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Document 31997L0030

Direttiva 97/30/CE della Commissione dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/758/CEE del Consiglio relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 171 del 30.6.1997, p. 25–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/30/oj

31997L0030

Direttiva 97/30/CE della Commissione dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/758/CEE del Consiglio relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 30/06/1997 pag. 0025 - 0048


DIRETTIVA 97/30/CE DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/758/CEE del Consiglio relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10,

considerando che la direttiva 76/758/CEE è una delle direttive particolari previste ai fini della procedura di omologazione CEE istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basate sull'allegato VI della medesima, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che la scheda (le schede) di omologazione di cui alla direttiva 76/758/CEE deve essere conformemente modificata;

considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di mantenere l'equivalenza tra le direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengano modificati; che, in una prima fase, le prescrizioni tecniche della direttiva 76/758/CEE devono essere sostituite da quelle dei regolamenti nn. 7, 87 e 91, mediante rinvio recettizio;

considerando che è necessario includere nel campo di applicazione della direttiva 76/758/CEE le luci di marcia diurna, la terza luce di arresto e le luci di posizione laterali;

considerando che occorre fare riferimento alla direttiva 76/756/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione (5), e alla direttiva 76/761/CEE del Consiglio (6), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che occorre rettificare nella versione inglese della direttiva 76/757/CEE un termine tecnico non conforme a quello delle altre versioni linguistiche;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/758/CEE è così modificata:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori, alle luci di arresto, alle luci di marcia diurna e alle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi».

2) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni Stato membro procede su richiesta all'omologazione CEE di qualunque tipo di luce di posizione anteriore, di luce di posizione posteriore e di luce di arresto conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui ai relativi allegati.»

3) Gli articoli 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'allegato III per ogni tipo di luce d'ingombro, luce di posizione posteriore, luce di arresto, luce di marcia diurna e luce di posizione laterale da essi omologato a norma dell'articolo 1.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra le luci d'ingombro, le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori, le luci di arresto, luci di marcia diurna e luci di posizione laterali di un tipo omologato a norma dell'articolo 1 ed altri dispositivi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di luci d'ingombro, di luci di posizione anteriori, di luci di posizione posteriori, di luci di arresto, di luci di marcia diurna e luci di posizione laterali per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento, se queste recano il marchio di omologazione CEE.

2. Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di luci d'ingombro, di luci di posizione anteriori, di luci di posizione posteriori, e di luci di arresto, luci di marcia diurna e luci di posizione laterali recanti il marchio di omologazione CEE che, sistematicamente, non siano conformi al tipo omologato.

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della decisione.

Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 70/156/CEE le omologazioni concesse rifiutate o revocate in forza alla presente direttiva.»

4) All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE constata la non conformità al tipo che ha omologato di diverse luci d'ingombro, di luci di posizione anteriori, di luci di posizione posteriori, di luci d'arresto, di luci di marcia diurna, e di luci di posizione laterali, munite dello stesso marchio di omologazione, esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, le quali possono giungere, in caso di non conformità sistematica, fino alla revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.»

5) Gli articoli da 6 a 9 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione per le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori, le luci d'ingombro, le luci di arresto, le luci di marcia diurna e le luci di posizione laterali, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti le luci d'ingombro, le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori, le luci di arresto, le luci di marcia diurna e le luci di posizione laterali, se queste recano il marchio di omologazione CEE e sono montate in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti le luci d'ingombro, le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori, le luci di arresto, le luci di marcia diurna e le luci di posizione laterali, se queste recano il marchio di omologazione CEE e sono montate in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.»

6) L'elenco degli allegati e gli allegati della direttiva 76/758/CEE sono sostituiti dall'elenco degli allegati e dagli allegati della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 o, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di detti testi, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto, luci di marcia diurna e luci di posizione laterali, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto, luci di marcia diurna e luci di posizione laterali,

per motivi concernenti le luci di ingombro, le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori, le luci di arresto, le luci di marcia diurna e le luci di posizione laterali, se dette luci sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/758/CEE, come modificata dalla presente direttiva, e se, nel caso dei veicoli, l'installazione di dette luci è conforme alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1998, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo per motivi concernenti le luci di ingombro, le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori, le luci di arresto, le luci di marcia diurna e le luci di posizione laterali, nonché di un tipo di luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto, luci di marcia diurna e luci di posizione laterali, se dette luci non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/758/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° ottobre 1999 le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative a luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto, luci di marcia diurna e luci di posizione laterali, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, e relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE, e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato, delle luci di ingombro, delle luci di posizione anteriori, delle luci di posizione posteriori e delle luci di arresto conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 76/757/CEE, purché tali luci

- siano destinate ad essere installate sui veicoli in circolazione,

- siano conformi alle prescrizioni della medesima direttiva vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Articolo 3

I punti e gli allegati dei regolamenti n. 7, 87 e 91 dell'ECE/ONU, citati al punto 2.1 degli allegati II, III e IV, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro il 1° luglio 1997.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1998; tuttavia, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, gli Stati membri ottemperano a questo obbligo sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1998, o, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 viene rinviata oltre il 1° luglio 1997, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dei testi menzionati.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

(3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

(4) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

(5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96.

ALLEGATO

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione

Appendice 3: Esempi del marchio di omologazione CE di componente

ALLEGATO II: Campo di applicazione e prescrizioni tecniche relative alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto

ALLEGATO III: Campo di applicazione e prescrizioni tecniche relative alle luci di marcia diurna

ALLEGATO IV: Campo di applicazione e prescrizioni tecniche relative alle luci di posizione laterali

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. Il presente allegato riguarda l'omologazione di componente dei seguenti dispositivi:

1.1. luci d'ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto destinate ai veicoli a motore e ai loro rimorchi e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II;

1.2. luci di marcia diurna destinate ai veicoli a motore e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato III;

1.3. luci di posizione laterali destinate ai veicoli a motore e ai loro rimorchi e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV.

2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

2.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di componente per un tipo di luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto, luci di marcia diurna e luci di posizione laterali, deve essere presentata dal fabbricante.

