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Document 32000D0393

2000/393/CE: Decisione della Commissione, del 20 luglio 1999, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione in favore dell'impresa CBW Chemie GmbH, Bitterfeld-Wolfen [notificata con il numero C(1999) 3272] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

GU L 150 del 23.6.2000, p. 38–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/393/oj

32000D0393

2000/393/CE: Decisione della Commissione, del 20 luglio 1999, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione in favore dell'impresa CBW Chemie GmbH, Bitterfeld-Wolfen [notificata con il numero C(1999) 3272] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 150 del 23/06/2000 pag. 0038 - 0049


Decisione della Commissione

del 20 luglio 1999

relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione in favore dell'impresa CBW Chemie GmbH, Bitterfeld-Wolfen

[notificata con il numero C(1999) 3272]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/393/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detti articoli(1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

21 marzo 1997 La Germania notifica alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, la privatizzazione dell'impresa CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen (CBW). La pratica viene registrata il 25 marzo 1997 come aiuto di Stato N 238/97.

18 aprile 1997 La Commissione chiede alla Germania di fornirle informazioni supplementari (numero di riferimento D/51861).

23 maggio 1997 La Germania riceve informazioni supplementari (lettera pervenuta il 27 maggio 1997 e registrata con il numero A/34120).

18 agosto 1997 Con lettera SG(97) D/7102, la Commissione informa la Germania della sua decisione di avviare il procedimento formale di esame per il caso in questione. La decisione di avviare il procedimento viene pubblicata anche nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2 settembre 1997 Risposta della Germania (lettera pervenuta il 2 settembre 1997 e registrata con il numero A/37005).

12 settembre 1997 Lettera della Commissione (numero di riferimento D/54167).

29 settembre 1997 Lettera della Germania (registrata il 30 settembre 1997 con il numero A/37729).

5 gennaio 1998 Osservazioni di un terzo interessato: Fischer & Limberger (registrate il 12 gennaio 1998 con il numero A/30208).

16 gennaio 1998 Osservazioni di un terzo interessato: Fischer & Limberger trasmesse da Schön Nolte Finkelnburg & Clemm (registrate il 16 gennaio 1998 con il numero A/30379).

11 febbraio 1998 La Commissione trasmette alla Germania le osservazioni ricevute (numero di riferimento D/50622).

23 febbraio 1998 Lettera di Fischer & Limberger alla Commissione (registrata il 23 febbraio 1998 con il numero A/31489).

11 marzo 1998 Lettera dell'impresa CBW alla Commissione (registrata l'11 marzo 1998 con il numero A/32032).

24 aprile 1998 Lettera di Fischer & Limberger alla Commissione (registrata il 27 aprile 1998 con il numero A/33271).

5 giugno 1998 Lettera di Fischer & Limberger alla Commissione (registrata l'8 giugno 1998 con il numero A/34297).

11 giugno 1998 Lettera di Fischer & Limberger alla Commissione (registrata l'11 giugno 1998 con il numero A/34439).

15 giugno 1998 La Commissione pone delle domande alla Germania (numero di riferimento D/52467).

27 luglio 1998 Risposta della Germania (registrata il 28 luglio 1998 con il numero A/35874).

12 novembre 1998 Incontro a Berlino tra rappresentanti della Commissione e delle autorità tedesche.

8 dicembre 1998 La Germania fornisce ulteriori informazioni (registrate il 4 gennaio 1999 con il numero A/30043).

2 febbraio 1999 Lettera del sig. Thieme al membro della Commissione Karel Van Miert (registrata l'8 febbraio 1999 con il numero A/000542), a cui il commissario ha risposto con lettera del 24 febbraio 1999 (numero di riferimento D/508350386).

II. DESCRIZIONE GENERALE

1. Motivi che hanno indotto all'avvio del procedimento formale di esame

La Commissione, dopo aver esaminato la notifica della Germania e le informazioni supplementari da essa trasmesse, ha deciso per i seguenti motivi di avviare il procedimento formale di esame ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE:

a) redditività: le informazioni contenute nella notifica inducevano a dubitare del ripristino della redditività dell'impresa, non prevedendosi risultati d'esercizio positivi prima del 2005;

b) insufficiente contributo dell'investitore: la partecipazione iniziale del 3,5 % ai costi della ristrutturazione non era sufficiente;

c) distorsione della concorrenza: la mancanza di completezza delle informazioni fornite dalle autorità tedesche faceva temere che potesse esistere una sovraccapacità nel mercato rilevante.

