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Document 31998D0365

    98/365/CE: Decisione della Commissione del 1° ottobre 1997 in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI-Chronopost [notificata con il numero C(1997) 3146] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 164 del 9.6.1998, p. 37–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/365/oj

    31998D0365

    98/365/CE: Decisione della Commissione del 1° ottobre 1997 in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI-Chronopost [notificata con il numero C(1997) 3146] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 164 del 09/06/1998 pag. 0037 - 0048


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1° ottobre 1997 in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI-Chronopost [notificata con il numero C(1997) 3146] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/365/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, punto a),

    dopo aver invitato gli interessati, conformemente alle summenzionate disposizioni, a presentare le loro osservazioni e tenuto conto di tali osservazioni,

    considerando quanto segue:

    I. I FATTI

    A. Antefatti

    In Francia l'attività di corriere espresso è un'attività aperta alla libera concorrenza, contrariamente a quella della posta ordinaria, che è oggetto di monopolio di «La Poste».

    «La Poste» formava parte integrante dell'amministrazione francese fino alla fine del 1990. Il 1° gennaio 1991, in base alla legge n. 90-568 del 2 luglio 1990, essa è diventata un ente autonomo di diritto pubblico francese, abilitato a svolgere, oltre alle funzioni di servizio pubblico, alcune attività aperte alla concorrenza.

    A partire dal periodo fine 1985/inizio 1986 «La Poste» ha affidato la gestione del suo servizio di corriere espresso, gestito fino ad allora sotto la denominazione Postadex, ad una società di diritto privato, la Société française de messagerie internationale (SFMI), creata allo scopo. La SFMI è stata costituita con un capitale sociale di 10 milioni di FRF, ripartito fra Sofipost (66 %), holding al 100 % di «La Poste», e TAT Express (34 %), filiale della compagnia aerea Transport aérien transrégional (TAT). La SFMI svolgeva il servizio di corriere espresso sotto il nome di EMS/Chronopost.

    Le modalità di esercizio e di commercializzazione del servizio di corriere espresso sono state definite in una direttiva del ministero delle Poste e Telecomunicazioni del 19 agosto 1986, in cui era precisato che il servizio sarebbe stato gestito dalla SFMI essenzialmente con i mezzi di «La Poste», integrati da quelli di TAT. In particolare era specificato che «La Poste» avrebbe fornito alla SFMI l'assistenza logistica e commerciale. I rapporti contrattuali tra «La Poste» e SFMI-Chronopost sono disciplinati da convenzioni. Una prima convenzione, stipulata nel 1986 e applicabile fino al 1992, è stata sostituita da una seconda, entrata in vigore il 1° gennaio 1993.

    La struttura del servizio di corriere espresso è stata modificata nel 1992. Sofipost e TAT hanno creato una nuova società, Chronopost SA (Chronopost), di cui hanno assunto rispettivamente il 66 % e il 34 %. Chronopost ha ripreso l'attività nazionale della SFMI, mentre SFMI ha conservato la parte internazionale. La SFMI è stata rilevata da GDEW France, filiale francese dell'operatore comune internazionale GDEW, che raggruppa la società australiana TNT e le poste tedesca, canadese, francese, olandese e svedese. GDEW è un'impresa comune avente il carattere di una concentrazione, autorizzata con decisione della Commissione del 2 dicembre 1991 (1).

    Nell'ambito di questa nuova struttura, Chronopost doveva esercitare la funzione di prestatore di servizi e di agente della SFMI (e di conseguenza di GDEW) per il trattamento in Francia delle sue spedizioni internazionali. Inoltre Chronopost non poteva fare concorrenza alla SFMI, di cui è stata agente esclusivo fino al 1° gennaio 1995. Chronopost ha pertanto beneficiato fino a tale data di un accesso esclusivo alla rete di «La Poste». (Nella presente decisione si farà sistematicamente riferimento a «SFMI-Chronopost» anche quando si intende una sola delle due società).

    B. I risultati economici di SFMI-Chronopost

    Quando SFMI-Chronopost ha iniziato le sue attività nel 1986, il mercato francese del corriere celere internazionale era dominato dalla società DHL, che deteneva una quota di mercato superiore al 40 %. Il fatturato internazionale realizzato da «La Poste» con il prodotto Postadex ammontava nel 1985 a 45 milioni di FRF (pari al 10 % circa del mercato). Questo mercato non ha cessato di crescere dopo l'arrivo di SFMI-Chronopost nel 1986 (le vendite complessive sono passate da 500 milioni di FRF nel 1986 a 2,7 miliardi nel 1996).

    SFMI-Chronopost è un'impresa florida che ha conquistato quote di mercato, consolidato la sua posizione e generato costantemente degli utili. L'impresa ha visto la sua quota di mercato passare dal 4 % nel 1986 al 22 % nel 1996, distribuendo dividendi ogni anno. Questa redditività si spiega con lo sviluppo del mercato della posta celere in Francia, con il fatto che SFMI-Chronopost ha accesso alla rete della società madre, con la scelta di una strategia commerciale sana e con investimenti pubblicitari rilevanti.

    Va notato che SFMI-Chronopost, specie durante i primi anni di attività, subappaltava la maggior parte della sua attività a «La Poste», limitando così le sue spese di impianto (in particolare le spese fisse). Ciò spiega anche perché la società sia stata dotata di fondi propri molto limitati (10 milioni di FRF).

    Contrariamente ai suoi concorrenti, che operavano essenzialmente sul mercato internazionale, SFMI-Chronopost ha deciso di essere presente sia sul mercato internazionale che su quello francese. Essa ha potuto così accedere ad un mercato nuovo, caratterizzato da una debole concorrenza, ed approfittare delle sinergie legate alla gestione congiunta dei mercati internazionale e nazionale.

    Il prodotto di EMS/Chronopost era meno consistente di quelli offerti dalla concorrenza e in particolare da DHL. Contrariamente a quest'ultima, EMS/Chronopost si rivolgeva ad una clientela occasionale. Le caratteristiche del prodotto proposto da SFMI-Chronopost hanno perciò permesso a questa società di praticare prezzi inferiori a quelli dei suoi concorrenti. In particolare SFMI-Chronopost raccoglieva normalmente le lettere ed i pacchi dei suoi clienti occasionali negli uffici postali, mentre i suoi concorrenti li ritiravano a domicilio. SFMI-Chronopost, contrariamente a DHL, non garantiva i termini di consegna. La sua copertura geografica era più ridotta di quella di DHL (100 paesi nel 1988 contro 175 per DHL). I suoi servizi complementari, in particolare i servizi informatici che permettono di controllare costantemente il servizio fornito, erano meno sviluppati di quelli dei suoi concorrenti.

    SFMI-Chronopost ha acquistato sempre maggiore autonomia rispetto a «La Poste» e la quota di attività subappaltate a quest'ultima si è ridotta nel corso degli anni (dal 67 % nel 1987 al 39 % nel 1994 per la raccolta, dal 94 % nel 1987 al 45,8 % nel 1994 per la distribuzione, ad esempio). Nel 1996 SFMI-Chronopost contava 1 870 dipendenti, 32 uffici, 2 centri di transito, 6 centri di scambio internazionale e 600 veicoli. SFMI-Chronopost si avvaleva di 450 subappaltatori, fra cui «La Poste».

