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Document 31998H0288

    98/288/CE: Raccomandazione della Commissione del 23 aprile 1998 relativa al dialogo, al monitoraggio ed all'informazione per agevolare la transizione all'euro

    GU L 130 del 1.5.1998, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1998/288/oj

    31998H0288

    98/288/CE: Raccomandazione della Commissione del 23 aprile 1998 relativa al dialogo, al monitoraggio ed all'informazione per agevolare la transizione all'euro

    Gazzetta ufficiale n. L 130 del 01/05/1998 pag. 0029 - 0031


    RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 1998 relativa al dialogo, al monitoraggio ed all'informazione per agevolare la transizione all'euro (98/288/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155,

    1) considerando che il 1° gennaio 1999 l'euro diventerà la moneta degli Stati membri partecipanti; che l'euro sostituirà, ai tassi di conversione fissati, le monete degli Stati membri partecipanti; che durante il periodo transitorio saranno già disponibili gli strumenti monetari e finanziari in euro, escluse le monete metalliche e le banconote; che le unità monetarie nazionali diventeranno unità divisionali dell'euro in base ai tassi di conversione; che a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (1) i tassi di conversione devono essere utilizzati per le conversioni fra l'unità euro e le unità monetarie nazionali e viceversa;

    2) considerando l'insieme dei lavori svolti (2) a partire dalla tavola rotonda del maggio 1997, le comunicazioni della Commissione che ne sono derivate e le discussioni condotte in occasione della tavola rotonda del 26 febbraio 1998 (3); che la Commissione ritiene necessario raccomandare l'applicazione delle disposizioni relative al dialogo fra categorie professionali e associazioni dei consumatori, al monitoraggio del passaggio all'euro, in particolare tramite l'istituzione di osservatori, alla formazione e all'istruzione; che il Parlamento europeo ha incoraggiato la Commissione a proseguire per questa via (4);

    3) considerando che la raccomandazione della Commissione 98/286/CE, relativa alle spese bancarie per la conversione in euro (5) e 98/287/CE, relativa alla doppia indicazione dei prezzi e di altri importi monetari (6), sono complementari al dialogo intrapreso su scala nazionale ed europea;

    4) considerando che in seguito ai lavori svolti in seno al comitato per il commercio e la distribuzione e al comitato dei consumatori (7), nonché in seguito a lavori comuni realizzati da detti comitati, sono state avviate, a livello comunitario, trattative fra le associazioni professionali della distribuzione, del turismo, delle piccole imprese, dell'artigianato e le associazioni dei consumatori; che la Commissione intende proseguire e intensificare tale dialogo;

    5) considerando che, in conformità al diritto nazionale applicabile e compatibilmente con le strutture amministrative esistenti, è opportuno che gli Stati membri istituiscano degli osservatori come centri di dialogo e di monitoraggio per il cittadino; che il Parlamento europeo ha incoraggiato il mantenimento di tale approccio;

    6) considerando che i contratti stipulati con i consumatori devono essere conformi alle disposizioni legislative applicabili, compresa la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (8);

    7) considerando che oltre alle misure di monitoraggio già predisposte, per quanto riguarda le norme di buona pratica relative alle spese bancarie per la conversione in euro, la Commissione intende vigilare sull'applicazione di detti principi e sollecita a tal fine tutte le parti interessate, e in particolare le associazioni bancarie, affinché forniscano le informazioni necessarie a garantire tale monitoraggio;

    8) considerando che fra le piccole e medie imprese e i loro partner commerciali dovrebbe essere instaurato un dialogo permanente; che durante il periodo transitorio le piccole imprese in particolare potrebbero incontrare difficoltà specifiche di preparazione interna per il passaggio all'euro; che è nell'interesse di tutti facilitare il passaggio all'euro delle piccole imprese; che per raggiungere tale obiettivo le imprese potrebbero fra l'altro negoziare, al livello adeguato, principi volti a facilitare alle piccole imprese tale transizione;