2. L'impresa beneficiaria dell'aiuto

Nel 1990 la Chemiekombinat Bitterfeld-Wolfen, Bitterfeld (Sassonia-Anhalt), venne trasformata in Chemie AG. I tentativi della Treuhandanstalt (THA) di privatizzare il complesso dell'impresa fallirono per mancanza di investitori interessati all'acquisto e Chemie AG venne frazionata in più divisioni. Da tale operazione è nata Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen (la vecchia CBW) la cui attività si estende a vari settori della produzione di sostanze chimiche di base per l'industria dei coloranti e l'industria farmaceutica.

Con contratto del 13 marzo 1997 Bräutigam und Riemann (in appresso "B& R") hanno acquistato al prezzo totale di 1 milione di DEM sei divisioni di CBW, denominata in seguito CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen (in appresso "CBW"). Alla cifra suindicata si deve aggiungere una componente variabile del prezzo calcolata sulla base del cash-flow annuale. L'impresa che ha 246 dipendenti, ha registrato nel 1997 un fatturato di 74 milioni di DEM e rientra quindi nella definizione delle piccole e medie imprese (PMI).

3. Le misure finanziarie

BvS

>SPAZIO PER TABELLA>

Land Sassonia-Anhalt

>SPAZIO PER TABELLA>

Investitori

>SPAZIO PER TABELLA>

Con contratto del 13 marzo 1997 B& R ha acquisito le azioni della vecchia CBW al prezzo di 1 milione di DEM pagabili immediatamente. L'elemento variabile del prezzo di acquisto viene calcolato sulla base del cash-flow previsto per il periodo 2000-2004 e ammonta al massimo al 50 % del cash-flow annuale ed è pagabile ogni settembre dell'anno successivo a quello in questione. Nel corso del procedimento la Germania ha informato la Commissione che a causa del notevole miglioramento della situazione dell'impresa il valore di tale componente del prezzo di acquisto raggiunge ora i 20 milioni di DEM(2). L'investitore ha inoltre rilevato le passività di CBW per una somma di 8,857 milioni di DEM in scadenza il 30 giugno 2005.

In base al contratto di acquisto gli investitori aumenteranno il capitale sociale di 1 milione di DEM e si faranno garanti di una partecipazione senza diritto di voto per un importo di 2 milioni di DEM.

Enti di credito privati come la [...](3) hanno concesso due crediti all'impresa per un totale di 10 milioni di DEM garantiti dagli investitori: un credito d'esercizio di 2 milioni di DEM fino al 30 giugno 1998 al tasso d'interesse annuo dell'8,25 % e un credito all'investimento di 8 milioni di DEM per una durata di 10 anni al tasso d'interesse annuo del 5,75 %. Originariamente tali crediti dovevano essere coperti per l'80 % da garanzie del Land Sassonia-Anhalt. Tuttavia, nel corso del procedimento le autorità tedesche hanno informato la Commissione che a seguito del miglioramento della situazione dell'impresa le banche avevano rinunciato alle garanzie pubbliche.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

Dopo l'avvio del procedimento formale di esame il gruppo di imprese Fischer & Limberger (in appresso "F& L"), che era interessato all'acquisto, ha espresso dei dubbi sul fatto che l'offerta di acquisto degli investitori B& R fosse effettivamente la migliore.

IV. COMMENTI DELLA GERMANIA

La Commissione ha trasmesso le osservazioni alla Germania offrendole l'opportunità di commentarle. Con lettera del 23 marzo 1998 la Germania ha fornito ulteriori dettagli sulla scelta degli investitori, sulla procedura di appalto e sull'attuale situazione dell'impresa.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

1. Esistenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

a) Aiuti connessi alla privatizzazione dell'impresa

Le misure di privatizzazione non contengono alcun elemento di aiuto se vengono soddisfatte le seguenti condizioni(4):

- la vendita deve avvenire mediante procedura di offerta pubblica aperta, trasparente e incondizionata,

- la società deve essere aggiudicata al migliore offerente,

- gli offerenti devono disporre di tempo e di informazioni sufficienti per compiere una valutazione adeguata delle attività su cui basare la propria offerta.

Qualora le suddette condizioni non siano soddisfatte, le relative misure devono essere notificate affinché le destinazioni dei finanziamenti legati alla privatizzazione possano essere esaminate alla luce del divieto generale di erogare aiuti di Stato stabilito dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Nella lettera del 5 gennaio 1998 il gruppo F& L sostiene di essere stato discriminato nell'asta per il rilevamento dell'impresa. A causa di tale lettera la Commissione dubita che la procedura di aggiudicazione si sia svolta correttamente.

i) Cronologia della privatizzazione

Verso la metà del 1995 l'impresa KPMG ha indetto un'asta internazionale per cedere nove divisioni della vecchia CBW. L'esame delle candidature delle imprese e dei privati interessati all'acquisto portò a selezionare, accanto a sei offerte di rilevamento separato di singole divisioni, tre potenziali investitori:

- B& R,

- il gruppo F& L,

- un consorzio(5).

Nel corso della riunione del 22 agosto 1995 il KPMG e il Leitungsausschuß(6) giudicarono realistiche per l'acquisto della totalità delle divisioni messe in vendita solo le offerte di B& R e di F& L. L'offerta del consorzio venne rifiutata a causa della somma esagerata di fondi pubblici che essa comportava. Vennero giudicate troppo costose anche una serie di offerte per la privatizzazione separata delle singole divisioni.

>SPAZIO PER TABELLA>

Alla fine del 1995 la BvS decise di ridurre da nove a sei le divisioni da privatizzare perché l'esame delle offerte di acquisto aveva rivelato che la privatizzazione di tre divisioni non sarebbe stata redditizia. A partire dal marzo 1996 le trattative per il rilevamento si svolsero solo con B& R e F& L.

Nell'aprile 1996 il gruppo F& L presentò per la prima volta le sue rimostranze alla BvS sostenendo che B& R godeva di un vantaggio concorrenziale dovuto al fatto che il sig. Bräutigam aveva precedentemente collaborato come consulente per il settore chimico della THA. Grazie alla sua posizione di ex consulente egli avrebbe avuto la possibilità di utilizzare studi finanziati con fondi della THA/BvS per elaborare il programma MBO del 1996. Tali accuse vennero esaminate nel corso di una riunione del Leitungsausschuß svoltasi nel luglio 1996 ma non vennero dimostrate. Il Leitungsausschuß escluse qualsiasi irregolarità da parte della BvS perché KPMG aveva messo a disposizione di F& L tutti gli studi in questione e aveva risposto a tutte le richieste di informazioni supplementari da parte di F& L. La BvS ha inoltre fornito alla Commissione la relazione della procura di Halle che, a seguito di una denuncia, aveva avviato un'inchiesta giudiziaria per frode ai sensi dell'articolo 263 del codice penale nei confronti di alcuni membri del settore chimico della BvS e del Leitungsausschuß. L'inchiesta venne archiviata il 18 settembre 1998 per mancanza di indizi.

Nella riunione del 18 agosto 1996 il Leitungsausschuß ha concluso che B& R e F& L avevano presentato due progetti paragonabili. Il progetto di B& R prevedeva un contributo pubblico leggermente maggiore (circa 4 milioni di DEM), ma sembrave più interessante per quanto riguarda la concezione pur comportando maggiori rischi fino al 2000.

Il 17 settembre 1996 la direzione della BvS, dopo aver valutato i due progetti sulla base della tabella che segue, decise di proseguire in primo luogo le trattative con B& R. Nel caso non venisse raggiunto alcun risultato concreto le trattative sarebbero proseguite con F& L. Prima della conclusione di un contratto di privatizzazione con B& R la direzione ha presentato tuttavia ulteriori richieste.

>SPAZIO PER TABELLA>

Secondo le informazioni fornite alla Commissione nel corso del procedimento di esame la BvS ha scelto il progetto di B& R per le seguenti ragioni:

- la BvS nutriva seri dubbi sul progetto finanziario e in particolare sulla solvibilità di F& L. Nonostante le ripetute richieste (l'ultima lettera è stata inviata il 19 luglio 1996) il gruppo non ha fornito alla BvS informazioni dettagliate relativamente al suo contributo finanziario. Considerando che il capitale sociale del gruppo era in totale di 16,8 milioni di DEM, un finanziamento di 20 milioni di DEM non sembrava realistico. [...] Nonostante le richieste della BvS il gruppo si è sempre rifiutato di presentare un bilancio consolidato e benché F& L avesse dichiarato più volte di essere disposto a fornire dati sulle attività delle singole imprese del gruppo la BvS non ha mai ricevuto tali informazioni.

- Per quanto riguarda il contributo pubblico, la BvS dubitava che F& L potesse ricevere dal Land Sassonia-Anhalt un finanziamento a copertura del 42 % dei costi di investimento. Secondo le informazioni fornite all'epoca dalle autorità del Land tale calcolo non era realistico poiché sussistevano dei dubbi sul fatto che il gruppo fosse una PMI(7). F& L non è riuscito a fugare i dubbi della BvS al riguardo. Non vi erano invece dubbi che B& R fosse una PMI e il suo progetto, che prevedeva un contributo del 33 % dei costi di investimento, appariva plausibile.

- Un'altra ragione che ha determinato la decisione della BvS è stato l'orientamento strategico del progetto B& R volto a introdurre per la produzione di CBW il sistema della "sintesi su ordinazione" e la concentrazione sul "toll-processing", assicurando così la sopravvivenza dell'impresa a lungo termine. La BvS ha giudicato tale progetto più interessante e più promettente di quello di F& L che prevedeva solo un aumento del fatturato utilizzando prodotti già esistenti giunti per lo più alla fine del loro ciclo di vita. Dall'analisi del mercato rilevante è emerso che le maggiori industrie chimiche come BASF o Hoechst in misura crescente danno in appalto alcune attività di produzione e ricorrono ad altri produttori per rifornirsi di sostanze chimiche che esse stesse non producono più. Il progetto di B& R teneva conto di tale tendenza del mercato e prevedeva la trasformazione di CBW in un'impresa subfornitrice che sintetizza prodotti chimici su ordinazione delle grandi imprese. Si tratterebbe di prodotti della fascia superiore del mercato che consentirebbero all'impresa di ottenere un valore aggiunto netto(8). Nel progetto di F& L, invece, assume una posizione centrale la collaborazione con partner quali, ad esempio, [...]. Da alcuni contatti con tali imprese sarebbe tuttavia emerso che esse erano interessate a mantenere solo alcuni settori di attività (ad esempio per [...] il settore Camposan) o unità di produzione (ad esempio per [...] lo stabilimento sperimentale).

ii) Valutazione

Nel corso del procedimento di esame della legalità degli aiuti non hanno trovato conferma i dubbi relativi alla procedura d'asta e alla scelta dell'investitore. KPMG era responsabile dell'esecuzione della gara d'asta. La BvS ha scelto l'investitore sulla base di criteri quantitativi e qualitativi.

Il progetto di B& R prevedeva un contributo pubblico leggermente superiore rispetto a quello del progetto di F& L. Come si può osservare dalla tabella, secondo i piani del 1996 di F& L la BvS e il Land avrebbero dovuto versare un contributo di 81,3 milioni di DEM mentre B& R necessitava inizialmente di fondi pubblici per 85,2 milioni di DEM che alla conclusione del contratto sono poi divenuti 83,9 milioni di DEM.

Nonostante ciò la BvS ha scelto il progetto di B& R poiché tale investitore appariva più solido dal punto di vista della solvibilità. Il gruppo F& L non è riuscito a fugare i dubbi della BvS relativamente alla sua capacità finanziaria e alla sua appartenenza alla categoria della PMI. Dato che la BvS cerca di evitare in tutti i modi che le imprese privatizzate abbiano bisogno nuovamente di aiuti e che si renda necessario ricorrere a un "Vertragsmanagement", il criterio della solvibilità dell'investitore è sempre stato della massima importanza per la BvS nella scelta dell'acquirente. In considerazione dell'esiguità della differenza tra i contributi pubblici previsti da B& R e da F& L, la Commissione condivide tale argomentazione. Scegliendo il progetto di B& R la BvS ha privilegiato inoltre una concezione più moderna che prevede che l'impresa introduca per la produzione di CBW l'attività di sintesi su contratto ("toll-processing"). La Commissione presume quindi che l'impresa sia stata venduta al migliore offerente a seguito di una procedura di offerta pubblica aperta, trasparente e incondizionata e che la privatizzazione abbia avuto luogo conformemente ai relativi principi(9).

Ci si deve tuttavia chiedere se non sarebbe stato comunque più economico liquidare invece che vendere l'impresa. Già nel periodo di attività della THA la Commissione aveva stabilito(10) che la liquidazione dell'impresa in questione doveva essere presa in considerazione come alternativa economica alla privatizzazione. Se i costi di liquidazione sono inferiori a quelli di cessione, un'operazione di privatizzazione contiene un elemento di aiuto di Stato. Nel caso in esame i costi di liquidazione dell'impresa si aggirano attorno ai 54 milioni di DEM, mentre il valore netto è di 46,303 milioni di DEM.

La Commissione non ha potuto verificare i costi di liquidazione calcolati dalla Germania. A causa delle responsabilità sociali dello Stato (continuazione degli obblighi contrattuali) è possibile che la cifra stimata sia superiore a quella dei costi di liquidazione di un'impresa privata. Un investitore privato non sarebbe costretto a farsi carico di tale costo perché piuttosto della liquidazione preferirebbe il fallimento. È questa una ragione sufficiente per stabilire che la privatizzazione è un'operazione che contiene un elemento di aiuto di Stato.

