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Document 31999L0034

Direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi

GU L 141 del 4.6.1999, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/34/oj

31999L0034

Direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi

Gazzetta ufficiale n. L 141 del 04/06/1999 pag. 0020 - 0021


DIRETTIVA 1999/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 1999

che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

(1) considerando che la sicurezza dei prodotti e il risarcimento dei danni causati da prodotti difettosi sono esigenze sociali che devono essere garantite nell'ambito del mercato interno; che la Comunità è venuta incontro a queste esigenze con la direttiva 85/374/CEE(4) e con la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti(5);

(2) considerando che la direttiva 85/374/CEE ha stabilito un'equa ripartizione dei rischi inerenti ad una società moderna, caratterizzata da un elevato livello di tecnicità; che con detta direttiva è stato possibile giungere ad un equilibrio accettabile tra i vari interessi in causa, in particolare la protezione della salute dei consumatori, l'incoraggiamento dell'innovazione e dello sviluppo scientifico e tecnico, la garanzia di una concorrenza non falsata e l'agevolazione degli scambi commerciali in un regime di responsabilità civile armonizzato; che la suddetta direttiva ha così contribuito a sensibilizzare maggiormente gli operatori economici alla sicurezza dei prodotti e all'importanza che essa merita;

(3) considerando che il grado di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri raggiunto dalla direttiva 85/374/CEE non è totale, in quanto sono previste delle deroghe, soprattutto per quanto riguarda l'ambito di applicazione dal quale sono esclusi i prodotti agricoli non trasformati;

(4) considerando che la Commissione controlla l'attuazione e gli effetti della direttiva 85/374/CEE, in particolare per i suoi aspetti relativi alla protezione dei consumatori e al funzionamento del mercato interno che sono già stati oggetto di una prima relazione; che in questo contesto, a norma dell'articolo 21 della suddetta direttiva, la Commissione deve presentare una seconda relazione sull'applicazione di quest'ultima;

(5) considerando che l'inclusione dei prodotti agricoli di base nell'ambito di applicazione della direttiva 85/374/CEE contribuirà a ripristinare la fiducia dei consumatori nella sicurezza della produzione agricola; che questa inclusione risponde all'esigenza di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori;

(6) considerando che questi elementi inducono a modificare la direttiva 85/374/CEE per agevolare il legittimo risarcimento dei consumatori per i danni alla salute causati da prodotti agricoli difettosi;

(7) considerando che la presente direttiva incide sul funzionamento del mercato interno, in quanto gli scambi agricoli non risentiranno più delle disparità dei regimi in materia di responsabilità del produttore;

(8) considerando che il principio della responsabilità oggettiva di cui alla direttiva 85/374/CEE deve essere applicato a qualsiasi tipo di prodotto, compresi i prodotti agricoli, come definiti all'articolo 32, seconda frase del trattato e i prodotti di cui all'allegato II del trattato stesso;

(9) considerando che, in base al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per conseguire gli obiettivi fondamentali di una maggiore protezione di tutti i consumatori e del buon funzionamento del mercato interno, includere i prodotti agricoli nell'ambito di applicazione della direttiva 85/374/CEE; che la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti ai sensi dell'articolo 5, terzo comma del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 85/374/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, per 'prodotto' s'intende ogni bene mobile, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile. Per 'prodotto' s'intende anche l'elettricità."

2) All'articolo 15, paragrafo 1 è soppressa la lettera a).

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottato e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 4 dicembre 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

H. EICHEL

(1) GU C 337 del 7.11.1997, pag. 54.

(2) GU C 95 del 30.3.1998, pag. 69.

(3) Parere del Parlamento europeo del 5 novembre 1998 (GU C 359 del 23.11.1998, pag. 25), posizione comune del Consiglio del 17 dicembre 1998 (GU C 49 del 22.2.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 23 marzo 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 29 aprile 1999.

(4) GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

(5) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

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