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Document 31998L0072
Directive 98/72/EC of the European Parliament and of the Council of 15 October 1998 amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners
Direttiva 98/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 ottobre 1998 che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
Direttiva 98/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 ottobre 1998 che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
GU L 295 del 4.11.1998, p. 18–30
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No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; abrog. impl. da 32008R1333
Direttiva 98/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 ottobre 1998 che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
Gazzetta ufficiale n. L 295 del 04/11/1998 pag. 0018 - 0030
DIRETTIVA 98/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1998 che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, considerando che, successivamente all'adozione della direttiva 95/2/CE (5), vi sono state innovazioni tecniche nel settore degli additivi alimentari; considerando che la direttiva 95/2/CE dovrebbe essere modificata per tener conto di tali innovazioni; considerando che prima dell'adozione di misure tali da incidere sulla salute dei consumatori è stato consultato il comitato scientifico dell'alimentazione umana, istituito con la decisione 74/234/CEE (6); considerando che la direttiva 95/38/CE del Consiglio, del 17 luglio 1995, che modifica gli allegati I e II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che fissa un primo elenco di quantità massime (7), prevede disposizioni specifiche per quanto riguarda il tiabendazolo; che la voce tiabendazolo dovrebbe ora essere soppressa, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 95/2/CE è modificata come segue: 1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. La presente direttiva è una direttiva specifica che rientra nella direttiva globale di cui all'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE e si applica agli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Essa non si applica agli enzimi diversi da quelli menzionati negli allegati.»;2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Possono essere utilizzate nei prodotti alimentari per i fini menzionati nell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, soltanto le sostanze elencate negli allegati I, III, IV e V.»;3) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Nei prodotti alimentari sono consentiti gli additivi alimentari elencati nell'allegato I per gli scopi di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, ad eccezione dei prodotti alimentari elencati nell'allegato II, secondo il principio "quanto basta".»;4) all'articolo 2, il quinto trattino della lettera a) del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «- latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato), pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera pastorizzata.»;5) all'articolo 2, l'undicesimo trattino del paragrafo 3 della lettera a) è sostituito dal testo seguente: «- pasta essiccata, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche, a norma della direttiva 89/398/CEE.»;6) le tabelle degli allegati sono modificate secondo le disposizioni contenute nell'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri modificano, se necessario, le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative al fine di: - autorizzare gli scambi dei prodotti conformi alla presente direttiva, al più tardi entro il 4 maggio 2000; - vietare gli scambi di prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 4 novembre 2000. Tuttavia i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1998. Per il Parlamento europeo Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il Presidente C. EINEM (1) GU C 76 dell'11. 3. 1997, pag. 34 e GU C 77 del 12. 3. 1998, pag. 7. (2) GU C 75 del 10. 3. 1997, pag. 1. (3) Parere del Parlamento europeo del 23 ottobre 1997 (GU C 339 del 10. 11. 1997, pag. 1), posizione comune del Consiglio del 23 marzo 1998 (GU C 161 del 27. 5. 1998, pag. 29) e decisione del Parlamento europeo del 15 luglio 1998 (GU C 292 del 21. 9. 1998). Decisione del Consiglio del 28 settembre 1998. (4) GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 10. 9. 1994, pag. 1). (5) GU L 61 del 18. 3. 1995, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 96/85/CE (GU L 86 del 28. 3. 1997, pag. 4). (6) GU L 136 del 20. 5. 1974, pag. 1. (7) GU L 197 del 22. 8. 1995, pag. 14. ALLEGATO 1. All'allegato I sono aggiunti i seguenti additivi: >SPAZIO PER TABELLA> 2. All'allegato II: a) l'elenco degli additivi e i livelli massimi per «Confetture, gelatine, marmellate citate nella direttiva 79/693/CEE ed altre simili creme di frutta da spalmare, compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico» è completato come segue: >SPAZIO PER TABELLA> b) la tabella riguardante «Panna sterilizzata, pastorizzata e UHT, panna a basso contenuto calorico e panna pastorizzata a basso contenuto in grasso» è sostituita dal testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> c) la definizione di «Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati» è modificata come segue: «Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati; frutta ed ortaggi non lavorati preconfezionati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non lavorate e sbucciate»; d) la tabella riguardante «Oli e grassi di origine animale e vegetale, non emulsionati (esclusi gli oli vergini e gli oli d'oliva)»: >SPAZIO PER TABELLA> e) l'elenco degli additivi e il livello massimo per «Mozzarella e formaggio ottenuti dal siero di latte» è completato come segue: >SPAZIO PER TABELLA> f) l'elenco degli additivi e il livello massimo per gli «Ortofrutticoli conservati in recipienti» è completato come segue: >SPAZIO PER TABELLA> g) l'elenco degli additivi e il livello massimo per «Gehakt» è completato come segue: >SPAZIO PER TABELLA> h) alla fine dell'allegato è aggiunta la seguente tabella: >SPAZIO PER TABELLA> 3. All'allegato III, parte A: a) I livelli