2.2. Il modello della scheda informativa è presentato nell'appendice 1.

2.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:

2.3.1. due campioni, muniti della luce o delle luci raccomandate; se l'omologazione è richiesta per dispositivi che non sono identici ma simmetrici e idonei ad essere montati uno sul lato destro e l'altro sul lato sinistro del veicolo e/o uno verso l'avanti e l'altro verso il dietro, i due campioni presentati possono essere identici ed essere idonei al montaggio solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo e/o uno verso l'avanti e l'altro verso il dietro; nel caso di una luce di arresto a due livelli di intensità, la domanda di omologazione deve essere accompagnata da due campioni delle parti che costituiscono il sistema che garantisce i due livelli di intensità.

3. ISCRIZIONI

3.1. I dispositivi presentati all'omologazione CE devono recare:

3.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente;

3.1.2. nel caso di luci con sorgenti luminose sostituibili: il tipo (i tipi) di lampada prescritto;

3.1.3. nel caso di luci con sorgenti luminose non sostituibili: la tensione e la potenza nominali.

3.2. Queste indicazioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo è montato sul veicolo.

3.3. Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1.

4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

4.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dall'articolo 4, paragrafo 3 e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

4.2. Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2.

4.3. A ciascun tipo omologato di luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto, luci di marcia diurna e luci di posizione laterali, viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto, luci di marcia diurna e luci di posizione laterali.

4.4. Quando l'omologazione CE viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un tipo di luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto, luci di marcia diurna, luci di posizione laterali e altre luci, si può attribuire un unico marchio di omologazione CE a condizione che le luci di ingombro, le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori, le luci di arresto, le luci di marcia diurna e le luci di posizione laterali siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, siano conformi alla direttiva particolare ad esse applicabile.

5. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

5.1. Oltre alle iscrizioni di cui al punto 3.1, tutte le luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto, luci di marcia diurna e luci di posizione laterali, conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva, devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

5.2. Tale marchio è costituito:

5.2.1 da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" minuscola seguita dal numero o dalle lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

>SPAZIO PER TABELLA>

5.2.2. in prossimità del rettangolo, dal "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo alla più recente modifica tecnica significativa dell'allegato della direttiva 76/758/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CEE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è:

- 02 per l'allegato II,

- 00 per l'allegato III,

- 00 per l'allegato IV;

5.2.3. dal o dai seguenti simboli aggiuntivi:

5.2.3.1. sui dispositivi conformi alle prescrizioni della presente direttiva in relazione alle luci di ingombro e alle luci di posizione anteriori, la lettera "A";

5.2.3.2. sui dispositivi conformi alle prescrizioni della presente direttiva in relazione alle luci di ingombro e alle luci di posizione posteriori, la lettera "R";

5.2.3.3. sui dispositivi conformi alle prescrizioni della presente direttiva in relazione alle luci di arresto, la lettera "S" seguita dal numero "1" se il dispositivo presenta un livello di intensità, dal numero "2" se il dispositivo presenta due livelli di intensità e dal numero "3" se il dispositivo è conforme alle prescrizioni specifiche per la categoria S3 delle luci di arresto;

5.2.3.4. sui dispositivi che comprendono sia una luce di posizione posteriore che una luce di arresto conformi alle prescrizioni della presente direttiva in relazione a tali luci, le lettere "R" e "S1" o "S2", a seconda dei casi, separate da un trattino orizzontale;

5.2.3.5. sui dispositivi conformi alle prescrizioni della presente direttiva in relazione alle luci di marcia diurna, le lettere "RL";

5.2.3.6. sui dispositivi conformi alle prescrizioni della presente direttiva in relazione alle luci di posizione laterali, il simbolo "SM1" o il simbolo "SM2", a seconda della categoria delle luci;

5.2.3.7. sulle luci di posizione anteriori o posteriori, i cui angoli di visibilità sono asimmetrici rispetto all'asse di riferimento in direzione orizzontale, una freccia che indichi il lato sul quale le prescrizioni fotometriche sono soddisfatte fino a un angolo di 80° H;

5.2.3.8. sulle luci che possono essere usate come luci singole o come parte di un insieme di due luci, la lettera aggiuntiva "D" posta a destra del simbolo di cui ai punti da 5.2.3.1 a 5.2.3.4.

5.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose della luce in modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo.

5.4. Apposizione del marchio di omologazione.

5.4.1. Luci indipendenti: esempi del marchio di omologazione CE sono forniti nell'appendice 3, figura 1.

5.4.2. Luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate:

5.4.2.1. qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente punto 4.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente le luci di ingombro, le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori, le luci di arresto, le luci di marcia diurna, le luci di posizione laterali e altre luci, può essere apposto un marchio unico di omologazione CE avente le seguenti caratteristiche:

5.4.2.1.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" minuscola seguita dal numero o dalle lettere distintive dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 5.2.1);

5.4.2.1.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 5.2.2);

5.4.2.1.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso.

5.4.2.2. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:

5.4.2.2.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;

5.4.2.2.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

5.4.2.3. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 5.2.2) e, laddove necessario, la lettera "D" e la freccia prescritta devono essere apposti:

5.4.2.3.1. o sulla superficie illuminante appropriata,

5.4.2.3.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.

5.4.2.4. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l'omologazione CE di componente.

5.4.2.5. Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell'appendice 3.

5.4.3. Nel caso di luci mutuamente incorporate con altre luci, le cui superfici luminose possono essere impiegate con altri tipi di proiettori:

5.4.3.1. si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 5.4.2;

5.4.3.2. inoltre, qualora venga utilizzata una stessa superficie luminosa, questa può recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unità di luci, purché sul corpo principale del proiettore, anche nel caso in cui non possa essere separato dalle superfici luminose, vi sia lo spazio prescritto al precedente punto 3.3 recante il marchio di omologazione relativo alle sue reali funzioni;

5.4.3.3. se tipi differenti di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo può recare i vari marchi di omologazione.

5.4.3.4. Esempi di un marchio di omologazione CE di luci reciprocamente incorporate con un proiettore sono presentati alla figura 3 dell'appendice 3.

6. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

6.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi in conformità dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

7.2. Ogni dispositivo di cui al precedente punto 1.1 deve essere conforme alle prescrizioni fotometriche e colorimetriche specificate ai punti 6 e 8 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato II della presente direttiva. Tuttavia, se si tratta di un dispositivo selezionato a caso dalla produzione di serie, le prescrizioni relative all'intensità minima del flusso luminoso (misurata con una lampada standard, come previsto al punto 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato II della presente direttiva) è limitata, in ciascuna direzione considerata, all'80 % dei valori minimi specificati ai punti 6.1 e 6.2 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato II della presente direttiva.

7.3. Ogni dispositivo di cui al precedente punto 1.2 deve essere conforme alle prescrizioni fotometriche e colorimetriche specificate ai punti 7, 8, 9 e 11 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato III della presente direttiva. Tuttavia, se si tratta di un dispositivo selezionato a caso dalla produzione di serie, le prescrizioni relative all'intensità minima e massima del flusso luminoso (misurata con una lampada standard, come previsto al punto 10 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato III della presente direttiva) non deve essere inferiore all'80 % dei valori minimi specificati ai punti 7.1 e 7.2 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato III della presente direttiva e non deve superare il 120 % dei valori massimi specificati al punto 7.3 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato III della presente direttiva.

7.4. Ogni dispositivo di cui al precedente punto 1.3 deve essere conforme alle prescrizioni specificate ai punti 7 e 8 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato IV della presente direttiva. Tuttavia, se si tratta di un dispositivo selezionato a caso dalla produzione di serie, l'intensità del flusso luminoso, in ciascuna direzione considerata, non deve essere inferiore all'80 % dei valori minimi specificati e non deve superare il 120 % dei valori massimi specificati al punto 7.1 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato IV della presente direttiva.

Appendice 1

Scheda informativa n. . . . relativa all'omologazione CE in quanto componente di luci d'ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto, luci di marcia diurna e luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(Direttiva 76/758/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante): .

0.2. Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i: .

0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante: .

0.7. Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE: .

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1. Tipo di dispositivo: .

1.1.1. Funzione(i) del dispositivo: .

1.1.2. Categoria o classe del dispositivo: .

1.1.3. Colore della luce emessa o riflessa: .

1.2. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire l'identificazione del tipo di dispositivo e indicante(i):

1.2.1. le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo (non applicabile al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore): .

1.2.2. l'asse di osservazione da assumere come asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale V = 0°) e il punto da assumere come centro di riferimento in dette prove (non applicabile ai catadiottri e al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore): .

1.2.3. la posizione riservata al marchio di omologazione CE di componente: .

1.2.4. nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata: .

1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia anteriori, una visione delle luci viste di prospetto con le scanalature delle superfici luminose, se presenti, e in sezione trasversale: .

1.3. Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una o più delle categorie indicate nella direttiva 76/761/CEE (non applicabile ai catadiottri): .

1.4. Dati particolari

1.4.1. Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, una dichiarazione in cui si specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno spazio alto, uno spazio lungo o uno spazio sia alto che lungo: .

1.4.2. Nel caso dei proiettori,

1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e anabbagliante o se abbiano una sola di queste due funzioni: .

1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se esso è destinato sia alla guida a destra che a sinistra o, invece, solo alla guida a destra o solo a quella sinistra: .

1.4.2.3. se il proiettore è munito di un catadiottro regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i): .

1.4.3. Nel caso di luci di posizione, luci di arresto e indicatori di direzione

1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche in un insieme di due luci della stessa categoria: .

1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità (luci di arresto e indicatori di direzione della categoria 2b), un diagramma della disposizione e caratteristiche del sistema che garantisce due livelli di intensità: .

1.4.4. Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle caratteristiche tecniche relative ai materiali dell'ottica catadiottrica: .

1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve specificare se il dispositivo è destinato ad essere installato sul veicolo esclusivamente in una coppia di luci: .

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 2

MODELLO Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione (1)

- l'estensione dell'omologazione (1)

- il rifiuto dell'omologazione (1)

- la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto riguarda la direttiva . . ./. . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE.

Numero di omologazione: .

Motivo dell'estensione: .

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): .

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2): .

0.3.1. Posizione della marcatura: .

0.4. Categoria del veicolo (1) (3): .

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .

0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE: .

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): (vedi addendum)

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: .

3. Data del verbale di prova: .

4. Numero del verbale di prova: .

5. Eventuali osservazioni: (vedi addendum)

6. Luogo: .

7. Data: .

8. Firma: .

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentanti dal simbolo "?" (ad es.: ABC??123???).(3) Definita nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . .

concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo di illuminazione e/o di segnalazione luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE e 77/540/CEE (1), modificata(e) da ultimo dalla(e) direttiva(e) . . .

1. Altre informazioni

1.1. Laddove applicabile, indicare per ciascuna luce

1.1.1. la categoria (le categorie) del dispositivo (dei dispositivi): .

1.1.2. il numero e la categoria delle sorgenti luminose (non applicabile ai catadiottri) (2): .

1.1.3. il colore della luce emessa o riflessa: .

1.1.4. Omologazione rilasciata per il solo uso come pezzo di ricambio per veicoli già in circolazione: sì/no (1)

1.2. Informazioni specifiche relative a determinati tipi di dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa:

1.2.1. Nel caso dei catadiottri: considerati singolarmente/come parte di un insieme (1)

1.2.2. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: dispositivo destinato all'illuminazione di uno spazio alto/lungo (1):

1.2.3. Nel caso dei proiettori: se sono muniti di un catadiottro regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i): .

1.2.4. Nel caso dei proiettori di retromarcia: il dispositivo deve essere installato sul veicolo soltanto in una coppia di luci: sì/no (1)

5. Osservazioni

5.1. Disegni

5.1.1. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: il disegno n. . . . qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo di illuminazione rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata;

5.1.2. nel caso dei catadiottri: il disegno n. . . ., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo;

5.1.3. nel caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa: il disegno n. . . ., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonché l'asse e il centro di riferimento del dispositivo.

5.2. Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento utilizzato durante la prova (punto 5.2.3.9 dell'allegato I della direttiva 76/761/CEE): .

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile, indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti luminose.

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 3

ESEMPI DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE Figura 1a

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE di componente qui raffigurato è una luce di posizione anteriore, omologata in Germania (e1) ai sensi dell'allegato II della presente direttiva (02) con il numero di omologazione di base 1471. La freccia indica il lato in cui le prescrizioni fotometriche sono soddisfatte sino ad un angolo di 80°.

