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Document 31998L0095

    Direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

    GU L 25 del 1.2.1999, p. 1–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/95/oj

    31998L0095

    Direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

    Gazzetta ufficiale n. L 025 del 01/02/1999 pag. 0001 - 0026


    DIRETTIVA 98/95/CE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998 che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    (1) considerando che, per le ragioni esposte in appresso, occorrerebbe modificare le seguenti direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione:

    - direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (4),

    - direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (5),

    - direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (6),

    - direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (7),

    - direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (8),

    - direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (9),

    - direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (10),

    (2) considerando che, nel contesto del funzionamento del mercato interno, è necessario modificare o abrogare alcune disposizioni delle suddette direttive, allo scopo di eliminare qualsiasi ostacolo, esistente o potenziale, alla libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità; che occorre a tal fine escludere qualsiasi possibilità, per gli Stati membri, di derogare unilateralmente alle disposizioni delle suddette direttive;

    (3) considerando che, per gli stessi motivi, è necessario che il campo d'applicazione delle suddette direttive sia ampliato e comprende la produzione di sementi al fine della commercializzazione;

    (4) considerando che occorre rendere possibile, a determinate condizioni, la commercializzazione di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e alle sementi in natura;

    (5) considerando che è necessario che gli Stati membri che fanno ricorso alle deroghe tuttora consentite dalle suddette direttive si assistano reciprocamente in campo amministrativo per quanto riguarda i controlli; che il ricorso a tali deroghe non reca pregiudizio alle disposizioni dell'articolo 7 A del trattato;

    (6) considerando che è opportuno che le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, dell'autorizzazione ad immettere sul mercato piccoli quantitativi di sementi per prove sperimentali, a scopi scientifici o per lavori di selezione siano determinate dal comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali;

    (7) considerando che occorre che, in determinati casi, il comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali stabilisca se gli imballaggi di sementi selezionate o certificate debbano recare un'etichetta del fornitore;

    (8) considerando che è opportuno che per alcune specie di sementi disciplinate dalla direttiva 66/401/CEE sia consentita la certificazione di sementi di prima e seconda riproduzione;

    (9) considerando che occorre che per determinate specie di sementi disciplinate dalla direttiva 66/402/CEE gli Stati membri possano limitare la certificazione delle sementi a quelle di prima riproduzione;

    (10) considerando che occorre modificare il calibro minimo dei tuberi-seme di patate che possono essere commercializzati in applicazione della direttiva 66/403/CEE, predisponendo inoltre una base giuridica che consenta di modificare, in futuro, la dimensione minima della maglia quadra utilizzata per misurare il calibro dei tuberi-seme di patate; che, per motivi fitosanitari, occorre introdurre una disposizione concernente la separazione dei tuberi-seme di patate dalle altre patate;

    (11) considerando che è necessario che le sementi disciplinate dalla direttiva 70/457/CEE possano essere commercializzate liberamente all'interno della Comunità due mesi dopo essere state pubblicate nel catalogo comune;

    (12) considerando che occorre determinare le condizioni di commercializzazione per i miscugli di determinate specie disciplinate dalla direttiva 70/458/CEE secondo la procedura del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali; che, riguardo la suddetta direttiva, le disposizioni circa il rinnovo dell'ammissione ufficiale di talune varietà dovrebbero essere adeguate al fine di evitare di intralciare le prassi attuali di marcatura degli imballaggi;

    (13) considerando che, in base all'esperienza, è opportuno chiarire ed aggiornare determinate disposizioni delle suddette direttive;

    (14) considerando che grazie ai progressi scientifici e tecnici è attualmente possibile selezionare varietà di sementi mediante modificazione genetica; che pertanto, nello stabilire se ammettere o meno in base alle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE varietà geneticamente modificate ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (11), gli Stati membri dovrebbero tener conto dei rischi connessi con l'emissione deliberata nell'ambiente; che occorrerebbe inoltre introdurre una base giuridica che stabilisca le condizioni di commercializzazione di tali sementi geneticamente modificate;

    (15) considerando che la commercializzazione di nuovi alimenti e di nuovi ingredienti per alimenti è disciplinata a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 (12); che, pertanto, è opportuno che gli Stati membri tengano conto dei rischi di sanità alimentare nello stabilire se ammettere o meno le varietà ai sensi delle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE; che occorrerebbe inoltre stabilire una base giuridica che tenga conto di questi nuovi sviluppi;

    (16) considerando che, alla luce dei progressi scientifici e tecnici, occorre introdurre una base giuridica che stabilisca le condizioni di commercializzazione per le sementi trattate chimicamente;

    (17) considerando che è necessario garantire che vengano conservate le risorse genetiche e introdurre un fondamento giuridico a tal fine che, nell'ambito della normativa concernente la commercializzazione delle sementi, renda possibile la conservazione di specie minacciate dall'erosione genetica mediante l'utilizzazione in situ;

    (18) considerando che occorre introdurre una base giuridica che definisca i requisiti per la commercializzazione delle sementi adatte alla coltivazione biologica;

    (19) considerando che, per facilitare l'introduzione delle misure previste dalla presente direttiva, si dovrebbero introdurre determinate misure transitorie,

    ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 66/400/CEE è modificata come segue:

    (1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di barbabietole all'interno della Comunità.»

    (2) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 1 bis

    Ai fini della presente direttiva, per "commercializzazione" s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso.

    Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

    - la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

    - la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

    Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

    Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

    (3) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate soltanto le sementi di barbabietole ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate".»

    (4) All'articolo 3, il paragrafo 3 è abrogato.

    (5) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 3 bis

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:

    - le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e

    - le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.»

    (6) All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

    «Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alle lettere a) o b) si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.»

    (7) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 4 bis

    1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare:

    a) piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione;

    b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

    Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 70/457/CEE.

    2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 21.

    3. Le autorizzazioni concesse, prima della data di adozione della presente direttiva dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite conformemente al paragrafo 2.»;

    (8) All'articolo 10, il paragrafo 4 è abrogato.

    (9) All'articolo 11, il paragrafo 2 è abrogato.

    (10) All'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), l'espressione «il colore dell'etichetta è blu» è sostituita da «il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e blu per le sementi certificate;».

    (11) Non riguarda il testo italiano.

    (12) Non riguarda il testo italiano.

    (13) All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Nei casi diversi da quelli già considerati dalla presente direttiva è possibile disporre, secondo la procedura di cui all'articolo 21, che gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di qualsiasi tipo debbano recare un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso). Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

    (14) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 12 bis

    Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.»

