Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0056

    Direttiva 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

    GU L 226 del 13.8.1998, p. 16–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/06/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/56/oj

    31998L0056

    Direttiva 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

    Gazzetta ufficiale n. L 226 del 13/08/1998 pag. 0016 - 0023


    DIRETTIVA 98/56/CE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    (1) considerando che la produzione di piante ornamentali occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità;

    (2) considerando che il conseguimento di risultati soddisfacenti nella coltivazione di piante ornamentali dipende in ampia misura dalla qualità e dallo stato sanitario dei materiali utilizzati per la loro moltiplicazione;

    (3) considerando che l'adozione di requisiti armonizzati a livello comunitario consentirà agli acquirenti di procurarsi in tutta la Comunità materiali di moltiplicazione sani e di buona qualità;

    (4) considerando che tali requisiti armonizzati, nella misura in cui riguardano lo stato fitosanitario, devono essere coerenti con la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (4);

    (5) considerando che è opportuno emanare norme comunitarie per tutti i generi e tutte le specie di piante ornamentali nella Comunità, ad eccezione di quelli oggetto del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (5);

    (6) considerando che, fatte salve le disposizioni fitosanitarie contemplate dalla direttiva 77/93/CEE, non è opportuno applicare le norme comunitarie relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione, qualora si comprovi che tali materiali e tali piante sono destinati all'esportazione verso i paesi terzi, poiché le norme ivi vigenti possono essere diverse da quelle contenute nella presente direttiva;

    (7) considerando che per determinare le norme fitosanitarie e di qualità per particolari generi e specie di piante ornamentali occorrono lunghi e accurati esami tecnici e scientifici; che sarebbe quindi necessario istituire una procedura per la fissazione delle suddette norme;

    (8) considerando che spetta anzitutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione garantire che i loro prodotti rispondono alle condizioni fissate dalla presente direttiva;

    (9) considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono garantire, con controlli ed ispezioni, che i fornitori soddisfano le suddette condizioni;

    (10) considerando che, per garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle norme stabilite nella presente direttiva, dovrebbero essere istituite misure comunitarie di controllo;

    (11) considerando che l'acquirente di materiali di moltiplicazione ha interesse che sia nota la denominazione delle varietà o dei gruppi di piante e che ne sia salvaguardata l'identità;

    (12) considerando che le caratteristiche specifiche proprie dell'industria che opera nel settore delle piante ornamentali costituiscono un fattore di complicazione; che, pertanto, l'obiettivo sopra enunciato può essere realizzato al meglio garantendo che la varietà è comunemente nota oppure, se si tratta di varietà o di gruppi di piante, rendendo disponibile una descrizione elaborata e conservata dal fornitore;

    (13) considerando che, per garantire l'identità e la regolare commercializzazione dei materiali di moltiplicazione, si devono adottare regole comunitarie relative alla separazione delle partite e ai contrassegni; che le etichette dovrebbero fornire le indicazioni necessarie per il controllo ufficiale e per l'informazione dei coltivatori;

    (14) considerando che, qualora si incontrino difficoltà momentanee di approvvigionamento, dovrebbe essere consentita la commercializzazione di materiali di moltiplicazione rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva;

    (15) considerando che si dovrebbe autorizzare la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione prodotti nei paesi terzi, a condizione beninteso che forniscano garanzie equivalenti sotto tutti gli aspetti a quelle dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e che siano conformi alle norme comunitarie;

    (16) considerando che, per armonizzare le modalità tecniche di esame applicate negli Stati membri e per confrontare i materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità con quelli prodotti nei paesi terzi, occorrerebbe effettuare prove comparative intese ad accertare la conformità dei materiali di moltiplicazione alle disposizioni della presente direttiva;

    (17) considerando che, per agevolare e rendere più efficace l'applicazione della presente direttiva, occorrerebbe affidare alla Commissione il compito di adottare le relative misure di applicazione; che tali misure dovrebbero essere adottate con una procedura che implichi una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno ad un comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

    (18) considerando che la direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali (6), stabilisce requisiti armonizzati a livello comunitario per garantire che in tutta la Comunità gli acquirenti ottengano materiali di moltiplicazione e piante ornamentali sani e di buona qualità;

    (19) considerando che gli Stati membri hanno incontrato difficoltà nell'interpretazione e nella trasposizione della suddetta direttiva;

    (20) considerando che si è ritenuto opportuno includere la suddetta direttiva nell'iniziativa SLIM (semplificazione legislativa per il mercato interno), che è stata avviata dalla Commissione nel maggio 1996;

