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Document 31998L0076

Direttiva 98/76/CE del Consiglio del 1o ottobre 1998 che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali

GU L 277 del 14.10.1998, p. 17–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/76/oj

31998L0076

Direttiva 98/76/CE del Consiglio del 1o ottobre 1998 che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 14/10/1998 pag. 0017 - 0025


DIRETTIVA 98/76/CE DEL CONSIGLIO del 1° ottobre 1998 che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che le differenze tra le varie normative nazionali relative all'accesso alla professione di trasportatore su strada, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli rischiano di condurre a distorsioni di concorrenza;

(2) considerando che, nel quadro del funzionamento del mercato interno, occorre proseguire il processo di armonizzazione in tale settore, rafforzando le norme comuni previste dalla direttiva 96/26/CE (4);

(3) considerando che è necessario, di fronte all'evoluzione del mercato del trasporto di merci su strada, nonché alle esigenze connesse al funzionamento del mercato interno, estendere l'ambito di applicazione della direttiva 96/26/CE a talune categorie di trasportatori di merci su strada per conto di terzi che utilizzano veicoli con ridotta capacità di carico, come ad esempio i servizi di messaggeria, fatta salva una deroga specifica per le imprese di trasporto di merci che effettuano trasporti locali a corto raggio e che si avvalgono di veicoli il cui peso massimo autorizzato è compreso tra 3,5 e 6 t;

(4) considerando che, in materia di onorabilità, è necessario prevedere requisiti più rigorosi, anche per quanto riguarda la protezione dell'ambiente e la responsabilità professionale;

(5) considerando che, in materia di capacità finanziaria, è necessario, per evitare squilibri sul mercato, stabilire l'obbligo di disporre di capitale e di riserve a un livello minimo più elevato e rivedere ogni cinque anni la quotazione dell'euro rispetto alle monete nazionali che non partecipano alla terza fase dell'Unione monetaria;

(6) considerando che, per quanto concerne l'idoneità professionale, è necessario che i candidati trasportatori certifichino di avere un livello minimo armonizzato di formazione nelle medesime materie, che siano in possesso di un certificato, redatto in base ad un modello comparabile, che attesti la loro idoneità professionale, in particolare nel settore commerciale, ad un livello minimo armonizzato e in base a criteri di accertamento uniformi in tutti gli Stati membri; che è inoltre necessario, a questo scopo, armonizzare taluni aspetti organizzativi dell'esame;

(7) considerando che rimane impregiudicato il diritto degli Stati membri di organizzare, per i candidati aventi residenza normale nel loro territorio che sostengono per la prima volta gli esami di idoneità professionale, corsi obbligatori di preparazione;

(8) considerando che di conseguenza i livelli di conoscenze considerati per il rilascio del certificato di idoneità professionale, fatte salve le disposizioni della direttiva 96/26/CE, divergono da uno Stato membro all'altro; che, tenuto conto di tali divergenze, le misure nazionali possono dunque variare considerevolmente nell'ambito del quadro definito nell'allegato I della suddetta direttiva, in particolare per quanto attiene alla qualificazione dei trasportatori, alla qualità del servizio ed alla sicurezza stradale;

(9) considerando che occorre ammettere che, per un periodo limitato e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possano sottoporre ad un esame supplementare le persone che precedentemente non hanno mai ottenuto un certificato di idoneità professionale in uno Stato membro, ma che hanno superato l'esame di idoneità professionale in uno Stato membro allorché avevano la residenza normale in un altro Stato membro in cui intendono esercitare per la prima volta la professione di trasportatore stradale; che tale esame supplementare deve vertere su settori nei quali gli aspetti nazionali della professione divergono da quelli dello Stato membro in cui hanno superato l'esame, in particolare gli aspetti specifici di natura commerciale, sociale, fiscale e tecnica o quelli connessi all'organizzazione del mercato ed al diritto societario;

(10) considerando che è necessario introdurre una disposizione transitoria riguardante l'applicazione della direttiva 96/26/CE per l'Austria, la Finlandia e la Svezia;

(11) considerando che è necessario valutare periodicamente se i trasportatori autorizzati soddisfano ancora i requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale;

(12) considerando che è necessario che gli Stati membri introducano sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai fini del funzionamento del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/26/CE è così modificata:

1) All'articolo 1, paragrafo 2:

- il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- "professione di trasportatore di merci su strada", l'attività di un'impresa che esegue, mediante un autoveicolo oppure un insieme di veicoli, il trasporto di merci per conto di terzi;»

- è aggiunto il trattino seguente:

«- per "residenza normale" si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.

Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.»

