EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998H0561

98/561/CE: Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore

GU L 270 del 7.10.1998, p. 56–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1998/561/oj

31998H0561

98/561/CE: Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 07/10/1998 pag. 0056 - 0059


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 24 settembre 1998 sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore (98/561/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 126 e 127,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che tutti gli Stati membri hanno l'obiettivo di garantire la qualità dell'istruzione e della formazione e che la Comunità è invitata a contribuire a questo sforzo permanente incoraggiando la cooperazione fra gli Stati membri e, se necessario, sostenendone e completandone l'azione, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto dell'istruzione e l'organizzazione dei sistemi d'istruzione e di formazione, nonché della loro diversità culturale e linguistica;

(2) considerando che, nelle sue conclusioni del 25 novembre 1991 (4), il Consiglio ha indicato che il miglioramento della qualità dell'istruzione superiore è una preoccupazione condivisa da tutti gli Stati membri e da tutti gli istituti di istruzione superiore della Comunità europea; che, tenuto conto della diversità dei metodi utilizzati su scala nazionale, l'esperienza accumulata sul piano nazionale potrebbe essere completata dall'esperienza europea, acquisita in particolare nel quadro di progetti pilota volti ad avviare una cooperazione in questo campo o a rafforzare la cooperazione esistente;

(3) considerando che le risposte al memorandum della Commissione sull'istruzione superiore sottolineano fra l'altro che la qualità dovrebbe essere garantita a tutti i livelli e in tutti i settori e che gli istituti dovrebbero differenziarsi soltanto per gli obiettivi; i metodi e la domanda di formazione; che in generale viene considerata positivamente l'introduzione di metodi efficaci e condivisibili di valutazione della qualità che tengano conto delle esperienze europee e internazionali e della possibilità di cooperazione;

(4) considerando che uno studio realizzato dalla Commissione sulla situazione in materia di valutazione della qualità negli Stati membri ha rivelato che i nuovi sistemi di valutazione della qualità comportano taluni elementi comuni; che i due progetti pilota realizzati successivamente si basavano su un tronco comune di elementi dei sistemi nazionali esistenti; che essi hanno messo tale metodo comune alla prova con successo, dimostrando che l'insieme degli attori in questo campo desidererebbe vivamente proseguire gli scambi di esperienze che attestano la diversità delle culture nazionali sotto il profilo della valutazione nonché l'importanza della garanzia della qualità in generale;

(5) considerando che, vista la grande diversità dei sistemi di istruzione nella Comunità, la definizione del termine «istituto di istruzione superiore» utilizzata nella presente raccomandazione comprende tutti i tipi di istituti che conferiscono qualifiche o titoli di tale livello, indipendentemente dalla loro denominazione negli Stati membri; che tale definizione è usata nella decisione che istituisce il programma Socrates;

(6) considerando che gli istituti di istruzione superiore devono soddisfare i nuovi bisogni educativi e sociali di una «società conoscitiva» mondiale, e gli sviluppi che ad essa conseguono; che, di conseguenza, essi devono sforzarsi di migliorare le qualità richieste ai servizi da loro proposti mettendo a punto, se del caso, nuove iniziative (individualmente o grazie alla collaborazione nel quadro di associazioni a livello di istruzione superiore), volte ad accrescere la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento;

(7) considerando che i cambiamenti tecnologici ed economici, nonché le loro conseguenze per il mercato del lavoro, comportano nuove sfide per gli studi di istruzione superiore e che, da un lato, le sfide risultanti dall'apertura del mercato mondiale e, dall'altro, l'afflusso sempre crescente di studenti verso gli istituti di istruzione superiore pongono gli Stati membri davanti alla necessità di organizzare i rispettivi sistemi d'istruzione superiore e il rapporto di questi ultimi con lo Stato e la società nel rispetto delle norme accademiche esistenti, degli obiettivi della formazione, degli standard qualitativi, dell'autonomia e/o dell'indipendenza a seconda delle strutture pertinenti di ciascuno Stato membro degli istituti di istruzione superiore, tenendo altresì presente la necessità di rendere conto al pubblico e di informarlo;

(8) considerando che la discussione sulla comunicazione della Commissione del 13 febbraio 1994 ha dimostrato che i sistemi di garanzia della qualità potrebbero contribuire al reciproco riconoscimento delle qualifiche accademiche e professionali a livello comunitario;