    (15) All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.»

    (16) All'articolo 14, paragrafo 2, la lettera b) è abrogata.

    (17) All'articolo 14, paragrafo 2 la lettera c) è abrogata.

    (18) All'articolo 14, il paragrafo 3 è abrogato.

    (19) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 14 bis

    Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 3 bis, primo trattino, a condizione che:

    a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;

    b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e

    c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

    - il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,

    - il numero di riferimento della partita,

    - il mese e l'anno della chiusura, oppure

    - il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni ai fini della certificazione,

    - la specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con la sua denominazione comune, o con entrambe; indicare se si tratta di barbabietola da zucchero o di barbabietole da foraggio,

    - la varietà, indicata almeno in caratteri latini,

    - la dicitura "sementi pre-base",

    - il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria "sementi certificate".

    L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»

    (20) All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Le sementi di barbabietole raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:

    - confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato IV, lettere A) e B), conformemente a quanto prevede l'articolo 10, paragrafo 1, e

    - accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato IV, lettera C).

    Le disposizioni di cui al primo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.»

    (21) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 17

    1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 21, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole" o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

    2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per le sementi di varietà, non incluse nei cataloghi sopracitati, l'etichetta ufficiale è di colore marrone. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

    3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

    (22) All'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di barbabietola, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.»

    (23) All'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importate da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

    a) specie,

    b) varietà,

    c) categoria,

    d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

    e) paese speditore,

    f) importatore,

    g) quantitativi di sementi.

    Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

    (24) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 22 bis

    1. Secondo la procedura di cui all'articolo 21, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda:

    a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;

    b) le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 70/457/CEE del Consiglio e sono associate con specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate dall'erosione genetica;

    c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

    2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti punti:

    i) nel caso della lettera b) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;

    ii) nel caso della lettera b) pertinenti restrizioni quantitative.»

    (25) All'allegato III, lettera B), punto 8, la voce «sementi certificate» è sostituita da «categoria».

    Articolo 2

    La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

    (1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di piante foraggere all'interno della Comunità.»

    (2) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 1 bis

    A fini della presente direttiva, per "commercializzazione" s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi con o senza compenso.

    Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

    - la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

    - la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché esse non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

    Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

    Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

    (3) All'articolo 2, paragrafo 1, il punto C è sostituito dal seguente:

    «C. Sementi certificate: le sementi di tutte le specie di cui al precedente punto A diverse da Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. e Medicago sativa:

    a) provenienti direttamente da sementi di base ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, sono risultate conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base;

    b) previste per fini diversi dalla produzione di sementi,

    c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate, e

    d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.»

    (4) All'articolo 2, paragrafo 1, sono inseriti, dopo il punto C, i seguenti punti:

    «C bis. Sementi certificate di prima generazione (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. e Medicago sativa), le sementi:

    a) provenienti direttamente da sementi di base ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare e che, all'atto di un esame ufficiale, soddisfano le condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base,

    b) previste per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di seconda riproduzione" o per impieghi diversi dalla produzione di sementi di piante foraggere,

    c) conformi, fatto salvo l'articolo 4, lettera b), alle condizioni stabilite dagli allegati I e II per le sementi certificate, e

    d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

    C ter. Sementi certificate di seconda riproduzione (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., e Medicago sativa), le sementi:

    a) provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare e che, all'atto di un esame ufficiale, soddisfano le condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base,

    b) previste per impieghi diversi dalla produzione di sementi di piante foraggere,

    c) conformi, fatto salvo l'articolo 4, lettera b), alle condizioni stabilite dagli allegati I e II per le sementi certificate, e

    d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.»

    (5) All'articolo 2, paragrafo 1, punto G, le parole «sementi di base» sono inserite prima di «sementi certificate».

    (6) All'articolo 2, il paragrafo 1 quater è abrogato.

    (7) All'articolo 3, paragrafo 1, la parte di frase «e rispondano alle condizioni dell'allegato II» è soppressa.

    (8) All'articolo 3, paragrafo 2, l'espressione «se rispondano alle condizioni dell'allegato II» è soppressa.

    (9) All'articolo 3, il paragrafo 5 è abrogato.

    (10) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 3 bis

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che possano essere commercializzate:

    - le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e

    - le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.»

    (11) All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

    «Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alle lettere a) o b) si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.»

    (12) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 4 bis

    1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare:

    a) piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione;

    b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

    Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può esser concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 70/457/CEE.

    2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 21.

    3. Le autorizzazioni concesse prima della data di adozione della presente direttiva dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite conformemente al paragrafo 2.»

    (13) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 5 bis

    Gli Stati membri possono limitare la certificazione delle sementi di Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. e Medicago sativa alle sementi certificate di prima riproduzione.»

    (14) All'articolo 9, il paragrafo 4 è abrogato.

    (15) All'articolo 10, il paragrafo 2 è abrogato.

    (16) L'articolo 10 ter è sostituito dal seguente:

    «Articolo 10 ter

    Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di domanda, i piccoli imballaggi CE B di sementi siano chiusi e contrassegnati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10.»

    (17) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11

    1. Secondo la procedura di cui all'articolo 21 si può prevedere, per gli Stati membri, la possibilità di prescrivere che, nei casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva, gli imballaggi delle sementi di base, delle sementi certificate o delle sementi commerciali, siano provvisti di un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso) o che le partite di sementi conformi alle condizioni speciali relative alla presenza di Avena fatua, stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21, siano accompagnate da un certificato ufficiale che ne attesti la conformità a tali condizioni.

    2. Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta del fornitore sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

    (18) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 11 bis

    Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.»

    (19) All'articolo 13, il paragrafo 1 è soppresso e il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate sementi in miscugli di differenti generi, specie o varietà:

    - non destinate ad essere utilizzate come piante foraggere, ove i miscugli possono contenere sementi di piante foraggere e sementi di piante che non sono piante foraggere ai sensi della presente direttiva;

    - destinate ad essere utilizzate come piante foraggere, ove i miscugli contengono sementi di specie vegetali di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE o 70/458/CEE, ad eccezione delle varietà di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 70/457/CEE;

    - destinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale nel quadro della conservazione delle risorse genetiche di cui all'articolo 22 bis, lettera b), nel qual caso i miscugli possono contenere sementi di piante foraggere e sementi di piante che non costituiscono piante foraggere ai sensi della presente direttiva.

    Nei casi previsti al primo e al secondo comma resta inteso che le varie componenti dei miscugli, nella misura in cui appartengono ad una delle specie vegetali elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE o 70/458/CEE devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili.