    Per le sue attività di marketing SFMI-Chronopost impiegava 95 venditori nel 1996 e realizzava soltanto un quarto delle sue vendite tramite «La Poste».

    C. La denuncia e la procedura

    Il 21 dicembre 1990 il «Syndicat français de l'express international» (SFEI), un consorzio di società che offre servizi di corriere espresso in concorrenza con SFMI-Chronopost, ha presentato alla Commissione una denuncia in cui sosteneva che l'assistenza logistica e commerciale fornita da «La Poste» a SFMI-Chronopost comportava un aiuto di Stato ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CE. Questo aiuto avrebbe permesso a SFMI-Chronopost di praticare prezzi nettamente inferiori a quelli dei suoi concorrenti. La denuncia era accompagnata da un'analisi economica realizzata dalla società di consulenza Braxton su richiesta dello SFEI. Questo studio fornisce una stima dell'ammontare dell'aiuto che SFMI-Chronopost avrebbe ricevuto durante il periodo 1986-1989.

    Con lettera del 10 marzo 1992 la Commissione ha informato l'autore della denuncia che la pratica era stata archiviata. Lo SFEI e alcuni concorrenti di SFMI-Chronopost hanno allora introdotto un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee per ottenere l'annullamento di tale lettera, che la Commissione ha ritirato al fine di ottenere maggiori informazioni.

    Su richiesta della Commissione la Francia ha trasmesso informazioni con lettera del 21 gennaio 1993, con fax dei servizi amministrativi competenti il 3 maggio 1993 e con lettera del 10 giugno 1993.

    Il 16 giugno 1993 lo SFEI e cinque imprese ad esso aderenti hanno intentato un'azione dinanzi al Tribunal de commerce di Parigi contro SFMI-Chronopost, «La Poste» e altri. Un secondo studio della società Braxton, allegato al ricorso, aggiornava le cifre del primo studio estendendo il periodo di valutazione dell'aiuto fino alla fine del 1991.

    Il 5 gennaio 1994 il «Tribunal de commerce» di Parigi, basandosi sull'articolo 177 del trattato, ha sottoposto alla Corte di giustizia otto quesiti sull'interpretazione degli articoli 92 e 93 del trattato. La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte su tali quesiti il 6 maggio 1994. Il governo francese, che ha reso nota la sua posizione nel maggio 1994, ha allegato alle sue osservazioni uno studio realizzato dalla società Ernst & Young in risposta ai due rapporti della società Braxton.

    Nel febbraio 1996 la Commissione ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, nei riguardi in particolare dell'aiuto concesso da «La Poste» a SFMI-Chronopost nel periodo 1986-1991 (2). La Commissione ha infatti ritenuto di non poter escludere la possibilità che SFMI-Chronopost abbia beneficiato (direttamente o tramite «La Poste») di un aiuto dello Stato francese.

    In particolare, per quanto riguarda le prestazioni fornite da «La Poste» a SFMI-Chronopost, solo per il 1992 i dati disponibili consentono di stabilire che i prezzi applicati da «La Poste» corrispondevano ai costi reali maggiorati di un margine commerciale. La Commissione non disponeva di informazioni sufficienti per poter escludere che SFMI-Chronopost abbia potuto beneficiare di un aiuto di Stato durante gli esercizi finanziari anteriori o posteriori al 1992.

    La Commissione non disponeva di elementi sufficientemente dettagliati per poter escludere che la costituzione di SFMI-Chronopost abbia comportato qualche forma di trasferimento di fondi pubblici.

    Essa non disponeva inoltre di alcuna informazione per quanto concerne una delle condizioni sottoscritte dai partecipanti all'impresa comune GDEW in occasione dell'autorizzazione di tale impresa, ossia l'impegno - qualora non fosse dimostrata l'assenza di sovvenzioni incrociate - di fornire ai concorrenti gli stessi servizi resi all'impresa comune nel rispetto del principio della parità di trattamento per transazioni equivalenti, in modo da eliminare il rischio di un trasferimento di fondi pubblici a favore di uno degli operatori presenti sul mercato del corriere espresso. Le stesse considerazioni valgono anche per la concessione dell'accesso alle infrastrutture postali ad operatori diversi dall'impresa comune a partire dal 1° gennaio 1995.

    Non erano neppure disponibili informazioni riguardanti la raccomandazione formulata dalla Commissione nella sua decisione relativa alle attività concorrenziali di «La Poste» (3). In tale decisione la Commissione insisteva sul fatto che i conti di «La Poste» dovevano mettere in evidenza l'assenza di qualsiasi sovvenzione a favore di attività non aventi carattere di servizio pubblico, poiché tali sovvenzioni sarebbero state soggette agli articoli 92 e 93 del trattato CE. Poiché la decisione in questione imponeva la presentazione annuale di informazioni precise al riguardo, la situazione nel settore del corriere espresso doveva formare oggetto di una prima verifica sulla base dei dati disponibili alla fine del 1995.

    La Commissione ha considerato che l'insieme delle misure illustrate più sopra, eccettuata la creazione dell'impresa comune GDEW, non le erano state notificate preventivamente come richiesto dall'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE. Tali misure potevano comportare aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE che non avrebbero potuto beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e dall'articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell'accordo SEE.

    La Francia è stata informata dell'avvio della procedura con lettera del 20 marzo 1996.

    La Corte di giustizia ha pronunciato la sua sentenza l'11 luglio 1996 (4). La procedura intentata dinanzi al «Tribunal de commerce» di Parigi, sospesa in attesa della sentenza della Corte, è stata riattivata il 24 settembre 1996.

    Il 30 maggio 1996 la Francia ha trasmesso alla Commissione una nota con le sue osservazioni nell'ambito della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato.

    Lo SFEI ha presentato le sue osservazioni nell'agosto 1996, richiamando in particolare l'attenzione della Commissione su varie nuove misure che potrebbero costituire aiuti a favore di SFMI-Chronopost. Si tratta dell'utilizzo da parte di SFMI-Chronopost dell'immagine aziendale di «La Poste» e in particolare dei suoi veicoli come supporto pubblicitario, del suo accesso privilegiato alle trasmissioni di «Radio France», dei privilegi doganali e fiscali concessi sia a SFMI-Chronopost che a «La Poste» stessa e degli investimenti di «La Poste» nelle piattaforme di messaggeria. Lo SFEI ha esteso il suo ricorso del dicembre 1990 a questi nuovi elementi.

    Lo SFEI ha allegato alle sue osservazioni un nuovo studio economico realizzato dalla società Bain & Company (in prosieguo: lo «studio Bain»). Tale studio aveva tra l'altro lo scopo di stimare l'ammontare dell'aiuto corrispondente all'assistenza fornita da «La Poste» a SFMI-Chronopost nel periodo 1986-1991. Esso si basa sulle informazioni fornite dal rapporto Ernst & Young e, secondo lo SFEI, le sue cifre sarebbero più affidabili di quelle dei due precedenti studi Braxton. Inoltre lo SFEI ha chiesto alla Commissione l'adozione di misure provvisorie nei riguardi del presunto aiuto a favore di SFMI-Chronopost. Il ricorrente ha reiterato la sua domanda di misure d'urgenza con lettera del 7 novembre 1996. Con due lettere in data 22 ottobre e 13 novembre 1996, la Commissione gli ha risposto che non aveva intenzione di prendere tali misure non essendo ancora in grado di accertare l'esistenza o meno di un aiuto di Stato.

