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Document 31998D0364

    98/364/CE: Decisione della Commissione del 15 luglio 1997 relativa all'aiuto di Stato concesso a favore del «Grupo de Empresas Álvarez» (GEA) [notificata con il numero C(1997) 2615] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 164 del 9.6.1998, p. 30–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/364/oj

    31998D0364

    98/364/CE: Decisione della Commissione del 15 luglio 1997 relativa all'aiuto di Stato concesso a favore del «Grupo de Empresas Álvarez» (GEA) [notificata con il numero C(1997) 2615] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 164 del 09/06/1998 pag. 0030 - 0036


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 1997 relativa all'aiuto di Stato concesso a favore del «Grupo de Empresas Álvarez» (GEA) [notificata con il numero C(1997) 2615] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/364/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni a norma dell'articolo 93 del trattato,

    considerando quanto segue:

    I

    Il 15 novembre 1995, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato relativamente ad un aiuto concesso al Grupo de Empresas Álvarez (in appresso «GEA»). GEA, che fabbrica e commercializza vasellame di porcellana, ceramica e vetro, nonché bottiglie, è diventata uno dei principali produttori spagnoli di vasellame. Negli ultimi cinque anni, la sua quota di mercato si è aggirata in media intorno all'11,6 % in Spagna ed allo 0,64 % nella Comunità. GEA, che dispone di un organico di 1029 addetti, ha registrato nel 1995 e nel 1996 un giro di affari di circa 2500 milioni di ESP. Il gruppo ha sede a Vigo, nella provincia di Pontevedra, nella Comunità autonoma della Galizia, regione con un'economia basata principalmente sulla costruzione navale, la pesca e l'industria automobilistica e che, a seguito dei problemi che caratterizzano tali settori, è in grave crisi economica e registra un elevato tasso di disoccupazione. La regione rientra fra quelle dell'obiettivo 1 e può ricevere gli aiuti regionali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Dopo Citroën, GEA è il principale datore di lavoro industriale della zona.

    Fino alla sua privatizzazione, avvenuta nel giugno del 1991, GEA faceva capo alla holding pubblica spagnola INI, che prima di procedere alla sua privatizzazione ha dovuto risanare l'impresa che negli anni precedenti aveva subito forti perdite. L'INI ha pertanto concesso a GEA un aiuto equivalente a 24 milioni di ECU, destinato al ripianamento dei suoi debiti. Pur non essendo stato notificato, l'aiuto è stato comunque approvato dalla Commissione nel 1992 [aiuto NN 15/92, doc. SEC(92) 1655) in considerazione della consistente riduzione di capacità produttiva, del distacco di GEA dall'INI e del fatto che l'impresa si trovava in un'area cui si poteva applicare la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

    Dopo questa autorizzazione, concessa senza condizioni, l'INI ha accordato a GEA un ulteriore aiuto che non è stato notificato alla Commissione, né autorizzato. L'aiuto includeva una garanzia, concessa nel 1992 e che in quel momento comportava un rischio potenziale di 1 620 milioni di ESP, ed una sovvenzione diretta di 983 milioni di ESP, erogata nel 1994 al fine di liberarsi dalla suddetta garanzia. La Commissione è stata inoltre informata che le autorità della Comunità autonoma della Galizia avevano già previsto di concedere una nuova garanzia del valore di 2 500 milioni di ESP.

    Dati i seri dubbi esistenti circa la possibilità che l'aiuto, che rientrava indubbiamente nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, potesse fruire di una delle deroghe contemplate dall'articolo 92, paragrafo 3, la Commissione decideva di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato relativamente:

    - alla garanzia del valore di 1 620 milioni di ESP concessa nel 1992,

    - alla sovvenzione del valore di 983 milioni di ESP erogata nel 1994 e

    - alla nuova garanzia del valore di 2 500 milioni di ESP che le autorità della Comunità autonoma della Galizia intendevano concedere all'impresa.