    Altre condizioni, comprese l'etichettatura, il rilascio ad imprese dell'autorizzazione tecnica di produrre miscugli di sementi, il controllo della produzione dei miscugli e il campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 21.

    Nel caso previsto dal terzo trattino, le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

    (20) All'articolo 13, paragrafo 3, l'ultimo comma è soppresso.

    (21) All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto concerne le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.»

    (22) All'articolo 14, il paragrafo 2 è abrogato.

    (23) All'articolo 14, il paragrafo 3 è abrogato.

    (24) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 14 bis

    Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 3 bis, primo trattino, a condizione che:

    a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base,

    b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e

    c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

    - il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,

    - il numero di riferimento della partita,

    - il mese e l'anno della chiusura, oppure

    - il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale dei campioni ai fini della certificazione,

    - la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,

    - la varietà, indicata almeno in caratteri latini,

    - la dicitura "sementi pre-base",

    - il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria "sementi certificate" oppure "sementi certificate di prima riproduzione".

    L'etichetta è di colore bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»

    (25) All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Le sementi di piante foraggere raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:

    - confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente a quanto prevede l'articolo 9, paragrafo 1, e

    - accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

    Le disposizioni di cui al primo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.»

    (26) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 17

    1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base, certificate o commerciali che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 21, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole", o nei cataloghi nazionali della varietà degli Stati membri.

    2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per sementi di varietà non incluse nei cataloghi sopracitati, l'etichetta ufficiale è quella prevista per sementi commerciali. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.

    3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

    (27) All'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di piante foraggere, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.»

    (28) All'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importate da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

    a) specie,

    b) varietà,

    c) categoria,

    d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

    e) paese speditore,

    f) importatore,

    g) quantitativi di sementi.

    Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

    (29) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 22 bis

    1. Secondo la procedura di cui all'articolo 21, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:

    a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;

    b) le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 70/457/CEE del Consiglio e sono associate con specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate dall'erosione genetica;

    c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

    2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti punti:

    i) nel caso della lettera b) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;

    ii) nel caso della lettera b) pertinenti restrizioni quantitative.»

    (30) All'allegato II, parte I, paragrafo 1, primo trattino è aggiunto, dopo le parole «allegato I», il seguente testo: «Brassica napus var. napobrassica e Brassica oleracea convar. acephala».

    (31) All'allegato II, parte I, paragrafo 1, secondo trattino è depennato il testo «Brassica napus var. napobrassica, Brassica olearacea convar. acephala».

    (32) All'allegato IV, lettera B, punto a) 8, i termini «sementi certificate» sono sostituiti dal termine «categoria».

    Articolo 3

    La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

    (1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di cereali all'interno della Comunità.»

    (2) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 1 bis

    Ai fini della presente direttiva, per "commercializzazione" s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, con o senza compenso, mirante allo sfruttamento commerciale.

    Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

    - la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

    - la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

    Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

    Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

    (3) All'articolo 2, il paragrafo 1 quinquies è abrogato.

    (4) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate soltanto le sementi di cereali ufficialmente certificate come "sementi di base", "sementi certificate", "sementi certificate di prima riproduzione" o "sementi certificate di seconda riproduzione".»

    (5) All'articolo 3, paragrafo 2 le parole «e la commercializzazione» sono soppresse.

    (6) All'articolo 3, il paragrafo 4 è abrogato.

    (7) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 3 bis

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:

    - le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e

    - le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.»

    (8) All'articolo 4, il paragrafo 2 è abrogato.

    (9) All'articolo 4, il paragrafo 3 è abrogato.

    (10) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «4. Gli Stati membri che fanno ricorso alle deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.»

    (11) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 4 bis

    1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel loro territorio a commercializzare:

    a) piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione,

    b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

    Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 70/457/CEE.

    2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di tali autorizzazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 21.

    3. Le autorizzazioni concesse, prima della data di adozione della presente direttiva dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.»

    (12) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 5 bis

    Gli Stati membri possono limitare la certificazione delle sementi di avena, orzo, riso e frumento alle sementi certificate di prima riproduzione.»

    (13) All'articolo 9, paragrafo 3 è aggiunto, dopo i termini «piccoli imballaggi» il seguente testo: «chiusi nel loro territorio». Alla fine dello stesso paragrafo è aggiunta la seguente frase: «Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21».

    (14) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi chiusi nel proprio territorio. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

    (15) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11

    Nei casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva è possibile disporre, secondo la procedura di cui all'articolo 21, che gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di qualsiasi tipo debbano recare un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso). Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

    (16) All'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di prescrivere che le partite di sementi conformi ai requisiti speciali relativi alla presenza di Avena fatua stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 21 siano accompagnate da un certificato ufficiale che ne attesti la conformità a tali requisiti.»

    (17) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 11 bis

    Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.»

    (18) All'articolo 13, paragrafo 1, l'espressione «possono ammettere» è sostituita da «ammettono».

    (19) All'articolo 13, paragrafo 2, l'espressione «possono ammettere» è sostituita da «ammettono».

    (20) All'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «2 bis. Le condizioni specifiche per la commercializzazione di tali miscugli sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

    (21) All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.»

    (22) All'articolo 14, il paragrafo 2 è abrogato.

    (23) All'articolo 14, il paragrafo 3 è abrogato.

    (24) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 14 bis

    Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 3 bis, primo trattino, a condizione che:

    a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base,

    b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e

    c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

    - il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,

    - il numero di riferimento della partita,

    - il mese e l'anno della chiusura, oppure

    - il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni ai fini della certificazione,

    - la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,

    - la varietà, indicata almeno in caratteri latini,

    - la dicitura "sementi pre-base",

    - il numero di generazioni anteriori alle sementi delle categorie "sementi certificate" o "sementi certificate di prima riproduzione".

    L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»

    (25) All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Le sementi di cereali raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:

    - confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente a quanto prevede l'articolo 9, paragrafo 1, e

    - accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

    Le disposizioni di cui al primo comma, relativa all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.»

    (26) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 17

    1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 21, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole" o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

    2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per sementi di varietà non incluse nei cataloghi sopracitati l'etichetta ufficiale è di colore marrone. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.

    3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

    (27) All'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di cereali, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva.»

    (28) All'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importate da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

    a) specie,

    b) varietà,

    c) categoria,

    d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

    e) paese speditore,

    f) importatore,

    g) quantitativo di sementi.

    Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

    (29) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 22 bis

    1. Secondo la procedura di cui all'articolo 21, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda:

    a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente,

    b) le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 70/457/CEE del Consiglio e sono associate con specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate dall'erosione genetica,

    c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

    2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti punti:

    i) nel caso della lettera b) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;

    ii) nel caso della lettera b) pertinenti restrizioni quantitative.»

    Articolo 4

    La direttiva 66/403/CEE è modificata come segue:

    (1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione dei tuberi-seme di patate all'interno della Comunità.»

    (2) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 1 bis

    Ai fini della presente direttiva, per "commercializzazione" s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di tuberi-seme di patate a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso.

    Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di tuberi-seme di patate non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

    - la fornitura di tuberi-seme di patate a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

    - la fornitura di tuberi-seme di patate a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sui tuberi-seme di patate forniti.

    Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

    Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 19.»

    (3) All'articolo 3, paragrafo 2, il punto B è abrogato.

    (4) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 3 bis

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 gli Stati membri prescrivono che i tuberi-seme selezionati di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base possano essere commercializzati.»

    (5) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 4 bis

    1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 gli Stati membri possono autorizzare i produttori nel loro territorio a commercializzare

    a) piccoli quantitativi di tuberi-seme di patate a scopi scientifici o per lavori di selezione,

    b) quantitativi adeguati di tuberi-seme di patate per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché i tuberi-seme siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

    Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 70/457/CEE.

    2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 19.

    3. Le autorizzazioni concesse prima della data di adozione della presente direttiva dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.»

    (6) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 5 bis

    1. Gli Stati membri possono richiedere la separazione dei tuberi-seme di patate prodotti nel proprio territorio dalle altre patate, durante la produzione, per ragioni fitosanitarie.

    2. La disposizione di cui al paragrafo 1 può comprendere misure volte a:

    - separare la produzione dei tuberi-seme e delle altre patate;

    - separare la calibratura, il magazzinaggio, il trasporto e il trattamento dei tuberi-seme e delle altre patate.»

    (7) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri prescrivono che i tuberi-seme di patate possano essere commercializzati solamente se hanno un calibro minimo tale da non passare attraverso una maglia quadra di 25 × 25 mm. Per i tuberi che sono troppo grossi per passare attraverso una maglia quadra di 35 × 35 mm, i limiti inferiore e superiore del calibro sono espressi in multipli di 5.

    Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate non superi i 25 mm. Le norme relative alla calibratura possono essere modificate nel loro insieme secondo la procedura di cui all'articolo 19.»

    (8) All'articolo 7 il paragrafo 4 è abrogato.

    (9) All'articolo 9, paragrafo 3, è aggiunto, dopo i termini «piccoli imballaggi», il seguente testo: «. . . chiusi nel loro territorio. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 19.»

    (10) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito con il seguente:

    «2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al disposto del paragrafo 1 nel caso di imballaggi piccoli chiusi nel proprio territorio. Le condizioni per tali deroghe possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 19.»

    (11) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11

    Secondo la procedura di cui all'articolo 19 si può prevedere che, nei casi diversi da quelli disciplinati dalla presente direttiva, gli imballaggi o i contenitori di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati di patate debbano recare un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio o sul contenitore stesso). Anche le diciture che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 19.»

    (12) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 11 bis

    Nel caso di tuberi-seme di patate di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.»

    (13) All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri vigilano affinché i tuberi-seme di patate commercializzati in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.»

    (14) All'articolo 13, il paragrafo 4 è abrogato.

    (15) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 13 bis

    I tuberi-seme di patate selezionati di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base possono essere commercializzati in applicazione dell'articolo 3 bis, a condizione che:

    a) siano stati prodotti in modo conforme alle prassi accettate per il mantenimento della varietà e della sanità,

    b) siano destinati principalmente alla produzione di tuberi-seme di patate di base,

    c) siano conformi alle condizioni minime che vanno fissate con la procedura prevista all'articolo 19 per le sementi pre-base,

    d) siano stati trovati, ad un esame ufficiale, conformi alle condizioni minime di cui alla lettera c),

    e) siano contenuti in imballaggi o in recipienti conformi alle disposizioni della presente direttiva, e

    f) tali imballaggi o recipienti siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

    - il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle;

    - il numero d'identificazione del produttore o il numero di riferimento della partita;

    - il mese e l'anno della chiusura;

    - la specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con la sua denominazione comune, o con entrambe;

    - la varietà, indicata almeno in caratteri latini;

    - la dicitura "tuberi-seme pre-base".

    L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»

    (16) All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Secondo la procedura di cui all'articolo 19, la Commissione può vietare, totalmente o parzialmente, la commercializzazione di tuberi-seme di patate raccolti in una determinata zona della Comunità, qualora la discendenza di campioni ufficialmente prelevati di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati raccolti in tale zona e coltivati in uno o più campi comparativi comunitari sia risultata sensibilmente inferiore, nel corso di tre annate successive, alle condizioni minime di cui all'allegato I, punti 1 c), 2 c), 3 e 4. In occasione delle prove comparative possono essere esaminate anche le altre condizioni minime di cui all'allegato I.»

    (17) All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 saranno sospese dalla Commissione non appena si sarà appurato, con un sufficiente grado di certezza, che i tuberi-seme di base ed i tuberi-seme certificati di patate raccolti nella zona della Comunità in questione soddisfaranno, in futuro, le condizioni minime di cui al paragrafo 1.»

    (18) All'articolo 14, il paragrafo 3 è abrogato.

    (19) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 16

    1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di tuberi-seme di base o certificati, che si manifestino nella Comunità e non possono essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 19, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di tuberi-seme di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di varietà non incluse nel "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole" o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

    2. Quando si tratti di una categoria di tuberi-seme di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per tuberi-seme di patate di varietà non incluse nei cataloghi sopracitati, l'etichetta ufficiale è di colore marrone. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di tuberi-seme soggetta a requisiti ridotti.

    3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 19.»

    (20) All'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di tuberi-seme di patate, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.»

    (21) All'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Fatta salva la libera circolazione dei tuberi-seme di patate all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di tuberi-seme superiori a 2 kg importati da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

    a) specie,

    b) varietà,

    c) categoria,

    d) paese di produzione e servizio di controllo,

    e) paese speditore,

    f) importatore,

    g) quantitativi di tuberi-seme di patate.

    Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 19.»

    (22) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 20 bis

    1. Secondo la procedura di cui all'articolo 19, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:

    a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;

    b) le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 70/457/CEE del Consiglio e sono associate con specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate dall'erosione genetica;

    c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

    2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti punti:

    i) nel caso della lettera b) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;

    ii) nel caso della lettera b) pertinenti restrizioni quantitative.»

