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Document 32000D0209

2000/209/CE: Decisione della Commissione, del 24 febbraio 2000, recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea, la reintroduzione e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati provenienti dalla Repubblica di Corea [notificata con il numero C(2000) 472] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 64 del 11.3.2000, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/209/oj

32000D0209

2000/209/CE: Decisione della Commissione, del 24 febbraio 2000, recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea, la reintroduzione e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati provenienti dalla Repubblica di Corea [notificata con il numero C(2000) 472] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 064 del 11/03/2000 pag. 0022 - 0023


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2000

recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea, la reintroduzione e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati provenienti dalla Repubblica di Corea

[notificata con il numero C(2000) 472]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/209/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12, 13, 15, 16 e l'articolo 19, punto ii),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 79/542/CEE del Consiglio(2), modificata da ultimo dalla decisione 2000/2/CE(3), contiene l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne.

(2) Le condizioni di polizia sanitaria e quelle relative alla certificazione veterinaria necessarie per l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo l'esportazione temporanea e l'importazione di cavalli registrati sono state fissate, rispettivamente, dalle decisioni 92/260/CEE(4) e 93/197/CEE(5) della Commissione, modificate da ultimo dalla decisione 1999/613/CE(6), e 93/195/CEE(7), modificata da ultimo dalla decisione 1999/558/CE(8).

(3) Un'ispezione veterinaria della Commissione nella Repubblica di Corea ha permesso di constatare che in tale paese la situazione zoosanitaria è tenuta sotto controllo da servizi veterinari efficienti.

(4) Le competenti autorità veterinarie della Repubblica di Corea si sono impegnate per iscritto a notificare alla Commissione e agli Stati membri, con telex, telefax o telegramma, entro le ventiquattro ore, la comparsa accertata di una delle malattie menzionate nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE, soggette a obbligo di denuncia, nonché a comunicare tempestivamente ogni cambiamento nella politica di vaccinazione e di importazione per quanto riguarda gli equidi.

(5) In seguito ad un'indagine sierologica condotta in preparazione delle Olimpiadi nel 1986 e tenuto conto dei risultati dell'ispezione veterinaria summenzionata, il paese può essere considerato esente dalla morva e dalla durina per almeno sei mesi; non si sono mai verificati casi di peste equina, encefalomielite equina venezuelana e stomatite vescicolosa.

(6) La Repubblica di Corea non può essere considerata esente dall'encefalite-B giapponese e vengono effettuate vaccinazioni contro tale malattia.

(7) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere stabilite in funzione della situazione zoosanitaria del paese interessato; il caso in esame riguarda solo cavalli registrati.

(8) Per motivi di chiarezza, per la modifica degli elenchi dei paesi terzi è opportuno adottare il codice ISO del paese.

(9) La decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE della Commissione debbono essere modificate di conseguenza.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte 2 dell'allegato della decisione 79/542/CEE, nella colonna speciale per i cavalli registrati, è inserita la riga seguente, secondo l'ordine alfabetico del codice ISO: ">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

La decisione 92/260/CEE è modificata nel modo seguente:

1) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C dell'allegato I è sostituito dall'elenco seguente:

"Canada (CA), Hong Kong (HK), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (Penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d'America (US)".

2) Il titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II C è sostituito dal titolo seguente:

"CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio comunitario di cavalli registrati provenienti da Canada, Hong Kong, Giappone, Repubblica di Corea, Macao, Malaysia (Penisola), Singapore, Thailandia, Stati Uniti d'America per un periodo inferiore a novanta giorni".

3) Al capitolo III, lettera d), terzo trattino, dell'allegato II C è aggiunto il termine "Repubblica di Corea (KR)".

4) Nella nota in calce (6) dell'allegato II C l'elenco "Hong Kong, Giappone, Macao, Malaysia (Penisola) Singapore e Thailandia" è sostituito dall'elenco seguente: "Hong Kong, Giappone, Repubblica di Corea, Macao, Malaysia (Penisola), Singapore, Thailandia".

5) Al capitolo III, lettera d), terzo trattino, degli allegati II A, B, D e E è aggiunto il termine "Repubblica di Corea (KR)".

Articolo 3

La decisione 93/195/CEE è modificata nel modo seguente:

1) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C dell'allegato I è sostituito dall'elenco seguente:

"Canada (CA), Hong Kong (HK), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d'America (US)".

2) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C nel titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II è sostituito dall'elenco seguente:

"Canada, Hong Kong, Giappone, Repubblica di Corea, Macao, Malaysia (penisola), Singapore, Thailandia, Stati Uniti d'America".

Articolo 4

La decisione 93/197/CEE è modificata nel modo seguente:

1) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C dell'allegato I è sostituito dall'elenco seguente:

"Canada (CA), Hong Kong (HK), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d'America (US)".

2) Il titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II C è sostituito dal titolo seguente:

"CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio comunitario di cavalli registrati provenienti da Hong Kong, Giappone, Repubblica di Corea, Macao, Malaysia (Penisola), Singapore, Thailandia e di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Canada, Stati Uniti d'America".

3) Nella nota in calce (5) dell'allegato II C l'elenco "Hong Kong, Giappone, Macao, Malaysia (penisola), Singapore e Thailandia", è sostituito dall'elenco "Hong Kong, Giappone, Repubblica di Corea, Macao, Malaysia (Penisola), Singapore, Thailandia".

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(2) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

(3) GU L 1 del 4.1.2000, pag. 17.

(4) GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.

(5) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.

(6) GU L 243 del 15.9.1999, pag. 12.

(7) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.

(8) GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 53.

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