La Germania ha adempiuto l'obbligo di notificare alla Commissione le misure finanziarie a favore dell'impresa CBW ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

b) Singole misure d'aiuto

Non si può escludere che le misure adottate a sostegno dell'impresa attiva nel mercato in questione possano pregiudicare il commercio tra Stati membri.

La misura adottata dal Land Sassonia-Anhalt nell'ambito dell'azione di interesse comune "Miglioramento delle strutture economiche regionali" costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Essa è stata tuttavia adottata sulla base di un programma notificato alla Commissione e da essa autorizzato e soddisfa le condizioni prescritte da tale programma.

La misura adottata dalla BvS, che deve essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e il cui importo si calcola in 66,34 milioni di DEM, deve essere valutata alla luce di un'eventuale applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(11). La somma di 1,28 milioni di DEM destinata alla copertura dei costi per l'eliminazione di residui chimici risalenti al periodo antecedente al 1o luglio 1990 ("Altlasten") non costituisce aiuto di Stato. Già nel 1991, nel periodo di attività della THA(12), la Commissione aveva concluso che l'assunzione dei costi per l'eliminazione di oneri ambientali risalenti a prima del 1o luglio 1990 non può costituire aiuto di Stato in quanto la responsabilità di tali oneri non può essere attribuita né all'investitore né all'impresa ma esclusivamente al regime politico precedente.

2. Deroga al divieto generale di concedere aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE

La Commissione deve valutare se gli aiuti in questione possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.

In considerazione del tipo di misura in esame non è possibile applicare l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE. La Germania non ha comunque sostenuto che siano state soddisfatte le condizioni per l'applicazione di tale deroga al divieto generale di concedere aiuti di Stato.

La Commissione deve quindi valutare se è applicabile la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), che prevede che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche possano considerarsi compatibili con il mercato comune sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Inoltre l'impresa CBW è situata in una regione in cui il tenore di vita è anormalmente basso e si ha una grave forma di sottoccupazione.

L'obiettivo principale dell'aiuto in questione non è tuttavia lo sviluppo regionale, bensì il risanamento di un'impresa. Esso si qualifica quindi come un aiuto ad hoc volto a sostenere un'impresa in difficoltà che opera in un settore economico in crisi e a ripristinarne la redditività. Un tale aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune se vengono rispettate le condizioni stabilite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

a) Ripristino dell'efficienza economico-finanziaria

i) La peggiore delle ipotesi

Nell'elaborazione del piano di ristrutturazione gli investitori si sono basati su valutazioni estremamente prudenti.

Il progetto adotta per due aspetti la peggiore delle ipotesi: B& R hanno calcolato per alcune voci costi molto elevati. Ad esempio il loro progetto prevede ammortamenti molto alti ripartiti su un periodo massimo di dieci anni. Tuttavia nella prassi economica i tempi di ammortamento vengono calcolati in base all'effettivo periodo di usura che nel caso dell'industria chimica è di 15 anni. Gli investitori hanno inoltre fatto una stima molto elevata dei costi del personale. Anche se il numero dei dipendenti aumentasse come previsto la stima dell'incremento dei costi del personale appare comunque esagerata.

In secondo luogo il piano di ristrutturazione non tiene conto di determinati elementi relativi all'orientamento strategico dell'impresa previsti nel progetto originario. Il motivo centrale del progetto di B& R era la fusione delle sei divisioni in un'unità economica; la sinergia così ottenuta doveva permettere di ridurre in misura notevole i costi, mentre il passaggio di CBW alla sintesi su ordinazione e la concentrazione su toll-processing dovrebbe portare a un migliore utilizzo delle capacità produttive e a un aumento della produttività. Nel piano economico di B& R non appare né l'effetto di sinergia provocato dalla fusione dei settori di attività né il passaggio alla sintesi su ordinazione ("toll-processing") perché nel 1996 gli investitori non potevano ancora prevedere quando le misure di ristrutturazione avrebbero prodotto i loro effetti.

ii) Plausibilità della peggiore delle ipotesi

Il piano venne tuttavia giudicato solido sia da KPMG che dal Leitungsausschuß della BvS. Sulla base delle informazioni pervenute nel corso del procedimento di esame la Commissione condivide l'argomentazione della BvS.

