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Document 31997D0619

97/619/CE, Euratom: Decisione della Commissione del 3 settembre 1997 relativa alle eventuali modifiche del prodotto nazionale lordo degli Stati membri ai fini dell'applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 252 del 16.9.1997, p. 33–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/619/oj

31997D0619

97/619/CE, Euratom: Decisione della Commissione del 3 settembre 1997 relativa alle eventuali modifiche del prodotto nazionale lordo degli Stati membri ai fini dell'applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 252 del 16/09/1997 pag. 0033 - 0039


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 1997 relativa alle eventuali modifiche del prodotto nazionale lordo degli Stati membri ai fini dell'applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/619/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (1),

considerando che occorre garantire la comparabilità, l'attendibilità e l'esaustività del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato;

considerando che, per conseguire tali obiettivi, è necessario fissare le scadenze per la trasmissione delle eventuali modifiche per i punti notificati prima dell'entrata in vigore della presente decisione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 8, ultima frase del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (2), allo scopo di consentire alla Commissione di pronunciarsi, in via definitiva, su tali punti;

considerando che l'elenco dei lavori che gli Stati membri devono realizzare, riportato negli allegati A e B, si riferisce alle riserve ancora non ufficialmente sciolte dalla Commissione, anche se alcuni di questi lavori sono già stati effettuati e i loro risultati sono stati comunicati alla Commissione;

considerando che le disposizioni previste nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito conformemente all'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il termine ultimo per la trasmissione alla Commissione delle eventuali modifiche del prodotto nazionale lordo o delle informazioni complementari a carattere metodologico in merito al fatto che le riserve menzionate sui punti notificati prima dell'entrata in vigore della presente decisione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8, ultima frase del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 e delle corrispondenti informazioni, non hanno o non hanno più ragione di esistere, è fissato al 1° ottobre 1998.

Questi punti notificati sono ripresi negli allegati A e B della presente decisione.

Le rettifiche operate dagli Stati membri dovranno essere comunicate alla Commissione, fornendo tutte le spiegazioni e i dati necessari.

Tuttavia, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia, il termine ultimo per la trasmissione delle modifiche relative ai punti notificati di cui all'allegato A e B è il 1° ottobre 1999.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

(1) GU L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

(2) GU L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1.

ALLEGATO A

RISERVE NOTIFICATE SUL PIL DIVERSE DALL'ESAUSTIVITÀ (1)

BELGIO

a)

- Aggiornamento delle stime della produzione per le costruzioni e i servizi destinabili alla vendita, del rapporto di consumi intermedi per le attività di costruzione, delle stime dei redditi dei lavoratori indipendenti;

- verifica delle stime dei consumi intermedi per la produzione secondaria;

- revisione delle stime dei consumi privati, escluse quelle ricavate da fonti amministrative, e trattamento delle licenze, dei brevetti e dei servizi mensa;

- revisione dei redditi dei fattori con il resto del mondo per quanto riguarda le imposte, i contributi sociali e la suddivisione delle rispettive voci di bilancia dei pagamenti tra il Belgio e il Lussemburgo.

b)

- Inclusione dei contributi e classificazione delle imposte;

- trattamento dei servizi di abitazione;

- passaggio dal PIL al PNL;

- trattamento delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private;

- trattamento delle istituzioni finanziarie;

- distinzione tra impieghi finali e consumi intermedi.

DANIMARCA

a)

- Aggiornamento delle informazioni sui prezzi utilizzate in relazione al metodo quantità-prezzo impiegato per il calcolo della produzione delle attività di costruzione;

- correzione di talune imprecisioni riguardanti il trattamento delle mance;

- inclusione dei risultati della revisione generale dei conti danesi attualmente in corso (riserva avanzata dalla Danimarca).

b)

- Trattamento dei servizi di abitazione;

- passaggio dal PIL al PNL;

- trattamento delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private;

- trattamento delle istituzioni finanziarie;

- distinzione tra impieghi finali e consumi intermedi.

GERMANIA

a)

Vecchi Länder

- Miglioramenti per quanto concerne la rappresentatività, la copertura e la periodicità dell'indagine volontaria quadriennale sulla struttura dei costi per il commercio all'ingrosso, il commercio al dettaglio, i trasporti (escluso il trasporto ferroviario) e gli altri servizi destinabili alla vendita;

- talune imprecisioni riguardanti i consumi privati dei servizi di trasporto aereo e mensa;

- spesa per consumi finali delle famiglie con riguardo alla stima degli acquisti di automobili (riserva avanzata dalla Germania).