    (21) considerando che il gruppo SLIM per le piante ornamentali ha formulato varie raccomandazioni volte a semplificare la suddetta direttiva; che tali raccomandazioni sono contenute nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'iniziativa SLIM;

    (22) considerando che tali raccomandazioni riguardano le persone da controllare a norma della suddetta direttiva, le specie oggetto di detta direttiva, l'identità varietale, i rapporti con la direttiva 77/93/CEE, nonché l'equivalenza dei paesi terzi;

    (23) considerando che, in seguito all'esame di tali raccomandazioni, è opportuno modificare alcune disposizioni della direttiva 91/682/CEE; che, considerato il numero di tali modifiche e per motivi di chiarezza, occorrerebbe procedere alla rifusione della direttiva in un nuovo testo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    TITOLO I

    AMBITO DI APPLICAZIONE

    Articolo 1

    1. La presente direttiva si applica alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di piante ornamentali all'interno della Comunità, fatte salve le norme sulla protezione della flora selvatica stabilite nel regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, le norme sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio stabilite nella direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o, se non disposto altrimenti nella presente direttiva o sulla base della medesima, le norme concernenti lo stato fitosanitario stabilite nella direttiva 77/93/CEE.

    2. La presente direttiva non si applica:

    - ai materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata la destinazione alle esportazioni in paesi terzi, qualora siano identificati come tali e sufficientemente isolati,

    - ai materiali i cui prodotti sono destinati a usi non ornamentali, se contemplati in altre normative comunitarie sulla loro commercializzazione.

    3. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, può essere deciso che alcuni o tutti i requisiti della presente direttiva non si applichino alle sementi di particolari specie o gruppi di piante, allorché esse siano destinate alla produzione di ulteriori materiali di moltiplicazione e non vi sia un particolare legame tra la qualità di dette sementi e la qualità dei materiali da esse ottenuti.

    TITOLO II

    DEFINIZIONI

    Articolo 2

    Ai fini della presente direttiva si intendono per:

    1) «Materiali di moltiplicazione»: i materiali di piante destinati alla:

    - moltiplicazione di piante ornamentali; o alla

    - produzione di piante ornamentali; tuttavia, in caso di produzione da piante intere, la presente definizione si applica soltanto nella misura in cui la pianta ornamentale risultante è destinata ad un'ulteriore commercializzazione.

    «Moltiplicazione»: riproduzione vegetativa o con altri mezzi;

    2) «Fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata professionalmente nella commercializzazione o nell'importazione di materiali di moltiplicazione;

    3) «Commercializzazione»: vendita o consegna ad un'altra persona da parte di un fornitore. La vendita comprende la merce disponibile o in giacenza, l'esposizione per la vendita, l'offerta alla vendita;

    4) «Organismo ufficiale responsabile»:

    a) l'autorità istituita o designata da uno Stato membro sotto il controllo del governo nazionale e responsabile per le prestazioni concernenti la qualità;

    b) l'autorità statale istituita:

    - a livello nazionale, o

    - a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali, entro i limiti stabiliti dalla costituzione dello Stato membro in questione.

    Gli organismi summenzionati possono, conformemente alla loro legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente direttiva e che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo a qualsiasi persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato che, in base al proprio statuto ufficialmente approvato, abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure da essi adottate.

    Inoltre, secondo la procedura di cui dall'articolo 17, può essere autorizzata qualsiasi altra persona giuridica, che agisce per conto dell'organismo di cui al punto a) e sotto l'autorità e il controllo di detto organismo, purché la persona giuridica non abbia interessi personali circa il risultato delle misure da essa adottate.

    Gli Stati membri notificano alla Commissione i loro organismi ufficiali responsabili. La Commissione trasmette questa informazione agli altri Stati membri;

    5) «Partita»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine.

    TITOLO III

    REQUISITI CUI DEVONO SODDISFARE I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

    Articolo 3

    1. I fornitori possono commercializzare materiali di moltiplicazione solamente se soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva.

    2. Il paragrafo 1 non si applica ai materiali di moltiplicazione destinati a:

    a) prove o scopi scientifici;

    b) lavori di selezione, oppure

    c) la salvaguardia della diversità genetica.

    3. Le modalità dettagliate di applicazione del paragrafo 2 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

    Articolo 4

    I materiali di moltiplicazione devono, se del caso, soddisfare i relativi requisiti fitosanitari stabiliti nella direttiva 77/93/CEE.