Figura 1b

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE di componente qui raffigurato è una luce di posizione posteriore, omologata in Germania (e1) ai sensi dell'allegato II della presente direttiva (02) con il numero di omologazione di base 1471, che può essere utilizzata anche in un insieme di due luci di posizione posteriori.

Figura 1c

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE di componente qui raffigurato è un dispositivo che comprende sia una luce di posizione posteriore che una luce di arresto a un livello di intensità, omologato in Germania (e1) ai sensi dell'allegato II della presente direttiva (02) con il numero di omologazione di base 1471.

Figura 1d

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE di componente qui raffigurato è una luce di arresto a due livelli di intensità, omologata in Germania (e1) ai sensi dell'allegato II della presente direttiva (02) con il numero di omologazione di base 1471.

Figura 1e

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE di componente qui raffigurato è una luce di marcia diurna omologata in Germania (e1) ai sensi dell'allegato III della presente direttiva (00) con il numero di omologazione di base 1471.

Figura 1f

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE di componente qui raffigurato è una luce di ingombro della categoria 1, omologata in Germania (e1) ai sensi dell'allegato IV della presente direttiva (00) con il numero di omologazione di base 1471.

Figura 2a

Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

MODELLO B

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

MODELLO C

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Nota: I tre esempi di marchi di omologazione, modelli A, B e C, rappresentano tre possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1712 e comprende:

un catadiottro posteriore e un catadiottro laterale della classe I A, omologati in conformità della direttiva 76/757/CEE del Consiglio (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 32), numero progressivo 02;

un indicatore di direzione posteriore della categoria 2a, omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE del Consiglio (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 71), numero progressivo 01;

una luce di posizione posteriore rossa (R), omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02;

una luce posteriore fendinebbia (F), omologata in conformità della direttiva 77/538/CEE del Consiglio (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 60), numero progressivo 00;

un proiettore di retromarcia (AR), omologato in conformità della direttiva 77/539/CEE, del Consiglio (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 72), numero progressivo 00;

una luce di arresto a due livelli di intensità (S2), omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02;

una luce di posizione laterale della categoria 1 (SM1), omologata in conformità dell'allegato IV della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 00.

Figura 2b

Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

MODELLO B

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

MODELLO C

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

MODELLO D

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Nota: I quattro esempi di marchi di omologazione, modelli A, B, C e D, rappresentano quattro possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7120 e comprende:

una luce di posizione anteriore (A) omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02;

un proiettore (HCR) con fascio anabbagliante destinato alla guida sia a destra che a sinistra e con fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86,250 e 101,250 candele (come indicato dal numero "30"), omologato in conformità dell'allegato V della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 02;

una luce di marcia diurna (RL) omologata in conformità dell'allegato III della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 00;

un indicatore di direzione anteriore della categoria la, omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE, numero progressivo 01.

Figura 3

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

L'esempio corrisponde alla marcatura di una superficie luminosa destinata a vari tipi di proiettori, ovvero:

- un proiettore con un fascio anabbagliante destinato ad entrambi i sensi di circolazione e con un fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86,250 e 101,250 candele (come indicato dal numero "30"), omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7120 in conformità dell'allegato IV della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 04, mutuamente incorporato con una luce di marcia diurna omologata in conformità dell'allegato III della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 00;

- oppure un proiettore con un fascio anabbagliante e un fascio abbagliante, destinato a entrambi i sensi di circolazione e omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione 7122 in conformità dell'allegato II della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 01, mutuamente incorporato con la stessa luce di marcia diurna di cui sopra;

- oppure uno dei due proiettori di cui sopra omologati come luce singola.

Il corpo principale del proiettore deve recare il numero unico di omologazione valido, ad esempio:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

o

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

o

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

o

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ALLEGATO II

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci d'arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai punti 1 e da 5 a 8 e agli allegati 1, 4 e 5 del regolamento n. 7 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- le serie di modifiche 01 e 02, incluso il supplemento 1 alla serie di modifiche 02 e varie rettifiche (1),

- l'erratum (2),

- il supplemento 2 alla serie di modifiche 02 (3),

- il corrigendum 1 al supplemento 2 e il supplemento 3 alla serie di modifiche 02 (4),

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. dove si fa riferimento al "regolamento n. 48", si deve intendere "direttiva 76/756/CEE";

2.1.2. dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della direttiva 76/761/CEE";

2.1.3. La nota 1 della tabella di cui al punto 6.1 deve essere interpretata come segue:

"L'installazione dei dispositivi di cui sopra sui veicoli a motore e sui loro rimorchi è disciplinata dalla direttiva 76/756/CEE."

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alle luci di marcia diurna dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai punti 2 e da 6 a 11 e agli allegati 3 e 4 del regolamento n. 87 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- il regolamento nella versione originale (00) (1);

- il corrigendum 1 al regolamento n. 87 (2);

- il supplemento 1 al regolamento n. 87 (3);

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. dove si fa riferimento al "regolamento n. 48", si deve intendere "direttiva 76/756/CEE".

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai punti 2 e da 6 a 9 e agli allegati 1, 4 e 5 del regolamento n. 91 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- il regolamento nella versione originale (00) (1);

- il supplemento 1 al regolamento n. 91 (2),

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. dove si fa riferimento al "regolamento n. 48", si deve intendere "direttiva 76/756/CEE".

2.1.2. dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII alla direttiva 76/761/CEE".

>SPAZIO PER TABELLA>

Prescrizioni tecniche del regolamento n. 7 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite di cui all'articolo 3 e all'allegato II, punto 2.1 della direttiva 97/30/CE (1) della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/758/CEE del Consiglio relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori, alle luci di arresto, alle luci di marcia diurna e alle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

1.1. Per «luce di posizione anteriore» si intende la luce destinata a segnalare la presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte anteriore.

1.2. Per «luce di posizione anteriore» si intende la luce destinata a segnalare la presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte anteriore.

1.3. Per «luce di arresto»si intende la luce destinata a segnalare agli altri utenti della strada che si trovino dietro il veicolo che il conducente sta azionando il freno di servizio.