    II

    Con lettera del 26 gennaio 1996, le autorità spagnole hanno risposto alla decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, sostenendo che né la garanzia concessa nel 1992, né la sovvenzione pagata nel 1994 erano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato o dell'articolo 61 dell'accordo SEE. In entrambi i casi, l'INI si sarebbe infatti comportata come un qualunque investitore privato in una normale economia di mercato. Nel 1992, il rischio di fallimento dell'impresa era bassissimo e la garanzia sarebbe servita solo a sostenere il processo di ristrutturazione dell'impresa, consentendole di finanziare gli investimenti. Per quanto concerne il pagamento effettuato nel 1994, le autorità spagnole hanno ammesso che l'impresa stava attraversando un periodo di gravi difficoltà economiche, iniziato con la privatizzazione del 1992 ed ulteriormente aggravatosi nel 1994 con il fallimento di tutti gli sforzi intrapresi al fine di ripristinare la redditività. In quel momento erano già state adottate alcune misure per la ristrutturazione dell'impresa, fra cui una prima graduale riduzione della manodopera e della capacità produttiva. La sovvenzione di 983 milioni di ESP mirava proprio ad appoggiare questi sforzi iniziali. Visto tuttavia che questi sforzi non avevano sortito l'effetto desiderato, si era deciso di passare ad un piano di ristrutturazione comprendente misure più drastiche destinate a ripristinare la redditività dell'impresa. Una volta pronto, il piano sarebbe stato presentato immediatamente alla Commissione per un esame approfondito. Le autorità spagnole ritengono in ogni caso che il pagamento dei 983 milioni di ESP sia stato in realtà un'operazione vantaggiosa per l'INI, avendola sollevata da ogni eventuale obbligo di pagamento dei 1 620 milioni di ESP corrispondenti al rischio coperto dalla garanzia.

    Per quanto riguarda invece la garanzia di 2 500 milioni di ESP, le autorità spagnole hanno insistito sul fatto che, quantunque l'eventualità non fosse da escludere, in realtà detta garanzia non era stata ancora concessa, e che qualora il governo autonomo avesse deciso di concederla, il provvedimento sarebbe stato immediatamente notificato.

    III

    Con lettera del 30 luglio 1996, la Commissione ha trasmesso alle autorità spagnole le osservazioni inviate da terzi interessati (quattro imprese spagnole concorrenti di GEA e l'ufficio di contatto dell'industria europea della ceramica) a seguito della pubblicazione della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 (1).

    Tutte le parti concordano nel ritenere che l'aiuto concesso a GEA abbia contribuito a falsare la concorrenza in misura sostanziale, in quanto ha consentito all'impresa di offrire i suoi prodotti a prezzi artificialmente bassi per un lungo periodo di tempo. Privi di aiuti di Stato, i suoi concorrenti non sono stati invece in grado di praticare gli stessi prezzi. A sostegno di queste argomentazioni, un concorrente ha allegato una copia degli annunci pubblicitari di alcune catene di supermercati nei quali i prodotti di GEA venivano effettivamente offerti a prezzi molto bassi.

    Secondo uno dei concorrenti, inoltre, nel frattempo GEA avrebbe ricevuto un aiuto aggiuntivo sotto forma di garanzie per la copertura di prestiti del valore di 1 000 milioni di ESP. Le garanzie non notificate alla Commissione avrebbero dovuto essere incluse negli aiuti per i quali era stata avviato il procedimento.

    IV

    Con lettere del 15 e del 24 ottobre 1996, le autorità spagnole hanno risposto alle osservazioni dei terzi interessati confermando che, in aprile, le autorità autonome della Galizia avevano concesso un aiuto al salvataggio sotto forma di garanzia per il ripianamento di debiti del valore di 700 milioni di ESP, al fine di mantenere in attività l'impresa fino alla decisione definitiva della Commissione. Sono stati inoltre erogati altri 350 milioni di ESP sotto forma di garanzie destinate a coprire il versamento delle retribuzioni dei dipendenti, ancora in sospeso. Le garanzie, che inizialmente avrebbero dovuto durare sei mesi, sono state successivamente prorogate fino al giugno 1997, in quanto la Commissione non aveva ancora adottato una decisione definitiva. Questo aiuto non ha avuto in ogni caso alcuna ripercussione sul mercato, essendo semplicemente a garanzia dei crediti necessari a coprire i costi di esercizio dell'impresa. Secondo le autorità spagnole, l'aiuto si basava sul decreto n. 309, del 23 novembre 1995 del governo autonomo, relativo all'incentivazione dello sviluppo economico e alla promozione delle attività imprenditoriali della Comunità autonoma galiziana. Il decreto era stato notificato ed autorizzato dalla Commissione (aiuto di Stato N 21/1995, decisione della Commissione del 31 dicembre 1995). La Commissione aveva in ogni caso subordinato la sua autorizzazione alla notificazione individuale di ciascuno degli aiuti concessi ad imprese che per dimensioni non potevano essere considerate PMI (come nel caso di GEA).

