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Document 31998L0017

Direttiva 98/17/CE della Commissione dell'11 marzo 1998 che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 85 del 20.3.1998, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/12/1998; abrog. impl. da 398L0100;

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/17/oj

31998L0017

Direttiva 98/17/CE della Commissione dell'11 marzo 1998 che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 20/03/1998 pag. 0028 - 0028


DIRETTIVA 98/17/CE DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 1998 che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

vista la direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/76/CE (4),

considerando che a norma della direttiva 92/76/CEE, nella versione modificata, alcune zone della Francia, dell'Irlanda e dell'Italia sono state provvisoriamente riconosciute come «zone protette» in relazione a taluni organismi nocivi per un periodo che scade il 31 dicembre 1997;

considerando che, secondo informazioni comunicate dall'Irlanda e dall'Italia e in base ai dati di controllo raccolti da esperti della Commissione, è opportuno prorogare per un nuovo periodo il riconoscimento provvisorio delle zone protette dell'Irlanda e dell'Italia per quanto concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., al fine di consentire agli organismi ufficiali responsabili dell'Irlanda e dell'Italia di completare l'informazione sulla distribuzione di Erwinia amylovora e di portare a termine l'azione di eradicazione di questo organismo nocivo nei rispettivi paesi;

considerando che, secondo informazioni comunicate dalla Francia e in base ai dati di controllo raccolti da esperti della Commissione, è opportuno rendere permanente e prorogare oltre il 31 dicembre 1997 il riconoscimento provvisorio delle zone protette della Francia per quanto concerne Beet necrotic yellow vein virus;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 1, primo comma, della direttiva 92/76/CEE:

a) il testo «per quanto concerne il punto b) 2 per l'Irlanda e la regione della Puglia in Italia, le suddette zone sono riconosciute fino al 31 dicembre 1997» è sostituito dal testo «per quanto concerne il punto b) 2 per l'Irlanda e la regione della Puglia in Italia, le suddette zone sono riconosciute fino al 31 dicembre 1998»;

b) il testo «e per la Francia la zona rispettiva è riconosciuta fino al 31 dicembre 1997» è soppresso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto a decorrere dal 15 marzo 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni di diritto interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34.

(3) GU L 305 del 21. 10. 1992, pag. 12.

(4) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 20.

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