Nuovi Länder

- Fonti e procedure utilizzate per l'elaborazione di stime della produzione e dei consumi intermedi per l'agricoltura;

- fonti utilizzate per la determinazione della produzione e dei consumi intermedi per la distribuzione dell'acqua e di energia, l'estrazione di minerali, le attività manifatturiere e le costruzioni;

- fonti utilizzate per la determinazione della produzione e dei consumi intermedi per il commercio al dettaglio, i trasporti e le comunicazioni (escluse Reichsbahn, Bundespost e Telefon);

- rispetto di precise definizioni SEC (cosiddette riclassificazioni macroeconomiche);

- riesame delle stime della spesa per consumi privati e degli investimenti lordi.

b)

- Inclusione dei contributi e classificazione delle imposte;

- trattamento dei servizi di abitazione;

- passaggio dal PIL al PNL;

- trattamento delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private;

- trattamento delle istituzioni finanziarie;

- distinzione tra impieghi finali e consumi intermedi.

GRECIA

a)

Aggiornamento delle stime del valore aggiunto per le seguenti attività:

- agricoltura,

- attività minerarie,

- attività manifatturiere,

- servizi pubblici,

- costruzioni,

- trasporti e comunicazioni,

- commercio,

- servizi sanitari,

- servizi privati di istruzione,

- altri servizi.

b)

- Inclusione dei contributi e classificazione delle imposte;

- trattamento dei servizi di abitazione;

- passaggio dal PIL al PNL;

- trattamento delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private;

- trattamento delle istituzioni finanziarie;

- distinzione tra impieghi finali e consumi intermedi.

SPAGNA

a)

- Miglioramento della base statistica per la produzione e i consumi intermedi dei servizi destinabili alla vendita (esclusi il commercio all'ingrosso, il commercio al dettaglio, i trasporti, le attività bancarie, le attività di assicurazione), onde tener conto della modifica qualitativa nei metodi di estrapolazione basati sugli indicatori di quantità e prezzo;

- revisione dei calcoli per la produzione e i consumi intermedi delle attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio;

- incorporazione di una stima delle imposte e dei contributi sociali per le operazioni sul reddito con il resto del mondo;

- verifica se l'impatto delle modifiche qualitative è stato preso in considerazione nelle estrapolazioni basate sugli indicatori di prezzo e quantità.

b)

- Inclusione dei contributi e classificazione delle imposte;

- trattamento dei servizi di abitazione;

- passaggio dal PIL al PNL;

- trattamento delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private;

- trattamento delle istituzioni finanziarie;

- distinzione tra impieghi finali e consumi intermedi.

FRANCIA

a)

- Miglioramento di talune basi statistiche utilizzate per l'elaborazione dei conti nazionali: in particolare, impiego dell'indagine 1989 sui bilanci di famiglia; miglioramento della rettifica per tener conto delle imprese assenti dalla statistica sui benefici industriali e commerciali (BIC).

b)

- Trattamento dei servizi di abitazione;

- passaggio dal PIL al PNL;

- trattamento delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private;

- trattamento delle istituzioni finanziarie;

- distinzione tra impieghi finali e consumi intermedi.

IRLANDA

a)

- Miglioramento del metodo di selezione del campione fiscale e di estrapolazione dei risultati onde calcolare il risultato lordo di gestione delle società;

- miglioramento della stima del risultato lordo di gestione delle imprese individuali, in particolare mediante la correzione delle definizioni;

- vari problemi relativi alla stima delle retribuzioni quale conseguenza dell'estrapolazione e del metodo di approssimazione.

b)

- Inclusione dei contributi e classificazione delle imposte;

- trattamento dei servizi di abitazione;

- passaggio dal PIL al PNL;

- trattamento delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private;

- trattamento delle istituzioni finanziarie;

- distinzione tra impieghi finali e consumi intermedi.

ITALIA

a)

- Miglioramento di talune fonti e dei metodi utilizzati per l'elaborazione dei conti nazionali: in particolare, confronto sistematico dell'indagine presso le famiglie con i dati di contabilità nazionale;

- ipotesi utilizzate per estrapolare all'universo delle unità di lavoro i risultati delle indagini per campione.

b)

- Inclusione dei contributi e delle imposte indirette sulla produzione;

- trattamento dei servizi di abitazione;

- passaggio dal PIL al PNL;

- trattamento delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private;

- trattamento delle istituzioni finanziarie;

- distinzione tra impieghi finali e consumi intermedi.

LUSSEMBURGO

a)

- Revisione della valorizzazione delle scorte, del trattamento delle attività e dei prodotti commerciali delle amministrazioni pubbliche.

b)

- Trattamento dei servizi di abitazione;

- passaggio dal PIL al PNL;

- trattamento delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private;

- trattamento delle istituzioni finanziarie;

- distinzione tra impieghi finali e consumi intermedi.

PAESI BASSI

b)

- Inclusione dei contributi e classificazione delle imposte;

- trattamento dei servizi di abitazione;

- passaggio dal PIL al PNL;

- trattamento delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private;

- trattamento delle istituzioni finanziarie;

- distinzione tra impieghi finali e consumi intermedi.