    Articolo 5

    La direttiva 69/208/CEE è modificata come segue:

    (1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione all'interno della Comunità delle sementi di piante oleaginose e da fibra destinate alla produzione agricola, esclusi gli usi ornamentali.»

    (2) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 1 bis

    Ai fini della presente direttiva, per "commercializzazione" s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso.

    Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

    - la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

    - la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

    Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

    Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.»

    (3) All'articolo 2, il paragrafo 1 quater è abrogato.

    (4) All'articolo 3, paragrafo 1, è soppressa la frase «e rispondono alle condizioni di cui all'allegato II».

    (5) All'articolo 3, paragrafo 2, è soppressa la frase «e se tali sementi rispondono inoltre alle condizioni di cui all'allegato II».

    (6) All'articolo 3, il paragrafo 5 è abrogato.

    (7) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 3 bis

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:

    - le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e

    - le sementi in natura, commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.»

    (8) All'articolo 4 è aggiunta la seguente frase:

    «Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alle lettere a) o b) si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.»

    (9) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 4 bis

    1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti nel proprio territorio a commercializzare:

    a) piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di selezione,

    b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

    Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 70/457/CEE.

    2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 20.

    3. Le autorizzazioni concesse prima della data di adozione della presente direttiva dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.»

    (10) All'articolo 9, paragrafo 3, è aggiunta, dopo «i piccoli imballaggi», la parte di frase «. . . chiusi nel proprio territorio». Al termine del paragrafo è aggiunta la seguente frase: «Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.»

    (11) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 per i piccoli imballaggi chiusi nel proprio territorio. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.»

    (12) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11

    Secondo la procedura di cui all'articolo 20 si può prevedere, per gli Stati membri, la possibilità di prescrivere che, nei casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva, gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di tutte le categorie o di sementi commerciali, siano provvisti di un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso). Anche le indicazioni che devono figurare su tale etichetta sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.»

    (13) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 11 bis

    Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.»

    (14) All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive comunitarie per quanto concerne le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.»

    (15) All'articolo 13, il paragrafo 2 è abrogato.

    (16) All'articolo 13, il paragrafo 3 è abrogato.

    (17) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 14 bis

    Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 3 bis, primo trattino, a condizione che:

    a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base,

    b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva,

    c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

    - il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,

    - il numero di riferimento della partita,

    - il mese e l'anno della chiusura, oppure

    - il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni ai fini della certificazione,

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 398L0095.1

    - la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,

    - la varietà, indicata almeno in caratteri latini,

    - la dicitura "sementi pre-base",

    - il numero di generazioni anteriori alle sementi delle categorie "sementi certificate" o "sementi certificate di prima riproduzione".

    L'etichetta è di colore bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»

    (18) All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:

    - confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente a quanto prevede l'articolo 9, paragrafo 1, e

    - accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

    Le disposizioni di cui al primo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano o convengano sull'esenzione.»

    (19) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 16

    1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 20, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole" o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

    2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per le sementi di varietà non incluse nei cataloghi sopracitati l'etichetta ufficiale è quella prevista per sementi commerciali. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.

    3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 20.»

    (20) All'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di piante oleaginose e da fibra, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva.»

    (21) All'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Fatta salve la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg, importati da paesi terzi vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

    a) specie,

    b) varietà,

    c) categoria,

    d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

    e) paese speditore,

    f) importatore,

    g) quantitativi di sementi.

    Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.»

    (22) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 21 bis

    1. Secondo la procedura di cui all'articolo 20, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:

    a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;

    b) le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 70/457/CEE del Consiglio e sono associate con specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate dall'erosione genetica;

    c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

    2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti punti:

    i) nel caso della lettera b) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;

    ii) nel caso della lettera b) pertinenti restrizioni quantitative.»

    Articolo 6

    La direttiva 70/457/CEE è modificata come segue:

    (1) All'articolo 4, dopo il paragrafo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

    «4. Nel caso di una varietà geneticamente modificata ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (*), la varietà può essere ammessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente.

    5. Tuttavia, se materiale derivato da una varietà vegetale è destinato ad essere utilizzato come alimento o ingrediente alimentare rientrante nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (**), questi prodotti o ingredienti alimentari non devono:

    - presentare rischi per il consumatore;

    - indurre in errore il consumatore;

    - differire dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.

    6. Nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche come specificato all'articolo 20 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), gli Stati membri possono non rispettare i criteri di ammissione indicati nella prima frase del paragrafo 1, purché siano stabilite condizioni specifiche conformemente alla procedura prevista all'articolo 23, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, punti i), ii) e iii).

    (*) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72).

    (**) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.»

    (2) All'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

    «c) le modalità per l'esecuzione degli esami di coltura, nell'intento di stabilire il valore di coltivazione o d'impiego; tali modalità possono determinare:

    - le procedure e le condizioni in base alle quali tutti o parecchi Stati membri possono convenire di includere negli esami di coltura, a titolo di assistenza amministrativa, varietà per le quali sia stata presentata una richiesta di ammissione in un altro Stato membro,

    - i termini della cooperazione tra le autorità degli Stati membri partecipanti,

    - l'incidenza dei risultati degli esami di coltura,

    - le norme relative all'informazione sugli esami di coltura per la stima del valore di coltivazione o d'impiego.»

    (3) All'articolo 7, dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «4. a) Nel caso di una varietà geneticamente modificata di cui all'articolo 4, paragrafo 4, deve essere effettuata una valutazione del rischio per l'ambiente analoga a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE.

    b) Le procedure atte a garantire che la valutazione del rischio per l'ambiente e di altri elementi pertinenti siano equivalenti a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE sono stabilite su proposta della Commissione con regolamento del Consiglio fondato sulla pertinente base giuridica del trattato. Finché tale regolamento non entrerà in vigore, le varietà geneticamente modificate sono accettate ai fini dell'inclusione in un catalogo nazionale soltanto dopo essere state ammesse alla commercializzazione conformemente alla direttiva 90/220/CEE.

    c) Gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE non sono più d'applicazione alle varietà geneticamente modificate una volta che sia entrato in vigore il regolamento menzionato alla lettera b).

    d) I dati tecnico-scientifici per l'attuazione della valutazione del rischio ambientale sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23.»