    La Commissione ha trasmesso le osservazioni dello SFEI alla Francia nel settembre 1996. In risposta a tali osservazioni la Francia ha rivolto una nuova nota alla Commissione accompagnata da uno studio economico esauriente realizzato dalla società di consulenza Deloitte Touche Tohmatsu (in prosieguo: «lo studio Deloitte»). Tale documento analizza le conclusioni dello studio Bain e vi risponde. In seguito alla richiesta della Commissione, le autorità francesi le hanno fornito informazioni e chiarimenti supplementari.

    Fra la Commissione e le autorità francesi hanno avuto luogo varie riunioni, di cui l'ultima si è svolta a Parigi il 10 giugno 1997.

    Lo SFEI ha indirizzato una nuova lettera alla Commissione il 21 aprile 1997 per avere notizie sullo stato di avanzamento del fascicolo. Esso ha chiesto alla Commissione di fornirgli informazioni dettagliate sulla risposta della Francia all'avvio della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, e sulla posizione e le intenzioni della Commissione nei riguardi della pratica. Con lettera del 30 aprile 1997 la Commissione ha comunicato al ricorrente che le informazioni fornite dalla Francia erano commercialmente delicate e non potevano essere divulgate e che essa disponeva di elementi sufficienti per pronunciarsi. Nella stessa lettera la Commissione chiedeva al ricorrente ulteriori chiarimenti su alcune delle sue asserzioni. Lo SFEI ha risposto alla Commissione con lettera del 14 maggio 1997.

    D. Le misure in causa

    Le misure che la Commissione esaminerà alla luce delle norme relative agli aiuti di Stato sono le seguenti:

    1) Un'assistenza logistica consistente nel mettere le infrastrutture postali a disposizione di SFMI-Chronopost per la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione delle spedizioni.

    Il prezzo dell'assistenza logistica è calcolato moltiplicando o il numero dei colli trattati (ad esempio per quanto riguarda la raccolta), o il peso totale degli oggetti trasportati (ad esempio per quanto riguarda l'inoltro) per il prezzo unitario delle varie operazioni necessarie a «La Poste» per effettuare la prestazione a favore della sua filiale. Questi prezzi unitari sono negoziati ogni anno da «La Poste» e da SFMI-Chronopost e si basano sui costi di «La Poste» maggiorati di un margine commerciale.

    Per calcolare l'ammontare totale dell'assistenza fornita a SFMI-Chronopost, «La Poste» calcola anzitutto i suoi costi operativi diretti, escluse le spese della sede e delle direzioni regionali, in funzione della gamma di produzione corrispondente alla prestazione (catena di operazioni elementari) e dei volumi reali di traffico. Le spese della sede e delle direzioni regionali sono quindi ripartite in proporzione ai costi di ciascuna prestazione.

    Per quanto riguarda la gamma di produzione, «La Poste» non aveva un sistema di contabilità analitica che le permettesse di calcolare i costi effettivi connessi con la fornitura dell'assistenza logistica a SFMI-Chronopost. Fino al 1992 questi costi erano calcolati sulla base di stime. Le prestazioni fornite a SFMI-Chronopost erano scomposte in una sequenza di operazioni elementari che prima del 1992 non erano cronometrate. Per stabilire questi costi «La Poste» assimilava tali prestazioni a servizi postali esistenti di natura analoga le cui varie operazioni erano già state cronometrate e stimate (ad esempio deposito di una lettera raccomandata). Nel 1992 la durata e il costo delle operazioni in questione sono stati calcolati tenendo conto dei volumi reali di traffico del corriere espresso. Questi calcoli hanno permesso a «La Poste» di stimare il costo reale della sua assistenza logistica.

    Per calcolare con maggiore precisione il costo di questa assistenza logistica, «La Poste» ha applicato ai suoi costi unitari del 1992 un fattore di attualizzazione corrispondente al tasso di crescita della massa salariale. La scelta di questo tasso è giustificata dal fatto che i salari costituiscono il principale elemento di costo dell'assistenza logistica (più del 75 %). I costi reali per il 1992, stabiliti a partire dalla gamma di produzione reale, sono stati attualizzati e moltiplicati per i volumi di traffico effettivamente registrati ogni anno durante il periodo 1986-1991. Con questo metodo, detto di «estrapolazione retroattiva», «La Poste» ha potuto ottenere una stima affidabile dei suoi costi reali fra il 1986 e il 1991.

    Confrontando i costi dell'assistenza logistica e della remunerazione versata da SFMI-Chronopost, si rileva che il tasso di copertura cumulato dei costi completi era pari al 116,1 % nel periodo 1986-1991 e al 119 % nel periodo 1986-1995. Soltanto nel 1986 e nel 1987 gli introiti relativi all'assistenza logistica sono stati inferiori ai costi (con un tasso di copertura rispettivamente del 70,3 % e dell'84,3 %). Questi introiti coprivano tuttavia i costi diretti prima delle spese della sede e delle direzioni regionali.

    Dal 1993 SFMI-Chronopost versa ogni anno un contributo forfettario fisso alle spese della rete postale (vedere qui di seguito), il che ha condotto ad un ribasso dei prezzi sostenuti da «La Poste».

    I vantaggi risultanti da questa assistenza logistica sono ulteriormente rafforzati, secondo il ricorrente, dal fatto che SFMI-Chronopost beneficia di una procedura di sdoganamento preferenziale (vedere qui di seguito) e di termini di pagamento particolari. Fino al 1992 «La Poste» inviava a SFMI-Chronopost fatture mensili che dovevano essere pagate al massimo entro 90 giorni dopo la fine del mese cui si riferivano.

    2) Un'assistenza commerciale, ossia l'accesso di SFMI-Chronopost alla clientela di «La Poste» e l'apporto dell'avviamento di «La Poste». Secondo il ricorrente, nel 1986 «La Poste» ha trasferito a SFMI-Chronopost la clientela del suo prodotto Postadex senza alcuna contropartita (il prodotto Postadex è stato sostituito dal prodotto EMS-Chronopost nel 1986). Inoltre SFMI-Chronopost beneficia di campagne promozionali pubblicitarie organizzate da «La Poste».

    La Francia ha spiegato che i prezzi pagati da SFMI-Chronopost per l'assistenza logistica ricevuta coprono la totalità delle spese sostenute da «La Poste». Essi coprono dunque anche le spese di assistenza commerciale (tramite operazioni di deposito e di incasso). Oltre a questa remunerazione diretta, SFMI-Chronopost paga un canone basato sul suo fatturato e sulla progressione annuale di quest'ultimo [ . . . ] (*). Nel periodo 1986-1995 SFMI-Chronopost ha versato a «La Poste» i seguenti importi:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Questa remunerazione è calcolata in modo da incoraggiare «La Poste» a promuovere i prodotti della sua filiale. A tale scopo «La Poste» lancia regolarmente delle campagne pubblicitarie.

    Il dispositivo è stato modificato nel 1993. La remunerazione comprende ora una parte fissa, sotto forma di contributo annuale di 25 milioni di FRF ai costi della rete di vendita, e una parte variabile sotto forma di un premio sulle vendite di SFMI-Chronopost. Inoltre SFMI-Chronopost contribuisce dal 1994 alle spese della rete di distribuzione di «La Poste» (30 milioni di FRF nel 1994 e 33 milioni nel 1995).

