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Document 31997D0736

97/736/CE: Decisione della Commissione del 14 ottobre 1997 concernente l'importazione di animali vivi, carni fresche e prodotti a base di carne dalla Repubblica federale di Iugoslavia e dalla Groenlandia e recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 295 del 29.10.1997, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/736/oj

31997D0736

97/736/CE: Decisione della Commissione del 14 ottobre 1997 concernente l'importazione di animali vivi, carni fresche e prodotti a base di carne dalla Repubblica federale di Iugoslavia e dalla Groenlandia e recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 29/10/1997 pag. 0037 - 0038


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1997 concernente l'importazione di animali vivi, carni fresche e prodotti a base di carne dalla Repubblica federale di Iugoslavia e dalla Groenlandia e recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/736/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/91/CE (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla decisione 97/160/CE della Commissione (4), stabilisce un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che in seguito ad una missione veterinaria della Comunità risulta che la Repubblica federale di Iugoslavia dispone di servizi veterinari adeguatamente strutturati e organizzati; che è stato presentato un piano per i residui, approvato dagli Stati membri;

considerando che nella Repubblica federale di Iugoslavia viene praticata la vaccinazione contro la peste suina classica; che di tanto in tanto si manifestano focolai di tale malattia; che non devono pertanto essere autorizzate le importazioni in provenienza da questo paese;

considerando che la Repubblica federale di Iugoslavia deve essere aggiunta all'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali della specie bovina, equina, ovina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che occorre inserire la Groenlandia nell'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini;

considerando che è opportuno modificare di conseguenza la decisione 79/542/CEE;

considerando che le condizioni specifiche di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative all'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne devono essere stabilite da altre decisioni in base alla situazione sanitaria del paese terzo considerato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Repubblica federale di Iugoslavia di:

a) animali vivi, ad esclusione dei suini,

b) carni fresche di animali della specie bovina, ovina, caprina o suina e di solipedi,

c) prodotti a base di carne.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Groenlandia di animali della specie ovina e caprina.

3. Le importazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare le norme di sanità pubblica e polizia veterinaria.

Articolo 2

La parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE è modificata nel modo seguente:

1) è inserita la seguente riga, rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO:

>SPAZIO PER TABELLA>

2) La linea

>SPAZIO PER TABELLA>

è sostituita dalla linea seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 26.

(3) GU L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(4) GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 39.

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