(9) considerando che il libro bianco della Commissione «Crescita, competitività e occupazione», il libro bianco «Insegnare e apprendere. Verso la società conoscitiva» nonché il libro verde «Istruzione, formazione, ricerca - Gli ostacoli alla mobilità transnazionale» rilevano l'importanza di un'istruzione di qualità per l'occupazione e la crescita nell'ambito della Comunità e per la sua competitività a livello mondiale; che questi documenti mettono in evidenza il nesso esistente tra le funzioni sociali e culturali dell'istruzione e della formazione, da un lato, e le loro funzioni economiche, dall'altro, e dunque il carattere poliedrico del concetto di qualità; che emerge chiaramente che ai fini della mobilità transnazionale occorrono sistemi di istruzione trasparenti;

(10) considerando che l'incentivazione della mobilità è uno degli obiettivi della cooperazione comunitaria nei settori dell'istruzione e della formazione; che il libro verde della Commissione «Istruzione, formazione, ricerca - Gli ostacoli alla mobilità transnazionale» analizza i principali ostacoli giuridici, amministrativi e pratici con cui debbono confrontarsi gli studenti che intendano studiare in un altro Stato membro, propone misure per migliorare la mobilità e sottolinea che questo tipo di mobilità giova ad un'istruzione di elevata qualità che offra alle persone la possibilità di competere a livello internazionale e di profittare della libera circolazione nella Comunità;

(11) considerando che le dimensioni, la struttura e il finanziamento dei sistemi di istruzione superiore negli Stati membri sono diversi e che le loro finalità continueranno ad evolvere; che in taluni Stati membri il sistema di istruzione superiore include università e altri istituti di istruzione superiore, spesso a indirizzo professionale; che il concetto, la portata e i metodi di valutazione della qualità saranno definiti dagli Stati membri e resteranno flessibili e modulabili a seconda delle nuove circostanze e/o strutture;

(12) considerando le responsabilità esclusive degli Stati membri in materia di organizzazione e struttura dei rispettivi sistemi di istruzione superiore e i loro vincoli di bilancio nonché l'autonomia e/o l'indipendenza, a seconda delle strutture competenti di ciascuno Stato membro, degli istituti di istruzione superiore,

I. RACCOMANDA agli Stati membri:

A. di sostenere e, se del caso, istituire sistemi trasparenti di valutazione della qualità, al fine di:

- salvaguardare la qualità dell'istruzione superiore nelle condizioni economiche, sociali e culturali specifiche di ogni paese, tenendo conto della dimensione europea e della rapida evoluzione del mondo;

- incoraggiare ed aiutare gli istituti di istruzione superiore a basarsi su misure appropriate e in particolare sulla valutazione per migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento in un mondo in rapida evoluzione nonché della formazione alla ricerca, altro campo importante della loro missione;

- promuovere gli scambi reciproci di informazioni per quanto riguarda la qualità e la garanzia della qualità a livello comunitario e mondiale e incoraggiare la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore in questo settore;

B. di basare i sistemi di valutazione della qualità sui seguenti elementi, illustrati nell'allegato:

- autonomia e/o indipendenza, a seconda delle strutture competenti ciascuno Stato membro, degli organismi incaricati della valutazione della qualità nella scelta delle procedure e dei metodi;

- adeguamento delle procedure e dei metodi di valutazione della qualità al profilo e alla missione degli istituti di istruzione superiore, nel rispetto della loro autonomia, e/o indipendenza, a seconda delle strutture competenti di ciascuno Stato membro;

- utilizzazione, in funzione degli obiettivi, di elementi di valutazione interna e/o esterna della qualità adattati alle procedure e ai metodi utilizzati;

- partecipazione delle varie parti interessate a seconda dell'oggetto della valutazione;

- pubblicazione dei risultati della valutazione in una forma adeguata a ciascuno Stato membro;

C. di incoraggiare, se necessario, gli istituti d'istruzione superiore, in cooperazione con le strutture competenti degli Stati membri, ad adottare le misure di controllo adeguate;

D. di invitare le autorità competenti e gli istituti di istruzione superiore ad annettere particolare importanza allo scambio di esperienze e alla cooperazione in materia di valutazione della qualità con gli altri Stati membri, nonché con le organizzazioni e le associazioni internazionali che operano nel settore dell'istruzione superiore;

E. di promuovere una cooperazione tra le autorità responsabili della valutazione o della garanzia della qualità nell'istruzione superiore e di favorire il loro inserimento in rete.

