EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0594

98/594/CE: Decisione della Commissione del 6 ottobre 1998 recante modifica delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'importazione, l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati provenienti dalla Thailandia [notificata con il numero C(1998) 2962] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 286 del 23.10.1998, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/594/oj

31998D0594

98/594/CE: Decisione della Commissione del 6 ottobre 1998 recante modifica delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'importazione, l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati provenienti dalla Thailandia [notificata con il numero C(1998) 2962] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 286 del 23/10/1998 pag. 0053 - 0054


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1998 recante modifica delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'importazione, l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati provenienti dalla Thailandia [notificata con il numero C(1998) 2962] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/594/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12, 13, 15, 16 e 19, punto ii),

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla decisione 98/146/CE della Commissione (3), contiene l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che le condizioni sanitarie e quelle relative alla certificazione sanitaria necessarie per l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo l'esportazione temporanea o l'importazione dei cavalli registrati sono state fissate, rispettivamente, dalle decisioni della Commissione 92/260/CEE (4), 93/195/CEE (5) e 93/197/CEE (6) della Commissione, modificate da ultimo dalla decisione 98/360/CE (7);

considerando che una missione veterinaria della Comunità ha permesso di constatare che la situazione zoosanitaria in Thailandia è soddisfacente riguardo alle malattie degli equidi ed è tenuta sotto controllo da servizi veterinari efficienti e ben organizzati;

considerando che le competenti autorità veterinarie della Thailandia si sono impegnate a notificare alla Commissione e agli Stati membri, via telex, telefax o telegrafo, entro le ventiquattro ore, la comparsa accertata di una delle malattie menzionate nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE, l'adozione o la modifica di programmi di vaccinazione contro le medesime, nonché, entro un termine adeguato, qualunque modifica delle norme applicabili all'importazione degli equidi;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere stabilite in funzione della situazione zoosanitaria dei paesi interessati; che il caso in esame riguarda solo cavalli registrati;

considerando che le decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE debbono essere modificate di conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte 2 dell'allegato della decisione 79/542/CEE, alla «colonna speciale per gli equidi», è aggiunta la riga seguente secondo l'ordine alfabetico del codice ISO:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

La decisione 92/260/CEE è modificata come segue:

1) nell'allegato I, all'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C è aggiunto il termine «Thailandia»;

2) nell'allegato II C, all'elenco dei paesi terzi è aggiunto, nel titolo del certificato sanitario, il termine «Thailandia»;

3) alla sezione III dell'allegato II C è aggiunto il seguente paragrafo:

«l) Se l'equide proviene dalla Thailandia, è stato sottoposto a una prova di fissazione del complemento per la morva in data . . . (5) e per la durina in data . . . (5), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, con esito negativo [titolo 1: 10 (4)].»;

4) nella nota in calce (6) dell'allegato II C i termini «Hong Kong, il Giappone, Macao, la Malaysia (territorio continentale) e Singapore» sono sostituiti dai seguenti: «Hong Kong, il Giappone, Macao, la Malaysia (territorio continentale), Singapore e la Thailandia»;

5) nell'allegato II, A, B, C, D, E è inserito al punto III, lettera d), terzo trattino, il termine «Thailandia (TH)».

Articolo 3

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

1) nell'allegato I, all'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C è aggiunto il termine «Thailandia (TH)»;

2) nell'allegato II, all'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C è aggiunto, nel titolo del certificato sanitario, il termine «Thailandia».

Articolo 4

La decisione 93/197/CEE è modificata come segue:

1) nell'allegato I, all'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C è aggiunto il termine «Thailandia (TH)»;

2) nell'allegato II C, nel titolo del certificato sanitario, i termini «Hong Kong, Giappone, Macao, Malaysia (territorio continentale) e Singapore» sono sostituiti dai seguenti «Hong Kong, Giappone, Macao, Malaysia (territorio continentale), Singapore e Thailandia»;

3) al punto III dell'allegato II C è aggiunto il seguente paragrafo:

«m) Se l'equide proviene dalla Thailandia, è stato sottoposto a una prova di fissazione del complemento per la morva in data . . . (4) e per la durina in data . . . (4), vale a dire nei ventuno giorni precedenti l'esportazione, con esito negativo [titolo 1: 10 (4)].»;

4) nella nota in calce (5) dell'allegato II C i termini «dal Giappone, da Hong Kong, da Macao, dalla Malaysia (territorio continentale) e da Singapore» sono sostituiti dai seguenti: «dal Giappone, da Hong Kong, da Macao, dalla Malaysia (territorio continentale), da Singapore e dalla Thailandia».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(2) GU L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(3) GU L 46 del 17. 2. 1998, pag. 8.

(4) GU L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67.

(5) GU L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1.

(6) GU L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

(7) GU L 163 del 6. 6. 1998, pag. 44.

Top