- Per valutare la solidità del piano di ristrutturazione si deve premettere che le ipotesi si basano sul cash-flow annuale. Affinché l'impresa possa essere giudicata redditizia a norma degli orientamenti è necessario che il suo cash-flow sia normalmente tale da coprire non solo l'attività corrente ma anche le misure di manutenzione e di reinvestimento.

Nel caso in esame, tuttavia, perché CBW possa essere giudicata redditizia non è necessario che il cash-flow copra esattamente le misure di manutenzione e di reinvestimento e ciò, da un lato, perché nel piano dell'impresa sono già compresi i costi di manutenzione per una somma di 4 milioni di DEM all'anno e, dall'altro, perché in considerazione dei notevoli investimenti effettuati tra il 1997 e il 1999 per risanare completamente l'impresa non si rendono necessari reinvestimenti nei prossimi anni ma solo quando CBW si sarà ulteriormente stabilizzata.

Si può quindi concludere che nel caso di specie non è necessario che il cash-flow copra misure di manutenzione e reinvestimento. A partire dal 1999 il cash-flow dovrebbe essere positivo(13). Ciò significa che verrebbero coperti i costi di esercizio e che l'impresa sarà in grado di autofinanziarsi.

- Nel piano di ristrutturazione presentato dagli investitori viene fornita una stima molto elevata di alcuni costi. È il caso ad esempio degli ammortamenti che risultano particolarmente alti in quanto calcolati per un periodo di ammortamento che non supera i dieci anni. Al fine di valutare la solidità del piano si devono applicare dei tempi di ammortamento che corrispondano all'effettivo periodo di usura. Se si suppone che tra il 1997 e il 1999 vengano investiti in totale 83,3 milioni di DEM e che fino al 2005 o oltre non si renda necessario alcun investimento sostitutivo, i costi di ammortamento risulterebbero in effetti inferiori (60 %) a quanto previsto nel piano. L'impresa registrerebbe un risultato di esercizio positivo già a partire dal 2001.

- Nel piano di ristrutturazione non vengono tenuti nel debito conto numerosi elementi del progetto B& R. La BvS, tuttavia, al fine de valutare la solidità del piano ha tenuto conto sia dell'effetto sinergetico che dell'introduzione della tecnica del "toll-processing" nel processo produttivo che dovrebbero far diminuire i costi e aumentare la produttività.

iii) Situazione attuale dell'impresa

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Come appare dalla tabella la situazione finanziaria di CBW è notevolmente migliorata. Il fatturato del 1997 è risultato considerevolmente maggiore del previsto con un incremento del 30 % rispetto all'ipotesi più pessimista contenuta nella notifica.

I dati forniti nel corso del procedimento appaiono realistici per le seguenti ragioni:

- il miglioramento della situazione dell'impresa è da ricondursi alle prime misure di ristrutturazione adottate nel 1997 e 1998 riguardanti la strategia di marketing, la fusione delle unità di ricerca in un centro di analisi, l'introduzione delle norme ISO 9001 e l'utilizzo di sistemi informatici.

- Le autorità tedesche sostengono che CBW si è guadagnata una certa fama per la produzione su ordinazione presso le maggiori imprese del settore (i suoi clienti strategici sono [...]). Grazie a questa fama recentemente acquisita l'impresa ha ricevuto ordini certi e potenziali per i prossimi tre anni e oltre. La fusione delle sei divisioni in un'unica unità e il passaggio alla sintesi su ordinazione nella produzione si sono rivelati per l'impresa una carta vincente.

- Il progresso realizzato dall'impresa sull'onda della ristrutturazione è stato indubbiamente rafforzato nel 1997 dall'evoluzione favorevole del mercato mondiale.

Tutti questi fattori gettano una luce favorevole sul ripristino dell'efficienza economico-finanziaria dell'impresa e quindi al tempo stesso sulle argomentazioni della BvS che al momento dell'avvio del procedimento, nel 1997, suscitavano un certo scetticismo. La situazione attuale dell'impresa conferma le prime valutazioni della BvS relativamente al recupero dell'efficienza economico-finanziaria.

b) Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza

Le preoccupazioni espresse all'avvio del procedimento relativamente alle sovraccapacità sui mercati rilevanti non sono state confermate da terzi. Per quanto riguarda la situazione della capacità sul mercato la Commissione non dispone di informazioni relativamente ai prodotti di CBW ad eccezione della sostanza chimica di base anilina 310, sul cui mercato sembrano esistere alcuni problemi di sovraccapacità(14). In considerazione del fatto che CBW è una PMI con sede in una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE la Commissione è peraltro meno rigorosa nell'esigere riduzioni di capacità. A parte ciò il mercato della chimica è in una fase positiva di sviluppo soprattutto per quanto riguarda i prodotti per l'industria farmaceutica. Inoltre la produzione di anilina rappresenta solo il 10 % della produzione complessiva di CBW. La Commissione ritiene quindi che nel caso in esame non sia necessaria alcuna riduzione delle capacità.