    9) considerando la difficoltà d'accesso delle piccole imprese alle fonti d'informazione tradizionali; che dovrebbero essere realizzate azioni di informazione rivolte specificamente alle piccole imprese; che gli operatori specializzati, comprese le camere di commercio e dell'artigianato, e le istituzioni in contatto con le piccole imprese dovranno proseguire i loro sforzi di sensibilizzazione e di informazione; che la Commissione continuerà a mettere a disposizione delle piccole imprese, tramite la rete degli euro sportelli, strumenti pratici adeguati alle loro esigenze;

    10) considerando che gli Stati membri dovrebbero continuare ad esaminare il ruolo svolto dai sistemi d'istruzione nell'informazione dei giovani e del pubblico in generale; che gli Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni e buone pratiche in questo settore, e che a tal fine è stata istituita una rete di responsabili nazionali in materia di istruzione, che è importante che i giovani in età scolare possano rapidamente comprendere ed accettare l'euro nelle migliori condizioni e possano adattarsi alle nuove scale di valori, tenuto conto in particolare della loro facoltà di trasmissione delle informazioni nell'ambiente familiare; che le azioni promosse nelle scuole devono, per essere efficaci, coinvolgere strettamente i responsabili dell'istruzione, gli insegnanti e il personale di direzione degli istituti scolastici; che non sono interessate solo le scuole ma tutte le diverse componenti dei sistemi di istruzione; che particolare attenzione va rivolta ai giovani non inseriti nei sistemi scolastici,

    RACCOMANDA:

    Articolo 1

    Dialogo

    1. Allo scopo di progredire nei preparativi pratici per il passaggio all'euro le autorità nazionali sono invitate ad incoraggiare il mantenimento di un dialogo interattivo fra le associazioni dei consumatori e le organizzazioni di categoria. La Commissione continuerà altresì ad incoraggiare tale dialogo a livello comunitario e inviterà gli Stati membri a tener conto dei relativi risultati.

    2. Nell'ambito di tale dialogo le associazioni dei consumatori e le organizzazioni di categoria sono invitate a negoziare e, se necessario, a concordare norme di buona pratica in materia di doppia indicazione dei prezzi e di pagamenti, nonché a definire standard minimi di informazione.

    3. Le imprese sono invitate a condurre trattative al livello adeguato per definire principi volti ad agevolare il passaggio all'euro per le piccole imprese. Tali principi dovrebbero in particolare assicurare che:

    a) le imprese emettano o richiedano fatture esclusivamente in euro soltanto dopo un preavviso che permetta ai partner commerciali, in particolare qualora si tratti di piccole imprese, di prepararsi adeguatamente;

    b) se una piccola impresa domanda ai suoi partner commerciali di mantenere, nelle fatture, importi espressi in moneta nazionale accanto ai prezzi in euro, essi accolgano la richiesta;

    c) le grandi imprese forniscano ai subappaltatori l'assistenza necessaria a facilitare il loro passaggio all'euro.

    Articolo 2

    Osservatori e monitoraggio

    1. Gli Stati membri, inclusi, all'occorrenza, gli enti locali territoriali, sono invitati a predisporre mezzi adeguati, e in particolare degli osservatori per il passaggio all'euro, quali mezzi privilegiati per permettere il monitoraggio dell'introduzione dell'euro, della correttezza delle transazioni e della trasparenza delle prassi applicate dalle categorie professionali.

    2. Ogni osservatorio dovrebbe coinvolgere l'insieme delle categorie professionali interessate, le amministrazioni pubbliche competenti e i cittadini (tra cui rappresentanti di associazioni, in particolare dei consumatori).

    3. A livello locale, gli osservatori dovrebbero svolgere una funzione di accoglienza, di orientamento verso le fonti di informazione, di ascolto, di mediazione e di assistenza per i cittadini. Inoltre essi dovrebbero essere in grado, in base a una valutazione delle prassi di trasmettere agli organi nazionali e comunitari pertinenti i risultati dell'esperienza acquisita.

    4. Oltre alle misure di monitoraggio già predisposte, per agevolare la vigilanza sull'applicazione, da parte delle banche, delle norme di buona pratica in materia di spese addebitate per la conversione in euro, la Commissione invita le associazioni bancarie nazionali ed europee a trasmetterle, nel più breve tempo possibile, le informazioni richieste sullo stato d'applicazione di dette norme. Per essere in grado di esaminarne per la prima volta l'applicazione entro la fine del 1998, la Commissione chiede pertanto alle associazioni bancarie nazionali di presentare entro il 1° novembre 1998, attraverso le associazioni europee, una relazione sul modo in cui le banche intendono procedere all'applicazione delle norme.

    5. Gli Stati membri sono altresì invitati a seguire attentamente l'applicazione delle norme di buona pratica e l'informazione che sarà fornita dalle banche in materia.

    Articolo 3

    Informazione e formazione

    1. Tenuto conto delle difficoltà specifiche delle piccole imprese nei loro preparativi interni per il passaggio all'euro e delle loro difficoltà d'accesso alle fonti di informazione tradizionali, gli operatori specializzati, comprese le camere di commercio e dell'artigianato, e le istituzioni in contatto con le piccole imprese sono invitati a proseguire i loro sforzi di sensibilizzazione e di informazione tramite azioni mirate, mettendo l'accento sui preparativi concreti da attuare, incluse la consulenza e l'assistenza per la determinazione dei problemi.

    2. Gli Stati membri sono invitati a mobilitare sul tema dell'euro, nel più breve tempo possibile, i sistemi scolastici e i sistemi di istruzione, e a prendere a tal fine tutti i provvedimenti utili per sensibilizzare, informare e formare gli insegnanti e il personale degli istituti scolastici.

    3. Le azioni nel campo dell'istruzione dovrebbero prevedere misure specifiche per tutte le forme d'istruzione, quali l'insegnamento a distanza, l'istruzione per gli adulti, l'istruzione superiore, la formazione professionale e la formazione in alternanza. Le nuove tecnologie dell'informazione dovrebbero essere utilizzate sia per la sensibilizzazione e la formazione degli insegnanti che per l'informazione dei giovani. Gli Stati membri sono altresì invitati ad elaborare materiale didattico facilmente utilizzabile da parte degli insegnanti.

    Particolare attenzione dovrebbe inoltre essere rivolta ai giovani non inseriti nei sistemi scolastici, predisponendo misure adeguate per la loro informazione.

    Articolo 4

    Disposizioni finali

    Gli Stati membri sono invitati a promuovere l'applicazione della presente raccomandazione.

    Articolo 5

    Destinatari

    Sono destinatari della presente raccomandazione gli Stati membri, le organizzazioni di categoria e dei consumatori, le camere di commercio e dell'artigianato, le associazioni bancarie, le imprese e tutte le altre organizzazioni o istituzioni in contatto con esse.

    Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1998.

    Per la Commissione

    Yves-Thibault DE SILGUY

    Membro della Commissione

    (1) GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

    (2) Relazione del gruppo di esperti «sur les aspects techniques et le coût du double affichage», Euro Paper n. 13; relazione del gruppo di esperti «sur les frais bancaires de conversion vers l'euro», Euro Paper n. 14; relazione del gruppo di esperti «Acceptation des nouveaux prix et échelles de valeur en euros», Euro Paper n. 18; relazione del gruppo di esperti «Euro-éducation», Euro Paper n. 19; relazione del gruppo di esperti «Petites entreprises et euro», Euro Paper n. 21.

    (3) Comunicazione della Commissione concernente la strategia di informazione sull'euro, COM(1998) 39 def. del 6 febbraio 1998. Comunicazione della Commissione: «Aspetti pratici dell'introduzione dell'euro: aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori», Com(1998) 61 def. dell'11 febbraio 1998.

    (4) Risoluzione del Parlamento europeo del 13 gennaio 1998, «Risoluzione sull'euro e il consumatore».

    (5) Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

    (6) Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

    (7) Comitato per il commercio e la distribuzione (CCD): «Parere sui punti chiave dell'introduzione della moneta unica», adottato il 20 febbraio 1998. Comitato dei consumatori (CC): «Realizzare con successo il passaggio all'euro per i consumatori», proposte dal gruppo euro del CC adottate il 10 febbraio 1998. Relazione del gruppo di esperti «Acceptation des nouveaux prix et échelles de valeur en euros», Euro Paper n. 18.

    (8) GU L 95 del 21. 4. 1993, pag. 29.

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