    3) L'utilizzo dei veicoli di «La Poste» come supporti pubblicitari per le attività di SFMI-Chronopost.

    4) L'accesso alla pubblicità di «Radio France». Lo SFEI sostiene che SFMI-Chronopost ha trasmesso su «Radio France» la pubblicità del suo prodotto Skypack a condizioni preferenziali.

    5) Privilegi fiscali, doganali ed altri. Lo SFEI afferma che «La Poste» è stata esonerata dall'imposta sui salari fino all'ottobre 1994, il che corrisponderebbe a un aiuto di 457 milioni di FRF per l'anno 1994. Esso sostiene inoltre che «La Poste» è esonerata dal diritto di bollo, il che equivarrebbe a un aiuto di 800 milioni di FRF all'anno. SFMI-Chronopost avrebbe beneficiato di questi vantaggi tramite i subappalti da esso affidati a «La Poste». Inoltre SFMI-Chronopost beneficerebbe, secondo il ricorrente, di un regime doganale preferenziale distinto dal regime comune applicabile alle imprese private. Essa riceverebbe ugualmente, secondo lo SFEI, l'aiuto dell'Ufficio dei cambi francese, che si occupa delle procedure di sdoganamento delle sue spedizioni. Infine lo SFEI sostiene che SFMI-Chronopost beneficia dell'investimento di 1,2 miliardi di FRF effettuato nel 1995 da «La Poste» per la costruzione di piattaforme di messaggeria.

    E. Gli argomenti del ricorrente

    I principali argomenti dello SFEI possono essere riassunti come segue:

    - L'assistenza logistica e commerciale fornita da «La Poste» a SFMI-Chronopost comporta aiuti di Stato che ammontano complessivamente a 1,516 miliardi di FRF per il periodo 1986-1991.

    Gli aiuti corrispondono alla differenza tra il prezzo normale dell'assistenza logistica e la remunerazione effettivamente versata da SFMI-Chronopost a «La Poste». Il ricorrente, basandosi sulla propria interpretazione della decisione pregiudiziale della Corte nella causa «La Poste» citata più sopra, sostiene che questo prezzo di mercato normale è il prezzo che un'impresa «operante in condizioni normali di mercato avrebbe dovuto chiedere per le prestazioni in causa, e che le economie di scala di cui beneficia "La Poste" grazie al suo monopolio non possono essere prese in considerazione, essendo esse appunto all'origine della distorsione di concorrenza».

    Lo studio Bain stima l'aiuto ricevuto a titolo di assistenza logistica in 1,048 miliardi di FRF (725 milioni di FRF per l'attività internazionale) nel periodo 1986-1991. Questa stima si basa su due metodi, il metodo cosiddetto «dei prezzi di mercato» e un metodo fondato sul confronto dei costi stimati di SFMI-Chronopost con quelli effettivamente sostenuti da un gruppo di concorrenti. Il primo metodo consiste nel calcolare il costo delle principali componenti dell'assistenza logistica (salari e affitti) e dedurne il prezzo effettivamente pagato da SFMI-Chronopost. Esso permette di valutare la spesa che rappresenterebbe per un'impresa la creazione e la gestione di una rete comparabile a quella di «La Poste». Il secondo metodo si basa soltanto sull'attività internazionale di SFMI-Chronopost e stima l'aiuto in 725 milioni di FRF.

    Per quanto riguarda l'assistenza commerciale, lo SFEI valuta l'aiuto ricevuto a 468 milioni di FRF (126 milioni per l'attività internazionale) nel periodo 1986-1991. Una parte di questo aiuto, ossia 230 milioni di FRF, corrisponde alla differenza tra le somme effettivamente pagate da SFMI-Chronopost per le attività di commercializzazione effettuate per suo conto da «La Poste» e l'ammontare delle spese commerciali sostenute dalle imprese private aderenti allo SFEI (20 % del fatturato nei primi anni e 6 % in seguito); 38 milioni corrispondono all'aiuto legato al trasferimento gratuito della clientela di Postadex a SFMI-Chronopost nel 1986 (tale aiuto equivale al fatturato stimato di Postadex nel 1985); infine, 200 milioni corrispondono all'aiuto derivante dalle condizioni di accesso privilegiate agli sportelli di «La Poste». Il ricorrente e lo studio Bain non spiegano come è stato calcolato quest'ultimo importo.

    A sostegno del suo ragionamento, lo Studio Bain menziona una serie di elementi che dimostrerebbero che SFMI-Chronopost beneficia di un aiuto di Stato. In particolare lo studio sottolinea che SFMI-Chronopost ha registrato nel periodo 1986-1991 una crescita anormalmente rapida, il cui successivo rallentamento sarebbe legato alla diminuzione dell'aiuto concesso da «La Poste». Inoltre, che SFMI-Chronopost ha una struttura di bilancio più vantaggiosa di quella dei suoi concorrenti e che la redditività dell'investimento di «La Poste» in SFMI-Chronopost è particolarmente elevato.

    - La Commissione dovrebbe esaminare alla luce degli articoli 92 e 93 le altre misure summenzionate (termini di pagamento, utilizzo dei veicoli di «La Poste», accesso privilegiato alle trasmissioni di «Radio France», privilegi fiscali e doganali e utilizzo delle piattaforme di messaggeria), che costituiscono altrettanti aiuti ad hoc a favore di SFMI-Chronopost. Inoltre essa dovrebbe verificare il regime doganale applicato a SFMI-Chronopost e a «La Poste» e il regime fiscale di «La Poste» per quanto riguarda l'imposta sui salari e il diritto di bollo. Qualsiasi vantaggio concesso alla società madre potrebbe infatti ripercuotersi sulla sua affiliata. Tali vantaggi avrebbero l'effetto di ridurre i costi di «La Poste» e le consentirebbero di offrire la propria assistenza a prezzi meno elevati.

    F. Risposta delle autorità francesi

    La Francia respinge tutte le affermazioni dello SFEI, che essa considera infondate.

    In linea generale «La Poste», creando e gestendo la filiale SFMI-Chronopost, ha agito come un investitore privato operante in condizioni normali di mercato. Dopo due anni, ossia dopo la fase di avviamento della filiale, la totalità delle spese di assistenza erano coperte e l'investimento si è rivelato del tutto redditizio. Il comportamento di «La Poste» è equiparabile a quello di una holding o di un gruppo di imprese che perseguono una politica strutturale, globale o settoriale, in vista di una redditività a lungo termine. A sostegno della sua tesi la Francia ha fornito informazioni dettagliate per il periodo 1986-1995, riguardanti in particolare la remunerazione dell'assistenza logistica e commerciale e i risultati finanziari di SFMI-Chronopost durante tale periodo.