    (4) All'articolo 7, dopo il paragrafo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «5. a) Lo Stato membro deve garantire che una varietà destinata ad essere utilizzata per gli scopi previsti nel presente paragrafo possa essere ammessa solo se:

    - l'alimento o l'ingrediente alimentare sia già stato autorizzato conformemente al regolamento (CE) n. 258/97, oppure se

    - le decisioni relative all'autorizzazione previste dal regolamento (CE) n. 258/97 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 della presente direttiva.

    b) Nei casi previsti al secondo trattino della lettera a) del presente paragrafo, occorre tener conto dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e dei principi di valutazione previsti nel regolamento (CE) n. 258/97.

    c) I dati tecnico-scientifici per l'attuazione delle misure previste alla lettera b) del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23 della presente direttiva.»

    (5) All'articolo 9, dopo il paragrafo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «5. Gli Stati membri vigilano affinché le varietà geneticamente modificate che sono state ammesse siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi provvedono inoltre affinché chiunque commercializzi tali varietà indichi chiaramente nel proprio catalogo di vendita che si tratta di specie geneticamente modificate.»

    (6) Dopo l'articolo 12 bis, paragrafo 3, è aggiunto il seguente paragrafo:

    «4. Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23.»

    (7) All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. L'ammissione di una varietà può essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia così estesa da giustificarla o dovrebbe essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità, ovvero i criteri stabiliti in virtù dell'articolo 20 bis, paragrafi 3 e 4. Tranne nel caso delle risorse fitogenetiche ai sensi dell'articolo 20 bis, le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'ammissione.»

    (8) All'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri vigilano affinché, con effetto a partire dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 18, le sementi delle varietà ammesse in applicazione delle disposizioni della presente direttiva o in base a principi corrispondenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva non siano soggette ad alcuna restrizione di mercato per quanto concerne la varietà.»

    (9) All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Uno Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 23 o 23 bis nel caso di varietà geneticamente modificate, a vietare l'impiego, in tutto o in parte del suo territorio, della varietà in questione o a prescrivere condizioni appropriate di coltivazione della varietà e, nel caso di cui alla lettera c), di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione:

    a) qualora sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie oppure

    b) qualora, in base ad esami ufficiali in coltura, effettuati nello Stato membro richiedente, applicando per analogia le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, si sia constatato che la varietà non produce, in nessuna parte del territorio di tale Stato, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varietà comparabile ammessa nel territorio di detto Stato membro o se è notorio che la varietà, per natura e classe di maturità, non è atta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio di detto Stato membro. La domanda è presentata entro la fine del terzo anno di calendario successivo a quello dell'ammissione;

    c) qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle già indicate o che possono esserlo nel caso della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per ritenere che la varietà presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente.»

    (10) All'articolo 15, il paragrafo 3 è abrogato.

    (11) All'articolo 15, il paragrafo 4 è abrogato.

    (12) All'articolo 15, il paragrafo 5 è abrogato.

    (13) All'articolo 15, il paragrafo 6 è abrogato.

    (14) All'articolo 15, il paragrafo 7 è abrogato.

    (15) All'articolo 18, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

    «La pubblicazione indica chiaramente le varietà geneticamente modificate.»

    (16) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 19

    Se è accertato che la coltivazione di una varietà, iscritta nel catalogo comune delle varietà, possa in uno Stato membro, nuocere dal punto di vista fitosanitario alla coltivazione di altre varietà o specie, presentare un rischio per l'ambiente o per la salute umana, il suddetto Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 23, o 23 bis nel caso di una varietà geneticamente modificata, a vietare in tutto o in parte del suo territorio la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi, di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, questo divieto può essere fissato dallo Stato membro interessato nella domanda depositata sin dal momento della decisione definitiva che dovrà essere presa entro tre mesi secondo la procedura di cui all'articolo 23 o 23 bis se si tratta di una varietà geneticamente modificata.»

    (17) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 20 bis

    1. Secondo la procedura di cui all'articolo 23, possono essere stabilite condizioni specifiche per tener conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda i requisiti per la commercializzazione delle sementi trattate chimicamente.

    2. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura (*), secondo la procedura di cui all'articolo 23 sono stabilite condizioni specifiche per tener conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di specie e varietà adatte alle condizioni naturali locali e regionali e minacciate dall'erosione genetica.

    3. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 2 includono in particolare i seguenti punti:

    i) le specie e varietà vengono accettate conformemente alle disposizioni della presente direttiva. La procedura di accettazione ufficiale tiene conto di specifiche caratteristiche ed esigenze qualitative. In particolare si tiene conto dei risultati di valutazioni non ufficiali e delle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego nonché delle descrizioni dettagliate delle varietà e delle loro rispettive denominazioni, così come sono notificate agli Stati membri interessati, elementi che, se sufficienti, danno luogo all'esenzione dall'obbligo dell'esame ufficiale. Tali specie o varietà, in seguito alla loro accettazione, sono indicate come "varietà da conservazione" nel catalogo comune;

    ii) adeguate restrizioni quantitative.

    (*) GU L 159 del 28.6.1994, pag. 1.»

    (18) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 23 bis

    1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita al presente articolo, il presidente del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, in appresso denominato "comitato", di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, si rivolge al comitato.

    2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato emette il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza delle questioni sottoposte a esame. Il parere è emesso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato ad adottare su proposta della Commissione. All'atto delle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

    La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato.

    Qualora le misure previste non siano conformi al parere del comitato o in assenza di un parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera alla maggioranza qualificata.

    Se, trascorso il termine di tre mesi dal momento in cui è stato adito il Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.»

    (19) È aggiunto il seguente articolo:

    «Articolo 24 bis

    Secondo la procedura di cui all'articolo 23, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto concerne la conservazione delle risorse genetiche.»

    Articolo 7

    La direttiva 70/458/CEE è modificata come segue:

    (1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di ortaggi all'interno della Comunità.»

    (2) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 1 bis

    Ai fini della presente direttiva, per "commercializzazione" s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso.

    Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

    - la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

    - la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

    Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per le produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

    Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40.»

    (3) All'articolo 2, il paragrafo 1ter è abrogato.

    (4) L'articolo 4, è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    1. Gli Stati membri provvedono a che una varietà venga ammessa solo ove sia distinta, stabile e sufficientemente omogenea.

    Per la cicoria industriale la varietà deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.

    2. Nel caso di una varietà geneticamente modificata ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (*), la varietà è ammessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente.

    3. Tuttavia, se del materiale derivato da una varietà vegetale è destinato ad essere utilizzato come alimento o ingrediente alimentare rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, su nuovi alimenti o nuovi ingredienti alimentari (**), questi prodotti o ingredienti alimentari non devono:

    - presentare rischi per il consumatore;

    - indurre in errore il consumatore;

    - differire dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto i profilo nutrizionale.