    D'altra parte le autorità spagnole hanno ribadito che né la garanzia concessa dall'INI nel 1992, né la sovvenzione del 1994 devono essere considerate aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, in quanto l'INI si è comportata come un investitore privato. Le autorità spagnole hanno anche fatto rilevare che la garanzia del valore di 2 500 milioni di ESP che la Commissione aveva incluso nel procedimento in realtà non era stata ancora accordata.

    Per quanto attiene alla ventilata politica di «dumping» dei prezzi seguita da GEA, le autorità spagnole hanno fatto presente che l'impresa ha sempre venduto i suoi prodotti a prezzi proporzionati ai costi. A conferma delle loro argomentazioni, hanno allegato una copia delle fatture emesse da GEA ai suoi clienti, dalle quali risulta che i prezzi praticati dall'impresa sono superiori a quelli fissati dalla catena di supermercati. Secondo le autorità spagnole, l'offerta a prezzi molto bassi di prodotti di GEA da parte della catena di supermercati rientrava probabilmente in una campagna promozionale avviata dalla catena stessa. A loro parere, queste offerte non provano in nessun modo che GEA stesse perseguendo una politica di dumping.

    V

    Nel frattempo, si sono svolte varie riunioni fra la Commissione e le autorità spagnole, nel corso delle quali queste ultime hanno presentato nuovi dati sulla situazione finanziaria dell'impresa, per illustrare alla Commissione la difficile situazione economica di GEA e i piani del governo autonomo della Galizia per il risanamento dell'impresa, in linea con il piano di ristrutturazione già annunciato. Il piano, che era stato elaborato all'inizio del 1996, dopo il fallimento dei primi tentativi di ripristinare la redditività dell'impresa, è stato presentato alla Commissione in agosto e completato nel novembre del 1996 e nel febbraio del 1997.

    Dai documenti forniti dalle autorità spagnole risulta che, a partire dalla privatizzazione del 1991, GEA ha subito forti perdite. Nel novembre del 1996, l'indebitamento complessivo dell'impresa toccava i 14 miliardi di ESP ed aveva portato all'esaurimento del capitale proprio dell'impresa. Le autorità spagnole hanno sottolineato che, nonostante questa situazione, le autorità autonome si erano viste obbligate, per motivi sociali legati alla drammatica situazione del mercato del lavoro di Vigo, a mantenere in attività l'impresa, visto che, dopo Citroën, GEA era il secondo datore di lavoro della zona.

    Obiettivo del piano di ristrutturazione presentato alla Commissione era il risanamento e il ripristino della redditività di GEA. A tal fine, visto il fallimento dei tentativi meno incisivi avviati in passato con lo stesso obiettivo ed ai quali si riferisce il pagamento di 983 milioni di ESP effettuato nel 1994, questa volta il piano comprende una serie di misure più radicali, sintetizzabili come segue.

    1) Chiusura di due dei sei stabilimenti di produzione attualmente in attività. Vendita di uno stabilimento per la fabbricazione di bottiglie di vetro, in attivo. Le restanti tre fabbriche opereranno indipendentemente l'una dall'altra.

    2) Sostanziale riduzione del debiti e generazione di fondi:

    a) riduzione dei debiti, che toccano attualmente i 14 miliardi di ESP (di cui 7 miliardi nei confronti di autorità pubbliche), mediante un procedimento di cessazione dei pagamenti nel quadro del quale i creditori pubblici e privati rinunceranno al 50 % dei loro crediti (le autorità spagnole hanno presentato una relazione elaborata da un avvocato indipendente nella quale si conferma che in Spagna una rinuncia di questa entità è realistica e costituisce una prassi comune in casi simili);

    b) trasferimento in una zona fuori dall'area urbana di Vigo - dove sono attualmente collocati - di due degli stabilimenti restanti; le strutture dell'impresa situate in città verranno vendute per circa 5 000 milioni di ESP (le stime elaborate da due consulenti indipendenti e fornite alla Commissione arrivavano addirittura a 5 900 milioni di ESP); le trattative per la vendita dei terreni sono già state avviate;

    c) vendita dello stabilimento in attivo per circa 1 000 milioni di ESP.