    Inoltre,

    - per quanto riguarda lo sdoganamento, la Francia ha confermato che dal febbraio 1987 SFMI-Chronopost effettua tutte le operazioni di sdoganamento nel proprio centro internazionale, senza mai ricorrere ai centri di «La Poste», contrariamente a quanto affermano i ricorrenti. Inoltre SFMI-Chronopost è assoggettata alle norme di diritto comune in materia di sdoganamento. Prima di tale data (ossia dall'aprile 1986 al febbraio 1987) le formalità di sdoganamento per l'attività internazionale di SFMI-Chronopost erano svolte da «La Poste» senza che SFMI-Chronopost ne ricavasse alcun vantaggio;

    - per quanto concerne i termini di pagamento concessi a SFMI-Chronopost, la Francia ha confermato che essi dovevano compensare il mancato guadagno di SFMI-Chronopost dovuto ai termini di versamento delle somme incassate per suo conto da «La Poste». Questi termini di versamento, imposti per motivi contabili, erano in media più lunghi dei termini di pagamento concessi a SFMI-Chronopost. A titolo di esempio, il termine di versamento di «La Poste» era di 132 giorni nel 1989 contro un termine di pagamento di 105 giorni per SFMI-Chronopost. Dal 1992 SFMI-Chronopost dispone di un termine più breve per regolare le sue fatture mensili. Se la scadenza non è rispettata, «La Poste» può esigere oltre alla somma principale anche il pagamento di interessi;

    - per quanto riguarda la condizione che i partecipanti all'impresa comune GDEW si sono impegnati a rispettare, la Francia sottolinea anzitutto che essa ha potuto accertare l'assenza di sovvenzioni incrociate a favore di SFMI-Chronopost, e in secondo luogo che «La Poste» non ha ricevuto sinora alcuna domanda di accesso alla sua rete;

    - quanto all'attuazione della raccomandazione fatta nella decisione della Commissione relativa alle attività concorrenziali di «La Poste» (5), la Francia fa rilevare che quest'ultima ha migliorato il suo sistema contabile dal 1995. La contabilità analitica di «La Poste» si basa su una distinzione fra i seguenti settori: gli invii postali, i servizi finanziari, l'attività «Rete grande pubblico» (uffici aperti al pubblico), i servizi di supporto e l'attività delle strutture. Il Consiglio della concorrenza ha esaminato il sistema contabile di «La Poste» ed ha confermato la validità del metodo adottato. Esso ha concluso che la contabilità analitica istituita da «La Poste» lasciava presumere un'assenza di sovvenzioni incrociate;

    - quanto all'assistenza commerciale, la Francia ricorda che SFMI-Chronopost organizza proprie campagne pubblicitarie distinte da quelle di «La Poste». Quanto all'impiego dei veicoli di «La Poste» come supporti pubblicitari della filiale, esso resta molto limitato poiché SFMI-Chronopost può utilizzare questi veicoli soltanto quando resta spazio disponibile;

    - in merito alle attività pubblicitarie di «Radio France», la Francia sostiene che SFMI-Chronopost ha pagato il prezzo di mercato per la pubblicità del suo prodotto Skypack e che questa campagna non ha beneficiato dell'aiuto di «La Poste». SFMI-Chronopost si è rivolta a un'agenzia pubblicitaria che è entrata in contatto con sei emittenti radiofoniche, fra cui «Radio France». È l'agenzia che ha negoziato e concluso il contratto con le emittenti radiofoniche per conto di SFMI-Chronopost;

    - per quanto riguarda l'imposta sui salari e il diritto di bollo, la Francia ha spiegato che SFMI-Chronopost è soggetta allo stesso regime fiscale dei suoi concorrenti privati. «La Poste» invece è soggetta ad un regime speciale meno favorevole del regime comune applicabile alle imprese private. Le sue attività sono esentate dall'IVA in virtù dell'articolo 13 A, paragrafo 1, punto a) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio (6) (sesta direttiva IVA). Essa non può detrarre l'IVA pagata sui suoi acquisti né ottenerne il rimborso. Le imprese private soggette all'IVA possono invece detrarre integralmente l'imposta versata. «La Poste» è ora assoggettata all'imposta sui salari, che sostituisce l'IVA e non si applica alle imprese private. Per quanto riguarda le piattaforme di messaggeria, la Francia ha informato la Commissione che esse non erano utilizzate per il transito delle spedizioni di SFMI-Chronopost.

    II. VALUTAZIONE

    L'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e l'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE dispongono che «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

    Il trattato e l'accordo enunciano il principio della neutralità nei riguardi del regime della proprietà negli Stati membri e quello della parità fra le imprese pubbliche e private (rispettivamente articoli 222 e 90 del trattato e articoli 125 e 59 dell'accordo). Conformemente a tali principi la Commissione non può, con la sua azione, né pregiudicare né favorire le imprese pubbliche, in particolare quando esamina un'operazione alla luce dell'articolo 92 del trattato e dell'articolo 61 dell'accordo.

    Nella fattispecie occorre distinguere due tipi di misure:

    - la fornitura da parte di «La Poste», in quanto subappaltatore di SFMI-Chronopost, dei servizi costituenti l'attività logistica e commerciale;

    - le misure ad hoc, come l'accesso privilegiato a «Radio France» e i privilegi fiscali e doganali.

    Per quanto riguarda la prima categoria di misure va notato a titolo preliminare che la Francia ha potuto dimostrare che la remunerazione totale versata da SFMI-Chronopost per il sostegno logistico fornito da «La Poste» era più elevato dell'importo complessivo dei costi operativi nel corso del periodo 1986-1995.

    Poiché le spese di marketing sostenute da «La Poste» sono comprese nei costi operativi, la remunerazione pagata da SFMI-Chronopost copre anche tali costi. I costi fissi sono stati computati proporzionalmente all'attività fornita da «La Poste» a favore della filiale.

    Per il periodo 1986-1991 la Commissione ritiene che il calcolo dei costi mediante «estrapolazione retroattiva» a partire dai costi unitari reali del 1992 è un metodo sicuro e prudente. La struttura della gamma di produzione nel 1992 era più complessa e più sofisticata (quindi più costosa) che durante i primi cinque anni di esercizio. Pertanto, mediante «estrapolazione retroattiva» si ottengono cifre che, in assenza di indicazioni contrarie, non possono essere inferiori ai costi realmente sostenuti da «La Poste» nel periodo 1986-1991.

    Le cifre fornite dalla Francia mostrano che la stima del costo dell'assistenza logistica (1,048 miliardi di FRF) e dei costi commerciali (230 milioni di FRF) fatta dal ricorrente è inesatta.

    Per quanto riguarda l'assistenza logistica, la Commissione ritiene superfluo valutare il costo della creazione di una nuova rete (e delle infrastrutture necessarie) in sostituzione di quella di «La Poste». SFMI-Chronopost non ha bisogno di creare questa rete, poiché la rete già esiste. Inoltre un eventuale confronto con società private concorrenti di SFMI-Chronopost esige una certa cautela. Queste società hanno una struttura di costi differente; si tratta, contrariamente a SFMI-Chronopost nel periodo 1986-1991, di imprese integrate che disponevano di una propria rete e facevano poco ricorso ai subappalti.

    Per quanto riguarda il sostegno commerciale, la Commissione ritiene che il ricorrente sopravvaluta il costo (230 milioni di FRF) delle spese commerciali sostenute da «La Poste» a profitto della sua filiale, in quanto non prende in considerazione gli sforzi compiuti da SFMI-Chronopost stessa sul piano commerciale ed esagera il costo delle attività di promozione dei suoi prodotti. Il costo della fornitura di spazi per l'apposizione di cartelli pubblicitari e l'esposizione di depliant agli sportelli degli uffici postali non può che essere trascurabile. Il solo costo significativo possibile è quello corrispondente alla parte di tempo di lavoro dedicata dal personale degli uffici postali per informare i clienti sui prodotti di SFMI-Chronopost o per indirizzarli verso i delegati commerciali della società. Anche qui, data l'ampia gamma di servizi forniti da questo personale e trattandosi di una prestazione della stessa natura, è poco probabile che questo costo sia sostanziale. In ogni caso le cifre fornite dalla Francia contraddicono la valutazione fatta dal ricorrente.