2) All'articolo 2:

- il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La presente direttiva non si applica alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada con autoveicoli o insiemi di veicoli il cui peso massimo autorizzato non supera le 3,5 tonnellate. Gli Stati membri possono tuttavia abbassare detto limite per tutte o alcune categorie di trasporti.»;- al paragrafo 2, il testo attuale diventa la lettera a) ed è aggiunta la seguente lettera:

«b) per quanto concerne le imprese di trasporto su strada di merci che utilizzano veicoli il cui peso massimo autorizzato è compreso fra 3,5 t e 6 t, gli Stati membri, dopo averne informato la Commissione, possono esonerare dall'applicazione di tutte le disposizioni della presente direttiva o di parte di esse le imprese che effettuano esclusivamente trasporti locali di scarsa incidenza sul mercato dei trasporti a causa dei limitati tragitti percorsi.»

3) All'articolo 3:

- al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) siano state condannate per infrazioni gravi alle normative in vigore riguardanti:

- le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione, oppure

- l'attività di trasporto su strada di merci o di viaggiatori e in particolare il periodo di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli, la protezione dell'ambiente e le altre norme in materia di responsabilità professionale;»

- al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) L'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 9 000 euro per un veicolo e a 5 000 euro per ogni veicolo supplementare.

Ai fini della presente direttiva, la quotazione dell'euro rispetto alle monete nazionali che non partecipano alla terza fase dell'Unione monetaria viene fissata ogni cinque anni. I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo di ottobre, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno seguente.»;- al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:

«d) Ai fini delle lettere a), b) e c), l'autorità competente può accettare o imporre come prova la conferma o assicurazione di una banca o di un altro istituto adeguatamente qualificato. Tale conferma o assicurazione può consistere in una garanzia bancaria, eventualmente sotto forma di deposito cauzionale o di garanzia, o in qualsiasi altro strumento analogo.»;- il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. a) Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso delle conoscenze corrispondenti al livello di formazione previsto nell'allegato I nelle materie ivi elencate. Tale idoneità è accertata tramite il superamento di un esame scritto obbligatorio che può essere completato da un esame orale, secondo la formula indicata nell'allegato I, organizzati dall'autorità o dall'organo designato a tal fine dallo Stato membro.

b) Gli Stati membri possono esentare dall'esame i candidati che comprovino un'esperienza pratica di almeno cinque anni a livello dirigenziale in un'impresa di trasporti, a condizione che tali candidati superino un esame di controllo le cui modalità sono stabilite dagli Stati membri in base all'allegato I.

c) Gli Stati membri possono esentare i titolari di taluni diplomi d'istruzione superiore o tecnica comprovanti una buona conoscenza delle materie elencate nell'allegato I, che essi specificano a tale scopo, dall'esame nelle materie richieste per tali diplomi.

d) Un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organo di cui alla lettera a) deve essere esibito come prova dell'idoneità professionale. Tale attestato è redatto in base al modello che figura nell'allegato I bis.

e) Per i candidati che intendono dirigere in maniera continuativa ed effettiva imprese che effettuano unicamente trasporti nazionali, gli Stati membri possono prevedere che le conoscenze di cui tener conto per attestare la competenza professionale vertano unicamente sulle materie relative ai trasporti nazionali. In tal caso, l'attestato di idoneità professionale, il cui modello figura nell'allegato I bis, indicherà che il detentore è abilitato esclusivamente a dirigere in maniera continuativa ed effettiva imprese che effettuano unicamente trasporti all'interno dello Stato membro che ha rilasciato l'attestato stesso.

f) Previa consultazione della Commissione, uno Stato membro può esigere che le persone fisiche titolari di un attestato di idoneità professionale rilasciato dall'autorità competente di un altro Stato membro dopo il 1° ottobre 1999 mentre la persona aveva la sua residenza normale nel primo Stato membro sia sottoposto ad un esame supplementare organizzato dall'autorità o dall'organo a tal fine designati dal primo Stato membro. L'esame supplementare riguarda le conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada nel primo Stato membro.

Il presente punto è applicabile per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° ottobre 1999. Tale periodo può essere prorogato di un periodo massimo di cinque anni ad opera del Consiglio, che delibera su proposta della Commissione in base alle norme del trattato. Essa si applica unicamente alle persone fisiche che al momento dell'ottenimento del certificato di idoneità professionale, alle condizioni di cui al primo comma, non avevano ancora mai ottenuto il suddetto certificato in uno Stato membro.»

4) All'articolo 5:

- al paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:

«- al 1° gennaio 1995, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia»;- al paragrafo 2, primo comma è aggiunto il seguente trattino dopo il trattino che comincia con i termini «- dopo il 2 ottobre 1989»:

«- dopo il 31 dicembre 1994 e prima del 1° gennaio 1997 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia»;- al paragrafo 2 è aggiunto il seguente trattino alla fine del primo comma, dopo il trattino che comincia con le parole «- il 1° luglio 1992»:

«- il 1° gennaio 1997 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia»;- è inserito il paragrafo seguente:

«3. a) Tutte le imprese autorizzate ad esercitare il trasporto su strada anteriormente al 1° ottobre 1999 devono conformarsi, per quanto concerne il parco veicoli da esse utilizzati a tale data, alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, entro il 1° ottobre 2001.