Le luci di arresto possono essere attivate da un dispositivo di rallentamento o da un dispositivo analogo.

1.4. Per «luce di ingombro» si intende la luce disposta presso l'estremità della larghezza fuori tutto e il più vicino possibile alla parte più alta del veicolo, che serve ad indicare chiaramente la sua larghezza fuori tutto. Questa luce, su determinati veicoli a motore e rimorchi, è destinata a completare le luci di posizione del veicolo, attirando particolarmente l'attenzione sul suo ingombro.

1.5. «Definizioni dei termini»:

Al presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento n. 48 e della sua serie di modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione.

1.6. Per «luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro di tipi diversi» si intendono luci che, per ciascuna categoria, differiscono sostanzialmente per quanto riguarda:

- marchio di fabbrica o commerciale,

- caratteristiche del sistema ottico (livelli di intensità, angoli di ripartizione luminosa, tipo di lampada),

- sistema impiegato per ridurre l'intensità luminosa notturna, per luci di arresto con due livelli di intensità.

5. PRESCRIZIONI GENERALI

5.1. Ciascun campione deve essere conforme alle prescrizioni indicate nei punti 6 e 8.

5.2. I dispositivi devono essere progettati e costruiti in modo tale che, nelle normali condizioni d'impiego e malgrado le vibrazioni cui possono essere sottoposti, continuino a funzionare correttamente e conservino le caratteristiche prescritte dal presente regolamento.

5.3. Le luci omologate come luci di posizione anteriori o posteriori sono considerate omologate anche come luci d'ingombro.

5.4. Le luci di posizione anteriori e posteriori raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate possono essere utilizzate anche come luci di ingombro.

6. INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA

6.1. Sull'asse di riferimento, la luce emessa da ciascuno dei due campioni deve essere compresa tra i valori minimi e massimi di intensità luminosa sotto specificati:

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Fuori dell'asse di riferimento e all'interno dei campi angolari definiti nei diagrammi dell'allegato 1 del presente regolamento, l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni:

6.2.1. in ogni direzione corrispondente ai punti della tabella di ripartizione della luce di cui all'allegato 4, deve essere almeno uguale al prodotto del valore minimo di cui al punto 6.1 per la percentuale indicata in detta tabella per la direzione in questione;

6.2.2. in qualsiasi direzione dello spazio da cui il dispositivo di segnalazione luminosa è visibile, non deve superare il valore massimo specificato nel punto 6.1.

6.2.3. Tuttavia, un'intensità luminosa di 60 cd è ammessa per le luci di posizione posteriori reciprocamente incorporate con le luci di arresto (cfr. punto 6.1.3) al di sotto di un piano che, rispetto al piano orizzontale, forma un angolo di 5° verso il basso.

6.2.4. Inoltre,

6.2.4.1. in tutta l'estensione dei campi definiti nei diagrammi dell'allegato 1, l'intensità della luce emessa deve essere almeno pari a 0,05 cd per le luci di posizione anteriori e posteriori e per le luci d'ingombro e a 0,3 cd per le luci di arresto con un livello di intensità, mentre per le luci di arresto con due livelli di intensità essa deve essere almeno pari a 0,3 cd nel funzionamento di giorno e a 0,07 cd nel funzionamento di notte.

6.2.4.2. Se una luce di posizione posteriore è reciprocamente incorporata con una luce di arresto, il rapporto tra le intensità luminose realmente misurate sui due dispositivi accesi simultaneamente e l'intensità della luce di posizione posteriore accesa da sola deve essere almeno di 5:1 nel campo delimitato dalle rette orizzontali passanti per i punti ± 5° V e dalle rette verticali passanti per i punti ± 10° H della tabella di ripartizione luminosa. Se la luce di arresto ha due livelli di intensità, questa prescrizione deve essere soddisfatta nelle condizioni d'impiego notturno.

6.2.4.3. Devono essere osservate le prescrizioni del punto 2.2 dell'allegato 4 sulle variazioni locali d'intensità.

6.3. Le intensità vanno misurate con la lampada o le lampade continuamente accese e, qualora si tratti di dispositivi emettenti luce di colore giallo selettivo o rosso, con la luce colorata.

6.4. Per le luci di arresto con due livelli di intensità il periodo di tempo necessario affinché, a partire dal momento dell'inserimento della corrente di alimentazione, la luce emessa misurata sull'asse di riferimento raggiunga il 90 % del valore rilevato in base al punto 6.3 viene determinato per le condizioni di impiego diurno e notturno. Il periodo di tempo misurato per le condizioni di impiego notturno non deve superare quello per le condizioni di impiego diurno.

6.5. L'allegato 4 citato nel punto 6.2.1 precisa i metodi di misurazione da utilizzare.

7. PROCEDURA DI PROVA

7.1. Tutte le misurazioni vanno effettuate con una lampada campione bianca della categoria prevista per il dispositivo e regolata in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per questa categoria di lampade.

7.1.1. Tutte le misurazioni relative alle luci con sorgenti luminose non sostituibili (lampade e altre) vanno effettuate rispettivamente con una tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V.

Per le sorgenti luminose munite di un sistema di alimentazione speciale, le tensioni suddette vanno applicate ai connettori di ingresso di tale sistema. Il laboratorio incaricato delle prove può esigere che il fabbricante fornisca il sistema di alimentazione speciale previsto per le sorgenti luminose.

7.2. Tuttavia, per una luce di arresto in cui viene utilizzato un sistema supplementare per ottenere l'intensità per l'impiego notturno, la tensione applicata al sistema per la misurazione di tale intensità notturna è uguale a quella applicata alla lampada per la misurazione dell'intensità per l'impiego diurno (2).

7.3. Quando una luce di posizione posteriore è reciprocamente incorporata con una luce di arresto con due livelli di intensità e progettata per funzionare in modo permanente con un sistema supplementare di regolazione della luce emessa, la misurazione della luce emessa viene effettuata applicando al sistema la stessa tensione che, applicata alla lampada, le consentirebbe di produrre il flusso luminoso normale prescritto.

7.4. I bordi verticali e orizzontali della superficie illuminante di un dispositivo di segnalazione luminosa (punto 1.6.2) vengono determinati e misurati rispetto al centro di riferimento (punto 1.6.5).