    Secondo la Commissione, quando parla di assistenza commerciale il ricorrente non intende soltanto le attività commerciali dirette, ma anche l'utilizzo più generale dell'immagine aziendale di «La Poste».

    Per quanto riguarda l'utilizzo dell'immagine aziendale di «La Poste», ricordiamo che il ricorrente valuta l'aiuto a 38 milioni di FRF per Postadex e a 200 milioni di FRF per le condizioni d'accesso vantaggiose alla rete di «La Poste». La Commissione considera molto soggettiva la valutazione di queste forme di sostegno commerciale fornite da «La Poste» alla sua filiale. L'assistenza commerciale include l'utilizzo di elementi dell'avviamento di «La Poste» (in particolare per effetto del trasferimento della clientela da Postadex a SFMI-Chronopost), il che costituisce un apporto immateriale. Ogni relazione nell'ambito di un gruppo di società implica la possibilità per una filiale di accedere alla clientela e di trarre profitto da altri elementi dell'avviamento della società madre. Il trasferimento dei clienti da Postadex a SFMI-Chronopost è la conseguenza logica della creazione di quest'ultima in quanto filiale incaricata delle attività nell'ambito del corriere espresso e quindi di Postadex. Per questo motivo la Commissione non ritiene che il trasferimento, che non comporta alcun vantaggio in denaro per SFMI-Chronopost, costituisca un aiuto di Stato a favore di quest'ultima società.

    Nella citata pronuncia pregiudiziale la Corte di giustizia ha accolto la tesi secondo cui «la fornitura di assistenza logistica e commerciale senza normale contropartita da parte di un'impresa pubblica alle sue controllate di diritto privato attive in un settore aperto alla libera concorrenza può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato» (7). La Corte è giunta alla conclusione che «la fornitura di assistenza logistica e commerciale da parte di un'impresa pubblica alle sue controllate di diritto privato attive in un settore aperto alla libera concorrenza può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato quando la remunerazione ricevuta come contropartita è inferiore a quella che sarebbe stata richiesta in condizioni normali di mercato» (8).

    Secondo le conclusioni dell'avvocato generale nella causa «La Poste», vi è aiuto di Stato se l'assistenza è fornita all'impresa «a condizioni finanziarie più favorevoli di quelle che l'impresa potrebbe ottenere da un investitore privato paragonabile . . . Mi sembra che per decidere se esista un sussidio sia necessario vedere se un investitore commerciale si accontenterebbe dell'entità della prestazione ricevuta in cambio dell'assistenza, tenendo conto di fattori quali il costo dell'assistenza fornita, l'entità del suo investimento nell'impresa e la sua redditività, l'importanza dell'attività dell'impresa per il gruppo nel suo insieme, la situazione del mercato di cui trattasi e il periodo per il quale viene fornita l'assistenza» (9).

    Secondo il ricorrente, dalla sentenza della Corte discende che per accertare l'esistenza o meno di un aiuto di Stato la Commissione deve esaminare se SFMI-Chronopost ha pagato il «prezzo normale del mercato» per i servizi logistici e commerciali che le sono stati forniti da «La Poste». Il ricorrente non definisce in maniera precisa il concetto di prezzo normale del mercato, ma dal suo ragionamento si può dedurre che si tratta del prezzo a cui una società privata comparabile fornirebbe gli stessi servizi a una società terza. Questo prezzo deve includere un canone di accesso alla rete postale.

    Il ricorrente sostiene che la Commissione non dovrebbe tener conto degli interessi strategici del gruppo né delle economie di scala risultanti dall'accesso privilegiato di SFMI-Chronopost alla rete e agli impianti di «La Poste». A suo parere queste condizioni non possono essere prese in considerazione nel caso di specie, poiché «La Poste» detiene un monopolio. SFMI-Chronopost dovrebbe assumere a proprio carico i costi che dovrebbe sostenere un'impresa privata per creare una rete equivalente a quella di «La Poste».

    Gli argomenti del ricorrente riflettono un vizio fondamentale nell'interpretazione che esso dà della sentenza della Corte.

    Nessun elemento nella giurisprudenza della Corte indica che la Commissione dovrebbe ignorare le considerazioni strategiche e le sinergie che derivano dall'appartenenza di «La Poste» e di SFMI-Chronopost allo stesso gruppo. Anzi, considerazioni strategiche come la volontà di penetrare in un nuovo mercato hanno un peso importante ai fini delle decisioni di investimento di una società holding. Questo principio è direttamente applicabile al presente caso, che riguarda l'esame del comportamento di una società madre e della sua filiale.

    Il fatto che la transazione si svolga tra un'impresa operante su un mercato riservato e la sua filiale operante su un mercato aperto alla concorrenza non è rilevante nella presente fattispecie. La Corte di giustizia non ha mai affermato che per determinare l'esistenza o meno di un aiuto di Stato la Commissione debba applicare un metodo differente allorché una delle parti è titolare di un monopolio.

    Di conseguenza, ciò che conta è accertare se le condizioni delle operazioni fra «La Poste» e SFMI-Chronopost sono paragonabili a quelle di operazioni equivalenti fra una società madre privata, anche se in situazione di monopolio (ad esempio perché detiene diritti esclusivi), e la sua filiale. Non si può rispondere a questo quesito applicando il criterio del «prezzo normale del mercato» invocato dal ricorrente, poiché tale criterio non tiene conto del fatto che l'operazione avviene tra due società dello stesso gruppo. Ricordiamo al riguardo che nella causa «La Poste» la Corte ha ritenuto che per accertare l'esistenza o meno di un aiuto di Stato occorre verificare se la società madre ha ricevuto dalla filiale una contropartita normale.

    La Commissione ritiene che i prezzi interni applicati ai prodotti e ai servizi scambiati fra società dello stesso gruppo non comportano alcun vantaggio finanziario se si tratta di prezzi calcolati in base ai costi integrali (ossia i costi totali più la remunerazione dei capitali propri). Nella fattispecie i pagamenti effettuati da SFMI-Chronopost non coprivano i costi totali durante i primi anni di esercizio, ma coprivano tutti i costi salvo quelli della sede e delle direzioni regionali. La Commissione ritiene che questa situazione non sia anomala, dato che il reddito proveniente dall'attività di una nuova impresa appartenente ad un gruppo di società può, durante il periodo di avviamento, coprire soltanto i costi variabili. Una volta che l'impresa ha consolidato la propria posizione sul mercato, il reddito da essa prodotto deve essere superiore ai costi variabili, in modo da contribuire alla copertura delle spese fisse del gruppo. Nel corso dei primi due esercizi (1986 e 1987) i pagamenti effettuati da SFMI-Chronopost coprivano non soltanto le spese variabili, ma anche taluni costi fissi (ad esempio immobili e veicoli). La Francia ha dimostrato che a partire dal 1988 la remunerazione pagata da SFMI-Chronopost per l'assistenza che le è stata fornita copre tutti i costi sostenuti da «La Poste», oltre ad un contributo alla remunerazione dei capitali propri. Di conseguenza l'assistenza logistica e commerciale fornita da «La Poste» alla sua filiale è stata remunerata alle condizioni normali del mercato e non costituisce un aiuto di Stato.