Tali imprese devono tuttavia soddisfare le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3 per ogni aumento del parco veicoli successivo al 1° ottobre 1999.

b) Le imprese che esercitano il trasporto su strada di merci anteriormente al 1° ottobre 1999 utilizzando veicoli il cui peso massimo autorizzato è compreso tra 3,5 t e 6 t devono conformarsi alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3 entro il 1° ottobre 2001.»

5) All'articolo 6, paragrafo 1, sono inseriti i seguenti commi:

«Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti si assicurino periodicamente, per lo meno ogni cinque anni, che le imprese continuino a soddisfare i requisiti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.

Se la capacità finanziaria non esiste al momento della valutazione, ma la situazione economica globale dell'impresa lascia prevedere che il requisito della capacità finanziaria sia di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, le autorità competenti possono autorizzare un termine supplementare, non superiore a un anno.»

6) All'articolo 7:

- al paragrafo 1, anziché «. . . infrazioni gravi o infrazioni minori e ripetute» leggasi «infrazioni»;

- l'attuale paragrafo 2 è soppresso e l'attuale paragrafo 3 diventa il nuovo paragrafo 2.

7) All'articolo 8:

- al paragrafo 2, i termini «o di assenza di precedente fallimento» sono soppressi;

- al paragrafo 4, l'ultima frase è soppressa.

8) All'articolo 10, paragrafo 3, la data del 1° gennaio 1990 è sostituita da quella indicata all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma della presente direttiva.

9) Dopo l'articolo 10, sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 10 bis

Gli Stati membri stabiliscono il sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10 ter

A decorrere dal 1° ottobre 1999 gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente dell'idoneità professionale gli attestati conformi al modello che figura nell'allegato I bis, rilasciati dall'autorità o dall'organo designato a tale scopo da qualsiasi altro Stato membro.»

10) L'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente direttiva ed è inserito l'allegato I bis che figura nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° ottobre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° ottobre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

C. EINEM

(1) GU C 95 del 24. 3. 1997, pag. 66 e GU C 324 del 25. 10. 1997, pag. 6.

(2) GU C 287 del 22. 9. 1997, pag. 21.

(3) Parere del Parlamento europeo del 17 luglio 1997 (GU C 286 del 22. 9. 1997, pag. 224), posizione comune del Consiglio del 17 marzo 1998 (GU C 161 del 27. 5. 1998, pag. 12) e decisione del Parlamento europeo del 17 giugno 1998 (GU C 210 del 6. 7. 1998).

(4) GU L 124 del 23. 5. 1996, pag. 1.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

I. ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4

Le conoscenze da prendere in considerazione per l'accertamento dell'idoneità professionale da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco rispettivamente per il trasporto su strada di merci e per il trasporto su strada di viaggiatori. In esse, i candidati autotrasportatori devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per dirigere un'impresa di trasporti.

Il livello minimo, indicato in appresso, non può essere inferiore al livello 3 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato della decisione 85/368/CEE (1), vale a dire al livello raggiunto con una formazione acquisita nel corso dell'istruzione obbligatoria completata sia da una formazione professionale e una formazione tecnica complementare, sia da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.

(1) Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU L 199 del 31. 7. 1985, pag. 56).

A. Elementi di diritto civile

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;

2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;

Trasporti su strada di merci

3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o da ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;

4) conoscere le disposizioni della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;

Trasporti su strada di viaggiatori

5) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati ai passeggeri o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti di tale reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

B. Elementi di diritto commerciale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento;

2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione ed il funzionamento.

C. Elementi di diritto sociale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere il ruolo ed il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);

2) conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;

3) conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporti su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);

4) conoscere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 (1), nonché del regolamento (CEE) n. 3821/85 (2), e le misure pratiche per l'attuazione di tali regolamenti.

(1) Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1).

(2) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/97 della Commissione (GU L 154 del 12. 6. 1997, pag. 21).

D. Elementi di diritto tributario

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:

1) all'IVA per i servizi di trasporto;

2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;

3) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi ed ai diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;

4) alle imposte sui redditi.

E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;

2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.) nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano;

3) sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;

4) essere in grado di leggere e di interpretare un conto dei ricavi;

5) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;

6) essere in grado di redigere un bilancio;

7) conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;

8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa, e organizzare programmi di lavoro, ecc.;

9) conoscere i principi degli studi di mercato ("marketing"), della promozione della vendita dei servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, ecc.;

10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;

11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;

Trasporti su strada di merci

12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;

13) conoscere le varie categorie dei soggetti ausiliari del trasporto, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto;

Trasporti su strada di viaggiatori

14) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di viaggiatori;

15) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di viaggiatori.