    3) Tagli drastici:

    a) riduzione del 43 % dell'organico che dovrebbe passare da 1 029 a 587 addetti, con una riduzione del 93 % dei costi del personale in relazione al volume di affari del 1995 e del 40-45 % in relazione al 1997 e al 1998;

    b) riduzione del 32 % della capacità produttiva, che dovrebbe scendere da 23,7 a 16,1 milioni di pezzi;

    c) creazione di una struttura di gestione centrale per le tre imprese rimaste, al fine di ridurre i costi commerciali e quelli di esercizio;

    d) ulteriore riduzione dei costi grazie alla sostituzione delle fonti energetiche impiegate (la produzione di vasellame comporta un elevato consumo energetico) in quanto a Vigo, a partire dal 1997, sarà possibile sostituire l'elettricità con il gas naturale.

    Grazie a queste misure, si prevede di riuscire a riportare in pareggio i risultati del gruppo fra il 1997 ed il 1998, per ottenere quindi degli utili a partire dagli esercizi finanziari successivi: intorno ai 91 milioni di ESP nel 1998 ed ai 200 milioni di ESP nel 1999. Nel piano è previsto un volume di vendite equivalente a quello degli anni precedenti, in cui si sono avuti risultati negativi (12 milioni di pezzi contro i 16 degli anni migliori) ed un giro di affari costante, intorno ai 2 500 milioni di ESP. Complessivamente i costi di ristrutturazione si aggireranno intorno ai 3 500 milioni di ESP e dovrebbero includere le indennità, gli oneri sociali di licenziamento ed i costi relativi al trasferimento delle due fabbriche fuori da Vigo. I fondi ricavati dalla vendita delle strutture di GEA a Vigo e il condono dei debiti consentiranno all'impresa di coprire i costi di ristrutturazione, contando solo sulle sue risorse finanziarie.

    Con lettera del 13 marzo 1997, le autorità spagnole hanno informato la Commissione che GEA stava negoziando vari contratti con otto clienti importanti (il cui nome è omesso per ragioni di riservatezza) che dovrebbero garantirle commesse a lungo termine per un periodo minimo di tre anni, per un valore complessivo di 3 500 milioni di ESP. Nella stessa lettera, a sottolineare la fiducia che il mercato ripone nel futuro dell'impresa, si informava la Commissione che GEA stava per essere venduta ad un importante fabbricante privato di porcellana. Tutti questi dati permettevano di concludere che il piano di ristrutturazione di GEA, nonché i suoi obiettivi in termini di vendite e giro d'affari, erano realistici.

    Con lettera del 25 aprile 1997, la Commissione è stata informata che l'impresa aveva rinunciato alla garanzia di 2 500 milioni di ESP del governo autonomo galiziano, rientrante anch'essa nel procedimento avviato a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato. Ciò dimostrava che le banche private che dovrebbero concedere nuovi prestiti a GEA hanno fiducia nella capacità dell'impresa di completare con successo la ristrutturazione e di ritornare ad essere redditizia. Nella stessa lettera, la Commissione è stata informata che le autorità autonome galiziane si sono impegnate a notificare singolarmente ciascun aiuto concesso a GEA in futuro, anche nel caso in cui l'aiuto rientri in un regime generale già autorizzato.

    Infine, con lettera del 22 maggio 1997, le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione che le autorità della Comunità autonoma hanno ampliato l'impegno contenuto nella lettera del 25 aprile 1997, impegnandosi a non concedere in futuro nessun ulteriore aiuto finanziario a GEA.

    VI

    Il procedimento avviato conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato ha confermato il parere che aveva indotto la Commissione ad iniziarlo e cioè che la garanzia del valore di 1 620 milioni di ESP concessa a GEA nel 1992 e la sovvenzione di 983 milioni di ESP, che nel 1994 le aveva consentito di liberarsi di tale garanzia, si configuravano come aiuti di Stato che falsavano o minacciavano di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Nessun investitore privato avrebbe infatti concesso, come invece ha fatto l'INI nel 1992, una garanzia ad un'impresa in perdita, quale era GEA, senza ottenere in cambio nessuna contropartita. Sarebbe inoltre molto strano che un'impresa privata che si fosse appena disfatta di un'impresa in perdita decidesse di investire nuovamente in tale impresa.