    Articolo 5

    1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4, i materiali di moltiplicazione, allorché sono commercializzati, devono:

    - essere sostanzialmente esenti, perlomeno all'ispezione visiva, da organismi nocivi tali da comprometterne la qualità, come pure da relativi indizi e sintomi tali da ridurne l'utilità;

    - essere sostanzialmente esenti da difetti tali da comprometterne la qualità come materiali di moltiplicazione;

    - avere vigore e dimensioni sufficienti per quanto riguarda il loro uso quali materiali di moltiplicazione;

    - nel caso delle sementi, avere una capacità germinativa soddisfacente;

    - se commercializzati con un riferimento alla varietà di cui all'articolo 9, avere un'identità e una purezza varietale soddisfacente.

    2. Ogni materiale di moltiplicazione che in base a indizi o sintomi apparenti non sia sostanzialmente esente da organismi nocivi, deve essere immediatamente sottoposto ad un trattamento appropriato o, se del caso, essere eliminato.

    3. Per i materiali di agrumi valgono inoltre le seguenti disposizioni:

    a) sono derivati da materiali iniziali che, al controllo, non presentavano alcun sintomo di virus, organismi simili ai virus o malattie;

    b) sono stati controllati risultando sostanzialmente esenti da detti virus, organismi simili ai virus o malattie sin dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo; e

    c) in caso di innesto, sono stati innestati su portinnesti non sensibili ai viroidi.

    4. Per i bulbi di fiori si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

    - i materiali di moltiplicazione sono derivati direttamente da materiali che, controllati nella fase di crescita, sono risultati sostanzialmente esenti da organismi nocivi e malattie, nonché dai relativi indizi e sintomi.

    5. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, per determinati generi o specie è possibile redigere una scheda che contenga requisiti aggiuntivi di qualità cui devono soddisfare i materiali di moltiplicazione quando vengono commercializzati. Detti generi o specie sono inseriti nella scheda solo se è provata la necessità di stabilire tali norme aggiuntive. Nel determinare tale necessità si applicano i seguenti criteri:

    - l'esistenza di problemi relativamente alla qualità dei materiali di moltiplicazione delle specie o dei generi in questione che possono essere risolti in modo soddisfacente solo attraverso disposizioni normative;

    - l'importanza economica dei materiali di moltiplicazione delle specie o dei generi in questione;

    - la coerenza con le norme internazionali in materia di parassiti oggetto di regolamentazione per i quali non è prevista la quarantena.

    TITOLO IV

    REQUISITI CUI DEVONO SODDISFARE I FORNITORI DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

    Articolo 6

    1. Fatto salvo il paragrafo 2, i fornitori sono ufficialmente registrati in relazione alle attività che intraprendono nell'ambito della presente direttiva. L'organismo ufficiale responsabile può consentire che i fornitori, che sono già registrati ai sensi della direttiva 77/93/CEE, vengano registrati ai fini della presente direttiva. Essi debbono tuttavia conformarsi ai requisiti della presente direttiva.

    2. Il paragrafo 1 non si applica ai fornitori la cui attività di commercializzazione è rivolta solo alle persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione. Tuttavia, essi devono conformarsi ai requisiti della presente direttiva.

    Articolo 7

    1. I fornitori che hanno intrapreso un'attività di produzione dei materiali di moltiplicazione devono:

    - identificare e controllare i punti critici del loro processo di produzione che influenzano la qualità dei materiali;

    - conservare, per esame su richiesta dell'organismo ufficiale responsabile, le informazioni sui controlli di cui al primo trattino;

    - prelevare, se necessario, campioni da analizzare in un laboratorio con impianti e conoscenze specialistiche adeguati;

    - assicurare che, durante la produzione, le partite di materiali di moltiplicazione siano identificabili separatamente.

    2. Qualora, nei locali di un fornitore che ha intrapreso un'attività di produzione dei materiali di moltiplicazione, si manifestasse uno degli organismi nocivi elencati nella direttiva 77/93/CEE o in qualsiasi altra disposizione adottata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, il fornitore riferisce all'organismo ufficiale responsabile e adotta tutte le misure stabilite da detto organismo.

    3. Allorché i materiali di moltiplicazione sono commercializzati i fornitori registrati tengono, per almeno dodici mesi, un registro delle vendite e degli acquisti.

    4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

    TITOLO V

    COMMERCIALIZZAZIONE ED ETICHETTATURA DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

    Articolo 8

    1. I materiali di moltiplicazione sono commercializzati in partite. Tuttavia, materiali di moltiplicazione di diverse partite possono essere commercializzati in un'unica consegna, purché il fornitore tenga un registro in cui sono indicati la composizione e l'origine delle singole partite.

