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Document 31998L0036

Direttiva 98/36/CE della Commissione del 2 giugno 1998 che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 167 del 12.6.1998, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/12/2006; abrog. impl. da 32006L0125

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/36/oj

31998L0036

Direttiva 98/36/CE della Commissione del 2 giugno 1998 che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 12/06/1998 pag. 0023 - 0024


DIRETTIVA 98/36/CE DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 1998 che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (1), come modificata dalla direttiva 96/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

sentito il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana in merito alle disposizioni che potrebbero avere conseguenze sulla salute pubblica,

considerando che i criteri essenziali di composizione degli alimenti a base di cereali e degli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini sono specificati rispettivamente negli allegati I e II della direttiva 96/5/CE della Commissione (3);

considerando che, in ragione della particolare composizione nutritiva e delle caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche del formaggio, qualora gli alimenti a base di formaggio e di altri ingredienti fossero prodotti rispettando il contenuto proteico di cui all'allegato II della direttiva 96/5/CE, essi presenterebbero un tenore di grassi troppo elevato e sarebbero di gusto sgradevole per i lattanti e i bambini;

considerando che pertanto deve essere ridefinito il contenuto proteico di tali prodotti;

considerando che le diverse tradizioni culinarie della Comunità hanno portato alla commercializzazione di salse utilizzate per accompagnare i pasti, le quali sono rilevanti dal punto di vista organolettico ma non dal punto di vista dell'apporto nutritivo; che pertanto non è necessario che per tali salse sia rispettato il contenuto proteico prescritto nell'allegato II;

considerando che negli allegati della direttiva 96/5/CE sono definiti i livelli massimi di alcune sostanze aggiunte a scopo nutritivo; che l'articolo 5 della direttiva 96/5/CE stabilisce che, qualora necessario, vengano fissati livelli massimi complementari a quelli già definiti;

considerando che la direttiva 96/5/CE deve essere modificata in conformità;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 96/5/CE sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano, entro il 31 dicembre 1998, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Dette disposizioni sono applicate in modo da:

- consentire il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1999;

- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.

(2) GU L 48 del 19. 2. 1997, pag. 20.

(3) GU L 49 del 28. 2. 1996, pag. 17.

ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 96/5/CE sono modificati nel modo seguente:

1) All'allegato II, sezione 1, sono inseriti i seguenti punti:

«1.3 bis Se nella denominazione di un prodotto salato fra gli altri ingredienti è menzionato il formaggio, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come pasto completo:

- le proteine di fonte lattiero-casearia non devono essere inferiori a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal);

- il tenore totale di proteine presenti nel prodotto, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4 bis I requisiti specificati ai punti da 1.1 a 1.4 incluso non si applicano alle salse presentate come accompagnamento dei pasti.

1.4 ter Gli alimenti dolci nella cui denominazione figurano prodotti lattiero-caseari come principali o unici ingredienti devono contenere almeno 2,2 g di proteine di fonte lattiero-casearia/100 kcal. I requisiti specificati ai punti da 1.1 a 1.4 non si applicano a tutti i restanti alimenti dolci.»

2) È aggiunto il seguente allegato VI:

«ALLEGATO VI

Limiti massimi per gli additivi consistenti in vitamine, minerali e oligoelementi negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

Il tenore degli elementi nutritivi è inteso per i prodotti pronti all'uso, commercializzati come tali o ricostituiti come da istruzioni del fabbricante, fatta eccezione per potassio e calcio il cui tenore si riferisce al prodotto così come messo in vendita.

>SPAZIO PER TABELLA>

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