    La Commissione ha inoltre esaminato la questione se il comportamento «La Poste» in quanto azionista di SFMI-Chronopost si giustifica commercialmente in base al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. In base a questo principio, per stabilire se un'operazione fra uno Stato membro e un'impresa comporta elementi di aiuto di Stato occorre verificare se l'impresa sarebbe stata in grado di ottenere i fondi necessari sul mercato dei capitali privati. Per accertare se «La Poste» ha agito come un investitore operante in un'economia di mercato, la Commissione deve esaminare il rendimento per la società madre in termini di dividendi e di plusvalore in capitale.

    Non vi è aiuto di Stato se il tasso di rendimento interno (TRI) dell'investimento supera il costo del capitale della società (ossia il tasso di rendimento normale che un investitore privato esigerebbe in circostanze analoghe). Per calcolare il TRI la Commissione ha preso in considerazione, da un lato, l'apporto di capitale effettuato da «La Poste» nel 1986 e, dall'altro, i dividendi versati da SFMI-Chronopost nel corso del periodo 1986-1991 e il valore di questa società nel 1991. Essa ha calcolato tale valore in base ai metodi correnti di valutazione dell'investimento, applicando ai flussi netti di tesoreria generati dalla società in quell'anno un coefficiente moltiplicatore. Tale coefficiente è funzione del tasso di crescita medio dei flussi netti di tesoreria (ossia 10 %, percentuale corrispondente al tasso di crescita previsto dal mercato del corriere espresso in Francia alla fine del 1991) e del tasso di attualizzazione utilizzato (13,91 %), il quale corrisponde al costo dei fondi propri (10). La formula applicata è la seguente:

    >NUM>C/

    >DEN>r-g

    dove

    C rappresenta i flussi netti di tesoreria («cashflow») nel 1991,

    r è il costo dei fondi propri e

    g è il tasso di crescita.

    Su questa base la Commissione ha valutato SFMI-Chronopost a 564 milioni di FRF alla fine del 1991. L'affidabilità di tale cifra è corroborata dall'importo di 180,4 milioni pagati da GDEW nel giugno 1992 per l'acquisizione del ramo internazionale di SFMI-Chronopost, che rappresentava circa un terzo dell'attività totale (180,4 milioni di FRF × 3 = 541,2 milioni di FRF).

    L'analisi realizzata dalla Commissione copre il periodo 1986-1991 (ossia il periodo anteriore al trasferimento di SFMI-Chronopost a GDEW). Si tratta del periodo di avviamento durante il quale, secondo il ricorrente, SFMI-Chronopost ha ricevuto l'importo più elevato a titolo di aiuti.

    La Commissione ha calcolato il TRI e lo ha confrontato con il costo dei fondi propri di SFMI-Chronopost nel 1986 [13,65 % (11)], anno in cui la società è stata costituita ed ha iniziato l'attività, il che le ha consentito di verificare se la redditività dell'investimento nel suo insieme è stata sufficiente. Il TRI calcolato dalla Commissione supera ampiamente il costo del capitale nel 1986. Le operazioni finanziarie che hanno avuto luogo tra «La Poste» e la sua filiale nel corso del periodo 1986-1991 non comportavano di conseguenza alcun elemento di aiuto. Questa conclusione vale a maggior ragione per gli anni successivi al 1991, nel corso dei quali l'importo dei dividendi è stato superiore ai livelli raggiunti in precedenza.

    La Commissione ha indicato più sopra che essa non condivide il parere del ricorrente secondo il quale SFMI-Chronopost deve pagare un canone per accedere alla rete e ad elementi dell'avviamento della società madre. Tuttavia, anche tenendo conto dell'aiuto che tale accesso costituirebbe secondo il ricorrente (238 milioni di FRF), la conclusione che il rapporto commerciale tra «La Poste» e la sua filiale si giustifica da un punto di vista commerciale resta valida. Per dimostrare questo assunto la Commissione ha calcolato il TRI globale corrispondente all'investimento realizzato da «La Poste» nella sua filiale. Ai fini di questo calcolo essa ha preso in considerazione, da un lato, le iniezioni di capitale e i costi sostenuti da «La Poste» per fornire l'assistenza e, dall'altro, i dividendi versati, il valore della filiale nel 1991 e la remunerazione pagata per l'assistenza. La Commissione ha considerato l'importo di 38 milioni di FRF corrispondente alla cessione a titolo gratuito di Postadex come un'iniezione di capitale sociale che ha avuto luogo nel 1986 e l'importo di 200 milioni di FRF come una commissione unica pagata nel 1986 per l'accesso alla rete di «La Poste» nel corso del periodo 1986-1991 (12). Il calcolo effettuato dalla Commissione mostra che, anche tenendo conto di questi importi, il TRI resta superiore al costo del capitale nel 1986.

    Per quanto riguarda le procedure di sdoganamento, la Francia ha informato la Commissione che dal 4 febbraio 1987 SFMI-Chronopost esegue le operazioni di sdoganamento nel proprio centro di scambio internazionale ed è soggetta alle regole normali di doganamento applicabili alle imprese private (vedere più sopra). Prima di tale data queste operazioni erano svolte da «La Poste» per conto di SFMI-Chronopost. Le spedizioni di SFMI-Chronopost sono state pertanto sottoposte ad un regime speciale soltanto nel periodo che va dall'aprile 1986 (in cui la società ha iniziato l'attività) al febbraio 1987. La Commissione ha accertato che SFMI-Chronopost non ha beneficiato, nell'ambito dell'applicazione temporanea di questo regime speciale, di alcun vantaggio finanziario concesso mediante risorse pubbliche. Inoltre essa non dispone di alcun elemento attestante che SFMI-Chronopost abbia beneficiato di un vantaggio economico derivante dall'applicazione di un regime speciale durante i suoi primi mesi di attività. In ogni caso, anche se il regime speciale applicabile a «La Poste» fosse più favorevole del sistema di diritto comune (ossia svolgimento più rapido delle procedure di sdoganamento), il vantaggio corrispondente sarebbe molto modesto, poiché all'epoca il livello di attività di SFMI-Chronopost era piuttosto ridotto. Nel 1986 (primo anno di attività) il fatturato di SFMI-Chronopost relativo alla sua attività internazionale, avviata nell'ottobre dello stesso anno, ammontava a circa 2,9 milioni di FRF prima delle imposte, il che corrisponde al trasporto di 10 500 oggetti. Su questo totale soltanto il 15 % circa era costituito da spedizioni tassabili, il che significa che circa 1 600 pacchi sono stati sottoposti alla procedura di sdoganamento. Gli altri oggetti erano costituiti da spedizioni non tassabili che, tenuto conto del loro scarso valore, erano esenti dalla procedura di sdoganamento normale.

    Per quanto riguarda gli altri punti sollevati dalla Commissione al momento dell'apertura della procedura in base all'articolo 93, paragrafo 2, e gli altri argomenti invocati dal ricorrente, la Commissione è giunta alle seguenti conclusioni.