Nota:

8. COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa deve rientrare nei limiti delle coordinate prescritte per il colore in questione nell'allegato 5 del presente regolamento.

(1) Le condizioni di funzionamento e installazione di questi sistemi supplementari saranno oggetto di disposizioni speciali.

(2) GU n. L 171 del 30. 6. 1997, pag. 25.

ALLEGATO 1

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di ingombro e luci di arresto: angoli minimi richiesti per la ripartizione luminosa spaziale (1)

Gli angoli minimi verticali di ripartizione luminosa spaziale sono di 15° sopra e sotto l'orizzontale per tutte le categorie di dispositivi di cui al presente regolamento, fatta eccezione per le luci di arresto della categoria S3, per le quali gli angoli minimi verticali sono di 10° sopra e 5° sotto l'orizzontale.

Angoli minimi orizzontali di ripartizione luminosa spaziale

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Luci di posizione anteriori luci d'ingombro

>FINE DI UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

luci di posizione posteriori luci d'ingombro

>FINE DI UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

luci di arresto (S1 e S2)

>FINE DI UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Luci di arresto (S3)

>FINE DI UN GRAFICO>

Nota:

(1) Gli angoli che figurano in questi diagrammi corrispondono ai dispositivi da installare sul lato destro del veicolo. Le frecce sono orientate verso la parte anteriore del veicolo.

ALLEGATO 4

MISURAZIONI FOTOMETRICHE

1. METODI DI MISURAZIONE

1.1. Durante le misurazioni fotometriche, un'adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti.

1.2. In caso di contestazione sui risultati delle misure, queste ultime debbono essere eseguite in modo da soddisfare le seguenti prescrizioni:

1.2.1. la distanza di misura deve essere tale che si possa applicare la legge dell'inverso del quadrato della distanza;

1.2.2. l'apparecchiatura di misurazione deve essere tale che l'apertura angolare del ricevitore visto dal centro di riferimento della luce sia compresa tra 10' e 1°;

1.2.3. l'intensità prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta se questa intensità viene ottenuta in una direzione che non si discosti di più di un quarto di grado dalla direzione di osservazione.

2. TABELLA DI RIPARTIZIONE LUMINOSA NORMALIZZATA

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.1. La direzione H = 0° e V = 0° corrisponde all'asse di riferimento. (Sul veicolo esso è orizzontale, parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo ed orientato nel senso di visibilità richiesto.) Esso passa per il centro di riferimento. I valori indicati nella tabella danno, per le varie direzioni di misurazione, le intensità minime in percentuale del minimo richiesto per ogni luce sull'asse (in direzione H = 0° e V = 0°).

2.2. All'interno del campo di ripartizione luminosa di cui al punto 2, indicato in modo schematico in forma di reticolo, la configurazione della luce dovrebbe essere sostanzialmente uniforme, in quanto l'intensità della luce in ciascuna direzione di una parte del campo formato dalle linee del reticolo deve soddisfare almeno il valore minimo più basso indicato come percentuale nelle linee del reticolo che circoscrivono la direzione in questione.

3. MISURAZIONE FOTOMETRICA DELLE LUCI CON DIVERSE SORGENTI LUMINOSE

Le prestazioni fotometriche vengono verificate come segue.

3.1. Per sorgenti luminose non sostituibili (lampade e altre):

con le sorgenti luminose presenti nel dispositivo, in conformità del punto 7.1.1 del presente regolamento.

3.2. Per le sorgenti luminose sostituibili:

se sono munite di lampade di serie di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V, i valori dell'intensità luminosa prodotti devono essere compresi tra il limite massimo stabilito nel presente regolamento e il limite minimo del presente regolamento, maggiorati della deviazione ammissibile del flusso luminoso autorizzata per il tipo di lampada selezionata, secondo quanto stabilito nel regolamento n. 37 per le lampade di serie; può essere usata anche una lampada campione, in ciascuna delle singole posizioni in sequenza, regolata al flusso di riferimento; in questo caso vengono addizionate le singole misurazioni in ciascuna posizione.

ALLEGATO 5

Colore della luce

>SPAZIO PER TABELLA>

Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche viene impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2 854 K corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE). Tuttavia, per le luci con sorgenti luminose non sostituibili (lampade e altre), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con le sorgenti luminose presenti nel dispositivo, in conformità del punto 7.1.1 del presente regolamento.

Prescrizioni tecniche del regolamento n. 87 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite di cui all'articolo 3 e all'allegato III, punto 2.1 della direttiva 97/30/CE (1) della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/758/CEE del Consiglio relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori, alle luci di arresto, luci di marcia diurna e luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

2.1. Per «luce di marcia diurna» si intende una luce rivolta verso l'avanti destinata a rendere più facilmente visibile un veicolo in circolazione durante il giorno.

2.2. Al presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento n. 48 e della sua serie di modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione.

2.3. Per «luci di marcia diurna di tipi diversi» si intendono luci di marcia diurna che differiscono sostanzialmente per quanto riguarda:

2.3.1. marchio di fabbrica o commerciale,

2.3.2. caratteristiche del sistema ottico,

2.3.3. categoria di lampada.

6. PRESCRIZIONI GENERALI

6.1. Ciascuna luce deve essere conforme alle prescrizioni indicate nei punti seguenti.

6.2. Le luci di marcia diurna devono essere progettate e costruite in modo tale che, nelle normali condizioni d'impiego e malgrado le vibrazioni cui possono essere sottoposte, continuino a funzionare correttamente e conservino le caratteristiche prescritte dal presente regolamento.

7. INTENSITÀ DELLA LUCE

7.1. L'intensità della luce emessa da ciascuna luce deve essere almeno pari a 400 cd sull'asse di riferimento.

7.2. Al di fuori dell'asse di riferimento, in ogni direzione corrispondente ai punti della tabella di ripartizione luminosa di cui all'allegato 3 del presente regolamento, l'intensità della luce emessa da ciascuna luce deve essere almeno uguale al prodotto del valore minimo di cui al punto 7.1 per la percentuale indicata in detta tabella per la direzione in questione.