    Ciononostante, il procedimento ha messo in evidenza lo stretto collegamento esistente fra la garanzia e la sovvenzione, in quanto è stato grazie a quest'ultima che l'INI è riuscita a liberarsi dall'impegno assunto nel 1992 con la concessione della garanzia e quindi dal rischio di vedersi obbligata a pagare 1 620 milioni di ESP. Dal punto di vista economico, questo comportamento va visto come un fatto a sé stante ed è innegabile che nella stessa situazione qualunque investitore privato avrebbe deciso di pagare i 983 milioni di ESP che rappresentavano solo il 60 % del rischio contratto dall'INI all'atto di concessione della garanzia. In questo modo, l'importo dell'aiuto concesso a GEA di cui occorre tenere conto nell'analizzare la garanzia concessa nel 1992 si riduce ai 983 milioni di ESP effettivamente pagati dal garante.

    Si deve anche tenere presente che la garanzia di 2 500 milioni di ESP prevista dal governo autonomo galiziano a favore dell'impresa rientrava anch'essa originariamente nel procedimento avviato dalla Commissione, ma non occorre soffermarvisi in quanto essa è stata ritirata.

    L'aiuto potrebbe falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi fra gli Stati membri. Esistono infatti importanti scambi di vasellame fra la Spagna e gli Stati membri. In base alle informazioni fornite da Eurostat, nel 1993 la Spagna ha esportato verso gli altri Stati membri 7 272 tonnellate di vasellame per un valore di 24,5 milioni di ECU, importando invece 5813 tonnellate per un valore di 27,5 milioni di ECU. Nel 1994, le esportazioni spagnole hanno toccato le 7 917 tonnellate per un valore di 29 milioni di ECU, a fronte di importazioni per 6 577 tonnellate del valore di 28,5 milioni di ECU. Fra gennaio ed ottobre del 1995, la Spagna ha esportato 8 546 tonnellate di vasellame per un valore di 32,6 milioni di ECU, importando 7 844 tonnellate per un valore di 43,3 milioni di ECU. La quota di scambi intracomunitari di vasellame detenuta dalla Spagna si aggira intorno al 3 %. Pur non essendo uno dei principali produttori di vasellame della Comunità, GEA è comunque presente su tale mercato e pertanto qualunque sovvenzione erogata a tale impresa può migliorare la sua posizione sul mercato comune, a scapito di altri concorrenti che non ricevono alcun aiuto di Stato.

    Non rientrando in nessuno dei regimi già autorizzati, l'aiuto doveva essere notificato individualmente, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato: obbligo che non è stato invece rispettato dalla Spagna. Dal punto di vista formale, pertanto, l'aiuto è stato erogato illegalmente.

    Per quanto attiene invece alla possibilità di far fruire l'aiuto di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato, le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 2 non si applicano al caso di specie, tenuto conto delle caratteristiche stesse dell'aiuto e del fatto che in realtà esso non cerca neppure di soddisfare le condizioni necessarie per avvalersene.

    Per quanto attiene alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato, GEA si trova effettivamente in una regione caratterizzata da una grave forma di sottoccupazione e con un tenore di vita anormalmente basso. Gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di tali regioni possono considerarsi compatibili con l'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Nella fattispecie non si può certo dire, tuttavia, che l'aiuto abbia contribuito a favorire lo sviluppo economico della regione, essendo stato impiegato principalmente per sostenere inutili tentativi di mantenere in attività l'impresa senza ricorrere a nuovi interventi di ristrutturazione e non per stimolare gli investimenti o favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.

    L'aiuto può essere però considerato compatibile con il mercato comune in base alla deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto risulta conforme agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2).

    L'aiuto concesso a GEA non ha alcun rapporto diretto con il piano di ristrutturazione presentato attualmente. Occorre in ogni caso tenere presente che gli sforzi per il ripristino della redditività dell'impresa sono stati avviati subito dopo la sua privatizzazione e la successiva approvazione da parte della Commissione nel 1992 e che le misure drastiche proposte in questo momento sono solo l'inevitabile conseguenza delle misure troppo deboli adottate in precedenza, che non hanno dato i risultati sperati. L'aiuto va pertanto inquadrato in un processo del quale il piano rappresenta l'ultimo, nonché il più ambizioso tentativo di ripristinare la redditività dell'impresa. Al riguardo occorre anche tenere conto del fatto che la ristrutturazione proposta verrà completata senza un ulteriore intervento da parte dei poteri pubblici.

