EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0014

Direttiva 97/14/CE della Commissione del 21 marzo 1997 che modifica l'allegato III della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

GU L 87 del 2.4.1997, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/14/oj

31997L0014

Direttiva 97/14/CE della Commissione del 21 marzo 1997 che modifica l'allegato III della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 087 del 02/04/1997 pag. 0017 - 0018


DIRETTIVA 97/14/CE DELLA COMMISSIONE del 21 marzo 1997 che modifica l'allegato III della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/3/CE (2), in particolare l'articolo 13, secondo comma, quarto trattino,

considerando che alcune disposizioni recanti misure protettive nei confronti di tuberi di Solanum tuberosum L. vanno modificate, poiché non è più opportuno mantenere i divieti stabiliti dalla direttiva 77/93/CEE per i tuberi di Solanum tuberosum L., diversi da quelli destinati alla piantagione, originari dell'Algeria;

considerando che occorre modificare in conformità il pertinente allegato della direttiva 77/93/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/93/CEE è modificata secondo quanto indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto a decorrere dal 1° maggio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni essenziali del diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 27 del 30. 1. 1997, pag. 30.

ALLEGATO

Nell'allegato III, parte A, punto 12, colonna destra della direttiva 77/93/CEE, il termine «Algeria» è aggiunto dopo «i paesi terzi, esclusi».

Top