7.3. L'intensità della luce emessa non deve superare 800 cd in qualsiasi direzione.

7.4. Se ha più di una sorgente luminosa, la luce deve essere conforme alle prescrizioni sull'intensità minima in caso di guasto di una sorgente luminosa e quando tutte le sorgenti luminose sono attivate l'intensità massima non può essere superata.

8. SUPERFICIE ILLUMINANTE

L'area della superficie illuminante non deve essere inferiore a 40 cm².

9. COLORE DELLA LUCE

Il colore della luce è bianco. Per la misurazione viene impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2 854 K (corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'illuminazione, CIE). Tuttavia, per le luci con sorgenti luminose non sostituibili (lampade e altre), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con le sorgenti luminose presenti nel dispositivo, in conformità del punto 10.2 del presente regolamento. Il colore deve rientrare nei limiti delle coordinate tricromatiche prescritte nell'allegato 4 del presente regolamento.

10. PROCEDURA DI PROVA

10.1. Tutte le misurazioni vanno effettuate con una lampada campione incolore della categoria prevista per la luce di marcia diurna e regolata in modo da emettere il flusso luminoso di riferimento prescritto per questa categoria di lampade.

10.2. Tutte le misurazioni relative alle luci con sorgenti luminose non sostituibili (lampade e altre) vanno effettuate rispettivamente con una tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V.

Per le sorgenti luminose munite di un sistema di alimentazione speciale, le tensioni suddette vanno applicate ai connettori di ingresso di tale sistema. Il laboratorio incaricato delle prove può esigere che il fabbricante fornisca il sistema di alimentazione speciale previsto per le sorgenti luminose.

11. PROVA DI RESISTENZA AL CALORE

11.1. La luce deve essere sottoposta ad una prova di un'ora di funzionamento continuo, seguita da un periodo di riscaldamento di 20 minuti. La temperatura ambiente deve essere di 23°C±5°C. La lampada utilizzata deve appartenere alla categoria prescritta per la luce ed essere alimentata da una corrente alla tensione necessaria per ottenere la potenza media indicata alla tensione di prova corrispondente. Tuttavia, per le luci con sorgenti luminose non sostituibili (lampade e altre), la prova viene effettuata con le sorgenti luminose presenti nel dispositivo, in conformità del punto 10.2 del presente regolamento.

11.2. Quando è indicata unicamente la potenza massima, la prova viene effettuata regolando la tensione in modo da ottenere una potenza uguale al 90 % di quella indicata. La potenza massima o media indicata di cui sopra viene scelta comunque nella gamma di tensioni di 6, 12 o 24 V alla quale raggiunge il valore massimo; per le luci con sorgente luminosa non sostituibile (lampade e altre) si applicano le condizioni di prova stabilite nel punto 10.2 del presente regolamento.

11.3. Dopo essere stata stabilizzata alla temperatura ambiente, la luce non deve presentare alcuna deformazione o incrinatura, né alcuna alterazione del colore. Se sussistono dubbi deve essere misurata l'intensità della luce in conformità del punto 7. I valori ottenuti in tale misurazione devono essere pari ad almeno il 90 % dei valori ottenuti prima della prova di resistenza al calore sullo stesso dispositivo.

(1) GU n. L 171 del 30. 6. 1997, pag. 25.

ALLEGATO 3

Misurazioni fotometriche

1. Durante le misurazioni fotometriche, un'adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti.

2. In caso di contestazione sui risultati delle misure, queste ultime debbono essere eseguite in modo da soddisfare le seguenti prescrizioni:

2.1. la distanza di misura deve essere tale che si possa applicare la legge dell'inverso del quadrato della distanza;

2.2. l'apparecchiatura di misurazione deve essere tale che l'angolo sotteso dal ricevitore dal centro di riferimento della luce sia compreso tra 10' e 1°;

2.3. l'intensità prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta se questa intensità viene ottenuta in una direzione che non si discosti di più di un quarto di grado dalla direzione di osservazione.

3. TABELLA DI RIPARTIZIONE LUMINOSA NORMALIZZATA

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

3.1. La direzione H = 0° e V = 0° corrisponde all'asse di riferimento. (Sul veicolo esso è orizzontale, parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo ed orientato nel senso di visibilità richiesto). Esso passa per il centro di riferimento. I valori indicati nella tabella danno, per le varie direzioni di misurazione, le intensità minime in percentuale del minimo richiesto per ogni luce sull'asse (in direzione H = 0° e V = 0°).

3.2. All'interno del campo di ripartizione luminosa di cui al punto 3, indicato in modo schematico in forma di reticolo, la configurazione della luce dovrebbe essere sostanzialmente uniforme, in quanto l'intensità della luce in ciascuna direzione di una parte del campo formato dalle linee del reticolo deve essere conforme almeno al valore minimo più basso indicato come percentuale nelle linee del reticolo che circoscrivono la direzione in questione.

ALLEGATO 4

Colore della luce COORDINATE TRICROMATICHE

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Prescrizioni tecniche del regolamento n. 91 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite di cui all'articolo 3 e all'allegato IV, punto 2 della direttiva 97/30/CE (1) della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/758/CEE del Consiglio relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori, alle luci di arresto, luci di marcia diurna e luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

2. DEFINIZIONI

2.1. Al presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento n. 48 e della sua serie di modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione.

2.2. Per «luce di posizione laterale» si intende la luce destinata a segnalare la presenza del veicolo visto lateralmente.

2.3. Per «tipo», relativamente alle luci di posizione laterali, si intendono luci che non differiscono sostanzialmente per quanto riguarda:

2.3.1. marchio di fabbrica o commerciale,

2.3.2. caratteristiche del sistema ottico (livelli di intensità, angoli di ripartizione luminosa, tipo di lampada).

6. PRESCRIZIONI GENERALI

6.1. Ciascuna luce di posizione laterale presentata per l'omologazione deve essere conforme alle prescrizioni di cui ai punti 7 e 8 del presente regolamento.

6.2. Le luci di posizione laterali devono essere progettate e costruite in modo tale che, nelle normali condizioni d'impiego e malgrado le vibrazioni cui possono essere sottoposte, continuino a funzionare correttamente e conservino le caratteristiche prescritte dal presente regolamento.

7. INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA

7.1. L'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni presentati deve corrispondere ai valori della seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

7.1.4. Se una luce ha più di una sorgente luminosa:

la luce deve essere conforme alle prescrizioni sull'intensità minima in caso di guasto di una sorgente luminosa;

quando tutte le sorgenti luminose sono attivate l'intensità massima non può essere superata.

7.2. Fuori dell'asse di riferimento e all'interno dei campi angolari definiti nei diagrammi dell'allegato 1 del presente regolamento, l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni:

7.2.1. in qualsiasi direzione corrispondente ai punti della tabella di ripartizione luminosa di cui all'allegato 4 del presente regolamento, deve essere almeno uguale al prodotto del valore minimo di cui al punto 7.1 per la percentuale indicata in detta tabella per la direzione in questione;

7.2.2. in qualsiasi direzione dello spazio da cui la luce di posizione laterale è visibile, non deve superare il valore massimo specificato nel punto 7.1.

7.2.3. Devono essere osservate le prescrizioni del punto 2.2 dell'allegato 4 del presente regolamento sulle variazioni locali d'intensità.

7.3. L'allegato 4 citato nel punto 7.2.1 precisa i metodi di misurazione da utilizzare.

8. COLORE DELLA LUCE EMESSA

8.1. La luce di posizione laterale deve emettere una luce di colore giallo ambra; tuttavia la luce può essere rossa se la luce di posizione laterale più arretrata è raggruppata o combinata o reciprocamente incorporata con la luce di posizione posteriore, la luce di ingombro posteriore, la luce posteriore per nebbia, la luce di arresto, oppure se è raggruppata o ha una parte della superficie di uscita della luce in comune con il catadiottro posteriore.

8.2. Il colore della luce emessa deve rientrare nei limiti delle coordinate tricromatiche prescritte per il colore in questione nell'allegato 5 del presente regolamento.

9. PROCEDURA DI PROVA

9.1. Tutte le misurazioni vanno effettuate con una lampada campione incolore del tipo raccomandato per la luce di posizione laterale e regolata in modo da emettere il flusso luminoso di riferimento prescritto per questo tipo di lampade, in considerazione delle disposizioni del punto 9.2.

9.2. Tutte le misurazioni relative alle luci con sorgenti luminose non sostituibili (lampade e altre) vanno effettuate rispettivamente con una tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V.

Per le sorgenti luminose munite di un sistema di alimentazione speciale, le tensioni suddette vanno applicate ai connettori di ingresso di tale sistema. Il laboratorio incaricato delle prove può esigere che il fabbricante fornisca il sistema di alimentazione speciale previsto per le sorgenti luminose.

(1) GU n. 171 del 30. 6. 1997, pag. 25.

ALLEGATO 1

Angoli minimi richiesti per la ripartizione luminosa spaziale

Angoli verticali minimi, SM1 e SM2

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Angoli verticali minimi, SM1

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Angoli orizzontali minimi, SM2

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ALLEGATO 4

Misurazioni fotometriche

1. METODI DI MISURAZIONE

1.1. Durante le misurazioni fotometriche, un'adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti.

1.2. In caso di contestazione sui risultati delle misure, queste ultime debbono essere eseguite in modo da soddisfare le seguenti prescrizioni:

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 397L0030.1

1.2.1. la distanza di misura deve essere tale che si possa applicare la legge dell'inverso del quadrato della distanza;

1.2.2. l'apparecchiatura di misurazione deve essere tale che l'apertura angolare del ricevitore visto dal centro di riferimento della luce sia compresa tra 10' e 1°;

1.2.3. l'intensità prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta se questa intensità viene ottenuta in una direzione che non si discosti di più di un quarto di grado dalla direzione di osservazione.

1.3. La direzione H = 0° e V = 0° corrisponde all'asse di riferimento. (Sul veicolo esso è orizzontale, perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo ed orientato nel senso di visibilità richiesto.) Esso passa per il centro di riferimento.

2. TABELLA DI RIPARTIZIONE LUMINOSA

2.1. Luci di posizione laterali della categoria SM1

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

2.1.1. Valori minimi:

0,6 cd in qualsiasi punto al di fuori dell'asse di riferimento, 4,0 cd sull'asse di riferimento.

2.1.2. Valori massimi:

25,0 cd in qualsiasi punto.

2.2. Luci di posizione laterali della categoria SM2

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

2.2.1. Valori minimi:

0,6 cd in qualsiasi punto.

2.2.2. Valori massimi:

25,0 cd in qualsiasi punto.

2.3. Per le luci di posizione laterali della categoria SM1 e SM2 può essere sufficiente controllare soltanto cinque punti selezionati dall'autorità competente.

2.4. All'interno del campo di ripartizione luminosa, indicato in forma di reticolo, la configurazione della luce dovrebbe essere sostanzialmente uniforme, in quanto l'intensità della luce in ciascuna direzione di una parte del campo formato dalle linee del reticolo deve soddisfare almeno il valore minimo più basso applicabile alle corrispondenti linee del reticolo.

3. MISURAZIONE FOTOMETRICA DELLE LUCI CON DIVERSE SORGENTI LUMINOSE

Le prestazioni fotometriche vengono verificate come segue.

3.1. Per sorgenti luminose non sostituibili (lampade e altre):

con le sorgenti luminose presenti nel dispositivo, in conformità del punto 9.2 del presente regolamento.

3.2. Per le sorgenti luminose sostituibili:

se sono munite di lampade di serie di 13,5 V o 28,0 V, i valori dell'intensità luminosa prodotti devono essere compresi tra il limite massimo stabilito nel presente regolamento e il limite minimo del presente regolamento, maggiorati della deviazione ammissibile del flusso luminoso autorizzata per il tipo di lampada selezionata, secondo quanto stabilito nel regolamento n. 37 per le lampade di serie; può essere usata anche una lampada campione, in ciascuna delle singole posizioni in sequenza, regolata al flusso di riferimento; in questo caso vengono addizionate le singole misurazioni in ciascuna posizione.

ALLEGATO 5

Colore della luce emessa: luci per coordinate tricromatiche

>SPAZIO PER TABELLA>

Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche viene impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2 854 K, corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE). Tuttavia, per le luci con sorgenti luminose non sostituibili (lampade e altre), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con le sorgenti luminose presenti nel dispositivo, in conformità del punto 9.2 del presente regolamento.

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