    4. Nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche come specificato all'articolo 39 bis, paragrafo 2, lettere a) e b), gli Stati membri possono non rispettare i criteri di ammissione indicati al paragrafo 1, purché siano stabilite condizioni specifiche secondo la procedura prevista all'articolo 40, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 3, punti i) e ii).

    (*) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72).

    (**) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.»

    (5) All'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, l'ultima frase è completata come segue: «in relazione ai risultati di un esame ufficiale.»

    (6) All'articolo 7, dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «4. a) Nel caso di una varietà geneticamente modificata di cui all'articolo 4, paragrafo 4, deve essere effettuata una valutazione del rischio per l'ambiente analoga a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE.

    b) Le procedure atte a garantire che la valutazione del rischio per l'ambiente e di altri elementi pertinenti siano equivalenti a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE sono stabilite su proposta della Commissione con regolamento del Consiglio fondato sulla pertinente base giuridica del trattato. Finché tale regolamento non entrerà in vigore, le varietà geneticamente modificate sono accettate ai fini dell'inclusione in un catalogo nazionale soltanto dopo essere state ammesse alla commercializzazione conformemente alla direttiva 90/220/CEE.

    c) Gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE non sono più d'applicazione alle varietà geneticamente modificate una volta che sia entrato in vigore il regolamento menzionato alla precedente lettera b).

    d) I dati tecnico-scientifici per l'attuazione della valutazione del rischio ambientale sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 40.»

    (7) All'articolo 7, dopo il paragrafo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «5.a) Lo Stato membro deve garantire che una varietà destinata ad essere utilizzata per gli scopi previsto nel presente paragrafo possa essere ammessa solo se:

    - l'alimento o l'ingrediente alimentare sia già stato autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97, oppure se

    - le decisioni relative all'autorizzazione previste dal regolamento (CE) n. 258/97 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40 della presente direttiva.

    b) Nei casi previsti al secondo trattino della lettera a) del presente paragrafo, occorre tener conto dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e dei principi di valutazione previsti nel regolamento (CE) n. 258/97.

    c) I dati tecnico-scientifici per l'attuazione delle misure previste alla lettera b) del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 40 della presente direttiva.»

    (8) All'articolo 10, dopo il paragrafo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «5. Gli Stati membri vigilano affinché le varietà geneticamente modificate che sono state ammesse siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi provvedono inoltre affinché chiunque commercializzi tali varietà indichi chiaramente nel proprio catalogo di vendita che si tratta di specie geneticamente modificate.»

    (9) All'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

    «2. L'ammissione di una varietà può essere rinnovata per periodi determinati, ove sia giustificata l'importazione di mantenerne la coltura, o quest'ultima dovrebbe essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse genetiche e ove risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità, ovvero di criteri stabiliti in virtù dell'articolo 39 bis, paragrafi 3 e 4. Tranne nel caso delle risorse fitogenetiche ai sensi dell'articolo 39 bis, le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'ammissione.»

    (10) All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3. Relativamente alle varietà la cui ammissione è stata rinnovata in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, gli Stati membri possono consentire l'utilizzazione, sino al 30 giugno 1994, delle denominazioni utilizzate prima del rinnovo dell'ammissione.»

    (11) All'articolo 13 bis è aggiunto il seguente paragrafo 4:

    «4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40.»

    (12) All'articolo 16, paragrafo 1, secondo e terzo comma, le parole «dopo un periodo di due mesi» sono sostituite con «con effetto a partire».

    (13) All'articolo 17, i termini «dopo un periodo di due mesi» sono soppressi.

    (14) All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Uno Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 40 o 40 bis nel caso di varietà geneticamente modificate, a vietare l'impiego, in tutto o in parte del suo territorio, della varietà in questione o a prescrivere condizioni appropriate di coltivazione della varietà e, nel caso di cui alla lettera b), di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione:

    a) qualora sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie oppure

    b) qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle già indicate o che possono esserlo nel caso della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per ritenere che la varietà presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente.»

    (15) All'articolo 16, il paragrafo 3 è abrogato.

    (16) All'articolo 16, il paragrafo 4 è abrogato.

    (17) All'articolo 17, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

    «La pubblicazione indica chiaramente le varietà geneticamente modificate.»

    (18) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 18

    Se è accertato che la coltivazione di una varietà, iscritta nel catalogo comune delle varietà, possa in uno Stato membro, nuocere dal punto di vista fitosanitario alla coltivazione di altre varietà o specie, presentare un rischio per l'ambiente o per la salute umana, il suddetto Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 40, o 40 bis nel caso di una varietà geneticamente modificata, a vietare in tutto o in parte del suo territorio la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi, di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, questo divieto può essere fissato dallo Stato membro interessato nella domanda depositata sin dal momento della decisione definitiva che dovrà essere presa entro tre mesi secondo la procedura di cui all'articolo 40 o 40 bis se si tratta di una varietà geneticamente modificata.»

    (19) All'articolo 20, paragrafo 1, sono soppresse le parole «rispondono alle condizioni di cui all'allegato II».

    (20) All'articolo 20, paragrafo 1 bis, sono soppresse le parole «a meno che non soddisfino le condizioni di cui all'allegato II».

    (21) All'articolo 20, il paragrafo 4 è abrogato.

    (22) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 20 bis

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafi 1 e 1 bis, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:

    - le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e

    - le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.»

    (23) Alla fine dell'articolo 21 è aggiunta la seguente frase:

    «Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alla precedente lettera a) o b) si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.»

    (24) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 21 bis

    1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafi 1 e 1 bis, gli Stati membri possono autorizzare

    a) i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o di selezione;

    b) i costitutori e i loro rappresentanti insediati nel proprio territorio a commercializzare, per un periodo limitato, sementi di varietà per le quali è stata presentata una domanda di ammissione nel catalogo nazionale almeno in uno Stato membro e per la quale sono state presentate informazioni tecniche specifiche.

    2. Le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, delle autorizzazioni di cui alla lettera b), relative in particolare all'acquisizione dei dati, al tipo di dati, alla conservazione e alla denominazione della varietà e al contrassegno degli imballaggi sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40.

    3. Le autorizzazioni concesse, prima della data di adozione della presente direttiva dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1, rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.»

    (25) All'articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3. In deroga al paragrafo 1 gli Stati membri possono autorizzare i propri produttori a commercializzare piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie. Quando si applica questa disposizione, la specie, nonché le norme per la definizione della dimensione massima dei piccoli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura, sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 40.»