    L'attuale piano di ristrutturazione propone tagli drastici dei costi ed una significativa riduzione della capacità produttiva che, nella fattispecie, risulta necessaria secondo il punto 3.2.2.ii) degli orientamenti comunitari, in considerazione della situazione di sovraccapacità che caratterizza il mercato del vasellame a seguito della forte contrazione del consumo registrata nel 1992 e nel 1993 e dell'incremento della penetrazione delle importazioni (Panorama dell'industria dell'UE 1997, punto 9.20). Il risparmio più significativo in termini di costi deriverà dalla riduzione del 43 % del numero di addetti, che dovrebbero passare da 1 029 a 587, consentendo una ripartizione più ragionevole dei costi del personale, che dovrebbero aggirarsi intorno al 45 % del giro di affari complessivo dell'impresa. D'altro canto, la capacità produttiva diminuirà del 32 %, passando da 23,7 a 16,1 milioni di pezzi. L'impresa ha anche fatto riferimento alla possibilità di ridurre i suoi costi strutturali come quelli energetici. Inoltre, conformemente a quanto previsto dal punto 3.2.2.i) degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, il miglioramento della redditività dell'impresa deve essere soprattutto il frutto degli sforzi dell'impresa e di misure di risanamento interno, piuttosto che di fattori esterni quali incrementi dei prezzi e della domanda sui quali l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo.

    La riduzione dei costi e della capacità produttiva consentirà all'impresa di recuperare la sua redditività e capacità operativa. Le previsioni sul futuro giro di affari incluse nel piano di ristrutturazione si basano sul giro di affari medio conseguito dall'impresa negli anni precedenti e dovrebbero pertanto essere abbastanza realistiche, come confermato d'altra parte dal fatto che GEA sta attualmente negoziando contratti importanti. Le stime circa l'incremento dei prezzi si basano su tassi di inflazione normali. Anche le previsioni circa la riduzione dell'indebitamento e la costituzione di risorse sembrano abbastanza realistiche, quantunque si basino su fattori esterni sui quali l'impresa non esercita alcun controllo. Analogamente, per quanto riguarda la remissione prevista di parte dei debiti, le autorità spagnole hanno allegato dei documenti che testimoniano come in casi simili i creditori siano arrivati a rinunciare anche alla metà dei crediti. Il valore del terreno di GEA e dello stabilimento in attivo sono stati calcolati e confermati da consulenti indipendenti. Non si può tuttavia fare a meno di segnalare che tanto la rinuncia ai crediti, quanto la vendita dei terreni, attualmente oggetto di trattative, sono in realtà requisiti indispensabili per il buon esito della ristrutturazione.

    Altra prova inequivocabile della capacità dell'impresa di ritornare a condizione di redditività è la sua rinuncia alla nuova garanzia di 2 500 milioni di ESP e la sua capacità di finanziare la ristrutturazione con le risorse ottenute tramite la vendita dei terreni e la sospensione dei pagamenti. La rinuncia alla garanzia dimostra allo stesso tempo che le banche non dovranno concedere ulteriori prestiti a GEA, nel corso del processo di ristrutturazione, poiché hanno fiducia nelle misure che saranno adottate dall'impresa. Questa opinione è d'altra parte confermata dal fatto che una nuova impresa privata è disposta ad assumersi la gestione di GEA e quindi il relativo rischio imprenditoriale.

    Quanto alla proporzionalità fra l'aiuto ed il contributo finanziario dell'investitore, è possibile concludere che il contributo finanziario diretto dell'impresa tramite le sue risorse è stato e continuerà ad essere significativo. I costi immediati della ristrutturazione dovrebbero aggirarsi sui 3 500 milioni di ESP e saranno coperti interamente con le risorse interne dell'impresa, ottenute grazie alla realizzazione del piano di ristrutturazione ed ai fondi che esso genererà (procedimento di sospensione dei pagamenti con relativa riduzione significativa dei debiti dell'impresa, vendita dei terreni di proprietà dell'impresa a Vigo e dello stabilimento in attivo). Se rapportato a questo contributo finanziario e a tutti gli oneri finanziari che l'impresa dovrà assumersi, l'aiuto di 983 milioni di ESP appare abbastanza limitato.

