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Document 31999L0029

Direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

GU L 115 del 4.5.1999, p. 32–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2003; abrogato da 32002L0032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/29/oj

31999L0029

Direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 115 del 04/05/1999 pag. 0032 - 0046


DIRETTIVA 1999/29/CE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1999

relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1)

visto il parere del Comitato economico e sociale(2)

(1) considerando che la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali(3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni; che, a fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva;

(2) considerando che la produzione animale occupa un posto estremamente importante nell'agricoltura della Comunità e che risultati soddisfacenti dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di mangimi appropriati e di buona qualità;

(3) considerando che una regolamentazione in materia di mangimi è un fattore essenziale per incrementare la produttività dell'agricoltura;

(4) considerando che i mangimi contengono sovente sostanze o prodotti indesiderabili che possono nuocere alla salute animale o, per la loro presenza nei prodotti animali, alla salute umana;

(5) considerando che impossibile escludere totalmente la presenza delle sostanze e dei prodotti in questione e che è almeno necessario che la loro quantità nei mangimi sia ridotta in modo da impedire che si producano effetti indesiderati e nocivi; che nella fattispecie è tuttavia impossibile fissare detta quantità al di sotto del limite di sensibilità dei metodi d'analisi da definire sul piano comunitario;

(6) considerando che la presenza delle sostanze e dei prodotti indesiderabili nei mangimi può essere ammessa soltanto alle condizioni stabilite nella presente direttiva e che dette sostanze e detti prodotti non possono essere distribuiti in altra maniera nel quadro dell'alimentazione degli animali; che, pertanto, la presente direttiva deve lasciare impregiudicate le altre disposizioni di diritto comunitario riguardanti l'alimentazione degli animali e in particolare le norme applicabili ai mangimi composti;

(7) considerando tuttavia che gli Stati membri devono avere la facoltà di consentire, a determinate condizioni, che taluni mangimi contengano una quantità di sostanze e di prodotti indesiderabili superiore a quella prevista nell'allegato I;

(8) considerando che la presente direttiva deve essere applicata alle materie prime per mangimi e ai mangimi sin dalla loro importazione nella Comunità; che occorre quindi precisare che i contenuti massimi delle sostanze e dei prodotti indesiderabili fissati si applicano in generale sin dall'immissione in circolazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi, comprese tutte le fasi di commercializzazione e in particolare sin dalla data di importazione;

(9) considerando che è opportuno sancire il principio in base al quale le materie prime per mangimi utilizzate nell'alimentazione degli animali devono essere di qualità sana, leale e mercantile; che pertanto deve essere vietato utilizzare o mettere in circolazione materie prime per mangimi che, tenuto conto del contenuto troppo elevato di sostanze o prodotti indesiderabili, comportano un superamento dei contenuti massimi contemplati nell'allegato I per i mangimi composti;

(10) considerando che è necessario limitare la presenza di alcune sostanze o prodotti indesiderabili nei mangimi complementari con la fissazione di quantità massime adeguate;

(11) considerando che occorre riservare agli Stati membri la facoltà, qualora sia minacciata la salute degli animali o dell'uomo, di ridurre temporaneamente le quantità massime fissate o di fissare una quantità massima per altre sostanze o altri prodotti owero di vietare la presenza di tali sostanze o prodotti nei mangimi; che, per evitare che uno Stato membro si avvalga abusivamente di tale facoltà, è necessario decidere in merito alle eventuali modificazioni degli allegati I e II applicando una procedura comunitaria d'urgenza e basandosi su documenti giustificativi;

(12) considerando che i mangimi conformi alle condizioni della presente direttiva devono essere sottoposti, per quanto riguarda la quantità di sostanze e di prodotti indesiderabili, soltanto alle restrizioni in materia di immissione in circolazione previste dalla presente direttiva;

(13) considerando che, per garantire al momento della commercializzazione dei mangimi, il rispetto delle condizioni stabilite per le sostanze e per i prodotti indesiderabili, gli Stati membri devono prevedere adeguate disposizioni di controllo;

(14) considerando che, nell'ambito del sistema d'informazione attuato con la presente direttiva a livello di servizi di controllo ufficiali, gli Stati membri devono altresì essere informati dagli operatori dei casi di inosservanza delle disposizioni della direttiva; che, in tali casi, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per escludere l'impiego delle sostanze e dei prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; che gli Stati membri devono assicurarsi, se del caso, dell'avvenuta distruzione della partita di materie prime per mangimi o di mangimi qualora tale distruzione sia stata decisa dal proprietario;