    (26) All'articolo 25, la fine del paragrafo 4 è sostituita dal testo seguente:

    «. . . chiusi nel proprio territorio. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40.»

    (27) All'articolo 26, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

    «1 bis. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi chiusi nel loro territorio. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40.»

    (28) All'articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Nei casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva è possibile disporre, secondo la procedura di cui all'articolo 40, che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di qualsiasi tipo o di sementi standard debbano recare un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso).

    Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40.»

    (29) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 28 bis

    Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.»

    (30) All'articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive comunitarie, per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.»

    (31) All'articolo 30, il paragrafo 3 è abrogato.

    (32) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 30 bis

    Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 20 bis, primo trattino, a condizione che:

    a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base,

    b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e

    c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

    - il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,

    - il numero di riferimento della partita,

    - il mese e l'anno della chiusura, oppure

    - il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale dei campioni ai fini della certificazione,

    - la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,

    - la varietà, indicata almeno in caratteri latini,

    - la dicitura "sementi pre-base",

    - il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria "sementi certificate".

    L'etichetta è di colore bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»

    (33) All'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Le sementi di ortaggi raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:

    - confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A) e B), conformemente a quanto prevede l'articolo 25, paragrafo 1, e

    - accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C).

    Le disposizioni di cui al primo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.»

    (34) L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 33

    1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base, certificate o standard che si manifestino nella Comunità e che non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 40, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole" o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

    2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale o l'etichetta del fornitore è quella prevista per la corrispondente categoria; per le sementi di varietà che non figurano nei cataloghi summenzionati, l'etichetta è di colore marrone. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.

    3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 40.»

    (35) All'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di ortaggi, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.»

    (36) All'articolo 35, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importati da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

    a) specie,

    b) varietà,

    c) categoria,

    d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

    e) paese speditore,

    f) importatore,

    g) quantitativi di sementi.

    Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40.»

    (37) È aggiunto il seguente articolo:

    «Articolo 39 bis

    1. Secondo la procedura di cui all'articolo 40, possono essere stabilite condizioni specifiche per tener conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda i requisiti per la commercializzazione delle sementi trattate chimicamente.

    2. Secondo la procedura di cui all'articolo 40, sono stabilite condizioni specifiche per tener conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di:

    a) specie e varietà coltivate in modo tradizionale in luoghi particolari e minacciate dall'erosione genetica, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1467/94;

    b) varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

    3. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 2 includono in particolare i seguenti punti:

    i) per quanto riguarda la lettera a), le specie e varietà vengono accettate conformemente alle disposizioni della presente direttiva. In particolare si tiene conto dei risultati di valutazioni non ufficiali e delle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego nonché delle descrizioni dettagliate delle varietà e delle loro rispettive denominazioni, così come sono notificate agli Stati membri interessati, elementi che, se sufficienti, danno luogo all'esenzione dall'obbligo dell'esame ufficiale. Tali specie o varietà, in seguito alla loro accettazione, sono indicate come "varietà da conservazione" nel catalogo comune;

    ii) per quanto riguarda le lettere a) e b), adeguate restrizioni quantitative.»

    (38) È aggiunto il seguente articolo:

    «Articolo 40 bis

    1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita al presente articolo, il presidente del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, in appresso denominato "comitato", di propria iniziativa o su richieste del rappresentante di uno Stato membro, si rivolge al comitato.

    2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato emette il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza delle questioni sottoposte a esame. Il parere è emesso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato ad adottare su proposta della Commissione. All'atto delle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

    La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato.

    Qualora le misure previste non siano conformi al parere del comitato o in assenza di un parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera alla maggioranza qualificata.

    Se, trascorso il termine di tre mesi dal momento in cui è stato adito il Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.»

    (39) È aggiunto il seguente articolo:

    «Articolo 41 bis

    1. Secondo la procedura di cui all'articolo 40, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:

    a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;

    b) le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 70/457/CEE del Consiglio e sono associate con specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate dall'erosione genetica;

    c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

    2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti punti:

    i) nel caso della lettera b) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;

    ii) nel caso della lettera b) pertinenti restrizioni quantitative.»

    (40) L'articolo 42 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 42

    Lo Stato membro che ne faccia richiesta può ottenere, previo esame di tale richiesta in base alla procedura definita all'articolo 40, di essere dispensato totalmente o parzialmente dall'obbligo di applicare la presente direttiva a specie che non vengono correntemente riprodotte o commercializzate nel suo territorio, purché ciò non sia in contrasto con l'articolo 16, paragrafo 1, e con l'articolo 30, paragrafo 1.»

    Articolo 8

    1. Durante un periodo di transizione di non oltre quattro anni successivo all'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva gli Stati membri possono, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, punto C), lettere a) e b), della direttiva 66/401/CEE, consentire la commercializzazione di sementi di una generazione precedentemente ammessa.

    2. Inoltre, durante un periodo transitorio di non oltre quattro anni dall'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e in deroga all'articolo 3, punto 22, della presente direttiva, gli Stati membri possono, per quanto riguarda l'abrogazione del paragrafo 2, lettera a) dell'articolo 14 della direttiva 66/402/CEE, continuare a limitare la commercializzazione di sementi certificate di avena, orzo, riso, triticale, frumento o spelta alle sementi di prima riproduzione.

    3. Durante un periodo di transizione di non oltre quattro anni successivo all'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessario per conformarsi alla presente direttiva gli Stati membri che attualmente applicano restrizioni alla commercializzazione di sementi di miscugli conformemente alle disposizioni dell'attuale articolo 13 della direttiva 66/401/CEE possono, in deroga all'articolo 2, paragrafo 19, della presente direttiva, continuare a vietare la commercializzazione di miscugli di sementi di piante foraggere.

    Articolo 9

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla data di notificazione della stessa.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

    Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione tutte le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 10

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1998.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    W. MOLTERER

    (1) GU C 29 del 31.1.1994, pag. 1, e GU C 53 del 20.2.1998, pag. 8.

    (2) GU C 286 del 22.9.1997, pag. 36.

    (3) GU C 195 del 18.7.1994, pag. 36.

    (4) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10).

    (5) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE.

    (6) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE.

    (7) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 98/111/CE GU L 28 del 4.2.1998, pag. 42).

    (8) GU L 196 del 10.7.1969, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE.

    (9) GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

    (10) GU L 225 del 12.10.1970, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE.

    (11) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72).

    (12) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

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