    2. Allorché i materiali di moltiplicazione sono commercializzati devono essere accompagnati da un'etichetta o altro documento rilasciato dal fornitore.

    3. Le modalità relative all'etichetta o al documento di cui al paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17. Nel caso di commercializzazione di materiali di moltiplicazione rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione, i requisiti relativi all'etichettatura possono essere circoscritti ad un'adeguata informazione circa il prodotto. I requisiti relativi all'imballaggio dei materiali di moltiplicazione possono essere stabiliti secondo la medesima procedura.

    4. Il paragrafo 1 non si applica ai materiali di moltiplicazione commercializzati per persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione.

    Articolo 9

    1. I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati con un riferimento alla varietà solamente qualora la varietà in questione sia:

    - una varietà giuridicamente protetta da una privativa per i ritrovati vegetali ai sensi delle disposizioni relative alla protezione di nuove varietà, oppure

    - una varietà ufficialmente registrata, oppure

    - una varietà che è comunemente nota, oppure

    - una varietà iscritta in un elenco tenuto da un fornitore con la relativa descrizione dettagliata e la denominazione. Tali elenchi sono elaborati conformemente alle linee direttrici internazionali adottate laddove esse siano applicabili. Detti elenchi devono essere accessibili, su richiesta, all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato.

    2. Nei limiti del possibile ciascuna varietà deve avere la stessa denominazione in tutti gli Stati membri, conformemente alle modalità di applicazione che possono essere adottate secondo le disposizioni dell'articolo 17 oppure, in mancanza di queste, conformemente alle linee direttrici internazionali adottate.

    3. Qualora i materiali di moltiplicazione vengano commercializzati con un riferimento ad un gruppo di piante piuttosto che ad una varietà di cui al paragrafo 1, il fornitore indica il gruppo di piante in modo da evitare qualsiasi confusione con le denominazioni varietali.

    4. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, possono essere adottate disposizioni di applicazione supplementari riguardanti il paragrafo 1, quarto trattino.

    TITOLO VI

    MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CONFORMI A REQUISITI MENO RIGOROSI

    Articolo 10

    In caso di difficoltà passeggere, non risolvibili all'interno della Comunità, nell'approvvigionamento di materiali di moltiplicazione che rispondono ai requisiti della presente direttiva, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 17, disposizioni intese a sottoporre la commercializzazione di materiali di moltiplicazione a requisiti meno rigorosi.

    TITOLO VII

    MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE PRODOTTI IN PAESI TERZI

    Articolo 11

    1. Viene deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 17, se materiali di moltiplicazione prodotti in un paese terzo presentano garanzie equivalenti sotto ogni aspetto a quelle dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità ai sensi della presente direttiva.

    2. In attesa della decisione di cui al paragrafo 1, i materiali di moltiplicazione non possono essere importati da paesi terzi, a meno che il fornitore che effettua l'importazione assicuri prima dell'importazione stessa che i materiali da importare presentano garanzie equivalenti sotto ogni aspetto a quelle dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità ai sensi della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la qualità, l'identificazione e gli aspetti fitosanitari.

    3. L'importatore notifica agli organismi ufficiali responsabili i materiali importati a norma del paragrafo 2 e conserva i documenti che comprovano il suo contratto con il fornitore nel paese terzo.

    4. Le modalità di applicazione relative alla procedura da seguire e gli ulteriori requisiti cui devono soddisfare gli importatori possono essere stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17.

    TITOLO VIII

    MISURE DI CONTROLLO E DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 12

    1. Gli Stati membri esigono che i fornitori adottino tutte le disposizioni necessarie per garantire l'osservanza dei requisiti previsti dalla presente direttiva. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione siano oggetto di un controllo ufficiale effettuato:

    - almeno per sondaggio; e

    - almeno con riferimento alla commercializzazione rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione,

    destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni della presente direttiva. Gli Stati membri possono altresì prelevare campioni al fine di verificarne la conformità. Nell'effettuare la supervisione e il controllo gli organismi ufficiali responsabili devono poter accedere liberamente, a qualsiasi ora ragionevole, a tutti i locali degli stabilimenti dei fornitori.

    Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento delle disposizioni in materia di controllo previste nel presente articolo, unitamente ad ogni proposta appropriata che, se del caso, può riguardare anche la soppressione delle prescrizioni della presente direttiva relative alle vendite al dettaglio.