(15) considerando che una procedura comunitaria appropriata è indispensabile per adattare le disposizioni tecniche fissate negli allegati I e II all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

(16) considerando che, per agevolare l'applicazione delle misure prospettate, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente degli alimenti per gli animali istituito con decisione 70/372/CEE(4);

(17) considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive indicate nell'allegato III, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

2. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni relative:

a) agli additivi nell'alimentazione degli animali;

b) alla commercializzazione dei mangimi;

c) alla fissazione di contenuti massimi di residui di antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato I, sezione B;

d) ai microorganismi nei mangimi;

e) a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali;

f) ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva sono:

a) mangimi: i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale; freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no, additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;

b) materie prime per mangimi: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;

c) alimenti completi: le miscele di mangimi che, per la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera;

d) mangimi complementari: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri alimenti per gli animali;

e) mangimi composti: miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;

f) razione giornaliera: la quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12 %, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare a tutti i suoi bisogni;

g) animali: gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi;

h) animali familiari: gli animali appartenenti a specie normalmente detenute e nutrite, ma non consumate, dall'uomo, tranne gli animali che servono alla produzione di pellicce.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi possono essere messe in circolazione nella Comunità soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile.

2. In particolare, e fatte salve le disposizioni di cui all'allegato II, parte A, non possono essere considerate di qualità sana, leale e mercantile le materie prime per mangimi cui contenuto di sostanze o prodotti indesiderabili sia così alto da rendere impossibile il rispetto dei contenuti massimi fissati nell'allegato I per i mangimi composti per animali.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prescrivono che le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati nei mangimi soltanto alle condizioni previste in tale allegato.

2. Gli Stati membri possono ammettere che le quantità massime previste nell'allegato I per i mangimi siano superate, sempre che si tratti di foraggi prodotti in un'azienda agricola e utilizzati nella stessa come tali ed a condizione che tale superamento sia reso necessario da condizioni particolari. Gli Stati membri interessati adottano disposizioni adeguate affinché non ne derivino effetti nocivi per la salute degli animali o dell'uomo.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi elencate nell'allegato II, parte A, possono essere immesse in circolazione soltanto se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna 1 non supera quella massima fissata nella colonna 3 di detto allegato.

2. Qualora la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna I dell'allegato II, parte A, superi quella fissata nella colonna 3 dell'allegato I per la materia prima per mangimi, la materia prima per mangimi di cui alla colonna 2 dell'allegato II, parte A, può essere immessa in circolazione, fatto salvo il paragrafo 1, soltanto se:

a) è destinata a stabilimenti che soddisfino le condizioni previste nella direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE(5)

e

b) è indicato su un documento di accompagnamento:

- che la materia prima per mangimi è destinata a fabbricanti di mangimi composti che soddisfano la condizione prevista alla lettera a);

- che la materia prima per mangimi, non può essere utilizzata come tale per l'alimentazione diretta degli animali;

- la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presenti.

3. Gli Stati membri prescrivono che il paragrafo 2, lettere a) e b), è applicabile anche alle materie prime per mangimi ed alle sostanze o ai prodotti indesiderabili elencati nell'allegato II, parte B, la cui quantità massima non sia limitata nella parte A, se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presente nella materia prima per mangimi è superiore a quella massima fissata nell'allegato I, colonna 3, per le materie prime per mangimi corrispondenti.

Articolo 6

Gli Stati membri possono limitare l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ai soli fabbricanti di mangimi composti che utilizzino le materie prime per mangimi in questione per la produzione e la immissione in circolazione di mangimi composti.

Articolo 7

Gli Stati membri prescrivono che una partita di una materia prima per mangimi elencata all'allegato II, parte A, con un contenuto di una sostanza o di un prodotto indesiderabile superiore al contenuto massimo fissato nella colonna 3 dell'allegato summenzionato non può essere mescolata con altre partite di materia prima per mangimi o con partite di mangimi.

Articolo 8

Gli Stati membri prescrivono che i mangimi complementari, ove non esistano disposizioni particolari in materia e tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione, non possono contenere le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.

Articolo 9

1. Qualsiasi Stato membro, il quale costati in base a motivi circostanziati in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, dopo l'adozione delle disposizioni in questione, che una quantità massima stabilita nell'allegato I o II oppure che una sostanza o un prodotto non menzionati in tali allegati presentano un pericolo per la salute degli animali o degli uomini o per l'ambiente, può provvisoriamente ridurre tale quantità, stabilire una quantità massima o vietare la presenza di tale sostanza o prodotto nei mangimi o nelle materie prime per mangimi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione precisando i motivi alla base della sua decisione.

2. Secondo la procedura prevista dall'articolo 14, viene immediatamente deciso se gli allegati debbano essere modificati. Fino a quando il Consiglio o la Commissione non adottino alcuna decisione, lo Stato membro può mantenere le misure da esso poste in applicazione.

Articolo 10

Con la procedura prevista all'articolo 13 ed in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche:

a) sono adottate le modifiche da apportare agli allegati,

b) viene periodicamente redatta una versione codificata degli allegati al fine di inserirvi le successive modifiche apportate in applicazione della lettera a),

c) possono essere definiti i criteri di accettabilità delle materie prime per mangimi sottoposte a taluni processi di decontaminazione.

Articolo 11

Gli Stati membri provvedono affinché i mangimi e le materie prime per mangimi conformi alla presente direttiva non vengano sottoposti ad altre restrizioni in materia di circolazione per quanto riguarda la presenza di sostanze e di prodotti indesiderabili.

Articolo 12

1. Gli Stati membri dottano tutte le opportune disposizioni affinché venga effettuato, almeno per sondaggio, il controllo ufficiale dei mangimi e delle materie prime per mangimi, per accertare l'osservanza delle condizioni previste dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione il nome dei servizi che sono stati designati per effettuare tali controlli.

3. Gli Stati membri prescrivono che, qualora un operatore (importatore, produttore, ecc.) o una persona che, in virtù delle sue attività professionali, possieda o abbia posseduto o abbia avuto contatto diretto con una partita di materie prime per mangimi o di mangimi e sia a conoscenza del fatto che:

- la partita di materie prime per mangimi è inadatta per qualsiasi impiego nell'alimentazione degli animali a causa della contaminazione dovuta a sostanze o prodotti indesiderabili indicati negli allegati I e II e non è pertanto conforme all'articolo 3, paragrafo 1, costituendo in conseguenza un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo,

- la partita di mangimi non è conforme alle disposizìoni dell'allegato I e costituisce pertanto un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo,

tale persona o operatore informa immediatamente le autorità competenti, anche nel caso in cui sia prevista la distruzione della partita.

Previa verifica delle informazioni ricevute, gli Stati membri garantiscono che, nel caso di partite contaminate, si prendano le misure necessarie affinché la partita contaminata non sia utilizzata nell'alimentazione degli animali.

Gli Stati membri garantiscono che la destinazione finale della partita contaminata, compresa l'eventuale distruzione, non possa avere effetti nocivi sulla salute umana o animale o sull'ambiente.

4. Se una partita di materie prime per mangimi o una partita di mangimi può essere inviata in uno Stato membro benché sia stata giudicata, in un altro Stato membro, non conforme alle disposizioni della presente direttiva a causa di un contenuto troppo elevato di sostanze o prodotti indesiderabili, quest'ultimo Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni utili concernenti la partita.

Articolo 13

1. Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente degli alimenti per gli animali, in appresso denominato il "comitato", è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del Comitato. Se non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 14

1. Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro il termine di due giorni. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure e ne assicura immediata applicazione, se sono conformi al parere del Comitato. Se non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 15

1. Gli Stati membri applicano ai mangimi destinati all'esportazione verso paesi terzi per lo meno le disposizioni della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto degli Stati membri di consentire la riesportazione verso il paese terzo esportatore di partite di alimenti non conformi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva.

Articolo 16

1. Le direttive indicate nell'allegato III, parte A, sono abrogate, salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse, indicati nell'allegato III, parte B.

2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato IV.

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MÜLLER

(1) Parere espresso il 9 febbraio 1999 (non ancora pubblicato nella GU).

(2) GU C 153 del 28.5.1996, pag. 49.

(3) GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/60/CE della Commissione (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 50).

(4) GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1.

(5) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15. Direttiva modificata dalla direttiva 98/92/CE (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 49).

ALLEGATO I

(con riferimento all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, all'articolo 8 e all'articolo 12, paragrafo 3)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

PARTE A

(con riferimento all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 5 e all'articolo 7)

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE B

(con riferimento all'articolo 5, paragrafo 3)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

PARTE A

Direttive abrogate

(previste all'articolo 16)

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale

(previsti all'articolo 16)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

>SPAZIO PER TABELLA>

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