F. Accesso al mercato

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli ed alle sanzioni;

2) conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;

3) conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporti su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli;

Trasporti su strada di merci

4) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli ed alla logistica;

5) conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione;

Trasporti su strada di viaggiatori

6) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di viaggiatori;

7) conoscere le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto e essere in grado di elaborare programmi di trasporto.

G. Norme tecniche e gestione tecnica

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le norme relative ai pesi ed alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;

2) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);

3) conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione ed al controllo tecnico degli autoveicoli;

4) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare per la lotta contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico;

5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;

Trasporti su strada di merci

6) conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);

7) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;

8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 94/55/CE (1), dalla direttiva 96/35/CE (2) e dal regolamento (CEE) n. 259/93 (3).

(1) Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12. 12. 1994, pag. 7). Direttiva modificata dalla direttiva 96/86/CE della Commissione (GU L 335 del 24. 12. 1996, pag. 43).

(2) Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (GU L 145 del 19. 6. 1996, pag. 10).

(3) Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6. 2. 1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/97 (GU L 22 del 24. 1. 1997, pag. 14).

9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti (ATP);

10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.

H. Sicurezza stradale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);

2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limiti di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);

3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;

4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni;

Trasporti su strada di viaggiatori

5) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.

II. PROCEDURA D'ESAME

1. Gli Stati membri organizzano un esame scritto obbligatorio che possono completare con un esame orale per verificare se i candidati trasportatori su strada possiedono il livello di conoscenze richiesto al punto I nelle materie ivi indicate e, in particolare, la capacità di utilizzare gli strumenti e le tecniche ad esse correlati e di svolgere i compiti direttivi e di coordinamento previsti.

a) L'esame scritto obbligatorio si compone di due prove, ossia:

- domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro risposte alternative o domande a risposta diretta, o una combinazione delle due formule;

- esercizi/studi di casi scritti.

La durata minima di ciascuna delle due prove è di due ore.

b) Qualora venga organizzato un esame orale, gli Stati membri possono subordinare la partecipazione a detto esame al superamento dell'esame scritto.

2. Se gli Stati membri organizzano anche un esame orale, essi devono prevedere, per ciascuna delle tre prove, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 25 % né superiore al 40 % del punteggio complessivo attribuibile.

Se gli Stati membri organizzano unicamente un esame scritto, essi devono prevedere, per ciascuna prova, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 40 % né superiore al 60 % del punteggio complessivo attribuibile.

3. Per l'insieme delle prove i candidati devono ottenere una media di almeno il 60 % del punteggio complessivo attribuibile e la percentuale di punti ottenuti in una prova non deve essere inferiore al 50 % del punteggio totalizzabile. Unicamente per una prova uno Stato membro può ridurre la percentuale da 50 % a 40 %.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO I bis

COMUNITÀ EUROPEA

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(Cartoncino di colore beige - formato: DIN A4)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

Siga dello Stato membro interessato (1)

Denominazione dell'autorità o dell'organismo competente (2)

ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO NAZIONALE

[E INTERNAZIONALE] (3) SU STRADA DI MERCI [VIAGGIATORI] (3)

N. . . .

(2) attesta

a) che (4)

nato/a a il

ha superato le prove dell'esame (anno: ; sessione: ) (5) organizzato per ottenerel'attestato di idoneità per il trasporto nazionale [e intenazionale] (3) su strada di merci [viaggiatori] (3)conformemente alle disposizioni di (6)

b) che la persona di cui alla lettera a) è abitata a far valere la sua idoneità professionale nell'ambito di un'impresa di trasporto di merci [di viaggiatori] (3) su strada:

- che effettua unicamente trasporti nazionali nello Stato membro che ha rilasciato l'attestato (3);

- che effettua trasporti internazionali (3).

Il presente attestato costituisce la prova sufficiente dell'idoneità professionale di cui all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Rilasciato a il

(7).

(1) Siga dello Stato: (B) Belgio, (DK) Danimarca, (D) Germania, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (L) Lussemburgo, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (P) Portogallo, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

(2) Autorità od organismo preventivamente designato a tale scopo da ciascuno Stato membro della Comunità europea per rilasciare il presente attestato.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Cognome e nomi; luogo e data di nascita.

(5) Identificazione dell'esame.

(6) Riferimento alle disposizioni di diritto interno adottate in materia conformemente alla direttiva summenzionata.

(7) Timbro e firma dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia l'attestato.»

>FINE DI UN GRAFICO>

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