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Document 31998R2458

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2458/98 del Consiglio del 12 novembre 1998 recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e gli altri regolamenti e regolamentazioni applicabili a detti funzionari e agenti delle Comunità per quanto riguarda la fissazione delle retribuzioni, pensioni e altri diritti pecuniari in euro

GU L 307 del 17.11.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2458/oj

31998R2458

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2458/98 del Consiglio del 12 novembre 1998 recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e gli altri regolamenti e regolamentazioni applicabili a detti funzionari e agenti delle Comunità per quanto riguarda la fissazione delle retribuzioni, pensioni e altri diritti pecuniari in euro

Gazzetta ufficiale n. L 307 del 17/11/1998 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 2458/98 DEL CONSIGLIO del 12 novembre 1998 recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e gli altri regolamenti e regolamentazioni applicabili a detti funzionari e agenti delle Comunità per quanto riguarda la fissazione delle retribuzioni, pensioni e altri diritti pecuniari in euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte di giustizia (3),

visto il parere della Corte dei conti (4),

considerando che l'euro sarà la moneta degli Stati membri che adottano l'euro a decorrere dal 1° gennaio 1999 (5); che l'unità monetaria è un euro; che un euro è diviso in cento cent; che l'euro sarà, durante un periodo transitorio, altresì diviso nelle unità monetarie nazionali (6);

considerando che occorre fissare in unità euro, negli Stati membri che hanno adottato l'euro, le retribuzioni, pensioni e altri pecuniari dei funzionari e altri agenti delle Comunità fin dal 1° gennaio 1999;

considerando che il potere d'acquisto di questi diritti pecuniari non dev'essere leso dalla presente modifica regolamentare;

considerando che, di conseguenza, occorre modificare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nello statuto, nel regime applicabile agli altri agenti e negli altri regolamenti applicabili ai funzionari e agenti delle Comunità i termini «franchi belgi» sono sostituiti dal termine «euro» e gli importi in franchi belgi dal loro equivalente in unità euro al tasso di conversione adottato dal Consiglio.

Si applicano le regole relative all'arrotondamento delle somme di denaro fissate dal regolamento (CE) n. 1103/97.

Articolo 2

Al paragrafo 1 dell'articolo 16 dell'allegato VII dello statuto, i termini «franco belga» sono sostituiti con il termine «cent».

Articolo 3

Per la conversione degli stipendi base che figurano all'articolo 66 dello Statuto e all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti, il primo scatto e la differenza tra il primo e il secondo scatto di ogni grado risultano dall'applicazione diretta del tasso di conversione adottato dal Consiglio. Gli altri scatti sono ottenuti aggiungendo questa differenza allo scatto precedente.

Articolo 4

Con decorrenza 1° gennaio 1999, la data che figura all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data 1° gennaio 1999.

Di conseguenza, i nuovi coefficienti correttori sono determinati dai rapporti tra le parità economiche in vigore e i nuovi tassi di cambio, espressi ambedue in euro, previsti all'articolo 63 dello statuto.

In occasione dell'adeguamento annuale con decorrenza 1° luglio 1999, la data che figura all'articolo 63, secondo comma dello statuto sarà sostituita dalla data 1° luglio 1999.

Articolo 5

A partire dal 1° gennaio 1999, anche i coefficienti correttori in vigore nei paesi terzi sono ricalcolati in base al rapporto tra le parità economiche in vigore e i corrispondenti nuovi tassi di cambio del 1° gennaio 1999 espressi in euro. In occasione dell'adeguamento dei coefficienti correttori fissati con decorrenza successiva al 1° gennaio 1999, il tasso di cambio corrispondente ridiverrà quello del mese precedente la data di decorrenza.

Articolo 6

Nei regolamenti (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 (8), (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 (9), n. 2150/82 (10), n. 1679/85 (11), n. 3518/85 (12), (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87 (13), (CEE) n. 1857/89 (14), (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 (15) e n. 2689/95 (16) i termini «franchi belgi» sono sostituiti dal termine «euro» e gli importi in franchi belgi dal loro equivalente in unità euro al tasso di conversione adottato dal Consiglio.

Si applicano le regole relative all'arrotondamento delle somme di denaro fissate dal regolamento (CE) n. 1103/97.

Articolo 7

Il 1° gennaio 1999 la Commissione procederà, ai sensi del presente regolamento, alla conversione in euro degli importi delle varie monete che figurano nello statuto e nel regime applicabile agli altri agenti e all'adeguamento dei coefficienti correttori che risulta dalla variazione dei tassi di cambio; i valori così definiti verranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nel corso del mese di gennaio 1999.

Articolo 8

Ogni importo dovuto in applicazione dello statuto, del regime applicabile agli altri agenti e degli altri regolamenti applicabili ai funzionari e agenti delle Comunità e che si riferisce, per la sua liquidazione, ad un fatto verificatosi anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, oppure a periodi precedenti questa data, continua a essere fissato secondo le norme statutarie applicabili anteriormente a questa data.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 novembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HOSTASCH

(1) GU C 192 del 19. 6. 1998, pag. 7.

(2) GU C 313 del 12. 10. 1998.

(3) Parere espresso il 15 settembre 1998.

(4) Parere espresso il 16/17 settembre 1998.

(5) Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 1).

(6) Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1).

(7) GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 781/98 (GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 4).

(8) GU L 272 del 5. 12. 1972, pag. 1.

(9) GU L 155 dell'11. 6. 1973, pag. 1.

(10) GU L 228 del 4. 8. 1982, pag. 1.

(11) GU L 162 del 21. 6. 1985, pag. 1.

(12) GU L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56.

(13) GU L 209 del 31. 7. 1987, pag. 1.

(14) GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 2.

(15) GU L 280 del 23. 11. 1995, pag. 1.

(16) GU L 280 del 23. 11. 1995, pag. 4.

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