    Occorre inoltre tenere conto delle ripercussioni sociali e del fatto che GEA è una delle principali fonti di lavoro di una zona depressa ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Dopo Citroën, GEA è infatti la principale fonte di occupazione industriale della regione; la sua chiusura porterebbe pertanto alla scomparsa di importanti attività industriali della zona e scatenerebbe una reazione a catena visto che anche molti dei suoi fornitori sarebbero obbligati a chiudere. Nell'analizzare le conseguenze del salvataggio di un'impresa come GEA ai fini dello sviluppo economico di una regione come Vigo che rientra tra quelle contemplate dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato, occorre quindi anche tenere conto del fatto che esso consentirebbe di salvaguardare il posto di lavoro di 500 addetti direttamente occupati nell'industria (sui 1 029 originari), che manterrebbero il loro potere di acquisto, senza dovere ricorrere in futuro ad aiuti statali (le autorità spagnole hanno confermato ufficialmente che lo Stato non concederà più aiuti a GEA). Il mantenimento di questi posti di lavoro contribuirebbe anche ad aiutare i fornitori dell'impresa che riuscirebbero anch'essi a conservare il loro potere di acquisto. Di tutto questo la Commissione deve tenere conto al fine di valutare le conseguenze che il sostegno fornito a GEA avrebbe sullo sviluppo economico della regione di Vigo, cui è applicabile la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).

    Occorre anche tenere conto del fatto che, in caso di fallimento di GEA, la Commissione non si opporrebbe alla concessione di un nuovo aiuto a favore dell'investitore che decidesse eventualmente di acquistare le attività dell'impresa, a condizione che il nuovo aiuto rientrasse in un regime di aiuti già autorizzato e che il suo importo non superasse il massimale autorizzato per la zona di Vigo che rientra fra quelle di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). In tal caso, il nuovo proprietario di GEA potrebbe riuscire ad ottenere un aiuto regionale equivalente al 60 % dell'investimento. Le autorità autonome ritengono che questa procedura non possa applicarsi al caso in questione non solo per motivi di ordine politico o sociale, ma anche perché, nel frattempo, l'impresa avrebbe già perso tutti i suoi clienti e con essi ogni probabilità di ripristinare la sua redditività. In ogni caso l'aiuto che, in definitiva è stato di 983 milioni di ESP, rappresenta solo il 30 % dei costi complessivi della ristrutturazione, stimata in 3 500 milioni di ESP. L'intensità dell'aiuto è pertanto decisamente inferiore a quella che verrebbe accordata in caso di un nuovo investimento e le ripercussioni sociali decisamente meno gravi.

    Occorre inoltre tenere conto del fatto che la quota di mercato di GEA è abbastanza piccola. Negli ultimi cinque anni si è aggirata in media sull'11,6 %, del mercato spagnolo e sullo 0,64 % di quello comunitario. Pertanto, le misure di aiuto a favore di GEA non dovrebbero avere forti ripercussioni sul mercato comune.

    D'altro canto, non bisogna dimenticare che le autorità spagnole hanno confermato che il governo autonomo ha deciso di non concedere la garanzia del valore di 2 500 milioni di ESP. Inoltre, dopo essersi impegnate nell'aprile del 1997 a notificare individualmente ogni eventuale aiuto futuro a favore di GEA, hanno confermato ufficialmente, nella loro lettera del 22 maggio 1997, di non avere alcuna intenzione di concedere nuovi aiuti finanziari statali all'impresa. Non sussiste più alcun dubbio, quindi, che in futuro GEA dovrà operare sul mercato come una qualunque impresa privata. È possibile quindi escludere future distorsioni della concorrenza dovute ad interventi finanziati mediante risorse pubbliche.

    VII

    L'aiuto al salvataggio sotto forma di garanzia a copertura di crediti del valore di 700 milioni di ESP e di costi salariali del valore di 350 milioni di ESP concesso nel 1995, in attesa che si concludesse il procedimento avviato a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, rappresenta invece un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1.

    Contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità spagnole, l'aiuto avrebbe dovuto essere notificato individualmente. La decisione della Commissione di autorizzare il decreto n. 309/95, fondamento giuridico delle garanzie, stabiliva espressamente l'obbligo di notificare singolarmente gli aiuti al salvataggio concessi a grandi imprese. Questa condizione figurava all'articolo 8, paragrafo 5, dello stesso decreto.

