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Document 31998D0320

98/320/CE: Decisione della Commissione del 27 aprile 1998 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio

GU L 140 del 12.5.1998, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2005: This act has been changed. Current consolidated version: 16/04/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/320/oj

31998D0320

98/320/CE: Decisione della Commissione del 27 aprile 1998 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 12/05/1998 pag. 0014 - 0016


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 1998 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (98/320/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (2), in particolare l'articolo 13 bis,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE, in particolare l'articolo 13 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (4), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE, in particolare l'articolo 13 bis,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE, in particolare l'articolo 12 bis,

considerando che, secondo le disposizioni delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE, le sementi possono essere ufficialmente certificate soltanto se da controlli ufficiali, su campioni prelevati ufficialmente ai fini del controllo, risultano conformi alle condizioni cui devono rispondere le sementi stesse;

considerando l'assunto secondo cui un campionamento ed un controllo delle sementi effettuati sotto sorveglianza ufficiale possono costituire migliori alternative rispetto alle procedure per la certificazione ufficiale delle sementi, senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle sementi stesse;

considerando che le informazioni disponibili non consentono ancora di confermare tale assunto a livello comunitario;

considerando che è quindi opportuno organizzare un esperimento temporaneo, a determinate condizioni, per accertare se l'assunto sopra menzionato possa essere confermato a livello comunitario e, in particolare, se non ne deriverà un calo significativo della qualità delle sementi rispetto al livello qualitativo ottenuto in base al regime di campionamento e controllo ufficiali;

considerando che le condizioni di tale esperimento debbono essere definite in modo da consentire la raccolta del volume massimo possibile di informazioni a livello comunitario, dalle quali si possano trarre conclusioni fondate per eventuali futuri adeguamenti delle disposizioni comunitarie;

considerando che, ai fini di tale esperimento, gli Stati membri debbono essere esentati da taluni obblighi loro imposti dalle direttive pertinenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È organizzato un esperimento temporaneo a livello comunitario, allo scopo di valutare se il campionamento di sementi a fini di controllo e il controllo delle sementi sotto sorveglianza ufficiale possano costituire alternative migliori rispetto al regime ufficiale di certificazione delle sementi di cui alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE, senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle sementi.

Ogni Stato membro può partecipare all'esperimento.

2. Gli Stati membri che partecipano all'esperimento sono esentati dagli obblighi previsti dalle direttive di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda il campionamento e il controllo ufficiali delle sementi, alle condizioni indicate agli articoli 2 e 3 rispettivamente.

Articolo 2

1. I campionamenti debbono essere eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato competente per la certificazione delle sementi, secondo le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. I campionatori devono avere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

Essi sono tenuti ad eseguire i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale.

3. I campionatori sono:a) persone fisiche indipendenti,

o

b) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la moltiplicazione, la trasformazione o il commercio di sementi,

o

c) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la moltiplicazione, la trasformazione o il commercio di sementi.

Nel caso di cui alla lettera c), i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità competente per la certificazione delle sementi.

4. Per quanto riguarda le loro responsabilità nei confronti dell'autorità competente in materia di certificazione, i campionatori sono assimilati a campionatori ufficiali. La loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità competente in materia di certificazione.

5. Nell'ambito della sorveglianza di cui al paragrafo 4, una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale nell'ambito dell'esperimento viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale deve essere ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione, ma potrà anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %.

Gli Stati membri che partecipano all'esperimento confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale.

6. Il numero di riferimento della partita prescritto per le etichette ufficiali previste dalle direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 1 oppure qualunque altro strumento adeguato deve rendere possibile ai funzionari degli Stati membri e della Commissione l'identificazione delle partite di sementi che sono state sottoposte a campionamento sotto sorveglianza ufficiale.

7. Se uno Stato membro partecipa all'esperimento, un'adeguata percentuale dei campioni forniti dallo Stato membro stesso ai fini delle prove comparative comunitarie dev'essere stata prelevata in conformità all'esperimento. I dettagli saranno definiti nei corrispondenti protocolli tecnici relativi alle prove comparative comunitarie.

Articolo 3

1. I controlli delle sementi debbono essere eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato competente per la certificazione delle sementi, secondo le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. I laboratori devono disporre di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi.

Le persone incaricate dell'analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

I locali e le attrezzature dei laboratori devono essere considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi in vista dell'autorizzazione, dall'autorità competente per la certificazione delle sementi.

I controlli devono essere eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale.

3. I laboratori sono:

a) indipendenti,

o

b) appartenenti a una società sementiera.

Nel caso di cui alla lettera b), il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società stessa, il richiedente la certificazione e l'autorità competente per la certificazione delle sementi.

4. Per quanto riguarda le loro responsabilità nei confronti dell'autorità competente per la certificazione, gli analisti di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, sono assimilati ai corrispondenti analisti ufficiali.

5. La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità competente per la certificazione delle sementi.

6. Nell'ambito della sorveglianza di cui al paragrafo 5, una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale nell'ambito dell'esperimento in questione viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale deve essere ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione, ma potrà anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 7 % nel caso di sementi di cereali e al 10 % nel caso di sementi di altre specie.

Gli Stati membri che partecipano all'esperimento confrontano i campioni di sementi controllati ufficialmente con quelli della stessa partita controllati sotto sorveglianza ufficiale.

7. Il numero di certificazione prescritto per le etichette ufficiali previste dalle direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 1 - oppure, qualunque altro strumento adeguato - deve rendere possibile ai funzionari degli Stati membri e della Commissione l'identificazione delle partite di sementi che sono state controllate sotto sorveglianza ufficiale.

8. Se uno Stato membro partecipa all'esperimento, un'adeguata percentuale dei campioni forniti dallo Stato membro stesso ai fini delle prove comparative comunitarie dev'essere stata controllata in conformità all'esperimento. I dettagli saranno definiti nei corrispondenti protocolli tecnici relativi alle prove comparative comunitarie.

Articolo 4

L'esperimento e l'esenzione di cui all'articolo 1 cessano il 30 giugno 2002.

Articolo 5

1. Entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri quanto segue:

a) se decidono di partecipare all'esperimento;

b) in caso di partecipazione soltanto per il campionamento o soltanto per il controllo delle sementi, l'ambito di tale partecipazione;

c) in caso di partecipazione limitata ad alcune specie, categorie, regioni o altro, l'ambito di tale partecipazione.

Se decidono di cessare la loro partecipazione all'esperimento, gli Stati membri ne informano entro tre mesi la Commissione e gli altri Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine di ogni anno, i risultati dei controlli effettuati a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, e dell'articolo 3, paragrafo 6.

3. Alla luce dei risultati di cui al paragrafo 2 e dei risultati delle prove comparative di cui all'articolo 2, paragrafo 7, e all'articolo 3, paragrafo 8, la percentuale delle partite di sementi da sottoporre a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, o la percentuale delle partite di sementi da sottoporre a controllo da parte di analisti ufficiali a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, può essere modificata secondo la procedura prevista dall'articolo 21 delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e dall'articolo 20 della direttiva 69/208/CEE.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.

(2) GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10.

(3) GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(4) GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(5) GU L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

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