massimi riguardanti «olive e preparazioni a base di olive», «salse emulsionate con contenuto in grassi pari o superiore al 60 %», «salse emulsionate con contenuto in grassi inferiore al 60 %», sono sostituiti dai livelli massimi seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> b) alla fine di questa parte è aggiunta la seguente tabella: >SPAZIO PER TABELLA> 4. All'allegato III, parte B: a) la presentazione dei prodotti alimentari e livelli massimi seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> via letta come segue: >SPAZIO PER TABELLA> b) il livello massimo per la voce «Zuccheri ai sensi della direttiva 73/437/CEE tranne lo sciroppo di glucosio, disidratato o no» è sostituita dal livello massimo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> c) i seguenti prodotti alimentari e livelli massimi: >SPAZIO PER TABELLA> sono sostituiti dai seguenti prodotti alimentari e livelli massimi: >SPAZIO PER TABELLA> d) alla fine di questa parte sono aggiunti i seguenti prodotti alimentari e livelli massimi: >SPAZIO PER TABELLA> 5. All'allegato III, parte C: a) alla tabella relativa all'additivo E 234 è aggiunto il seguente prodotto alimentare e livello massimo: >SPAZIO PER TABELLA> b) agli additivi E 251 ed E 252 sono aggiunti i seguenti prodotti alimentari e livelli massimi: >SPAZIO PER TABELLA> c) agli additivi E 280, E 281, E 282 ed E 283 sono aggiunti i seguenti prodotti alimentari e livelli massimi: >SPAZIO PER TABELLA> d) è soppressa la seguente tabella: >SPAZIO PER TABELLA> 6. Nella tabella di cui all'allegato III, parti B e D, la definizione «patate granulate disidratate» nella colonna dei prodotti alimentari è sostituita dalla definizione «patate disidratate». 7. Nell'allegato IV: a) la definizione «tè solubile in polvere» nella tabella relativa all'additivo E 297 (acido fumarico) e il livello massimo di 1 g/l sono sostituiti dalla definizione «prodotti solubili per la preparazione di tè aromatizzato e infusioni d'erbe con livello massimo di 1 g/kg»; b) la tabella relativa agli additivi da E 338 a E 452 è sostituita dalla seguente tabella: >SPAZIO PER TABELLA> c) è aggiunto il seguente additivo: >SPAZIO PER TABELLA> d) la definizione «Minarina» relativa all'additivo E 385 è modificata come segue: >SPAZIO PER TABELLA> e) all'additivo E 405 sono aggiunti il prodotto alimentare e il livello massimo seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> f) la definizione contenuta nella terza colonna della dodicesima sezione relativa all'additivo E 442 è modificata come segue: «Cacao e prodotti di cioccolato menzionati nella direttiva 73/241/CEE, incluse le farciture» «Confetterie a base di tali prodotti»; g) all'additivo E 445 sono aggiunti i seguenti prodotti alimentari e livelli massimi: >SPAZIO PER TABELLA> h) agli additivi E 473 ed E 474 sono aggiunti i seguenti prodotti alimentari e livelli massimi: >SPAZIO PER TABELLA> i) la definizione «Creme da spalmare e condimenti con contenuto di grassi ridotto o molto ridotto» relativa all'additivo E 476 è modificata come segue: >SPAZIO PER TABELLA> j) sono aggiunti i seguenti prodotti alimentari e livelli massimi relativi agli additivi da E 551 a E 559: >SPAZIO PER TABELLA> k) la definizione «formaggio duro a fette e formaggio fuso a fette» relativa agli additivi E 551-E 559 è modificata come segue: >SPAZIO PER TABELLA> l) all'additivo E 900 sono aggiunti il prodotto alimentare e il livello massimo seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> m) agli additivi E 901, E 902, E 903 e E 904 sono aggiunti i prodotti alimentari e livelli massimi seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> n) agli additivi E 912 e E 914 sono aggiunti i prodotti alimentari e livelli massimi seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> o) all'additivo E 957 sono aggiunti i prodotti alimentari e livelli massimi seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> p) la definizione «margarina, minarina» relativa all'additivo E 959 è modificata come segue: >SPAZIO PER TABELLA> q) all'additivo E 999 sono aggiunti il prodotto alimentare e il livello massimo seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> r) è aggiunta la tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> s) è aggiunta la tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 8. All'allegato V, è aggiunta la tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 9. All'allegato VI: a) il primo paragrafo della nota introduttiva è sostituito dal testo seguente: «I preparati e gli alimenti per lo svezzamento per lattanti e per la prima infanzia possono contenere le sostanze E 414 (gomma d'acacia, gomma arabica) e E 551 (diossido di silicio) risultanti dall'aggiunta di preparazioni nutrienti contenenti al massimo 150 g/kg di E 414 e non più di 10 g/kg di E 551, nonché della sostanza E 421 (mannitolo) utilizzata come supporto della vitamina B 12 (non meno di una parte di vitamina B 12 per 1 000 parti di mannitolo). La presenza della sostanza E 414 nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 10 mg/kg. I preparati e gli alimenti per lo svezzamento per lattanti e per la prima infanzia possono contenere la sostanza E 301 (ascorbato di sodio), utilizzato a livello QB negli agenti di rivestimento di preparazioni nutrienti contenenti acidi grassi polinsaturi. La presenza della sostanza E 301 nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 75 mg/l.»; b) all'allegato VI, parte 1, la nota 2 è sostituita dal testo seguente: «2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472 c ed E 473, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.»; c) alla parte 1 è aggiunta la tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> d) alla parte 2, la nota 2 è sostituita dal testo seguente: «2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472 c e E 473, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.»; e) alla parte 2 è aggiunta la tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> f) alla parte 3, è aggiunta la tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> g) alla parte 4 è aggiunta la tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA>