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Document 31998D0604

98/604/CE: Decisione della Commissione del 16 ottobre 1998 concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione del vaiolo degli ovicaprini in Grecia [notificata con il numero C(1998) 3118] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

GU L 289 del 28.10.1998, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/604/oj

31998D0604

98/604/CE: Decisione della Commissione del 16 ottobre 1998 concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione del vaiolo degli ovicaprini in Grecia [notificata con il numero C(1998) 3118] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 289 del 28/10/1998 pag. 0037 - 0038


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 1998 concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione del vaiolo degli ovicaprini in Grecia [notificata con il numero C(1998) 3118] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (98/604/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che la Commissione ha adottato la decisione 97/658/CE, del 1° ottobre 1997, concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione del vaiolo degli ovicaprini in Grecia (3); che tale aiuto comunitario poteva essere ottenuto per i focolai di vaiolo degli ovicaprini insorti tra i mesi di novembre 1995 e dicembre 1996;

considerando che nuovi focolai di vaiolo degli ovicaprini sono stati denunciati in Grecia nel corso del 1997; che, tenuto conto del grave pericolo costituito da questa malattia per il patrimonio ovicaprino della Comunità, si è rivelato opportuno proseguirne l'eradicazione, in particolare partecipando con un nuovo contributo comunitario all'indennizzo delle perdite subite dagli allevatori;

considerando che, una volta confermata ufficialmente la presenza del vaiolo degli ovicaprini, le autorità elleniche hanno notificato di aver adottato i provvedimenti opportuni, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE e delle disposizioni di cui alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolosa dei suini (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che sono state rispettate le condizioni stabilite per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che il contributo finanziario della Comunità sarà versato previa constatazione che le misure sono state poste in atto e che le autorità hanno fornito tutte le informazioni richieste entro i termini previsti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Grecia può ottenere un contributo finanziario della Comunità per i focolai di vaiolo degli ovicaprini insorti nel corso del 1997.

Articolo 2

1. Fatti salvi i necessari controlli, il contributo finanziario della Comunità viene versato previa presentazione dei relativi documenti giustificativi.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) una relazione epidemiologica riguardante ogni azienda in cui sono stati abbattuti animali; nella relazione devono figurare informazioni sui seguenti aspetti:

i) per le aziende infette:

- ubicazione e indirizzo,

- data in cui è insorto il sospetto della malattia e data della conferma,

- numero di animali abbattuti e distrutti, per specie e categoria, nonché data dell'abbattimento e della distruzione,

- metodo utilizzato per l'abbattimento e la distruzione,

- tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento del sospetto della malattia; risultati degli esami eseguiti,

- tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento dello svuotamento sanitario delle aziende infette; risultanti degli esami eseguiti,

- presunta origine dell'infezione, quale risulta dall'indagine epidemiologica eseguita;

ii) per le aziende che hanno avuto contatti:

- i dati di cui al punto i), primo, terzo, quarto e sesto trattino,

- azienda infetta (focolaio) con la quale si sospetta vi siano stati contatti presunti o confermati; tipo di contatto;

b) una relazione finanziaria che contenga l'elenco dei beneficiari e il loro indirizzo, il numero, le specie e le categorie degli animali abbattuti, la data dell'abbattimento, l'importo corrisposto (IVA esclusa) e la data del pagamento.

Articolo 3

1. La domanda di pagamento, accompagnata dai documenti giustificativi di cui all'articolo 2, è presentata alla Commissione anteriormente al 1° dicembre 1998.

2. La Commissione decide in merito al contributo anteriormente al 15 aprile 1999. Anteriormente al 1° maggio 1999, essa informa gli Stati membri, riuniti in sede di comitato veterinario permanente, circa la decisione presa, ai fini di una valutazione.

Articolo 4

1. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, può effettuare controlli in loco per accertarsi dell'applicazione delle misure e per verificare le spese sostenute.

La Commissione comunica agli Stati membri il risultato dei controlli effettuati.

2. Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), si applicano mutatis mutandis.

Articolo 5

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

(3) GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 26.

(4) GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 69.

(5) GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

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