c) Proporzionalità dell'aiuto

Anche se si tiene conto del fatto che nel caso in esame si verifica un'acquisizione della società da parte dei dirigenti, il contributo finanziario degli investitori previsto originariamente (circa il 3,5 %) era insufficiente. Nel corso del procedimento la Germania ha tuttavia comunicato alla Commissione che in considerazione della positiva evoluzione economica dell'impresa gli istituti di credito (privati) hanno rinunciato a garanzie statali per prestiti del Land per un totale di 10 milioni di DEM. Tale rinuncia si accompagna all'aumento del contributo degli investitori che tocca i 22,857 milioni di DEM(15). Un contributo dell'investitore pari al 19 % circa appare quindi adeguato, considerato che si tratta di un'acquisizione della società da parte dei dirigenti. A ciò si deve aggiungere una componente variabile del prezzo d'acquisto stimata attualmente in circa 20 milioni di DEM in considerazione del notevole miglioramento della situazione dell'impresa(16).

Alla luce del miglioramento della situazione dell'impresa la Commissione ha dovuto giudicare se l'intensità dell'aiuto era limitata al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione. Gli aiuti concessi dalla BvS includono un importo di circa 9 milioni di DEM destinato a compensare il cash-flow negativo originariamente previsto per il 1997 e 1998. Nel corso del procedimento la Germania ha tuttavia comunicato alla Commissione che il cash-flow del 1997 ammontava a [...] e che anche per il 1998 si stimava un risultato positivo di entità analoga(17). In considerazione del notevole miglioramento del cash-flow, la Commissione ritiene che la prevista compensazione del cash-flow superi il minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione dell'impresa. Per tale ragione la compensazione del cash-flow prevista deve essere giudicata incompatibile con il mercato comune.

VI. CONCLUSIONI

L'importo di 28,8 milioni di DEM stanziato del Land Sassonia-Anhalt nell'ambito dell'azione comune "Miglioramento delle strutture economiche regionali" costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Esso è stato tuttavia interamente erogato nell'ambito di un regime di aiuti notificato e autorizzato dalla Commissione e soddisfa le condizioni previste da detto regime.

Le misure della BvS che devono essere considerate aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e che ammontano a 66,34 milioni di DEM sono state esaminate alla luce di un'eventuale applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La somma di 1,28 milioni di DEM destinata alla copertura dei costi per l'eliminazione di residui chimici anteriori al 1o luglio 1990 non costituisce aiuto di Stato(18).

I dubbi relativi alla scelta dell'investitore non hanno trovato conferma nel corso del procedimento. La gara d'asta è stata affidata all'impresa KPMG. Il progetto di risanamento di B& R prevedeva un contributo finanziario pubblico leggermente superiore rispetto al progetto di F& L. Ciononostante la BvS ha scelto il progetto di Bräutigam e Riemann perché riteneva che esso fosse più solido relativamente alla solvibilità dell'investitore. Il gruppo F& L non è riuscito a fugare i dubbi della BvS sui suoi progetti finanziari. Il criterio della solvibilità ha sempre assunto un'importanza centrale per la BvS nella scelta di un determinato investitore. Dato che la differenza tra gli importi degli aiuti calcolati da B& R e F& L è molto ridotta la Commissione concorda con le ragioni addotte dalla BvS a sostegno della sua scelta. Scegliendo B& R, inoltre, la BvS ha privilegiato il progetto più moderno perché esso prevede che CBW passi alla sintesi su ordinazione ("toll-processing").

Le informazioni fornite nel corso del procedimento hanno consentito di fugare i seri dubbi espressi al momento dell'avvio del procedimento per quanto riguarda il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria dell'impresa. Nonostante le ipotesi sui fondamentali siano estremamente prudenti la BvS ha giudicato il piano di ristrutturazione solido. La Commissione condivide tale valutazione. Dato che a partire dal 1999 si prevedono risultati positivi del cash-flow che coprirebbero i costi di esercizio, l'impresa dovrebbe essere in grado sostanzialmente di autofinanziarsi. La previsione della BvS sul ripristino della redditività della CBW trova conferma nella situazione attuale dell'impresa dato che nel 1997 è stato registrato un cash-flow positivo.