    Tuttavia, pur essendo illegale dal punto di vista formale, l'aiuto può essere autorizzato quanto alla sostanza, in quanto è servito a mantenere operativa un'impresa, in attesa di una decisione definitiva della Commissione, secondo il procedimento avviato a norma dell'articolo 93, paragrafo 2. Già in altri casi la Commissione ha autorizzato questo tipo di aiuti per il salvataggio [per esempio nel caso Nino Textile, aiuto n. 540/95, lettera SG (93) D/16433, del 5 ottobre 1993], in quanto senza tale aiuto l'impresa oggetto del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 non sarebbe stata in grado di sopravvivere economicamente e avrebbe dovuto dichiarare fallimento prima di una decisione definitiva della Commissione. Tuttavia, ai fini di un'eventuale autorizzazione, l'aiuto per il salvataggio deve conformarsi innanzitutto agli orientamenti comunitari. Nel caso in esame, questa condizione viene rispettata, in quanto l'aiuto rientra essenzialmente in un regime di aiuti già autorizzato che, a sua volta, è conforme agli orientamenti comunitari. Inizialmente, le garanzie dovevano durare sei mesi, come stabilito dagli orientamenti. Tuttavia, poiché la Commissione non ha preso una decisione definitiva entro questo termine, data la complessità del piano di ristrutturazione e data l'esigenza di completare il piano stesso, le autorità spagnole hanno prorogato la sua durata fino al giugno del 1997. È inoltre necessario tenere conto del fatto che le autorità spagnole si sono espressamente impegnate a non prorogare le garanzie oltre la durata del procedimento avviato dalla Commissione.

    VIII

    Considerando che, grazie a drastiche misure di ristrutturazione, GEA ha la possibilità di ripristinare la sua redditività e che l'impresa è situata in una regione depressa ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato, sia alla garanzia concessa nel 1992 ed annullata con il pagamento di 983 milioni di ESP nel 1994, sia all'aiuto al salvataggio del valore di 1 050 milioni di ESP si può applicare la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato e degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tuttavia, visto che GEA ha ricevuto aiuti a seguito della sua privatizzazione avvenuta nel 1991, l'autorizzazione dovrà essere in ogni caso subordinata all'osservanza di condizioni molto rigorose, con l'adozione di una posizione molto ferma nei confronti della concessione di eventuali nuovi aiuti di Stato all'impresa. Occorre pertanto informare le autorità spagnole del fatto che ogni eventuale aiuto di Stato a favore dell'impresa verrà ritenuto incompatibile con il mercato comune ed in contrasto con l'impegno assunto e che potrà avere quindi delle ripercussioni sull'aiuto autorizzato in base alla presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La garanzia del valore di 1 620 milioni di ESP concessa nel 1992 e annullata nel 1994 in seguito al pagamento di una sovvenzione di 983 milioni di ESP, nonché le garanzie dell'importo di 1 050 milioni di ESP concesse nel 1996 dalla Spagna al «Grupo de Empresas Álvarez» (GEA) costituiscono un aiuto illegale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, in quanto non sono state notificate alla Commissione prima della loro concessione. Detti aiuti sono tuttavia conformi agli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e sono pertanto compatibili con il mercato comune in base all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato e all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, a condizione che la Spagna si astenga dal concedere nuovi aiuti, secondo l'impegno da essa assunto con lettera del 22 maggio 1997, e applichi integralmente il piano di ristrutturazione autorizzato.

    Fino al 31 dicembre 2000, la Spagna presenta alla Commissione relazioni semestrali che illustrano i progressi compiuti nell'applicazione del piano di ristrutturazione e forniscono i dati economici relativi a GEA (programma aziendale, conto economico), per consentire alla Commissione di controllare il raggiungimento degli obiettivi inclusi nel piano e l'osservanza dell'impegno a non concedere ulteriori aiuti finanziari statali all'impresa. Le relazioni sono presentate alla Commissione con cadenza semestrale, entro il mese di marzo ed il mese di ottobre.

    Articolo 2

    Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Spagna informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

    Articolo 3

    Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1997.

    Per la Commissione

    Emma BONINO

    Membro della Commissione

    (1) GU C 144 del 16. 5. 1996, pag. 3.

    (2) GU C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12.

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