AUSTRIA

a)

- Miglioramento delle stime del consumo intermedio riguardante gli affitti commerciali;

- valutazione degli acquisti di veicoli a motore nel consumo finale;

- miglioramento di alcuni punti relativi all'esaustività delle stime degli investimenti fissi lordi.

b)

- Inclusione dei contributi e classificazione delle imposte;

- trattamento dei servizi di abitazione;

- passaggio dal PIL al PNL;

- trattamento delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private;

- trattamento delle istituzioni finanziarie;

- distinzione tra impieghi finali e consumi intermedi.

PORTOGALLO

a)

- Convalida delle stime degli investimenti fissi lordi e della variazione delle scorte, ottenute con il metodo dei flussi dei prodotti, con l'ausilio dei risultati dell'indagine sulle imprese;

- impiego dell'indagine sui bilanci di famiglia del 1981, e in particolare del 1989, per verificare i risultati dei calcoli dei flussi dei prodotti;

- correzione del trattamento del leasing per conformarsi a quello previsto nel SEC-79;

- utilizzazione, per la valutazione della produzione dell'agricoltura (NCN 01), di indagini statistiche obiettive sulle produzioni vegetali e animali;

- convalida delle stime della produzione dei prodotti della pesca (NCN 03);

- convalida delle stime dei consumi intermedi in agricoltura, selvicoltura e pesca (NCN 01, 02, 03);

- ricorso alle indagini sull'utilizzazione delle spese dei turisti negli anni 1990, 1991 e 1992, per validare la struttura dei consumi dei non residenti.

b)

- Inclusione dei contributi e classificazione delle imposte;

- trattamento dei servizi di abitazione;

- passaggio dal PIL al PNL;

- trattamento delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private;

- trattamento delle istituzioni finanziarie;

- distinzione tra impieghi finali e consumi intermedi.

FINLANDIA

a)

- Stime del consumo intermedio e del valore aggiunto riguardante l'edilizia, il commercio, gli hotel, ristoranti e caffè, i servizi alle imprese e ai privati;

- stime del consumo delle famiglie e degli investimenti fissi lordi relative ai servizi alle imprese e ai privati;

- metodi di convalida e confronto delle diverse fonti di dati;

- stime del consumo delle famiglie riguardante i prezzi dei veicoli e trattamento del consumo delle famiglie riguardante le riparazioni dei veicoli pagate direttamente dalle compagnie d'assicurazione.

b)

- Inclusione dei contributi e classificazione delle imposte;

- trattamento dei servizi di abitazione;

- passaggio dal PIL al PNL;

- trattamento delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private;

- trattamento delle istituzioni finanziarie;

- distinzione tra impieghi finali e consumi intermedi.

SVEZIA

a)

- Revisione del consumo delle famiglie e degli investimenti fissi lordi tenendo conto dei più recenti dati statistici disponibili;

- variazioni delle scorte nell'edilizia e nelle branche di servizi commerciali eccetto il commercio all'ingrosso e al dettaglio;

- trattamento degli acquisti di grandi elettrodomestici per le famiglie (cucine, frigoriferi e lavatrici);

- revisione delle esportazioni e importazioni di servizi in relazione all'ultima revisione della bilancia dei pagamenti e il rispetto delle definizioni del SEC-79 riguardante il trattamento delle esportazioni e importazioni di servizi assicurativi;

- revisione delle stime della produzione e del valore aggiunto tenendo conto dei dati statistici più recenti, in particolare a partire dalle indagini annuali e dalle statistiche IVA;

- verifica della produzione dell'agricoltura e della selvicoltura, degli impianti di produzione d'acqua, energia e gas, dell'edilizia e anche dei servizi commerciali per garantire che le eventuali produzioni secondarie siano tenute in conto.

b)

- Inclusione dei contributi e classificazione delle imposte;

- trattamento dei servizi di abitazione;

- passaggio dal PIL al PNL;

- trattamento delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private;

- trattamento delle istituzioni finanziarie;

- distinzione tra impieghi finali e consumi intermedi.

REGNO UNITO

b)

- Trattamento dei servizi di abitazione;

- passaggio dal PIL al PNL;

- trattamento delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private;

- trattamento delle istituzioni finanziarie;

- distinzione tra impieghi finali e consumi intermedi.

(1) Sub a) sono raggruppate le riserve specifiche di ciascun Stato membro; sub b) sono raggruppate le riserve trasversali concernenti tutti gli Stati membri ad eccezione di quella inerente all'esaustività (cfr. allegato B).

ALLEGATO B

PUNTI NOTIFICATI PER I QUALI LE MODIFICHE DEVONO ESSERE TRASMESSE ENTRO IL 1° OTTOBRE 1998

>SPAZIO PER TABELLA>

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