La Commissione calcola che la partecipazione dell'investitore al costo totale della ristrutturazione sia del 19,1 %. A ciò si deve aggiungere una componente variabile del prezzo d'acquisto. Il contributo finanziario dell'investitore viene considerato sufficiente dato che nel presente caso l'impresa viene acquisita dai dirigenti.

La situazione attuale dell'impresa appare molto migliore di quanto previsto nel piano originario. Dato che nel 1997 il cash-flow lordo è stato positivo ([...]) e che tale tendenza dovrebbe continuare anche nel 1998 la Commissione ritiene che la compensazione del cash-flow negativo di 9 milioni di DEM superi il minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione dell'impresa e che quindi sia incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le misure alle quali la Germania ha dato esecuzione in relazione all'eliminazione di danni ambientali dell'impresa Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen (CBW) antecedenti al 1o luglio 1990, per un importo di 1,28 milioni di DEM, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

2. L'aiuto di Stato per un importo di 57,34 milioni di DEM al quale la Germania intende dare esecuzione in favore dell'impresa CBW sotto forma di contributo agli investimenti per un importo di 46,1 milioni di DEM e di assunzione dei costi infrastrutturali e di demolizione per un importo di 11,24 milioni di DEM, è compatibile con il mercato comune.

3. L'aiuto di Stato per un importo di 9 milioni di DEM al quale la Germania intende dare esecuzione in favore dell'impresa Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen sotto forma di compensazione del cash-flow negativo è incompatibile con il mercato comune. Detto aiuto non può pertanto essere posto in esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1999.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU C 383 del 17.12.1997, pag. 4.

(2) Tale informazione è stata fornita dalla BvS in occasione della riunione del 12 novembre 1998.

(3) Segreto d'affari.

(4) Ventitreesima relazione sulla politica di concorrenza (1993), paragrafo 402 e seguenti.

(5) Era formato da quattro associati: Buch Umwelttechnik GmbH, Manifattura Chimica Italiana, il sig. H. Schmidt e una quarta società di cui non è noto il nome.

(6) Un comitato indipendente istituito dal ministero competente con l'incarico di valutare i progetti presentati. Le raccomandazioni del comitato non sono vincolanti ma nella maggioranza dei casi la BvS le adotta.

(7) Il fatto che il gruppo rientri o meno nella definizione di PMI è importante perché tale condizione è collegata a un tetto al di sotto del quale possono essere concessi aiuti regionali a copertura dei costi di investimenti nell'ambito dell'azione comune "Miglioramento delle strutture economiche regionali".

(8) Un importante fattore di crescita è rappresentato dal successo a livello mondiale di imprese che producono sostanze generiche per l'industria farmaceutica e agraria, due settori economici nei quali i produttori acquistano in misura crescente dall'esterno le sostanze attive.

(9) Cfr. ventitreesima relazione sulla politica di concorrenza (1993), paragrafo 402 e seguenti.

(10) Decisioni della Commissione sulle attività della Treuhandanstalt nei casi di aiuto NN 108/91, [lettera del 26 settembre 1991, SG(91) D/17825], E15/92 [lettera dell'8 dicembre 1992, SG(92) D/17613] e N 768/94 [lettera del 1o novembre 1995, SG(95) D/1062].

(11) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

(12) Cfr. casi di aiuto NN 108/91, lettera del 26 settembre 1991, SG(91) D/17825.

(13) Il piano originario prevedeva un cash-flow negativo per il 1997 e 1998 che avrebbe dovuto essere coperto dalla già citata compensazione di 9 milioni di DEM.

(14) CBW è composta da 6 divisioni: anilina, Azo-Ost, Camposan, distillazione del nitroclorobenzene, prodotti farmaceutici e stabilimento sperimentale.

(15) Il contributo è composto dal prezzo di acquisto di 1 milione di DEM, dal rilevamento di passività della società di salvataggio per 8,857 milioni di DEM (passività), da un aumento del capitale sociale di 3 milioni di DEM e dalla concessione di un credito agli investimenti e di un credito d'esercizio per un totale di 10 milioni di DEM. I crediti vengono inseriti nel calcolo del contributo finanziario dell'investitore perché non sono più garantiti dal Land.

(16) Tale informazione è stata fornita dalla BvS in occasione della riunione del 12 novembre 1998.

(17) Al riguardo giova sottolineare che il contratto di privatizzazione prevede la restituzione della compensazione del cash-flow fino ad una somma di 6,4 milioni di DEM nel caso non si registri un cash-flow negativo.

(18) Decisione della Commissione sulle attività della Treuhandanstalt, caso NN 108/91, lettera del 26 settembre 1991, SG(91) D/17825.

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