Questa cooperazione potrebbe riguardare, del tutto o in parte, i seguenti aspetti:

a) favorire e potenziare lo scambio di informazioni e di esperienze, in particolare per quanto attiene gli sviluppi metodologici e agli esempi di buone prassi;

b) rispondere alle richieste di valutazione e consulenza delle autorità interessate degli Stati membri;

c) sostenere gli istituti di istruzione superiore che desiderano cooperare, su base transnazionale, in materia di valutazione;

d) favorire i contatti con esperti internazionali.

Nel perseguimento di tali obiettivi, dovrebbe essere preso in considerazione il nesso che si stabilisce tra la valutazione della qualità e altre attività comunitarie, in particolare quelle esistenti nel quadro dei programmi Socrates e Leonardo da Vinci, nonché l'«acquis» comunitario nel settore del riconoscimento delle qualifiche a fini professionali.

II. RACCOMANDA:

alla Commissione di adoperarsi, in stretta cooperazione con gli Stati membri, sulla base dei programmi esistenti e secondo gli obiettivi e le procedure abituali; aperte e trasparenti di tali programmi, per favorire la cooperazione di cui al punto I.E tra le autorità responsabili in materia di valutazione e garanzia della qualità nell'istruzione superiore e per integrarvi le organizzazioni e associazioni di istituti di istruzione superiore a vocazione europea che posseggano l'esperienza richiesta nel campo della valutazione e della garanzia della qualità.

III. INVITA:

la Commissione a presentare ogni tre anni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni relazioni sui progressi compiuti per quanto riguarda lo sviluppo dei sistemi di valutazione della qualità nei vari Stati membri, sulle attività di cooperazione a livello europeo in tale campo, compresi i progressi compiuti in merito ai suddetti obiettivi.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FARNLEITNER

(1) GU C 19 del 21. 1. 1998, pag. 39.

(2) GU C 64 del 27. 2. 1998, pag. 63.

(3) Parere espresso dal Parlamento europeo del 18 novembre 1997 (GU C 371 dell'8. 12. 1997, pag. 33), posizione comune del Consiglio del 26 febbraio 1998 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 28 maggio 1998 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU C 321 del 12. 12. 1991, pag. 2.

ALLEGATO

Elementi indicativi della valutazione della qualità

Gli elementi menzionati in appresso sono comuni ai sistemi di valutazione esistenti in Europa. I progetti pilota europei per la valutazione della qualità nell'istruzione superiore hanno dimostrato che tutti gli attori che operano in tale settore possono trarre giovamento dallo studio di questi elementi.

L'autonomia e/o l'indipendenza, a seconda delle strutture pertinenti di ciascuno Stato membro, dell'organismo incaricato della valutazione della qualità (sul piano delle procedure e dei metodi) possono contribuire all'efficacia delle procedure di valutazione e all'accettazione dei loro risultati.

I criteri per la valutazione della qualità sono strettamente legati agli obiettivi assegnati a ciascun istituto in considerazione dei bisogni della società e del mercato del lavoro; le varie procedure di valutazione implicano dunque necessariamente che si tenga conto della specificità dell'istituto. La conoscenza degli obiettivi istituzionali, sia a livello dell'istituto nel suo insieme, che di un dipartimento o di una sola unità, è essenziale a tal fine.

Le procedure di valutazione della qualità dovrebbero comportare, di norma, un elemento interno di autoriflessione e un elemento esterno basato sul parere di esperti esterni.

L'elemento interno di autoriflessione dovrebbe puntare alla partecipazione di tutti gli attori, in particolare il corpo insegnante e, se del caso, gli amministratori responsabili dell'orientamento accademico e professionale, nonché gli studenti. L'elemento esterno dovrebbe essere un processo di cooperazione, di consultazione e di consulenza fra esperti indipendenti esterni ed attori appartenenti all'istituto in questione.

In funzione degli obiettivi e dei criteri utilizzati nella procedura di valutazione nonché delle strutture dell'istruzione superiore degli Stati membri, le associazioni professionali, le parti sociali e gli ex studenti potrebbero essere rappresentati nei gruppi di esperti.

Sarebbe auspicabile che esperti stranieri partecipassero alle procedure, al fine di favorire lo scambio delle esperienze acquisite in altri paesi.

Le relazioni sui risultati delle procedure di valutazione della qualità dovrebbero essere pubblicate in una forma adeguata a ciascuno Stato membro e costituire un materiale di riferimento utile per i partner e per l'informazione dei cittadini in generale.

Top