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Document 31998R0903

Regolamento (CE) n. 903/98 della Commissione del 28 aprile 1998 recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 127 del 29.4.1998, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1998; abrog. impl. da 399R0751

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/903/oj

31998R0903

Regolamento (CE) n. 903/98 della Commissione del 28 aprile 1998 recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/1998 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 903/98 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1998 recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 551/98 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92, i quantitativi globali garantiti per l'Austria e la Finlandia possono essere aumentati a titolo di compensazione per i produttori soggetti all'applicazione del prelievo supplementare latte, entro un massimale di 180 000 tonnellate per l'Austria e 200 000 tonnellate per la Finlandia; che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95 (4), l'Austria e la Finlandia hanno comunicato i quantitativi suddetti per la campagna 1997/1998; che è quindi opportuno aumentare i quantitativi globali garantiti, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (6);

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, a richiesta del produttore debitamente giustificata, per tenere conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette; che l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla corrispondente riduzione o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore;

considerando che tali adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92; che, qualora i quantitativi di riferimento individuali subiscano modifiche definitive, i quantitativi fissati dall'articolo 3 succitato sono adattati in conformità, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che a norma dell'articolo 8, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2186/96 (8), il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Austria, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi convertiti definitivamente in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92; che è opportuno pertanto adattare in conformità i quantitativi globali di tali Stati membri, fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92 la tabella è sostituita dalla seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU L 73 del 12. 3. 1998, pag. 1.

(3) GU L 70 del 30. 3. 1995, pag. 2.

(4) GU L 135 del 21. 6. 1995, pag. 4.

(5) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(6) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

(7) GU L 57 del 10. 3. 1993, pag. 12.

(8) GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 6.

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