    Per quanto riguarda le condizioni che «La Poste» si è impegnata a rispettare in occasione dell'autorizzazione dell'impresa comune GDEW, la Commissione ha potuto accertare l'assenza di qualsiasi aiuto di Stato a favore di SFMI-Chronopost. Inoltre la Francia ha informato la Commissione che «La Poste» non aveva ricevuto alcuna domanda di accesso alla sua rete. Questo fatto è riconosciuto dallo SFEI, il quale ammette di non avere conoscenza di alcuna domanda in questo senso rivolta a «La Poste». Le imprese che fanno parte dello SFEI sono società integrate che non desiderano avere accesso alla rete di «La Poste».

    Per quanto riguarda le presunte esenzioni fiscali, la Commissione rileva a titolo preliminare che SFMI-Chronopost è una società normale soggetta allo stesso sistema fiscale dei suoi concorrenti privati. La Commissione ha verificato se SFMI-Chronopost beneficiasse di un qualsiasi vantaggio diretto o indiretto in relazione al diritto di bollo e all'imposta sui salari. Per quanto riguarda il diritto di bollo, la Francia ha informato la Commissione che le spedizioni di SFMI-Chronopost sono soggette a questo tributo a prescindere dal fatto che siano trasportate o meno da «La Poste». SFMI-Chronopost non beneficia dunque, a questo riguardo, di alcun trattamento di favore né di vantaggi finanziari rispetto ai suoi concorrenti.

    Per quanto riguarda l'imposta sui salari, l'affermazione del ricorrente secondo cui «La Poste» è stata esentata da questa imposta fino all'ottobre 1994 è infondata. Prima di questa data «La Poste» era soggetta ad un'aliquota ridotta del 4,25 %. L'onere fiscale sostenuto da «La Poste» ha oscillato fra 1,049 miliardi di FRF nel 1986 e 1,136 miliardi nel 1990. L'aliquota di diritto comune del 9,25 % è in vigore dall'ottobre 1990. Tuttavia il trattamento fiscale di «La Poste» nel settore della messaggeria (che include il corriere espresso) è stato sempre meno favorevole, da questo punto di vista, del sistema fiscale comune. In applicazione dell'articolo 13, lettera A, paragrafo 1, punto a) della sesta direttiva IVA, le attività di «La Poste» sono esentate dall'IVA. «La Poste» assolve l'IVA sugli acquisti da essa effettuati, ma non ha la possibilità di dedurre l'imposta pagata o di ottenerne il rimborso. Per contro, contrariamente alle società ordinarie soggette all'IVA, «La Poste» è soggetta all'imposta sui salari, che sostituisce l'IVA. L'onere fiscale gravante su «La Poste» è di conseguenza più elevato di quello gravante sulle società normali, anche ove «La Poste» benefici di un'aliquota ridotta per l'imposta sui salari.

    La Francia ha dimostrato che nel 1993 (ossia prima dell'introduzione dell'aliquota normale di imposizione) «La Poste» era svantaggiata rispetto alle società soggette al sistema fiscale comune. «La Poste» ha pagato 78 milioni di FRF di imposta sui salari e 274 milioni di IVA non recuperabile. Il fatturato di «La Poste» nel settore della messaggeria era di 5,465 miliardi di FRF nel 1993. Il 16,6 % dei suoi clienti non erano soggetti all'IVA e l'83,4 % lo erano. Dal calcolo effettuato dalle autorità francesi risulta che «La Poste» beneficiava di un vantaggio teorico per quanto riguarda i clienti non soggetti all'IVA (il vantaggio è teorico poiché si tratta di un segmento di mercato della messaggeria su cui non operano i concorrenti). D'altra parte «La Poste» ha subito uno svantaggio, quantificato in 278 milioni di FRF, in relazione ai clienti soggetti all'IVA. Lo svantaggio globale netto risultante dal non assoggettamento all'IVA e dal pagamento dell'imposta sui salari ammonta ad almeno 174,6 milioni di FRF. L'anno 1993 è tipico dal punto di vista del volume di attività e delle spese di «La Poste» e le conclusioni tratte per tale anno valgono anche per gli altri anni anteriori al 1994. «La Poste» non ha dunque beneficiato di alcun vantaggio particolare che avrebbe potuto essere trasferito a SFMI-Chronopost.

    Per quanto riguarda i termini di pagamento, la Commissione è soddisfatta delle informazioni fornite dalla Francia, che mostrano chiaramente l'assenza di qualsiasi vantaggio per SFMI-Chronopost.

    Per quanto riguarda l'utilizzo dei veicoli di «La Poste» come supporti pubblicitari, la Commissione ritiene che si tratti di uno degli elementi dell'assistenza commerciale fornita da «La Poste» a SFMI-Chronopost. Le considerazioni formulate più sopra relativamente all'assistenza commerciale valgono anche a questo riguardo.

    Quanto alla pubblicità fatta su «Radio France», la Commissione non ha alcuna prova attestante che SFMI-Chronopost avrebbe pagato un prezzo inferiore alle condizioni del mercato per la pubblicità su Skypack. Dalle informazioni fornite dalla Francia risulta che SFMI-Chronopost non ha beneficiato di alcun trattamento preferenziale.

    Per quanto riguarda le piattaforme di messaggeria, la Francia ha dichiarato che il traffico di SFMI-Chronopost non transitava per questi impianti. SFMI-Chronopost non beneficia di conseguenza di alcun vantaggio legato a tale investimento.

    Per quanto riguarda la raccomandazione contenuta nella decisione della Commissione in merito alle attività concorrenziali di «La Poste», la Commissione è soddisfatta della metodologia generale e dei principi su cui si basa la contabilità analitica di «La Poste». La loro attuazione corretta garantirà la trasparenza e permetterà di verificare l'assenza di sovvenzioni incrociate tra le varie attività di «La Poste»,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'assistenza logistica e commerciale fornita da «La Poste» alla sua filiale SFMI-Chronopost, le altre transazioni finanziarie fra le due società, la relazione fra SFMI-Chronopost e «Radio France», il regime doganale applicabile a «La Poste» e a SFMI-Chronopost, il sistema di imposta sui salari e di diritto di bollo applicabili a «La Poste» e il suo investimento di [. . .] (*) nelle piattaforme di messaggeria non costituiscono aiuti di Stato a favore di SFMI-Chronopost.

    Articolo 2

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1997.

    Per la Commissione

    Marcelino OREJA

    Membro della Commissione

    (1) GU C 322 del 13. 12. 1991, pag. 19.

    (2) GU C 206 del 17. 7. 1996, pag. 3.

    (3) GU C 262 del 7. 10. 1995, pag. 11.

    (4) Causa C-39/94, SFEI e. a. contro «La Poste» e. a., Racc. 1996, pag. I-3547.

    (*) Segreto commerciale.

    (5) Cfr. nota 2.

    (6) GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

    (7) Sentenza «La Poste», citata, punto 57 della motivazione.

    (8) Sentenza «La Poste», citata, punto 62 della motivazione.

    (9) Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa «La Poste», già citata, punto 61.

    (10) Fonte: Eurostat e Associés en Finance.

    (11) Fonte: Eurostat e Associés en Finance.

    (12) Le altre stime dello SFEI (ossia 1,048 miliardi di FRF per l'assistenza logistica e 230 milioni di FRF per l'assistenza commerciale) non possono essere prese in considerazione perché è stato dimostrato che erano inesatte (vedere più sopra).

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