    2. Modalità dettagliate di applicazione concernenti le ispezioni ufficiali ai sensi della presente direttiva possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

    Articolo 13

    1. Qualora, in occasione del controllo ufficiale di cui all'articolo 12 o delle prove di cui all'articolo 14, si constati che i materiali di moltiplicazione non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, l'organismo ufficiale responsabile provvede affinché il fornitore adotti i provvedimenti correttivi appropriati o, qualora ciò non fosse possibile, vieta la commercializzazione di detti materiali di moltiplicazione nella Comunità.

    2. Qualora si constati che i materiali di moltiplicazione commercializzati da un determinato fornitore non rispondono ai requisiti di cui alla presente direttiva, lo Stato membro interessato provvede affinché nei confronti di tale fornitore siano adottati provvedimenti adeguati.

    3. Le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 2 vengono revocate non appena sia accertato con sufficiente certezza che i materiali di moltiplicazione che il fornitore intende commercializzare risponderanno in futuro ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.

    Articolo 14

    1. Se del caso, negli Stati membri vengono effettuate prove o analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali di moltiplicazione alle prescrizioni e alle condizioni della presente direttiva. La Commissione può far ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

    2. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, si può decidere in merito alla necessità di effettuare prove o analisi comunitarie agli stessi fini di cui al paragrafo 1. La Commissione può incaricare dell'ispezione delle prove comunitarie rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

    3. Le prove o analisi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono utilizzate per armonizzare i metodi tecnici di controllo dei materiali di moltiplicazione. Tali prove ed analisi formano oggetto di relazioni di attività, notificate alla Commissione e sottoposte al comitato di cui all'articolo 17.

    4. La Commissione provvede affinché, se necessario, le modalità di coordinamento, di realizzazione e di ispezione delle prove di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché le modalità di valutazione dei loro risultati siano adottate in seno al comitato di cui all'articolo 17. In caso di problemi connessi agli organismi contemplati della direttiva 77/93/CEE, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente, che deve essere inoltre consultato sui protocolli per le prove comunitarie, qualora tali prove riguardino organismi contemplati da detta direttiva 77/93/CEE. Le prove possono riguardare materiali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi.

    Articolo 15

    I materiali di moltiplicazione conformi alle prescrizioni della presente direttiva non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, la qualità, gli aspetti fitosanitari, l'etichettatura e l'imballaggio, oltre a quelle previste nella presente direttiva.

    Articolo 16

    Secondo la procedura di cui all'articolo 17, uno Stato membro, a sua richiesta e fatte salve alcune condizioni, può essere totalmente o parzialmente esentato da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva in relazione a materiali di moltiplicazione di certi generi o specie, la cui produzione è di infima importanza economica nel suo territorio, tranne qualora ciò sia contrario all'articolo 15.

    TITOLO IX

    PROCEDURE DEI COMITATI

    Articolo 17

    1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali», presieduto da un rappresentante della Commissione.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno di comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

    b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere formulato dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

    - la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

    - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

    4. Su richiesta del presidente o di uno Stato membro, il comitato può esaminare qualsiasi questione inerente al settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 18

    1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali, presieduto dal rappresentante della Commissione.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

    b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte.

    TITOLO X

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 19

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° luglio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 20

    1. La direttiva 91/682/CEE dev'essere abrogata con effetto dal 1° luglio 1999, fatto salvo l'obbligo per gli Stati membri inerente al termine per la trasposizione e l'attuazione di cui alla parte A dell'allegato della presente direttiva.

    2. I riferimenti alla direttiva abrogata 91/682/CEE si considerano fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nella parte B dell'allegato della presente direttiva.

    3. Le disposizioni di attuazione adottate ai sensi della direttiva 91/682/CEE continuano a produrre i loro effetti fintantoché non siano modificate o abrogate da nuove disposizioni di attuazione.

    Articolo 21

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    W. MOLTERER

    (1) GU C 50 del 17. 2. 1998, pag. 8.

    (2) GU C 104 del 6. 4. 1998, pag. 40.

    (3) GU C 157 del 25. 5. 1998, pag. 3.

    (4) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione (GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34).

    (5) GU L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione (GU L 140 del 30. 5. 1997, pag. 1).

    (6) GU L 376 del 31. 12. 1991, pag. 21.

    (7) GU L 365 del 31. 12. 1994, pag. 10.

    ALLEGATO

    PARTE A

    >SPAZIO PER TABELLA>

    PARTE B

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top