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Document 31998Y0213(01)

Comunicazione della Commissione che modifica la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo

GU C 48 del 13.2.1998, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31998Y0213(01)

Comunicazione della Commissione che modifica la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo

Gazzetta ufficiale n. C 048 del 13/02/1998 pag. 0002 - 0002


Comunicazione della Commissione che modifica la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (98/C 48/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. A norma dell'articolo 130, paragrafo 1, del trattato CE è compito sia della Comunità che degli Stati membri svolgere un'azione intesa «a favorire un miglior sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico».

2. Dal principio enunciato all'articolo 3, lettera g), del trattato CE consegue che tali azioni degli Stati membri devono essere compatibili con il mercato comune e con le regole che disciplinano gli aiuti di Stato, fondate sugli articoli 92 e 93 del trattato CE.

3. Uno degli obiettivi della politica di concorrenza è quello di migliorare la competitività internazionale dell'industria comunitaria e di contribuire così a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 130, paragrafo 1, del trattato CE. Le regole sulla concorrenza devono pertanto essere applicate costruttivamente per incoraggiare la cooperazione e quindi lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie negli Stati membri, nel rispetto delle regole in materia di proprietà intellettuale. Nel controllo degli aiuti di Stato deve essere tenuta in considerazione l'esigenza di fare confluire risorse ai settori che contribuiranno a migliorare la competitività dell'industria comunitaria.

4. Nella disciplina comunitaria per la ricerca e lo sviluppo (1) la Commissione ha espresso parere favorevole in merito agli aiuti di Stato alla R& S. A norma del punto 9 di detta disciplina, la Commissione può decidere di apportarvi modifiche in qualsiasi momento, in collaborazione con gli Stati membri, qualora questo risulti opportuno per motivi attinenti alla politica di concorrenza o per tenere conto di altre politiche comunitarie e di impegni internazionali.

5. Recentemente la Commissione ha riesaminato la sopra menzionata disciplina, in collaborazione con gli Stati membri, relativamente ad alcuni tipi di aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo e ha concluso che sarebbe opportuno non assoggettare la politica in questo settore al limite massimo del 75 % applicabile in tutti i casi (eccetto la ricerca fondamentale) in cui gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE, e che si dovrebbero, invece, concedere tassi fino al 100 % in determinati casi, in conformità con gli obblighi della CE nell'ambito dell'OMC. Si ricorda che l'accordo sull'agricoltura stabilisce deroghe all'accordo sulle sovvenzioni nei casi in cui gli aiuti riguardino ricerche di natura generale in agricoltura.

6. Per attuare tale obiettivo politico è inserito nella disciplina il seguente punto:

«5.14

Per quanto riguarda gli aiuti per la ricerca e lo sviluppo relativi ai prodotti di cui all'allegato II del trattato CE, e in deroga ai limiti all'intensità degli aiuti o alle maggiorazioni già specificate nella presente disciplina, la Commissione concederà, in conformità con la prassi precedente il 1997, un'intensità di aiuto fino al 100 % lordo, anche nei casi in cui la R& S sia svolta da imprese, purché in ogni caso siano soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

- il progetto sia di interesse generale per il settore (o sottosettore) considerato e non provochi distorsioni alla concorrenza in altri settori (o sottosettori);

- sia data informazione in pubblicazioni adeguate, con diffusione almeno a livello nazionale e non limitata ai membri di organizzazioni specifiche, al fine di garantire che ogni operatore potenzialmente interessato possa essere messo al corrente in breve tempo del fatto che la ricerca è in corso o è stata effettuata e che i risultati sono o saranno a disposizione, su richiesta, di tutti gli interessati. Tali informazioni saranno pubblicate simultaneamente alle altre informazioni eventualmente fornite ai membri di organizzazioni specifiche;

- i risultati del lavoro siano messi a disposizione per potere essere utilizzati da tutte le parti interessate, compresi i beneficiari dell'aiuto, a eguali condizioni in termini di costo e di tempo;

- gli aiuti soddisfino le condizioni previste dall'allegato II "Sostegno interno: base per l'esonero dagli impegni di riduzione" dell'accordo sull'agricoltura concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (²).

I casi di aiuto alla ricerca e allo sviluppo per i prodotti di cui all'allegato II che non soddisfino le condizioni sopra indicate saranno esaminati sulla base delle regole comuni previste dalla presente disciplina.

In occasione dell'esame di regimi di aiuto notificati dagli Stati membri, la Commissione si riserva il diritto di richiedere la notificazione di singoli casi di attuazione del regime, particolarmente rilevanti.

(²) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 31.»

(1) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

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