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Document 32000D0427

2000/427/CE: Decisione del Consiglio, del 19 giugno 2000, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato per l'adozione da parte della Grecia della moneta unica il 1° gennaio 2001

GU L 167 del 7.7.2000, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/427/oj

32000D0427

2000/427/CE: Decisione del Consiglio, del 19 giugno 2000, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato per l'adozione da parte della Grecia della moneta unica il 1° gennaio 2001

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 07/07/2000 pag. 0019 - 0021


Decisione del Consiglio

del 19 giugno 2000

a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato per l'adozione da parte della Grecia della moneta unica il 1o gennaio 2001

(2000/427/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

vista la relazione della Commissione(2),

vista la relazione della Banca centrale europea(3),

visto il parere del Parlamento europeo,

viste le deliberazioni del Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo,

considerando quanto segue:

(1) La terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) è iniziata il 1o gennaio 1999. Il Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha deciso che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, l'Austria e la Finlandia soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica il 1o gennaio 1999(4).

(2) A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del trattato, il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intende passare alla terza fase dell'UEM il 1o gennaio 1999. Tale notifica non è stata revocata. A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca del trattato e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato e di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intende partecipare alla terza fase dell'UEM. La Danimarca non ha chiesto la messa in atto della procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2 del trattato.

(3) A norma della decisione 98/317/CE la Grecia e la Svezia beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato.

(4) La Banca centrale europea (BCE) è stata istituita il 1o luglio 1998. Il sistema monetario europeo è stato sostituito da un meccanismo di cambio la cui istituzione è stata decisa con risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997 sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'unione economica e monetaria(5). Le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II) sono state stabilite nell'accordo del 1o settembre 1998 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria(6).

(5) La procedura per l'abolizione della deroga degli Stati membri che ne beneficiano è stabilita nell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato. Ai sensi di detto articolo, almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità alla procedura dell'articolo 121, paragrafo 1 del trattato. Le relazioni in questione devono essere presentate nel 2000. Il 9 marzo 2000 la Grecia ha presentato una richiesta in tal senso.

(6) La legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, per quanto necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 108 e 109 del trattato e lo statuto del SEBC. Le relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione della Grecia e della Svezia con gli articoli 108 e 109 del trattato e lo statuto del SEBC.

(7) A norma dell'articolo 1 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea, il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 121, paragrafo 1, primo trattino del trattato significa che uno Stato membro ha un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 11/2 punti percentuali quello dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della stabilità dei prezzi l'inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio(7). Per valutare la stabilità dei prezzi l'inflazione di uno Stato membro è stata misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica degli indici di dodici mesi rispetto alla media artimetica degli indici dei dodici mesi precedenti. Nel periodo di dodici mesi fino al marzo 2000 i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi sono stati la Francia, l'Austria e la Svezia, con tassi di inflazione, rispettivamente, dello 0,9 %, 0,9 % e 0,8 %. Nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi di inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi più 1,5 punti percentuali. Su tale base, il valore di riferimento per il periodo di dodici mesi fino al marzo 2000 è pari al 2,4 %.

(8) A norma dell'articolo 2 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea, il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 121, paragrafo 1, secondo trattino del trattato significa che al momento della valutazione da parte del Consiglio lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 6 del trattato circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.

(9) A norma dell'articolo 3 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del sistema monetario europeo di cui all'articolo 121, paragrafo 1, terzo trattino del trattato significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame e che in particolare, nello stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti della moneta di nessun Stato membro. Dal 1o gennaio 1999 è il nuovo meccanismo di cambio (ERM II) che fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio relativo al tasso di cambio. Nel valutare il rispetto di questo criterio nelle loro relazioni la Commissione e la BCE hanno preso in esame il periodo di due anni avente termine nel marzo 2000.

(10) A norma dell'articolo 4 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 121, paragrafo 1, quarto trattino del trattato significa che il tasso medio d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro, osservato nell'arco di un anno prima dell'esame, non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della convergenza dei tassi d'interesse sono stati utilizzati tassi d'interesse comparabili delle obbligazioni di riferimento a 10 anni emesse dallo Stato. Per valutare il rispetto del criterio della convergenza dei tassi d'interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d'interesse nominali dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi più due punti percentuali. Su tale base, il valore di riferimento nel periodo di dodici mesi fino al marzo 2000 è pari al 7,2 %.

(11) A norma dell'articolo 5 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea, i dati statistici da usare per l'attuale valutazione del rispetto dei criteri di convergenza sono forniti dalla Commissione. La Commissione ha fornito dati per l'elaborazione della presente proposta. I dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alla cifre comunitate dagli Stati membri entro il 1o marzo 2000 ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea(8).

(12) Le legislazione nazionale greca, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 108 e 109 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto da parte della Grecia dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 121, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Grecia nei dodici mesi fino al marzo 2000 è stato del 2,0 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento,

- a norma della decisione 2000/33/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che abroga la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia(9), la Grecia non è quindi oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo,

- la Grecia ha fatto parte del meccanismo di cambio dello SME (ERM) e successivamente del nuovo meccanismo di cambio (ERM II) negli ultimi due anni. In detto periodo la dracma greca (GRD) non ha conosciuto gravi tensioni e la Grecia non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro fino al 1o gennaio 1999 e nei confronti dell'euro dopo tale data,

- nei dodici mesi fino al marzo 2000 il tasso medio di interesse a lungo termine della Grecia è stato del 6,4 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Grecia ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza la Grecia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

(13) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Grecia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica. La deroga nei confronti della Grecia, di cui alla decisione 98/317/CE, è abolita con efficacia al 1o gennaio 2001.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Santa Maria da Feira, addì 19 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Pina Moura

(1) Parere reso l'8 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere reso il 5 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 28 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) Decisione 98/317/CE del Consiglio, del 3 maggio 1998, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4 del trattato (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 30).

(5) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5.

(6) GU C 345 del 13.11.1998, pag. 6.

(7) Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).

(8) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 475/2000 (GU L 58 del 3.3.2000, pag. 1).

(9) GU L 12 del 18.1.2000, pag. 24.

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