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Document 31998L0025

Direttiva 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998 che modifica la direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo)

GU L 133 del 7.5.1998, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/25/oj

31998L0025

Direttiva 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998 che modifica la direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo)

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 07/05/1998 pag. 0019 - 0020


DIRETTIVA 98/25/CE DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1998 che modifica la direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che l'articolo 2, punto 1, della direttiva 95/21/CE (4) specifica che le «convenzioni» sono le convenzioni in vigore alla data di adozione della direttiva; che l'articolo 2, punto 2, specifica che «MOU» è il protocollo di intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella versione modificata alla data di adozione della direttiva;

(2) considerando che dopo l'adozione della direttiva 95/21/CE sono entrati in vigore emendamenti alla convenzione Solas 74, alla convenzione Marpol 73/78 e alla convenzione STCW 78; che gli ultimi emendamenti al MOU di Parigi sono entrati in vigore il 14 gennaio 1998; che ai fini della direttiva è opportuno applicare i predetti emendamenti;

(3) considerando che il codice internazionale di gestione della sicurezza che stabilisce norme per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento (codice ISM) adottato dall'Organizzazione marittima internazionale il 4 novembre 1993 e reso obbligatorio dal nuovo capitolo IX della convenzione Solas stabilisce un sistema di gestione della sicurezza applicabile tanto a bordo delle navi che a terra dalla società armatrice della nave e soggetto a verifica dell'amministrazione del paese in cui tale società ha fissato la sede delle sue attività;

(4) considerando che il codice ISM costituisce un contributo essenziale alla sicurezza marittima e alla protezione dell'ambiente marino nelle acque della Comunità;

(5) considerando che il codice ISM entra in vigore a livello internazionale il 1° luglio 1998 per tutte le navi passeggeri, petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse e imbarcazioni ultrarapide di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate;

(6) considerando che il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (5), è finalizzato ad un'applicazione vincolante ed anticipata delle disposizioni del codice ISM a tutti i traghetti roll-on/roll-off a prescindere dalla loro bandiera, in servizio da e per i porti europei;

(7) considerando che ritardi a livello internazionale nell'attuazione delle disposizioni del codice ISM da parte delle società armatrici e delle amministrazioni darebbero luogo a preoccupazioni sotto il profilo della sicurezza marittima e della tutela dell'ambiente;

(8) considerando che è pertanto necessario stabilire misure comunitarie specifiche per comprendere i casi in cui non vi sono a bordo certificati ISM; che tali misure debbono comprendere il fermo di qualsiasi nave sprovvista dei certificati rilasciati in base al codice ISM;

(9) considerando, tuttavia, che in assenza di altre carenze gravi che giustificano un fermo della nave, lo Stato membro interessato dovrebbe poter autorizzare la revoca del provvedimento di fermo qualora ciò fosse necessario per evitare la congestione del porto;

(10) considerando che in tal caso, a norma dell'articolo 11 della direttiva 95/21/CE, gli Stati membri devono introdurre misure ben coordinate per assicurare che alle navi autorizzate a lasciare il porto senza regolare certificazione ISM sia negato, fino al rilascio di certificati validi conformi al codice ISM, l'accesso a qualsiasi porto all'interno della Comunità, senza pregiudizio del paragrafo 6 del suddetto articolo;

(11) considerando che soltanto lo Stato che ha disposto il fermo può revocare il divieto di accesso ai porti comunitari; che tale Stato può accettare, se desidera, da un altro Stato membro, informazioni a riprova del fatto che la nave è provvista di certificati validi rilasciati in conformità del codice ISM;

(12) considerando che dovrebbe essere possibile modificare la direttiva 95/21/CE con procedura semplificata per tener conto degli emendamenti introdotti nelle convenzioni internazionali e nel protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo indicato all'articolo 2 di detta direttiva; che la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva sembra essere la più appropriata per l'introduzione di tali modifiche; che l'articolo 19 dovrebbe essere completato in tal senso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 95/21/CE è così modificata:

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) al punto 1, i termini «in vigore alla data di adozione della presente» sono sostituiti dai termini «in vigore al 1° luglio 1998»;

b) al punto 2, i termini «quale risulta alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti da «quale risulta al 14 gennaio 1998».

2) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

Procedura applicabile in caso di assenza dei certificati ISM

1. Quando dall'ispezione a bordo di una nave alla quale, nell'ambito della Comunità europea, al momento dell'ispezione si applica il codice ISM, risulta mancante la copia del documento di conformità o del certificato di gestione della sicurezza rilasciati conformemente al codice internazionale di gestione della sicurezza che stabilisce norme per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), l'autorità competente provvede al fermo della nave.

2. Nonostante l'assenza della documentazione di cui al paragrafo 1, se dall'ispezione non risultano altre carenze che giustifichino un fermo, l'autorità competente può revocare l'ordine di fermo per evitare la congestione del porto. In caso di una decisione di questo tipo l'autorità competente ne informa immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a qualsiasi nave autorizzata a lasciare un porto di uno Stato membro nelle circostanze di cui al paragrafo 2 sia rifiutato l'accesso ad ogni porto della Comunità, eccettuati i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 6, finché il proprietario o l'armatore della nave comprovi, con soddisfazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stato dichiarato il fermo, che la nave dispone di certificati validi rilasciati in conformità del codice ISM. Le pertinenti disposizioni in cui all'articolo 11 si applicano anche se si riscontrano carenze di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che non possano essere corrette nel porto in cui è avvenuto il fermo.»

3) All'articolo 19 è aggiunta la lettera c) seguente:

«c) adeguare le date di cui all'articolo 2 per tenere conto degli emendamenti che sono entrati in vigore per quanto riguarda le convenzioni internazionali e il MOU di cui al predetto articolo, fatti salvi i protocolli di tali convenzioni.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

(1) GU C 264 del 30. 8. 1997, pag. 33.

(2) Parere espresso il 10 dicembre 1997 (GU C 73 del 9. 3. 1998, pag. 64).

(3) Parere del Parlamento europeo del 4 dicembre 1997, (GU C 388 del 22. 12. 1997 pag. 16), posizione comune del Consiglio del 12 febbraio 1998 (GU C 91 del 26. 3. 1998, pag. 28) e decisione del Parlamento europeo del 31 marzo 1998 (GU C 138 del 4. 5. 1998).

(4) GU L 157 del 7. 7. 1995, pag. 1.

(5) GU L 320 del 30. 12. 1995, pag. 14.

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