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Document 31997R2205

Regolamento (CE) n. 2205/97 del Consiglio del 30 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

GU L 304 del 7.11.1997, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2205/oj

31997R2205

Regolamento (CE) n. 2205/97 del Consiglio del 30 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 304 del 07/11/1997 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 2205/97 DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, a norma dell'articolo 19 quinquies del regolamento (CEE) n. 2847/93 (4) spetta al Consiglio decidere, tra l'altro, in merito alle disposizioni sulla comunicazione delle catture;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (5), prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per obbligare i pescherecci battenti la loro bandiera a comunicare altresì all'entrata e all'uscita da una zona le catture detenute a bordo, a decorrere dall'entrata in funzione - non oltre il 1° gennaio 1998 - delle infrastrutture comunitarie di gestione dei dati relativi alle catture dei pescherecci nelle acque comunitarie;

considerando che è necessario adottare le modalità d'applicazione relative al rapporto denominato «effort report»:

considerando che, siccome il sistema comunitario di sorveglianza delle navi via satellite assicura che le comunicazioni a partire dai pescherecci siano ricevute dallo Stato membro di bandiera nonché, se del caso, dallo Stato membro costiero, dovrebbe essere prevista la possibilità di utilizzarlo per comunicare le catture;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2847/93 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2847/93 è modificato come segue:

1) all'articolo 19 ter, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino:

«- le catture detenute a bordo per specie, in chilogrammi peso vivo»;

2) all'articolo 19 ter è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 36.»;

3) all'articolo 19 quater, paragrafo 1, dopo «via telex» è inserita l'espressione «mediante SCP»;

4) l'articolo 19 quinquies, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 19 quinquies

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rapporti sullo sforzo di pesca ricevuti a norma degli articoli 19 ter e 19 quater siano registrati in forma leggibile al computer.»;

5) È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 19 undecies

Al fine di garantire l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 19 ter, 19 quater e 19 sexies, ciascuno Stato membro esegue un controllo incrociato e una verifica dei dati risultanti da tali obblighi.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

(1) GU C 188 del 22. 7. 1995, pag. 8.

(2) GU C 269 del 16. 10. 1995, pag. 221.

(3) GU C 18 del 22. 1. 1996, pag. 102.

(4) GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/97 (GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 1).

(5) GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 5.

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