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica l'articolo 3 della decisione 98/198/CE che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 01/12/2000 pag. 0063 - 0063
Decisione del Consiglio del 27 novembre 2000 che modifica l'articolo 3 della decisione 98/198/CE che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (2000/747/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), in seguito denominata: "sesta direttiva IVA", in particolare l'articolo 27, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga alla predetta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. (2) Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 16 giugno 2000, il governo del Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione della deroga che gli era stata in precedenza concessa con le decisioni 95/252/CE(2), 98/198/CE(3), 1999/79/CE(4). (3) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta dal Regno Unito il 28 luglio 2000. (4) La deroga in questione è volta, da un lato, ad escludere dal diritto a deduzione del soggetto che ha noleggiato o preso in leasing un autoveicolo il 50 % dell'IVA sulle operazioni di noleggio o di leasing nel caso in cui l'autoveicolo sia utilizzato a fini privati e, dall'altro, a non riscuotere l'IVA dovuta sull'uso a fini privati dell'autoveicolo in questione. (5) Gli elementi di fatto e di diritto che hanno giustificato la concessione di un'autorizzazione ad applicare una misura di deroga non sono cambiati e sussistono tuttora. (6) Il 17 giugno 1998 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva(5) che modifica la sesta direttiva IVA per quanto riguarda il regime del diritto a deduzione dell'IVA. (7) Tale proposta è volta ad ottenere un ravvicinamento delle limitazioni del diritto a deduzione dell'IVA per ridurre le disparità fra le norme applicabili nella Comunità, in particolare in materia di spese connesse agli autoveicoli da turismo. (8) È opportuno, pertanto, prorogare la durata dell'autorizzazione concessa fino all'entrata in vigore della summenzionata direttiva. Tuttavia, qualora la direttiva non fosse ancora entrata in vigore per quella data, l'autorizzazione scadrà al più tardi il 31 dicembre 2003, consentendo così di valutare, a quel momento, la necessità di una deroga alla luce delle deliberazioni del Consiglio. (9) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 3 della decisione 98/198/CE è sostituito dal seguente: "Articolo 3 La presente autorizzazione scade alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie che stabiliscono quali spese non danno diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, primo comma, della sesta direttiva IVA, o al più tardi il 31 dicembre 2003." Articolo 2 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000. Per il Consiglio Il Presidente L. Fabius (1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/65/CE (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 44). (2) GU L 159 dell'11.7.1995, pag. 19. (3) GU L 76 del 13.3.1998, pag. 31. (4) GU L 27 del 2.2.1999, pag. 22. (5) GU C 219 del 15.7.1998, pag. 16.